Art. 29.
Validita' della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione per il trasporto e' valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.
Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non puo' eccedere la durata di quattro mesi.
Validita' della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione per il trasporto e' valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.
Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non puo' eccedere la durata di quattro mesi.