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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1951/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Dr. elettivamente domiciliata in Bologna, alla Via Azzo Gardino n. 3, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Prandini, la quale la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Piemonte n. 12, presso lo studio dell'Avv.
NA AT RI, la quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Nonché
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Mileto Controparte_5 C.F._4
(VV), alla Via Carlo Cattaneo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Muzzopappa e dell'Avv.
IU LZ, i quali li difendono e li rappresentano, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 APPELLATI INTERVENTORI
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa e previe le declaratorie di ragione e di legge, in totale riforma della impugnata sentenza n. 710/19 emessa il 26.07.2019, pubblicata in data 30.07.2019 e notificata a mezzo pec il 13 settembre 2019 nel domicilio eletto,
-dichiarare nullo, inefficace, privo di qualsivoglia effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 307/11 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 20/21.09.2011 per i motivi tutti di cui al presente atto di appello;
per l'effetto, condannare il (C.F. ) corrente in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore a pagare a la somma di € 394.237,12 versati Parte_1 dalla Compagnia al in forza della provvisoria esecutività della sentenza Controparte_1 appellata che ha reso esecutiva l'ingiunzione opposta o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia, in ogni caso da maggiorarsi degli interessi legali dalla data di versamento al saldo;
-In via gradata, dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_3
e a rimborsare ad la Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 somma di € 394.237,12 versata in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata che ha reso esecutiva l'ingiunzione opposta o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia nonché a tenere manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza Parte_1 negativa discendente dal presente giudizio, anche in punto a spese di lite;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto inammissibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: “si chiede che l'Ecc.ma Corte D'appello, voglia accogliere le Controparte_5 seguenti conclusioni:
- in via preliminare si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari nulla il giudizio di I grado per violazione del contraddittorio e rimetta la causa al Tribunale di Vibo Valentia per
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di erede del Controparte_6
2 lottizzante principale e di , in qualità di erede di Parte_3 Controparte_7 Persona_1 ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in subordine, si chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio;
Ancora in via gradata si chiede di dichiarare, in accoglimento delle spiegate eccezioni e difese:
A) l'inesigibilità della prestazione di cui alla convenzione per notaio del 20/12/1993 Per_2 rep. Nr. 21896 per estinzione dell'obbligazione dovuta alla decorrenza del termine prescrizionale;
B) accertare e dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria di Parte_1 Parte_1
n. 96/18288251 sottoscritta il 14/10/1993 per l'estinzione dell'obbligazione principale
(Convenzione per notaio del 20/12/1993 rep. Nr. 21896); Per_2
C) Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto fideiussorio per violazione del principio dell'affidamento e della buona fede.
In subordine e senza rinuncia alle superiori conclusioni:
D) accertare e dichiarare eseguite le opere di pertinenza degli interventori in dipendenza dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione del 20/12/1993
e conseguentemente accertare e dichiarare infondata, per i motivi esposti, la domanda promossa dal e, per gli effetti, Controparte_1
E) in riforma della sentenza appellata revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Vibo
Valentia n. 307/2011 del 20/21.09.2011 e mantenere indenni gli esponenti da ogni pretesa avanzata dal e dalla Società assicuratrice Controparte_1 Parte_1
ovvero ed in via ulteriormente subordinata:
[...]
F) limitare l'importo da corrispondersi dalla Assicurazione al di cui Controparte_1 alla polizza fideiussoria n. 96/18288251 alla somma minore da stabilirsi a seguito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione e contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, depositato in data 18.11.2011, in ha proposto opposizione dinanzi al Parte_4
Tribunale di Vibo Valentia avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2011, emesso in accoglimento della domanda formulata dal , deducendo: Controparte_1
➢ L'erronea determinazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo tenuto conto che la polizza garantisce esclusivamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione intervenuta tra il comune di e i CP_1 contraenti e che lo stesso comune aveva trasmesso alla copie delle relazioni Pt_4 tecniche e dei computi metrici dai quali risultava che ( al netto degli oneri di esproprio che
3 non costituiscono oggetto della polizza ) le somme necessarie per l'ultimazione delle opere non completate dai lottizzanti ammonta ad € 188.113,0;
➢ che i lottizzanti avevano contestato la ricorrenza dell'inadempimento degli obblighi assunti;
➢ che comunque la cauzione prestata con la polizza fideiussoria aveva ilo solo fine di consentire al comune la realizzazione delle opere non realizzate dai lottizzanti senza alcuna vocazione risarcitoria;
➢ che in detta ottica la aveva manifestato in via stragiudiziale al comune la Pt_4 disponibilità a finanziare l'ultimazione delle opere, previa esibizione della documentazione delle spese affrontate dal comune.;
➢ che del tutto arbitraria si presentava dunque l'iniziativa giudiziaria del comune;
➢ che in ogni caso era interesse della chiamare in giudizio i contraenti per potere Pt_4 esercitare nei loro confronti le domande di cui all'art. 1953 c.c.
Con comparsa depositata in data 29.02.2014 si è costituito in giudizio il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per resistere alla domanda e chiederne il
[...] rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, ha insistito nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha, poi, evidenziato che: 1) in ragione della polizza fideiussoria, quale contratto autonomo di garanzia, è il garante a dover rispondere in prima istanza del pagamento;
2) la chiamata dei terzi formulata dall'opponente deve essere dichiarata nulla perché non autorizzata dal giudice e perché riguarda soggetti diversi dal creditore opponente, così come confermato dall'art. 8 della
Convenzione in base alla quale tali terzi hanno espressamente autorizzato il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che dovrà effettuare l'ente comunale.
Con comparsa depositata in data 12.03.2012, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2
, i quali in via preliminare hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 chiesto di evocare in giudizio , erede di . Nel merito, hanno Controparte_6 Parte_3 chiesto di: 1) accertare e dichiarare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dagli stessi assunta;
2) dichiarare infondata la domanda formulata dal;
3) revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e, in subordine, ridurre la pretesa economica avanzata dall'ente comunale.
Con provvedimento depositato in data 28.03.2012, il Tribunale ha rigettato l'istanza formulata da
, , perché: 1) nei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
4 confronti di non è stata formulata alcuna domanda, 2) Controparte_6 Controparte_6 non è un litisconsorte necessario in ragione della presenza di più coobbligati in solido nella vicenda.
Con ordinanza del 22.10.2018 il giudice designato ha dato atto della irritualità della chiamata diretta dei terzi operata dalla e ordinato la citazione dei medesimi terzi. Pt_4
In data 19.06.2019, ha provveduto a chiamare in giudizio a mezzo Parte_4
, e . La prova CP_8 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 della notifica è stata depositata in data 28.06.2018.
All'udienza del 25.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 21.02.2019, la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire la certificazione emessa dal Responsabile dell'U.T.C. in data 12.08.1999 prot. n. 3914, ritenuta necessaria in relazione alla decisione sul quantum della somma invocata da parte opposta e perché dagli atti di causa è emerso che vi è stata una riduzione della cauzione fideiussoria autorizzata dall'ente comunale.
Depositata la suddetta documentazione, all'udienza del 28.03.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 710/2019, pubblicata in data 30.07.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha così deciso: 1) ha respinto l'opposizione spiegata dalla in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
307/2011 – emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
2) ha dichiarato il decreto ingiuntivo n.
307/2011 definitivamente esecutivo;
3) ha dichiarato inammissibile la chiamata di terzo spiegata dall'opponente; 4) ha compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio.
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei terzi chiamati in giudizio perché la loro costituzione è avvenuta a fronte di una chiamata in causa inammissibile e quando successivamente è stata disposta la loro chiamata secondo le regole del codice di rito, hanno deciso di non costituirsi.
Nel merito il Tribunale ha escluso che la polizza fideiussoria avesse il carattere di contratto autonomo di garanzia e al contempo che la potesse agire in manleva nei confronti dei Pt_4 contraenti prima di avere pagato.
Ritenuta, dunque, ammissibile l'opposizione è stata però rigettata perché: 1) attraverso la documentazione versata in atti l'ente comunale ha provato il suo diritto a procedere al riscatto della
5 polizza, 2) la compagnia assicurativa non ha dimostrato l'esecuzione dell'opera oggetto di convenzione.
Quanto al profilo della minore quantificazione delle somme dovute in ragione della parziale esecuzione delle opere il Tribunale ha dato atto che la parziale esecuzione delle opere era stata già presa in considerazione allorchè con nota del 21 gennaio 2000 era stata operata una notevole riduzione della polizza fideiussoria, passata dall'importo di £ 1.294.203.000 a quello di £
594.203.000
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 13.09.2019, ha Parte_1 proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo UNEP l'11.10.2019 e in pari data a mezzo pec, affidandolo ai motivi che si esamineranno. In data 06.03.2020 si è costituito in giudizio il
, per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto Controparte_1
e in diritto. In data 2.08.2020, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 Controparte_5
e i quali in via preliminare hanno chiesto di dichiarare Controparte_4 Controparte_3 nullo il giudizio di I grado per violazione del contraddittorio e per rimettere la causa al Tribunale di Vibo Valentia per poter procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_6
(erede del lottizzante principale ). Nel merito, ha chiesto il rigetto
[...] Parte_3 del gravame perché infondato in fatto e in diritto. Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa LV RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.05.2025 depositato il
03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo l'appellante e il hanno depositato la comparsa conclusionale e la Controparte_1 memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte
2.2.1 Questioni preliminari
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità della sentenza con consequenziale richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado proposta dagli appellati in CP_2
6 relazione al preteso vizio del contraddittorio determinatosi in primo grado per effetto della mancata citazione in giudizio degli eredi di : sul punto, per come si vedrà appresso, merita Parte_3 infatti conferma la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la chiamata in giudizio dei contraenti con consequenziale assorbimento di ogni questione relativa alla completezza di detta chiamata. In ogni caso il rigetto della chiamata in giudizio degli eredi di Parte_3 avanzata dai terzi chiamati in primo grado è stata espressamente motivato con il rilievo della inesistenza di una domanda nei confronti di dette parti, rilievo che gli appellati non hanno sottoposto ad alcuna critica.
Quanto a tutte le altre richieste deve qui ribadirsi che l'originaria costituzione dei terzi chiamati è avvenuta sulla base di una inammissibile chiamata di terzo che ha reso invalida la loro partecipazione al giudizio ( e quindi anche le richieste formulate ) fino al momento in cui la chiamata è stata disposta dal Tribunale ( cfr. cass. 6503/2024 ). Dopo la loro rituale chiamata in giudizio i terzi non hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza con consequenziale impossibilità di vagliarle in questa sede.
Infine insanabilmente tardiva è l'eccezione di prescrizione della domanda principale formulata per la prima volta in questo grado del giudizio
2.2.2
Con un primo motivo di gravame l'appellante “impugna la sentenza nella parte in cui, pur qualificando la garanzia prestata da con il rilascio della polizza fideiussoria n. Pt_4
96/18288251 come accessoria al rapporto principale, ha poi ritenuto legittima l'azione monitoria svolta dal per la somma di € 361.519,83, ancorché superiore all'importo Controparte_1 necessario per completare le opere di urbanizzazione garantite rimaste inadempiute, ritenendo pertanto che l'azione monitoria avesse causale diversa dalla pretesa ante giudizio parametrata all'effettivo importo dei lavori”.
Sul punto lamenta l'appellante che il giudice di prime cure, dopo aver condiviso la sua tesi difensiva, secondo cui nella vicenda sottoposta alla sua attenzione non sussiste alcun contratto autonomo di garanzia, ha poi illogicamente ritenuto come legittima la pretesa fatta valere in via monitoria dall'ente comunale e avente a oggetto l'intero valore della polizza (euro 361.519,83), quale somma versata a titolo di cauzione, pur trattandosi di una somma superiore rispetto a quella indicata dal comune appellato come sufficiente per ultimare le opere di urbanizzazione garantite.
In particolare, evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_1
Tribunale non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui non ha dimostrato l'esecuzione delle opere oggetto della convenzione intercorsa tra le parti. In realtà, ha avuto modo di evidenziare che
7 proprio sulla scorta delle 4 relazioni tecniche richiamate dall'ente comunale e in virtù della stessa quantificazione operata dal comune, il valore delle opere rimaste inadempiute ammontava a euro
188.113,01 e, di conseguenza, in qualità di fideiussore non avrebbe dovuto versare una somma superiore a tale importo, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 1944 c.c.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
Deve in primo luogo rilevarsi che, in difetto di appello incidentale sulla qualificazione giuridica della garanzia fornita dal giudice di primo grado, deve ritenersi definitivamente accertato che la fideiussione prestata dalla in relazione all'esatto adempimento Parte_4 dell'obbligazione assunta dai lottizzanti in ordine alle esecuzione delle opere di urbanizzazione è una obbligazione di garanzia nel senso classico del termine, il cui contenuto deve essere necessariamente individuato in relazione all'obbligazione principale gravante sui soggetti garantiti. Detta obbligazione a sua volta deve essere individuata sulla base della convenzione di lottizzazione intervenuta con il che all'art. 4 pone a carico dei lottizzanti CP_1 CP_1 la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria consistenti (i) nella rete stradale di lottizzazione, (ii) nella rete di distribuzione idrica,(iii) nella rete fognante e (iiii) nell'impianto di illuminazione pubblica. L'art. 9 della convenzione di lottizzazione, a sua volta, prevede che nel caso in cui i lottizzanti non provvederanno alla tempestiva esecuzione delle opere “ il comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere
e servizi in sostituzione dei lottizzanti ed a spese dei medesimi”.
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico, anche in questo caso in mancanza di impugnazione del relativo capo di sentenza, che le opere di urbanizzazione non furono terminate dai lottizzanti e che pertanto si pose la necessità del comune di intervenire in loro vece. Deve ancora rilevarsi che non ha costituito oggetto di contestazione la quantificazione degli importi necessari al completamento delle opere effettuata dal comune nelle quattro relazioni tecniche illustrative inoltrate alla Pt_4 in fase stragiudiziale e ammontanti a complessivi € 235.543,42: l'unica contestazione mossa sul punto da sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio attiene all'inclusione negli Pt_4 importi richiesti per la realizzazione delle opere anche dei costi di espropriazione che, nella prospettazione difensiva dell'appellante, non potrebbero considerarsi comprese negli oneri a carico dei lottizzanti e, quindi, nella garanzia prestata. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso: l'obbligazione dei lottizzanti era quella di eseguire le opere di urbanizzazione con assunzione di tutti gli oneri necessari a tal fine senza che vi siano argomenti testuali o logici per escludere dall'obbligazione le somme per l'esecuzione degli espropri necessari alla realizzazione delle opere: peraltro rimasto inadempiuto l'obbligo primario di eseguire le opere quello che viene
8 in rilievo è l'obbligo di tenere indenne il comune dalla spese necessarie per l'esecuzione delle opere, senza che sia possibile effettuare alcuna distinzione all'interno di dette spese.
Conclusivamente l'importo che il comune può legittimamente pretendere è appunto quello di €
235.543,42. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato con condanna della al pagamento del Pt_4 minore importo come qui determinato.
2.2.3
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante “impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la chiamata dei terzi svolta da affermando Parte_1 che le pattuizioni di polizza non riconoscono alla compagnia il diritto di regresso prima e a prescindere dall'effettivo pagamento al beneficiario della polizza”.
In particolare, lamenta l'appellante che la pronuncia di inammissibilità della chiamata dei terzi non si confronta con le disposizioni codicistiche, con le previsioni inserite nella polizza e con il principio di economia processuale. Infatti, proprio l'art. 8 della convenzione e in attuazione degli artt. 1949 e 1950 c.c. emerge l'obbligo del contraente di rimborsare alla compagnia assicurativa a semplice richiesta tutte le somme che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere in favore del
. Controparte_1
In tale contesto, dunque, e per non incorrere in alcuna decadenza, l'odierno appellante ha provveduto alla chiamata dei terzi sin dal suo atto introduttivo del giudizio di primo grado al fine di evidenziare la propria volontà di esercitare in via condizionale il proprio diritto di regresso e/o surroga nei confronti dei terzi chiamati nell'ipotesi di una sua condanna al pagamento di quanto reclamato dall'ente comunale. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di formare in contraddittorio un titolo nei confronti degli obbligati in via di regresso/surroga, al fine di scongiurare la sussistenza di eccezioni di inopponibilità della statuizione sull'obbligo di pagamento a favore del beneficiario.
Tuttavia, conclude l'appellante deducendo che l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata, risolverebbe, comunque, qualsivoglia questione afferente all'ammissibilità della domanda.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso. L'art. 8 della polizza fideiussoria richiamato dall'appellante non contiene alcuna deroga alla disciplina codicistica di cui agli articoli 1949 e
1950 c.c. che prevedono l'esercizio dell'azione di regresso solo all'esito del pagamento da parte del fideiussore. Questo il tenore letterale dell'art. 8 < Il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi, e spese con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, compresa quella prevista
9 nell'art. 1952 c.c.La società è surrogata nei limiti delle somme pagate al garantito in CP_1 tutti i diritti, le ragioni ed azioni verso il contraente , i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il comune garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.>
Non solo non è prevista alcuna deroga alla disciplina normativa, ma proprio la previsione della impossibilità per il contraente di formulare eccezioni al fideiussore che agisca in regresso esclude la necessità, così invocata dall'appellante, della previa instaurazione del contraddittorio anche nei suoi confronti ai fini della ( non necessaria ndr) precostituzione di un titolo.
Irrilevante ovviamente ai fini della delibazione del motivo di appello il diverso profilo del pagamento medio tempore effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado che non vale a giustificare retroattivamente la chiamata in giudizio.
3 Statuizioni finali e spese di lite
Alla luce dei rilievi fin qui svolti la sentenza di primo grado deve essere riformata e il decreto ingiuntivo revocato, mentre la domanda di condanna originariamente formulata dal
[...]
deve essere accolta per il minor importo come sopra determinato. CP_1
Deve tuttavia darsi atto del fatto che la che sulla base di quanto fin qui esposto sarebbe Pt_4 debitrice del dell'importo di € 235.543,42 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda ( per tale intendendosi il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ) fino al soddisfo ha allegato e provato di avere versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, la maggior somma di 394.237,12 euro e, pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme pagate in più: la determinazione dell'importo di restituzione dovrà avvenire calcolando gli interessi legali sull'importo effettivamente dovuto dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo ( 22 luglio 2011 )
a quella del pagamento ( bonifico del 12 agosto 2019) si ottiene così la somma di € 255.008,99 che va detratta da quella maggiore versata con consequenziale diritto della alla restituzione Pt_4 dell'importo di € 139.228,13 oltre interessi legali dal 12 agosto 2019 alla data della restituzione.
Quanto alle spese di lite deve darsi atto che il parziale accoglimento dell'appello e, quindi, la condanna della al pagamento di una somma minore di quella originariamente richiesta con Pt_4 il decreto, non incide sulla situazione di soccombenza e, pertanto, in difetto dell'appello incidentale del è preclusa alla Corte la modifica del capo di sentenza che Controparte_1 ha disposto la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Le spese di questo grado invece, vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza e, quindi, avendo presente che l'esito della lite è stato comunque favorevole al anche se per un importo minore di quello richiesto e considerando la Controparte_1
10 posizione processuale di , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 alla stregua di un intervento adesivo. La parziale fondatezza dell'originaria opposizione e il
[...] contegno processuale della che ha comunque dato tempestiva esecuzione alla sentenza di Pt_4 primo grado giustificano la compensazione di dette spese in misura della metà. Le spese si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm n. 55 del 2014 come modificati dal
Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo effettivamente riconosciuto in favore del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nonché nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 avverso la sentenza n. 710/2019 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata in data 30.07.2019 e notificata in data 13.09.2019, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 307 del 2011 e Parte_4 revoca il medesimo decreto;
in parziale accoglimento della domanda proposta con il decreto ingiuntivo dichiara il diritto del ad ottenere da il minor importo Controparte_1 Parte_4 di 235.543,42 e, tenuto conto del pagamento già effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 139.228,13 oltre interessi legali dal 12 agosto 2019 alla Parte_4 data della restituzione.
NA , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
e al pagamento nei confronti del comune di delle spese
[...] Controparte_3 CP_1 di lite di questo grado del giudizio che, già compensate della metà, liquida nella restante metà in
€ 7158 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
La Presidente est.
LV RI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1951/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Dr. elettivamente domiciliata in Bologna, alla Via Azzo Gardino n. 3, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Prandini, la quale la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Piemonte n. 12, presso lo studio dell'Avv.
NA AT RI, la quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Nonché
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Mileto Controparte_5 C.F._4
(VV), alla Via Carlo Cattaneo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Muzzopappa e dell'Avv.
IU LZ, i quali li difendono e li rappresentano, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 APPELLATI INTERVENTORI
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa e previe le declaratorie di ragione e di legge, in totale riforma della impugnata sentenza n. 710/19 emessa il 26.07.2019, pubblicata in data 30.07.2019 e notificata a mezzo pec il 13 settembre 2019 nel domicilio eletto,
-dichiarare nullo, inefficace, privo di qualsivoglia effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 307/11 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 20/21.09.2011 per i motivi tutti di cui al presente atto di appello;
per l'effetto, condannare il (C.F. ) corrente in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore a pagare a la somma di € 394.237,12 versati Parte_1 dalla Compagnia al in forza della provvisoria esecutività della sentenza Controparte_1 appellata che ha reso esecutiva l'ingiunzione opposta o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia, in ogni caso da maggiorarsi degli interessi legali dalla data di versamento al saldo;
-In via gradata, dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_3
e a rimborsare ad la Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 somma di € 394.237,12 versata in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata che ha reso esecutiva l'ingiunzione opposta o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia nonché a tenere manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza Parte_1 negativa discendente dal presente giudizio, anche in punto a spese di lite;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto inammissibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
: “si chiede che l'Ecc.ma Corte D'appello, voglia accogliere le Controparte_5 seguenti conclusioni:
- in via preliminare si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari nulla il giudizio di I grado per violazione del contraddittorio e rimetta la causa al Tribunale di Vibo Valentia per
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità di erede del Controparte_6
2 lottizzante principale e di , in qualità di erede di Parte_3 Controparte_7 Persona_1 ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in subordine, si chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio;
Ancora in via gradata si chiede di dichiarare, in accoglimento delle spiegate eccezioni e difese:
A) l'inesigibilità della prestazione di cui alla convenzione per notaio del 20/12/1993 Per_2 rep. Nr. 21896 per estinzione dell'obbligazione dovuta alla decorrenza del termine prescrizionale;
B) accertare e dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria di Parte_1 Parte_1
n. 96/18288251 sottoscritta il 14/10/1993 per l'estinzione dell'obbligazione principale
(Convenzione per notaio del 20/12/1993 rep. Nr. 21896); Per_2
C) Accertare e dichiarare l'invalidità del contratto fideiussorio per violazione del principio dell'affidamento e della buona fede.
In subordine e senza rinuncia alle superiori conclusioni:
D) accertare e dichiarare eseguite le opere di pertinenza degli interventori in dipendenza dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione del 20/12/1993
e conseguentemente accertare e dichiarare infondata, per i motivi esposti, la domanda promossa dal e, per gli effetti, Controparte_1
E) in riforma della sentenza appellata revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Vibo
Valentia n. 307/2011 del 20/21.09.2011 e mantenere indenni gli esponenti da ogni pretesa avanzata dal e dalla Società assicuratrice Controparte_1 Parte_1
ovvero ed in via ulteriormente subordinata:
[...]
F) limitare l'importo da corrispondersi dalla Assicurazione al di cui Controparte_1 alla polizza fideiussoria n. 96/18288251 alla somma minore da stabilirsi a seguito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione e contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, depositato in data 18.11.2011, in ha proposto opposizione dinanzi al Parte_4
Tribunale di Vibo Valentia avverso il decreto ingiuntivo n. 307/2011, emesso in accoglimento della domanda formulata dal , deducendo: Controparte_1
➢ L'erronea determinazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo tenuto conto che la polizza garantisce esclusivamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione intervenuta tra il comune di e i CP_1 contraenti e che lo stesso comune aveva trasmesso alla copie delle relazioni Pt_4 tecniche e dei computi metrici dai quali risultava che ( al netto degli oneri di esproprio che
3 non costituiscono oggetto della polizza ) le somme necessarie per l'ultimazione delle opere non completate dai lottizzanti ammonta ad € 188.113,0;
➢ che i lottizzanti avevano contestato la ricorrenza dell'inadempimento degli obblighi assunti;
➢ che comunque la cauzione prestata con la polizza fideiussoria aveva ilo solo fine di consentire al comune la realizzazione delle opere non realizzate dai lottizzanti senza alcuna vocazione risarcitoria;
➢ che in detta ottica la aveva manifestato in via stragiudiziale al comune la Pt_4 disponibilità a finanziare l'ultimazione delle opere, previa esibizione della documentazione delle spese affrontate dal comune.;
➢ che del tutto arbitraria si presentava dunque l'iniziativa giudiziaria del comune;
➢ che in ogni caso era interesse della chiamare in giudizio i contraenti per potere Pt_4 esercitare nei loro confronti le domande di cui all'art. 1953 c.c.
Con comparsa depositata in data 29.02.2014 si è costituito in giudizio il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per resistere alla domanda e chiederne il
[...] rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, ha insistito nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha, poi, evidenziato che: 1) in ragione della polizza fideiussoria, quale contratto autonomo di garanzia, è il garante a dover rispondere in prima istanza del pagamento;
2) la chiamata dei terzi formulata dall'opponente deve essere dichiarata nulla perché non autorizzata dal giudice e perché riguarda soggetti diversi dal creditore opponente, così come confermato dall'art. 8 della
Convenzione in base alla quale tali terzi hanno espressamente autorizzato il Comune a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che dovrà effettuare l'ente comunale.
Con comparsa depositata in data 12.03.2012, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2
, i quali in via preliminare hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 chiesto di evocare in giudizio , erede di . Nel merito, hanno Controparte_6 Parte_3 chiesto di: 1) accertare e dichiarare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dagli stessi assunta;
2) dichiarare infondata la domanda formulata dal;
3) revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e, in subordine, ridurre la pretesa economica avanzata dall'ente comunale.
Con provvedimento depositato in data 28.03.2012, il Tribunale ha rigettato l'istanza formulata da
, , perché: 1) nei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
4 confronti di non è stata formulata alcuna domanda, 2) Controparte_6 Controparte_6 non è un litisconsorte necessario in ragione della presenza di più coobbligati in solido nella vicenda.
Con ordinanza del 22.10.2018 il giudice designato ha dato atto della irritualità della chiamata diretta dei terzi operata dalla e ordinato la citazione dei medesimi terzi. Pt_4
In data 19.06.2019, ha provveduto a chiamare in giudizio a mezzo Parte_4
, e . La prova CP_8 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 della notifica è stata depositata in data 28.06.2018.
All'udienza del 25.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 21.02.2019, la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire la certificazione emessa dal Responsabile dell'U.T.C. in data 12.08.1999 prot. n. 3914, ritenuta necessaria in relazione alla decisione sul quantum della somma invocata da parte opposta e perché dagli atti di causa è emerso che vi è stata una riduzione della cauzione fideiussoria autorizzata dall'ente comunale.
Depositata la suddetta documentazione, all'udienza del 28.03.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 710/2019, pubblicata in data 30.07.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha così deciso: 1) ha respinto l'opposizione spiegata dalla in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
307/2011 – emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
2) ha dichiarato il decreto ingiuntivo n.
307/2011 definitivamente esecutivo;
3) ha dichiarato inammissibile la chiamata di terzo spiegata dall'opponente; 4) ha compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio.
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei terzi chiamati in giudizio perché la loro costituzione è avvenuta a fronte di una chiamata in causa inammissibile e quando successivamente è stata disposta la loro chiamata secondo le regole del codice di rito, hanno deciso di non costituirsi.
Nel merito il Tribunale ha escluso che la polizza fideiussoria avesse il carattere di contratto autonomo di garanzia e al contempo che la potesse agire in manleva nei confronti dei Pt_4 contraenti prima di avere pagato.
Ritenuta, dunque, ammissibile l'opposizione è stata però rigettata perché: 1) attraverso la documentazione versata in atti l'ente comunale ha provato il suo diritto a procedere al riscatto della
5 polizza, 2) la compagnia assicurativa non ha dimostrato l'esecuzione dell'opera oggetto di convenzione.
Quanto al profilo della minore quantificazione delle somme dovute in ragione della parziale esecuzione delle opere il Tribunale ha dato atto che la parziale esecuzione delle opere era stata già presa in considerazione allorchè con nota del 21 gennaio 2000 era stata operata una notevole riduzione della polizza fideiussoria, passata dall'importo di £ 1.294.203.000 a quello di £
594.203.000
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, notificata in data 13.09.2019, ha Parte_1 proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo UNEP l'11.10.2019 e in pari data a mezzo pec, affidandolo ai motivi che si esamineranno. In data 06.03.2020 si è costituito in giudizio il
, per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto Controparte_1
e in diritto. In data 2.08.2020, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 Controparte_5
e i quali in via preliminare hanno chiesto di dichiarare Controparte_4 Controparte_3 nullo il giudizio di I grado per violazione del contraddittorio e per rimettere la causa al Tribunale di Vibo Valentia per poter procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_6
(erede del lottizzante principale ). Nel merito, ha chiesto il rigetto
[...] Parte_3 del gravame perché infondato in fatto e in diritto. Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa LV RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.05.2025 depositato il
03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo l'appellante e il hanno depositato la comparsa conclusionale e la Controparte_1 memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte
2.2.1 Questioni preliminari
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità della sentenza con consequenziale richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado proposta dagli appellati in CP_2
6 relazione al preteso vizio del contraddittorio determinatosi in primo grado per effetto della mancata citazione in giudizio degli eredi di : sul punto, per come si vedrà appresso, merita Parte_3 infatti conferma la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la chiamata in giudizio dei contraenti con consequenziale assorbimento di ogni questione relativa alla completezza di detta chiamata. In ogni caso il rigetto della chiamata in giudizio degli eredi di Parte_3 avanzata dai terzi chiamati in primo grado è stata espressamente motivato con il rilievo della inesistenza di una domanda nei confronti di dette parti, rilievo che gli appellati non hanno sottoposto ad alcuna critica.
Quanto a tutte le altre richieste deve qui ribadirsi che l'originaria costituzione dei terzi chiamati è avvenuta sulla base di una inammissibile chiamata di terzo che ha reso invalida la loro partecipazione al giudizio ( e quindi anche le richieste formulate ) fino al momento in cui la chiamata è stata disposta dal Tribunale ( cfr. cass. 6503/2024 ). Dopo la loro rituale chiamata in giudizio i terzi non hanno reiterato le richieste istruttorie formulate in precedenza con consequenziale impossibilità di vagliarle in questa sede.
Infine insanabilmente tardiva è l'eccezione di prescrizione della domanda principale formulata per la prima volta in questo grado del giudizio
2.2.2
Con un primo motivo di gravame l'appellante “impugna la sentenza nella parte in cui, pur qualificando la garanzia prestata da con il rilascio della polizza fideiussoria n. Pt_4
96/18288251 come accessoria al rapporto principale, ha poi ritenuto legittima l'azione monitoria svolta dal per la somma di € 361.519,83, ancorché superiore all'importo Controparte_1 necessario per completare le opere di urbanizzazione garantite rimaste inadempiute, ritenendo pertanto che l'azione monitoria avesse causale diversa dalla pretesa ante giudizio parametrata all'effettivo importo dei lavori”.
Sul punto lamenta l'appellante che il giudice di prime cure, dopo aver condiviso la sua tesi difensiva, secondo cui nella vicenda sottoposta alla sua attenzione non sussiste alcun contratto autonomo di garanzia, ha poi illogicamente ritenuto come legittima la pretesa fatta valere in via monitoria dall'ente comunale e avente a oggetto l'intero valore della polizza (euro 361.519,83), quale somma versata a titolo di cauzione, pur trattandosi di una somma superiore rispetto a quella indicata dal comune appellato come sufficiente per ultimare le opere di urbanizzazione garantite.
In particolare, evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_1
Tribunale non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui non ha dimostrato l'esecuzione delle opere oggetto della convenzione intercorsa tra le parti. In realtà, ha avuto modo di evidenziare che
7 proprio sulla scorta delle 4 relazioni tecniche richiamate dall'ente comunale e in virtù della stessa quantificazione operata dal comune, il valore delle opere rimaste inadempiute ammontava a euro
188.113,01 e, di conseguenza, in qualità di fideiussore non avrebbe dovuto versare una somma superiore a tale importo, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 1944 c.c.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
Deve in primo luogo rilevarsi che, in difetto di appello incidentale sulla qualificazione giuridica della garanzia fornita dal giudice di primo grado, deve ritenersi definitivamente accertato che la fideiussione prestata dalla in relazione all'esatto adempimento Parte_4 dell'obbligazione assunta dai lottizzanti in ordine alle esecuzione delle opere di urbanizzazione è una obbligazione di garanzia nel senso classico del termine, il cui contenuto deve essere necessariamente individuato in relazione all'obbligazione principale gravante sui soggetti garantiti. Detta obbligazione a sua volta deve essere individuata sulla base della convenzione di lottizzazione intervenuta con il che all'art. 4 pone a carico dei lottizzanti CP_1 CP_1 la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria consistenti (i) nella rete stradale di lottizzazione, (ii) nella rete di distribuzione idrica,(iii) nella rete fognante e (iiii) nell'impianto di illuminazione pubblica. L'art. 9 della convenzione di lottizzazione, a sua volta, prevede che nel caso in cui i lottizzanti non provvederanno alla tempestiva esecuzione delle opere “ il comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere
e servizi in sostituzione dei lottizzanti ed a spese dei medesimi”.
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico, anche in questo caso in mancanza di impugnazione del relativo capo di sentenza, che le opere di urbanizzazione non furono terminate dai lottizzanti e che pertanto si pose la necessità del comune di intervenire in loro vece. Deve ancora rilevarsi che non ha costituito oggetto di contestazione la quantificazione degli importi necessari al completamento delle opere effettuata dal comune nelle quattro relazioni tecniche illustrative inoltrate alla Pt_4 in fase stragiudiziale e ammontanti a complessivi € 235.543,42: l'unica contestazione mossa sul punto da sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio attiene all'inclusione negli Pt_4 importi richiesti per la realizzazione delle opere anche dei costi di espropriazione che, nella prospettazione difensiva dell'appellante, non potrebbero considerarsi comprese negli oneri a carico dei lottizzanti e, quindi, nella garanzia prestata. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso: l'obbligazione dei lottizzanti era quella di eseguire le opere di urbanizzazione con assunzione di tutti gli oneri necessari a tal fine senza che vi siano argomenti testuali o logici per escludere dall'obbligazione le somme per l'esecuzione degli espropri necessari alla realizzazione delle opere: peraltro rimasto inadempiuto l'obbligo primario di eseguire le opere quello che viene
8 in rilievo è l'obbligo di tenere indenne il comune dalla spese necessarie per l'esecuzione delle opere, senza che sia possibile effettuare alcuna distinzione all'interno di dette spese.
Conclusivamente l'importo che il comune può legittimamente pretendere è appunto quello di €
235.543,42. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato con condanna della al pagamento del Pt_4 minore importo come qui determinato.
2.2.3
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante “impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la chiamata dei terzi svolta da affermando Parte_1 che le pattuizioni di polizza non riconoscono alla compagnia il diritto di regresso prima e a prescindere dall'effettivo pagamento al beneficiario della polizza”.
In particolare, lamenta l'appellante che la pronuncia di inammissibilità della chiamata dei terzi non si confronta con le disposizioni codicistiche, con le previsioni inserite nella polizza e con il principio di economia processuale. Infatti, proprio l'art. 8 della convenzione e in attuazione degli artt. 1949 e 1950 c.c. emerge l'obbligo del contraente di rimborsare alla compagnia assicurativa a semplice richiesta tutte le somme che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere in favore del
. Controparte_1
In tale contesto, dunque, e per non incorrere in alcuna decadenza, l'odierno appellante ha provveduto alla chiamata dei terzi sin dal suo atto introduttivo del giudizio di primo grado al fine di evidenziare la propria volontà di esercitare in via condizionale il proprio diritto di regresso e/o surroga nei confronti dei terzi chiamati nell'ipotesi di una sua condanna al pagamento di quanto reclamato dall'ente comunale. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di formare in contraddittorio un titolo nei confronti degli obbligati in via di regresso/surroga, al fine di scongiurare la sussistenza di eccezioni di inopponibilità della statuizione sull'obbligo di pagamento a favore del beneficiario.
Tuttavia, conclude l'appellante deducendo che l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata, risolverebbe, comunque, qualsivoglia questione afferente all'ammissibilità della domanda.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso. L'art. 8 della polizza fideiussoria richiamato dall'appellante non contiene alcuna deroga alla disciplina codicistica di cui agli articoli 1949 e
1950 c.c. che prevedono l'esercizio dell'azione di regresso solo all'esito del pagamento da parte del fideiussore. Questo il tenore letterale dell'art. 8 < Il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi, e spese con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, compresa quella prevista
9 nell'art. 1952 c.c.La società è surrogata nei limiti delle somme pagate al garantito in CP_1 tutti i diritti, le ragioni ed azioni verso il contraente , i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il comune garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.>
Non solo non è prevista alcuna deroga alla disciplina normativa, ma proprio la previsione della impossibilità per il contraente di formulare eccezioni al fideiussore che agisca in regresso esclude la necessità, così invocata dall'appellante, della previa instaurazione del contraddittorio anche nei suoi confronti ai fini della ( non necessaria ndr) precostituzione di un titolo.
Irrilevante ovviamente ai fini della delibazione del motivo di appello il diverso profilo del pagamento medio tempore effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado che non vale a giustificare retroattivamente la chiamata in giudizio.
3 Statuizioni finali e spese di lite
Alla luce dei rilievi fin qui svolti la sentenza di primo grado deve essere riformata e il decreto ingiuntivo revocato, mentre la domanda di condanna originariamente formulata dal
[...]
deve essere accolta per il minor importo come sopra determinato. CP_1
Deve tuttavia darsi atto del fatto che la che sulla base di quanto fin qui esposto sarebbe Pt_4 debitrice del dell'importo di € 235.543,42 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda ( per tale intendendosi il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ) fino al soddisfo ha allegato e provato di avere versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, la maggior somma di 394.237,12 euro e, pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme pagate in più: la determinazione dell'importo di restituzione dovrà avvenire calcolando gli interessi legali sull'importo effettivamente dovuto dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo ( 22 luglio 2011 )
a quella del pagamento ( bonifico del 12 agosto 2019) si ottiene così la somma di € 255.008,99 che va detratta da quella maggiore versata con consequenziale diritto della alla restituzione Pt_4 dell'importo di € 139.228,13 oltre interessi legali dal 12 agosto 2019 alla data della restituzione.
Quanto alle spese di lite deve darsi atto che il parziale accoglimento dell'appello e, quindi, la condanna della al pagamento di una somma minore di quella originariamente richiesta con Pt_4 il decreto, non incide sulla situazione di soccombenza e, pertanto, in difetto dell'appello incidentale del è preclusa alla Corte la modifica del capo di sentenza che Controparte_1 ha disposto la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Le spese di questo grado invece, vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza e, quindi, avendo presente che l'esito della lite è stato comunque favorevole al anche se per un importo minore di quello richiesto e considerando la Controparte_1
10 posizione processuale di , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 alla stregua di un intervento adesivo. La parziale fondatezza dell'originaria opposizione e il
[...] contegno processuale della che ha comunque dato tempestiva esecuzione alla sentenza di Pt_4 primo grado giustificano la compensazione di dette spese in misura della metà. Le spese si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm n. 55 del 2014 come modificati dal
Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo effettivamente riconosciuto in favore del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nonché nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 avverso la sentenza n. 710/2019 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata in data 30.07.2019 e notificata in data 13.09.2019, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 307 del 2011 e Parte_4 revoca il medesimo decreto;
in parziale accoglimento della domanda proposta con il decreto ingiuntivo dichiara il diritto del ad ottenere da il minor importo Controparte_1 Parte_4 di 235.543,42 e, tenuto conto del pagamento già effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 139.228,13 oltre interessi legali dal 12 agosto 2019 alla Parte_4 data della restituzione.
NA , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
e al pagamento nei confronti del comune di delle spese
[...] Controparte_3 CP_1 di lite di questo grado del giudizio che, già compensate della metà, liquida nella restante metà in
€ 7158 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
La Presidente est.
LV RI
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