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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14119/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DORI SARA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
ricorrenti con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 15.11.2024
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e note di trattazione depositate per l'udienza del 15.4.2025
MOTIVAZIONE:
I ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25.10.2008 presso il comune di Casalecchio di Reno (BO) con atto iscritto nel registro di Stato Civile di suddetto Comune anno 2008, n. 59, parte 1.
Dal matrimonio sono nati a Bologna i figli, HI - in data 25/04/2009 - e nel 2012, R_ prematuramente scomparso nel 2016.
Con sentenza n. 841/2022 in data 31.03.2022, il Tribunale di Bologna all'esito del procedimento RG N 5778/2020 pronunciava la separazione tra i coniugi disponendo l'affido di in via esclusiva e Per_2 rafforzata alla madre, il collocamento prevalente presso di lei, la vigilanza del Servizio Sociale, incontri padre-figlio in base ad accordi di volta in volta preso fra i genitori e rispettando la volontà del minore, contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Introdotto il presente giudizio, con relazione del marzo 2025 trasmessa su richiesta del Tribunale, il
Servizio Sociale incaricato della vigilanza riferiva sulla situazione del minore, dando conto della scarsità dei contatti col padre e della carattere sporadico della sua contribuzione economica al mantenimento del minore, concludendo per l'opportunità di mantenere l'affido esclusivo rafforzato e il collocamento presso la madre, confermando il mandato di vigilanza al Servizio stesso fino al raggiungimento della maggior età del ragazzo, per poter supportare la madre anche dal punto di vista economico e poter attivare in favore del minore tutti gli interventi utili (quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento in doposcuola, in centri estivi, in centri di aggregazione giovanile e simili).
Le parti hanno concordato condizioni coerenti con le conclusioni del Servizio Sociale e pertanto conformi all'interesse del minore, che vanno qui integralmente accolte. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_2 nato il [...] a [...] - COSTA D'AVORIO e da nata il Parte_3
16/03/1977 a GBAPLEU - COSTA D'AVORIO, il giorno 25 del mese di Ottobre dell'anno 2008 in
CASALECCHIO DI RENO (BO), atto del comune di CASALECCHIO DI RENO N. 59 P. 1 anno
2008; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a) l'affidamento di in via esclusiva (rafforzato) alla madre Persona_3 Parte_3 la quale potrà assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
b) la vigilanza dei Servizi Sociali fino al compimento dei 18 anni di con mandato di vigilare sulla Per_2 situazione sanitaria, familiare e scolastica del minore, attivando in favore del nucleo tutti gli interventi, anche economici, di sostegno che ritenga utili;
c) il collocamento del minore presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, sita in via Pietro Micca n.
29 a Casalecchio di Reno (BO);
d) il padre potrà incontrare liberamente previo accordo con Parte_2 Per_2 la madre e tenendo sempre conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
e) l'obbligo a carico del signor di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_2 mese alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro Pt_3
150,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); l'assegno unico in forza dell'affido esclusivo deve essere percepito integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 f) l'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato.
g) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14119/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DORI SARA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
ricorrenti con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 15.11.2024
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e note di trattazione depositate per l'udienza del 15.4.2025
MOTIVAZIONE:
I ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25.10.2008 presso il comune di Casalecchio di Reno (BO) con atto iscritto nel registro di Stato Civile di suddetto Comune anno 2008, n. 59, parte 1.
Dal matrimonio sono nati a Bologna i figli, HI - in data 25/04/2009 - e nel 2012, R_ prematuramente scomparso nel 2016.
Con sentenza n. 841/2022 in data 31.03.2022, il Tribunale di Bologna all'esito del procedimento RG N 5778/2020 pronunciava la separazione tra i coniugi disponendo l'affido di in via esclusiva e Per_2 rafforzata alla madre, il collocamento prevalente presso di lei, la vigilanza del Servizio Sociale, incontri padre-figlio in base ad accordi di volta in volta preso fra i genitori e rispettando la volontà del minore, contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Introdotto il presente giudizio, con relazione del marzo 2025 trasmessa su richiesta del Tribunale, il
Servizio Sociale incaricato della vigilanza riferiva sulla situazione del minore, dando conto della scarsità dei contatti col padre e della carattere sporadico della sua contribuzione economica al mantenimento del minore, concludendo per l'opportunità di mantenere l'affido esclusivo rafforzato e il collocamento presso la madre, confermando il mandato di vigilanza al Servizio stesso fino al raggiungimento della maggior età del ragazzo, per poter supportare la madre anche dal punto di vista economico e poter attivare in favore del minore tutti gli interventi utili (quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento in doposcuola, in centri estivi, in centri di aggregazione giovanile e simili).
Le parti hanno concordato condizioni coerenti con le conclusioni del Servizio Sociale e pertanto conformi all'interesse del minore, che vanno qui integralmente accolte. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_2 nato il [...] a [...] - COSTA D'AVORIO e da nata il Parte_3
16/03/1977 a GBAPLEU - COSTA D'AVORIO, il giorno 25 del mese di Ottobre dell'anno 2008 in
CASALECCHIO DI RENO (BO), atto del comune di CASALECCHIO DI RENO N. 59 P. 1 anno
2008; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a) l'affidamento di in via esclusiva (rafforzato) alla madre Persona_3 Parte_3 la quale potrà assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
b) la vigilanza dei Servizi Sociali fino al compimento dei 18 anni di con mandato di vigilare sulla Per_2 situazione sanitaria, familiare e scolastica del minore, attivando in favore del nucleo tutti gli interventi, anche economici, di sostegno che ritenga utili;
c) il collocamento del minore presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, sita in via Pietro Micca n.
29 a Casalecchio di Reno (BO);
d) il padre potrà incontrare liberamente previo accordo con Parte_2 Per_2 la madre e tenendo sempre conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
e) l'obbligo a carico del signor di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_2 mese alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro Pt_3
150,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); l'assegno unico in forza dell'affido esclusivo deve essere percepito integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 f) l'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato.
g) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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