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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 324/2024 RGA avverso la sentenza n. 800/2023 R.S. del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 30/11/2023; avente ad oggetto: differenze retributive, mobbing e demansionamento;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 15/05/2025; promossa da:
(cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Porcari e Penelope Vecli, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Parma (PR);
- appellante;
contro
(GIÀ ) (C.F. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Giovati, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Parma (PR);
- appellata;
C.F. , in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, Elio
pag. 1 di 32 Cherubini, Aldo NI, OL UC, Giovanni RG e Lucia Simeone, presso lo studio dei quali in Bologna (BO), è elettivamente domiciliata;
-appellata;
(C.F , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Farini e Carlo
Casali ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Bologna, via Aldini, n. 28;
-appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare – ora –, sua precedente datrice di CP_2 CP_1 lavoro, al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento come dirigente al quale avrebbe avuto diritto, nonché al risarcimento del danno per le condotte di mobbing e di demansionamento asseritamente subite e al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta in forza della sussistenza di giusta causa di dimissioni.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
3. È stata autorizzata la chiamata in causa in garanzia, richiesta da delle CP_1 società di assicurazione e Controparte_3 Controparte_4 le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto
o, in via subordinata, il rigetto della domanda di garanzia per asserita esclusione dal rischio assicurato dei danni per cui è causa.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali. (…)”.
A seguito di discussione, la causa è stata definita dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 800/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 30/11/2023, così statuendo:
“(…) 1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
3. condanna pag. 2 di 32 al pagamento in favore di delle restanti spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 7.500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 607 per esborsi;
4. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_3 delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_4
5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ricostruiti gli oneri probatori incombenti sull'allora ricorrente alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha ritenuto che il sig. non abbia dato Parte_1 prova in giudizio dei fatti costitutivi delle sue pretese.
Con ricorso del 28/05/2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte, in via preliminare, “di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;” e nel merito, in totale riforma della stessa, di accogliere le domande da lui già formulate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'odierno appellante, in particolare, ha censurato la gravata sentenza sulla scorta di otto motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “PARTE I - IN MERITO ALLA DOMANDA DI SUPERIORE INQUADRAMENTO” “primo motivo: errore di diritto per motivazione meramente apparente – nullità della sentenza - violazione art. 132, c. 1, n. 4 cpc”; “secondo motivo: errore di fatto per omessa valutazione del materiale probatorio prodotto – errore di diritto per violazione dell'art. 115
c.p.c. – assenza di motivazione”; “terzo motivo - errore di fatto per erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi – errore di diritto per motivazione carente e contraddittoria”; “quarto motivo: errore di diritto per mancato raffronto tra le mansioni svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento – errore di diritto per omessa motivazione”; “PARTE II IN MERITO AL MOBBING AI DANNI DEL SIG. ” “quinto motivo: errore di fatto per omessa Parte_1 valutazione del materiale probatorio prodotto – errore di diritto per violazione dell'art. 115 c.p.c. – assenza di motivazione”; “sesto motivo: errore di fatto per erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi – errore di diritto per motivazione carente e contraddittoria”; “settimo motivo: errore di diritto per omessa valutazione della condotta datoriale in termini di straining – errore di
pag. 3 di 32 diritto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c”; “PARTE III IN MERITO ALLA GIUSTA CAUSA DIMISSIONI” “ottavo motivo: errore di fatto per omessa ed errata valutazione del materiale probatorio – errore di diritto per violazione dell'art. 2119 c.c.”.
La rubricazione dei predetti motivi di gravame, sostanzialmente reiterativi delle prospettazioni svolte dall'allora ricorrente nel corso del giudizio di prime cure, appare già di per sé sufficientemente esplicativa del loro contenuto, senza che risulti necessario aggiungere altro al riguardo.
ritualmente costituitasi in giudizio, sintetizzato lo svolgimento del CP_1 giudizio di prime cure e premessa una lunga ricostruzione dei fatti di causa (svolta nella prospettazione della società appellata), ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto sig. perché Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondato o come meglio e, conseguentemente, rigettare anche ogni domanda svolta da parte appellante in prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, oltre
CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva”.
, ritualmente costituitasi in Controparte_5 giudizio, in via principale, ha anch'essa analiticamente contestato la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dal sig. , eccependo Parte_1 altresì l'inammissibilità del settimo motivo di appello;
in via subordinata, ha contestato la chiamata in garanzia operata nei suoi confronti dalla società appellata, eccependo sul punto la “esclusione della copertura assicurativa con riferimento a tutte le domande attinenti alla domanda di accertamento della sussistenza nel caso di specie di una giusta causa di dimissioni”; la “esclusione della copertura assicurativa con riferimento a tutte le domande attinenti al superiore inquadramento contrattuale” e la “esclusione dalla copertura assicurativa anche del danno non patrimoniale (danno biologico, esistenziale e per lesione dell'immagine professionale)”; in via di estremo subordine, per il caso di sua soccombenza, ha Cont richiamato a sostegno delle sue ragioni l'art. 2 della PO , che al punto 2.4
“Altre assicurazioni” prevede che la garanzia prestata dalla polizza, in caso di esistenza di altra polizza che offra copertura per il medesimo rischio, sarà
pag. 4 di 32 «operante solo per la parte eccedente le perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra polizza della responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile», invocando, altresì, l'applicazione della franchigia contrattualmente prevista.
, in particolare, ha chiesto Controparte_5 che questa Corte voglia: “(…) - in via principale: respingere l'appello promosso dal Sig. , confermando integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma, sezione Lavoro, Giudice Dott. Matteo Giovanni Moresco, n. Con 800/2023 del 30 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. 469/2020, assolvendo da ogni avversa pretesa;
-
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dal Sig. , di accertamento dell'operatività della PO AIG e di Parte_1 condanna in solido di e Controparte_5 di a tenere manlevata da Controparte_4 CP_2 qualsiasi somma dovesse essere tenuta a corrispondere al sig. , limitare Parte_1 Con la condanna di al pagamento del solo importo eccedente quello già corrisposto o da corrispondersi da e, Controparte_4 Con comunque, limitare la condanna di alle porzioni di danno in eccesso alle franchigie di cui al paragrafo 3.4; in via di ulteriore subordine: ridurre proporzionalmente l'indennità assicurata a carico di
[...]
, secondo i criteri dell'art. 1910, ultimo Controparte_5 comma, cod. civ., in relazione alla sussistenza di altra assicurazione per lo stesso rischio contrattuale con in ogni caso: con Controparte_4 il favore delle spese e competenze del grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dal Sig. in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti, Parte_1 nonché all'ammissione della CTU contabile e medico legale dallo stesso richiesta.
(…)”.
La ritualmente costituitasi in giudizio, in Controparte_4 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità degli avversi motivi di gravame per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., in via principale, ha anch'essa analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di appello,
pag. 5 di 32 chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ha reiterato le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure, da ritenersi completo ed esaustivo ai fini della decisione della controversia.
Tutto ciò premesso circa lo svolgimento del giudizio, in primo luogo, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1 per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
I principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione in tale arresto giurisprudenziale, benché riferiti alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, risultano applicabili anche alla norma novellata che, di quella previgente, ricalca i tratti essenziali.
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig.
non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Prime di procedere alla disamina dei primi quattro motivi di appello, tutti concernenti la pretesa dell'allora ricorrente di superiore inquadramento contrattuale, è bene ricordare che secondo un consolidato orientamento di
pag. 6 di 32 legittimità il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato in tre differenti fasi: accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n.
11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
Ciò posto, si osserva che con il suo primo motivo di gravame il sig. Parte_1 censura i punti da 22 a 36 della sentenza gravata (che riguardano la richiesta di superiore inquadramento), affermando che negli stessi sarebbe stata trasfusa dal
Tribunale di Parma una motivazione meramente apparente, e dunque violativa del disposto contenuto nell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. A dire della difesa dell'appellante, infatti, il Giudice a quo non avrebbe “effettuato alcuna ricostruzione in fatto, ma si è limitato a richiamare le risultanze testimoniali nel complesso e senza specificazione (…)”, da qui l'asserita
“impossibilità di ricostruire il percorso logico motivazionale seguito nella sentenza e comprendere da quali argomenti il Giudice abbia tratto il proprio convincimento”.
Tale motivo di appello risulta, innanzitutto, ai limiti dell'ammissibilità in quanto assolutamente generico e per nulla circostanziato.
In ogni caso, come affermato in giurisprudenza, la motivazione è meramente apparente nel caso in cui «non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum», così da non rendere «percepibile il fondamento della decisione» (Cass. 17196/2020).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, la sentenza resa dal Tribunale di Parma e qui gravata dà compiutamente atto delle ragioni per le quali il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda di superiore inquadramento dell'allora ricorrente.
Infatti, il Giudice a quo, nel motivare la propria decisione, ha affermato chiaramente che per pronunciarsi sulla domanda di differenze retributive per superiore inquadramento avrebbe dovuto, per prima cosa, esaminare «quanto emerso dalle prove testimoniali circa il contenuto concreto delle mansioni disbrigate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro» (pag. 6 sentenza);
pag. 7 di 32 dopodiché, nei successivi punti da 19 a 29 ha illustrato puntualmente e precisamente l'iter logico seguito, dando conto delle ragioni che lo hanno infine condotto a respingere la domanda relativa al superiore inquadramento contrattuale.
È quindi sulla scorta di tale ragionamento che il Giudice ha concluso per il rigetto della domanda di superiore inquadramento chiesta dal . Parte_1
A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello.
La critica dell'odierno appellante ai punti da 22 a 36 della sentenza gravata, prosegue poi con un secondo motivo di censura, quello giusto il quale il Giudice a quo avrebbe del tutto omesso di considerare “…i numerosi documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, senza mai chiarire se gli stessi siano stati ritenuti rilevanti...”, così commettendo, tanto un errore di fatto, quanto un errore di diritto. Tale critica, per quanto suggestiva, non coglie però minimamente nel segno. Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che molti dei documenti, che parte appellante taccia come non esaminati dal Tribunale di Parma, così come le circostanze in fatto che ad essi documenti erano sottese, vuoi nella prospettazione di parte appellante, vuoi in quella di parte appellata, sono anche entrati a far parte della prova testimoniale, in alcuni casi peraltro, anche mediante la loro materiale esibizione al testimone. Il che ben evidenzia che essi documenti sono stati tutti compiutamente esaminati e valutati dal Giudice a quo.
D'altra parte, nell'elaborare la propria critica, parte appellante dimentica di considerare che al Giudice del merito compete il compito “di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione". (Cass. civ., Sez. V, Ord., 26/10/2021,
n. 30042). E, ancora, che “L'omesso esame di elementi istruttori non costituisce per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/08/2024, n. 2267).
Ciò doverosamente puntualizzato, si evidenzia che fra i documenti che, secondo parte appellante, il Giudice a quo avrebbe omesso di valutare, vi sarebbero, in primo luogo, gli organigrammi prodotti, sia da parte appellante, sia da CP_1
Organigrammi questi, dai quali, a sostenere di parte appellante, emergerebbe “…in modo chiaro (anche graficamente) che il sig. è sempre stato inserito Parte_1
pag. 8 di 32 direttamente alle dipendenze dell'Amministratore Delegato sig. unico suo CP_6 superiore gerarchico, ed alla pari con tutti i dirigenti di ...”. CP_2
Vi è però che, la struttura di tali organigrammi, in sé considerata, non soccorre certo alle tesi del sig. , né tanto meno può dirsi sufficiente – come Parte_1 vorrebbe la difesa dell'appellante – a determinare l'accoglimento delle ragioni di quest'ultimo. Come non è difficile comprendere, infatti, l'attribuzione della qualifica dirigenziale invocata dal sig. dall' non potrebbe certo discendere, tanto meno Pt_1 in maniera automatica, dalla di lui collocazione nella prima linea dell'organigramma, né dal suo rispondere gerarchicamente al solo amministratore delegato. e ciò non fosse altro perché essa attribuzione non può certo prescindere dall'esame della reale consistenza qualitativa delle attività realmente affidate al sig. dall' . Esame questo, che non può non tener conto delle risultanze emerse Pt_1 nel corso dell'istruttoria orale.
Il che già basterebbe a privare di qualsivoglia rilievo l'altrui critica, ma esistono anche altre ragioni, ancor più pregnanti, che palesano l'infondatezza della critica dell'appellante.
Sul tema, non può infatti non considerarsi che la società odierna appellata – nel corso delle difese spiegate nel primo grado di giudizio, qui riproposte - non si è limitata a produrre gli organigrammi, ma ha altresì provveduto a illustrare quello che era il contesto aziendale in cui gli stessi trovavano la loro collocazione.
E così, la società appellata ha compiutamente spiegato che il modello organizzativo ideato e voluto da e rimasto in vigore sino all'incirca al 2015, CP_1 era caratterizzato da una catena gerarchica corta, che vedeva l'Amministratore
Delegato, quale riporto diretto di una prima linea gerarchica, di cui faceva parte anche il sig. , unitamente ad una serie di altre figure (in numero di 8/10), Parte_1 che non erano tutte inquadrate come dirigenti.
La società appellata ha poi ulteriormente spiegato che, a dispetto della struttura delineata negli organigrammi versati in atti, quantomeno sino all'anno 2014, il sig.
, al pari del collega , era sottoposto gerarchicamente anche Parte_1 Persona_1 al dott. figura di grande esperienza nello specifico settore, che, sebbene Per_2 non graficamente inserito negli organigrammi, era stato da chiamato a CP_1
pag. 9 di 32 ricoprire un ruolo di natura trasversale, nella direzione e nel coordinamento di tutte le figure commerciali (ivi incluso dunque l'odierno appellante).
Infine, la società appellata ha poi concorso a descrivere la trasformazione subita dalla propria struttura gerarchica, a far tempo dall'anno 2015, quando, pur nel mantenere una catena gerarchica corta, è stato ridotto il numero della platea dei soggetti chiamati ad occupare la prima linea gerarchica. Prima linea questa, in cui hanno peraltro continuato a coesistere soggetti con inquadramenti differenti, ovverosia: dirigenti, impiegati e quadri (Si veda, fra le varie, la deposizione resa, sul punto, dal teste “Rispetto all'organigramma a me rammostrato, Tes_1 precisando che possa riferire fino al 2016, a quanto so: erano dirigenti CP_7
non erano dirigenti;
non so ”). CP_8 Per_3 Persona_1 Per_4 CP_9
Non può, dunque, non cogliersi che l'esame degli organigrammi versati in atti, tanto dall'appellante, quanto dalla società appellata, anche alla luce delle circostanze allegate da quest'ultima, rimaste incontestate, non poteva certo prescindere dalle risultanze delle deposizioni rese, sul punto, dai vari testimoni escussi, cui i medesimi organigrammi sono stati anche rammostrati.
Verità ne è dunque, che, checché ne dica l'appellante, il giudice unico ha certamente valutato tali organigrammi, ma ciò ha fatto anche tenendo in debita considerazione, come era in suo dovere fare, il contenuto delle testimonianze raccolte, sul punto, nel corso dell'istruttoria svolta. Testimonianze queste, che ben hanno consentito di avvallare tutte le circostanze in fatto allegate dalla società appellata, a corredo degli organigrammi medesimi. E così, tutti i testi escussi, con le loro deposizioni – su cui meglio si avrà modo di scrivere nel prosieguo, in relazione al terzo motivo di gravame avversario - hanno puntualmente confermato che, come compiutamente spiegato dalla società appellata, la presenza del sig.
, nella prima linea gerarchica, non dipendeva affatto dalla di lui Parte_1 appartenenza al management di quanto piuttosto alla geometria della CP_1 struttura organizzativa ideata da tale ultima società. Sul punto, oltremodo decisiva si è infatti rilevata la deposizione del teste il quale chiamato a commentare CP_7 gli organigrammi di ha osservato, in maniera lapidaria, “confermo che il sig. CP_1
rispondeva gerarchicamente all'amministratore delegato, sig. Parte_1 CP_6
In , le catene di comando sono corte;
questo perché il business deve essere CP_2 veloce”. pag. 10 di 32 Peraltro, sempre i testimoni escussi hanno permesso di chiarire che, come sostenuto dalla società appellata nelle proprie difese, nemmeno corrisponde al vero che il sig. era sempre stato chiamato a rispondere gerarchicamente al Parte_1 solo Amministratore Delegato di sig. CP_1 Persona_5
È emerso infatti che, al di là della formale composizione grafica dell'organigramma di il sig. , quantomeno sino all'anno 2014, era CP_1 Parte_1 chiamato - al pari del collega - a rispondere gerarchicamente e a Persona_1 coordinarsi con il dott. In proposito, il teste ha invero Per_2 Persona_1 dichiarato: “…confermo che il ricorrente come me rispondeva gerarchicamente al sig. che esercitava nei nostri confronti un ruolo di tutoraggio;
il sig. Per_2 non aveva un ruolo preciso nella gerarchia aziendale, ma era nel settore Per_2 da 30 anni…” E così, anche il teste ha confermato: “…il ricorrente CP_8 rispondeva gerarchicamente sia all'amministratore delegato, sia, quando c'era, anche al dott. ”. Alle deposizioni dei testi e ha Parte_2 Persona_1 CP_8 poi fatto eco il teste il quale ha poi precisato: “…io e abbiamo CP_7 Per_2 convissuto solo per circa 8 mesi. Lui si occupava dell'area commerciale e toccava in realtà tutte le aree sensibili dell'azienda. In organigramma, il sig. non Per_2
c'era, ma sicuramente era un riferimento anche per il sig. ; agiva come Parte_1 una sorta di consulente anziano, anche nella fase formativa…”. Difficile, dunque, se non impossibile comprendere, come l'appellante possa tacciare come errato il passo della sentenza in cui il sig. Giudice Unico è giunto alla conclusione che “Pur essendo rimasto in parte dubbio se il dott. Per_2 ricoprisse un'effettiva posizione di superiore gerarchico del ricorrente, è stato da più parti certamente confermato che questi operasse una funzione di coordinamento e mediazione tra il ricorrente e l'a.d., svolgendo anche un ruolo di tutoraggio nei confronti del lavoratore”. Tanto basta, dunque, a dimostrare che nessuna omissione è stata consumata dal
Giudice a quo, il quale ha invece valutato molto bene le prove nel loro complesso.
Si evidenzia, poi, che dall'esame visivo degli organigrammi, su cui tanto insiste la difesa dell'odierno appellangte, appare oltremodo evidente che il sig. Parte_1 mai entrò a far parte del Comitato di Direzione, istituito in a far tempo CP_1 dall'anno 2015. In tutti gli organigrammi versati agli atti del giudizio di prime cure dalla difesa della ex datrice di lavoro (cfr. docc. da 21 a 27 fasc. di primo grado
pag. 11 di 32 , il nome del sig. non compare mai infatti nello spazio CP_1 Parte_1 dedicato a tale Comitato di Direzione, ove si rinvengono indicati i seguenti nominativi: dott. dott. sig. e sig.ra Tale dato, CP_6 CP_7 Persona_1 Per_3 cui parte appellante volutamente omette ogni menzione, è però estremamente significativo, posto che fra gli argomenti spesi dal sig. nel rivendicare Parte_1 il superiore inquadramento dirigenziale, vi rientra anche quello afferente la di lui costante partecipazione alle riunioni di questo Comitato.
Proseguendo, poi, nell'esame delle censure formulate dall'odierno appellante si osserva che, a suo dire, vi sarebbe poi “un ulteriore elemento di prova essenziale” che il Tribunale di Parma avrebbe omesso di valutare, ovverosia il verbale redatto in sede di ottenimento della certificazione ISO 9001. All'interno di tale verbale, che l'appellante ha versato in atti nel giudizio di prime cure, sub. documento 14, egli risulterebbe infatti incluso fra il top management dell'area produzione di CP_1
E ciò, a dire dell'allora ricorrente, soccorrerebbe da solo a dimostrare il diritto del sig. a vedersi riconosciuto l'inquadramento dirigenziale. Parte_1
È però sufficiente esaminare attentamente il documento in questione per acquisire pronta contezza del fatto che lo stesso non può in alcun modo soccorrere alla tesi del sig. . A ben guardare, infatti, nell'elenco che l'appellante cita, Parte_1 elevandola a prova cardine dell'inquadramento dirigenziale a lui spettante, il nominativo di quest'ultimo è inserito insieme a quello del sig. che a quel Per_6 tempo non era dirigente, e a quello della sig.ra che addirittura era una Per_7 consulente esterna di Verità ne è dunque, che - come compiutamente CP_1 spiegato dalla ex datrice di lavoro, già nel giudizio di prime cure - il sig. Parte_1 venne indicato nel c.d. top management, peraltro per opera della società terza incaricata da di predisporre la documentazione propedeutica ad ottenere la CP_1 certificazione in commento, unicamente perché, per volontà della stessa società appellata, fu uno dei soggetti che vennero coinvolti nelle attività di revisione e di adeguamento agli standard ISO 9001-2015. Coinvolgimento questo che si poneva in perfetta conformità con il ruolo di responsabilità (non di direzione) che in quel tempo era affidato all'appellante, a cui, non a caso, era già stata riconosciuta, a partire dall'anno 2012, la qualifica di quadro (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado
[...]
. CP_1
pag. 12 di 32 Ad ogni buon si rileva che il tema dell'appartenenza del sig. al top Parte_1 management di è stato compiutamente indagato – e finanche smentito - nel CP_1 corso della istruttoria orale.
A tale circostanza, la società allora resistente aveva infatti dedicato uno specifico capitolo di prova (i.e. il n. 108), per l'appunto teso a indagare se il sig. Parte_1 fosse mai entrato a far parte del management di Le testimonianze raccolte CP_1 hanno così concorso ad avvallare, in maniera oltremodo incontrovertibile, quel che già la società appellata aveva sostenuto nella propria memoria, proprio allo scopo di confutare la rilevanza del verbale ISO-9001 versato in atti dalla difesa dell'odierno appellante, ovverosia che il sig. , nel corso della sua storia Parte_1 lavorativa, non entrò mai a far parte del management di CP_1
Tale circostanza ha trovato riscontro, sia dalla deposizione del teste , Persona_1 il quale, sentito sul capitolo 108 di parte convenuta in prime cure, ha chiaramente affermato: “…In relazione al capitolo 108, il ricorrente non è mai entrato a far parte del management di ”, sia da quella del teste il quale, a sua Pt_3 Tes_1 volta, ha affermato: “…Fino al 2015 non mi risulta che fosse parte del Parte_1 management di ”, sia, infine, da quella del teste il quale, sul punto, CP_2 CP_7 ha dichiarato: “…In relazione al capitolo 108, io posso dire che il ricorrente era un responsabile di area, ovvero delle vendite del foglio…”. Alla luce di quanto sin qui evidenziato è evidente, dunque, che l'appellante si duole per l'omesso esame di un documento che, in ogni caso, anche alla luce delle deposizioni rese dai testimoni escussi, nemmeno avrebbe potuto soccorrere alle proprie ragioni.
Per ciò che concerne, poi, il tema delle procure operative citate nel ricorso di appello, si ricorda che il teste in relazione al capitolo 158 dell'ex datrice di CP_7 lavoro, ha confermato di «avere proposto al sig. e al consiglio di CP_6 amministrazione di conferire una serie di procure operative a varie funzjoni aziendali, concernenti l'ambito di stretta competenza. Questo progetto poi si arenò. Le uniche persone che hanno ottenuto le procure furono i direttori di stabilimento».
Anche il riferimento alle procure operative compiuto dall'appellante, quindi, non suffraga le sue rivendicazioni, trattandosi di un progetto ideato dal dott. a CP_7 non concretizzatosi.
pag. 13 di 32 Fra i documenti di primario rilievo che il Giudice a quo avrebbe omesso di considerare, vi sarebbe anche l'allegato 15 al ricorso di prime cure, dal quale, stando alla difesa dell'appellante, emergerebbe che il sig. “…ordinava Parte_1 modifiche ai software gestionali in autonomia rivolgendosi direttamente agli informatici, i quali provvedevano alla ingegnerizzazione delle richieste”. Vi è però che a ben leggere il contenuto dello scambio di email prodotto dalla difesa dell'appellante, si coglie che in realtà l'appellante non aveva ordinato alcunché, ma, assai diversamente, si era limitato a richiedere al responsabile dei sistemi informativi di di verificare se fosse possibile apportare una modifica CP_1 al software di schedulazione “PcTopp”, per fare in modo che lo stesso riuscisse a consentire il controllo delle quantità di produzione.
In tale frangente, dunque, il sig. si limitò a chiedere all'informatico di Parte_1 domandare al fornitore esterno se vi fosse la possibilità di apportare una modifica ad un software, nonché di raccogliere il relativo preventivo.
Il significato dello scambio di comunicazioni in commento è dunque tutt'affatto diverso da quello che l'appellante tenta di attribuirgli, per cercare di fornire plausibilità alla propria tesi. Egli confonde, infatti, un ordine perentorio, con una richiesta di natura tecnico-operativa, sulle potenzialità di un software già in uso alla società appellata.
Peraltro, va evidenziato che tanta e tale era l'autonomia decisionale del sig.
sul tema, che perfino il tecnico informatico, si premurò di condividere Parte_1
i risultati della sua ricerca e il conseguente preventivo di spesa con svariati altri soggetti, fra cui anche il dott. CP_7
Difficile, se non impossibile, comprendere come una siffatta richiesta possa soccorrere a dimostrare l'esistenza del diritto del sig. dall' all'inquadramento Pt_1 dirigenziale.
L'appellante, poi, conclude il proprio secondo motivo di gravame, sostenendo che il quinto documento rilevante, che il Tribunale di Parma avrebbe omesso di adeguatamente esaminare, sarebbe rappresentato dal documento versato in atti da sub. allegato 43 alla propria costituzione nel giudizio di prime cure, il quale CP_1 attiene ai benefit concessi al sig. , in corso di rapporto, o, per meglio Parte_1 dire, alla restituzione degli stessi. A scrivere del sig. , infatti, i benefit a Parte_1 lui attribuiti sarebbero quelli tipici del dirigente: auto aziendale, carta carburante,
pag. 14 di 32 carta di credito aziendale, pc portatile, telefono aziendale ed addirittura il telecomando per accedere liberamente in azienda.
Trattasi all'evidenza di circostanza irrilevante, posto che è notorio che benefit di questo tipo possano ben essere attribuiti anche a dipendenti privi di qualifica dirigenziale, specie se impiegati nel settore commerciale di un'azienda, come l'odierno appellante. Alle suesposte considerazioni, consegue la reiezione anche del secondo motivo di gravame.
Con il suo terzo motivo di appello il sig. ha censurato i giudizi espressi Parte_1 dal Tribunale di Parma, che si rinvengono trasfusi ai punti da 22 a 36 della sentenza gravata, affermando che gli stessi sarebbero il frutto “…di un esame delle risultanze della prova testimoniale gravemente lacunoso, sommario e spesso addirittura discordante con il tenore letterale delle dichiarazioni assunte e verbalizzate…”.
Sul punto, si rileva, innanzitutto, l'assoluta genericità delle affermazioni dell'odierno appellante che, per primo, omette talvolta di argomentare, con precisi riferimenti, alle dichiarazioni rese dai testi che comproverebbero le sue tesi.
Peraltro, al contrario di quanto di quanto apoditticamente affermato nel ricorso in appello, il Giudice di prime cure ha dato una corretta lettura di quanto dichiarato dai testi in merito alla mansione di Responsabile Commerciale del solo settore foglio affidata al Sig. . Parte_1
Ed invero, i testi e hanno ben chiarito quale fosse CP_7 CP_8 Persona_1 la reale consistenza della mansione svolta dal sig. , comportante lo Parte_1 svolgimento di attività di natura meramente operativa, come esaurientemente rilevato nelle note conclusive depositate in primo grado da che, alle CP_1 pagine da 4 a 11 riassumono in maniera ineccepibile quanto è emerso all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado. Le prove testimoniali hanno confermato che l'odierno appellante non è mai stato investito di attribuzioni e di poteri di iniziativa che gli consentissero di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo di Persona_8
Al contrario, è emerso che il sig. svolgeva mansioni di natura Parte_1 prettamente operativa, comunque pienamente confacenti alla mansione di
pag. 15 di 32 Responsabile Commerciale del solo settore foglio, secondo il livello di inquadramento (quadro) contrattuale assegnatogli.
Come correttamente evidenziato anche nella sentenza impugnata, i testi hanno poi confermato che l'odierno appellante non è mai stato tra i soggetti chiamati a partecipare regolarmente alle riunioni di direzione e che, parimenti, lo stesso non era neppure mai stato inserito nel comitato di direzione della società convenuta
(sul punto, si veda quanto dichiarato dai testi e interrogati Persona_1 CP_8 sui capitoli 105, 106 e 107 della memoria di . Parte_4
I testi hanno tutti confermato che il sig. non entrò mai a far parte del Parte_1 top management di e, anzi, nel corso del giudizio è emerso che lo Parte_4 stesso ha sempre e solo svolto mansioni di natura operativa proprie di un responsabile (e non di un direttore), come peraltro correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato sul punto che «con riferimento alla gestione della logistica del foglio, si osserva che, da quanto emerso, essa costituiva una mansione connaturata al ruolo di responsabile di area del ricorrente e che non comportava grandi scelte di rilevanza strategica, quanto piuttosto l'espletamento di prassi operative consolidate afferenti all'evasione degli ordini dei clienti e alla preparazione delle spedizioni» (punto 28, pag. 28 sentenza), traduzione corretta di quanto dichiarato dai testi (cfr. deposizione teste in relazione al capitolo 79 della memoria «le linee guida CP_8 Parte_4 relative all'accorpamento delle composizioni venivano date dalla proprietà; il ricorrente metteva in atto queste linee guida»; deposizione del teste «Fino Tes_1 al 2015 non mi risulta che fosse parte del management di »; Parte_1 CP_2 dichiarazioni del teste «Mi pare che il Comitato di Direzione fosse Tes_2 stato introdotto nel 2015. Anzi ricordo che non faceva parte di questo Parte_1 comitato»).
Sostiene, poi, l'appellante che il Giudice a quo avrebbe errato nel ritenere, come riportato ai passi 29, 30 e 31 della sentenza, che: “Né appare possibile riconoscere al ricorrente la qualifica dirigenziale alla luce dello svolgimento della funzione di responsabile della pianificazione nei due anni tra il 2012 e il 2014. Dalle testimonianze è emerso che, pur espletandosi in modo trasversale tra i settori del foglio e della scatola, questa funzione non comportava l'assunzione di responsabilità di carattere apicale, consistendo nella sovrintendenza all'attività pag. 16 di 32 dei planners e nell'impartizione di direttive sulla programmazione delle commesse produttive, indicando l'ordine di priorità delle stesse. Si tratta quindi di una funzione di centrale rilevanza nell'organizzazione aziendale, che comporta l'attribuzione di autonomia decisionale e richiede superiori capacità organizzative e gestionali;
sicché appare pienamente riconducibile alle mansioni proprie dell'impiegato-quadro in base alle declaratorie del contratto collettivo, mentre non appare invece configurare l'assunzione della direzione di un'intera branca o settore autonomo dell'impresa.”
Tale passo della sentenza gravata è giusto, sia in fatto, sia in diritto.
A siffatte conclusioni, in punto alla rilevanza non strategica e alla natura meramente operativa delle attività affidate al sig. , in corso di rapporto, Parte_1 il Tribunale di Parma è infatti potuto giungere, esaminando le deposizioni che sono state rese dai vari testi, allo scopo di ricostruire la reale consistenza della funzione di responsabile della pianificazione, che fu attribuita al sig. , ad interim, Parte_1 per un periodo di soli due anni (2012-2014).
Sul punto, i testimoni escussi hanno infatti contribuito a chiarire che, nella sua funzione di responsabile della pianificazione, il sig. era unicamente Parte_1 chiamato a coordinare le attività degli addetti all'ufficio pianificazione, i c.d. planner, per lo più limitate alla schedulazione degli ordini acquisiti dai commerciali e alla conseguente programmazione della produzione aziendale. Il teste , sentito sui capitoli 74 e 75 della memoria di prime cure della ex Persona_1 datrice di lavoro, ha reso la seguente deposizione: “…confermo che è stato il ricorrente che si è candidato per ricoprire ad interim il ruolo di responsabile della pianificazione;
lo so perché lavoravamo in un open space. In relazione al capitolo
75, confermo che l'attività del ricorrente quale responsabile della pianificazione era quella di sovraintendere l'attività dei planners addetti all'ufficio. Il ricorrente dava direttive e indicazioni sulla schedulazione delle commesse produttive;
dava la priorità nella produzione. Questa programmazione era trasversale a foglio e scatola…”. Gli ha fatto eco il teste sig. il quale, sentito sui medesimi CP_8 capitoli, ha così risposto: “…confermo che per un certo periodo il sig. Parte_1 ha ricoperto il ruolo di responsabile della pianificazione della produzione. In relazione al capitolo 75, confermo che il sig. , in tale ruolo, era Parte_1 chiamato a sovraintendere alle attività dei planners dell'ufficio, i quali dovevano
pag. 17 di 32 gestire la programmazione aziendale, servendosi di una piattaforma informatica aziendale…”. In ogni caso, a dissipare ogni dubbio sulla reale consistenza dell'attività di responsabile della pianificazione, è stato il teste che nel Tes_1 corso della riorganizzazione posta in essere nel 2015, subentrò in questo ruolo proprio al sig. , il quale ha dichiarato “…Ferretti a un certo punto mi Parte_1 chiese di gestire la pianificazione. O meglio: le due persone che gestivano la pianificazione erano autonome, le supervisionavo…”. E' chiaro dunque che, anche quando assolse al ruolo di responsabile della pianificazione, il sig. non fu affatto chiamato ad assumere alcuna Parte_1 decisione di rilevanza strategica, né ad esercitare in autonomia poteri di tipo apicale. A ben guardare, infatti, al sig. furono sempre e unicamente Parte_1 affidate mansioni operative, per le quali risultava sufficiente l'attribuzione di una limitata autonomia, ovverosia mansioni pienamente confacenti alla funzione di responsabile da attribuita all'odierno appellante. CP_1
Peraltro, è evidente che non può soccorrere a contraddire la verità di quanto appena si è scritto, nemmeno il confronto operato da parte appellante - per evidenti ragioni di convenienza, nonché in difetto di ogni elemento probatorio - fra i livelli di inquadramento attribuiti ai soggetti nel tempo chiamati ad occuparsi di logistica, così come di programmazione, posto che le mansioni agli stessi affidate da CP_1 non si limitavano certo a quelle quivi in commento.
Parte appellante taccia poi come errati i passi della motivazione, riportati ai punti
32 e 33 della gravata sentenza, ove si legge “32. Su altri profili, quali in particolare la paternità della scelta di riservare uno spazio nel magazzino specificamente dedicato al foglio ondulato e la riferibilità dell'attività di accorpamento delle composizioni in modo esclusivo al ricorrente, sono residuati dubbi all'esito dell'istruttoria a ragione del carattere parzialmente discordante delle dichiarazioni rese dai diversi testimoni, sicché non può ritenersi raggiunta la relativa prova. 33. In ogni caso, poi, non si tratta di aspetti di per sé dirimenti ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, anche alla luce delle diverse considerazioni fin qui esposte.”
Il Giudice di prime cure, quindi, a differenza di quel che sostiene l'odierno appellante, non si è limitato a ritenere i fatti in esame non provati, ma ha anche spiegato che tali fatti, quand'anche provati, non avrebbero potuto acquisire pag. 18 di 32 carattere dirimente ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale;
così pervenendo ad una conclusione che pare immune da critiche.
Ad ogni buon conto, ad escludere il fatto che – come sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante– fu il sig. , in totale autonomia, ad assumere la Parte_1 decisione di procedere alla “…creazione di una porzione di magazzino dedicata specificatamente al foglio...”, ha concorso il teste , dichiarando: “…per Persona_1 quanto mi risulta la scelta di creare all'interno dello stabilimento di Torrile una porzione di magazzino dedicata specificatamente al foglio ondulato fu assunta dai sig.ri e ”. CP_6 Parte_2
L'istruttoria svolta ha poi ulteriormente contribuito a chiarire che – come sempre sostenuto dall'allora società resistente - non fu affatto il sig. ad Parte_1 occuparsi, in totale autonomia, dell'attività che, nel gergo aziendale, si definisce di “accorpamento delle composizioni”. Lo ha chiaramente detto il teste
[...]
, affermando “…confermo che il ricorrente non si occupava del c.d. Per_1 accorpamento delle composizioni perché se ne occupava il sig. ”, e Parte_2 pure il teste il quale ha detto che “…le linee guida relative CP_8 all'accorpamento delle composizioni venivano date dalla proprietà; il ricorrente metteva in atto queste linee guida. Confermo che l'accorpamento delle composizioni si deve al dott. ”, e, ancora, il teste sig. “…È vero Parte_2 Tes_1 che collaborò con un'altra persona, credo per realizzare Parte_1 Per_2
l'accorpamento della composizione…”. Alle sopra richiamate deposizioni ha poi fatto eco la testimonianza del teste che, interrogato sul capitolo 218 della CP_7 memoria di prime cure della società appellata, ha affermato: “…al sig. Parte_1 non venne mai affidata l'attività di accorpamento delle composizioni. Si tratta di un progetto importante con il quale si riducono le composizioni del cartone…”.
Tanto basta, dunque, a chiudere qui definitivamente il tema, anche perché ogni illazione, circa la presunta inattendibilità delle deposizioni raccolte dai testimoni citati da si appalesa del tutto priva di fondamento. Le censure di CP_1 inattendibilità che l'odierno appellante formula verso i testimoni citati dalla società odierna appellata, oltre a essere del tutto prive di prova, mal celano il disperato tentativo di provare a privare di rilievo le deposizioni di quei soggetti che, proprio per il ruolo rivestito nella struttura aziendale di conoscevano direttamente e CP_1 appieno tutte le attività svolte dal sig. , e che non dovevano invece Parte_1
pag. 19 di 32 raccogliere tali informazioni dal racconto (di parte) proveniente da tale ultimo soggetto.
Da quanto detto, se ne ricava, quindi, che se tali fatti non fossero stati ritenuti irrilevanti, la corretta applicazione della regola di diritto invocata dall'appellante avrebbe portato il Giudice a quo a ritenere che i meriti di cui il sig. dall'aglio suggestivamente si fregia nel suo ricorso di prime cure non sono, dunque, a lui dovuti, alla stregua di quel superiore inquadramento che lo stesso, in questa sede, rivendica. La sentenza, sul punto, merita dunque di essere confermata.
Parte appellante si duole poi per le considerazioni espresse dal Tribunale di Parma ai passi 34 e 35 della sentenza, laddove si ha modo di leggere: “34. Da ultimo, poi, assume rilevanza la circostanza, parimenti comprovata dalle risultanze testimoniali, che non risponde al vero che il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni, rispondesse unicamente e direttamente all'amministratore delegato dott. 35. Pur essendo rimasto in parte dubbio se il dott. CP_6 Per_2 ricoprisse un'effettiva posizione di superiore gerarchico del ricorrente, è stato da più parti certamente confermato che questi operasse una funzione di coordinamento e mediazione tra il ricorrente e l'a.d., svolgendo anche un ruolo di tutoraggio nei confronti del lavoratore.”
Tale passo della motivazione della sentenza gravata, oggetto censura, anche in questo caso, è indubbiamente corretto. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato da questa Corte in merito al secondo motivo di gravame e, in specie, alla critica riferita all'asserito omesso esame degli organigrammi prodotti.
Prima di concludere il suo terzo motivo di gravame, parte appellante insiste nell'affermare “che le illegittimità della decisione di primo grado, sotto il profilo dell'erronea valutazione degli esiti della prova testimoniale non sarebbero terminati.”, poiché - a ritenere della stessa - “…accanto alle circostanze esaminate ve ne sarebbero molte che non sono state oggetto di indagine…”. Anche questa critica non è però fondata. Sfugge infatti che l'esame delle prove testimoniali raccolte, confermative del fatto che il sig. si è occupato anche Parte_1 dell'assunzione e della formazione del sig. e del sig. oltre a CP_10 CP_11 incidere su una circostanza che mai è stata contestata da nemmeno possono CP_1 soccorrere all'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dall'odierno appellante. E ciò, non fosse altro perché è pacifico che tali attività rientrino a pieno titolo nel
pag. 20 di 32 novero delle attività di competenza di un responsabile, qual era appunto il sig.
. Parte_1
Le medesime ragioni di contestazione possono poi essere spese in relazione alla circostanza confermata in sede di istruttoria orale – e nuovamente mai contestata da – che l'appellante fosse chiamato a predisporre il budget delle vendite del CP_1 suo settore.
D'altra parte, i testi escussi hanno confermato che, presso la società allora resisnte, il sig. ha svolto, senza soluzione di continuità, la mansione di Parte_1
Responsabile Commerciale del solo settore del foglio, avendo il ruolo di promuovere la commercializzazione di tale prodotto e di svolgere le attività di natura meramente amministrativa e operativa correlate all'evasione degli ordini da lui raccolti, coordinando l'azione dei pochi addetti assegnati al suo ufficio.
A questo proposito, assai puntuale, nella sua assoluta sinteticità, si è rivelata la deposizione del teste sig. il quale ha dichiarato “…quando io sono arrivato CP_7 presso [si parla dell'anno 2014], il ricorrente era funzionario CP_2 commerciale, addetto alla vendita del foglio…”, e ancora, “…io posso dire che il ricorrente era un responsabile di area, ovvero delle vendite del foglio…”. Nulla, pertanto, si può ragionevolmente rimproverare al Giudice di prime cure.
Per tutto quanto sin qui evidenziato, anche il terzo motivo di appello va respinto.
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante si duole per le conclusioni espresse dal Giudice a quo al passo 25 della sentenza gravata, laddove si ha modo di leggere: “Il ruolo svolto dal ricorrente è stato certamente quello di responsabile di un settore commerciale – quello del foglio – della convenuta, ma ciò non basta
a riconoscere allo stesso la qualifica dirigenziale, dato che questo ruolo può ben essere ricondotto all'inquadramento come quadro.”, ovvero ancora per quelle trasfuse ai passi da 28 a 31 cui si è poc'anzi fatto cenno. In realtà, ad avviso di questa Corte, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di
Parma, nei passaggi motivazionali qui in commento, non sono però meno immuni da critica di quelle che le precedono.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che la qualifica di dirigente spetta a colui che in modo continuo e prevalente <<(…) come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca
o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza
pag. 21 di 32 e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (…) >>. (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 23/03/2018, n. 7295).
Sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare di aver assolto a tali mansioni in modo continuo e prevalente. Tale onere probatorio, che è notoriamente rigoroso (cfr. Cass. 23 novembre 2020, n. 26593), non è però stato per nulla assolto, avendo le prove testimoniali confermato che l'appellante non è mai stato investito di attribuzioni che, per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportavano, gli abbiano consentito, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo di assumendo la corrispondente responsabilità ad CP_1 alto livello.
Peraltro, i testi ascoltati in prime cure hanno anche chiarito che il sig. Parte_1
– a differenza di quanto sostenuto dalla sua difesa - non ha mai concorso “…a definire le procedure aziendali…”. Ne è emerso infatti che, come sostenuto da l'odierno appellante si trovò al più a fornire un contributo al soggetto a cui, CP_1 per espressa investitura aziendale, spettava il compito di definire le procedure aziendali (i.e. il sig. , ovvero ai soggetti da questo incaricati, riferendo CP_7 direttamente allo stesso sig. delle procedure vigenti nella sua area di CP_7 responsabilità. Così, infatti, il teste ha detto: “…il ricorrente faceva CP_8 una fotografia di quello che facevano le persone che gestiva al settore qualità aziendale che si occupava di codificare le procedure…”. Il teste , sul Persona_1 punto, ha poi aggiunto: “…le procedure aziendali erano decise dai vertici e ratificate da Anche prima dell'arrivo del sig. se ne occupavano CP_7 CP_7
e ”. Come pure il teste il quale, in merito al ruolo avuto CP_6 Parte_2 CP_7 dal sig. nella definizione delle procedure aziendali, ha così risposto: Parte_1
“…sono io che mi sono occupato della definizione delle procedure aziendali;
il ricorrente, come gli altri responsabili, ha collaborato nel suo settore…”
Allo stato, dunque, non è più consentito dubitare che l'inquadramento riconosciuto al sig. (i.e. impiegato quadro) fosse conforme alle attività che a questo Parte_1 erano affidate. Nel corso del giudizio di prime cure, anche grazie all'attività
pag. 22 di 32 istruttoria in esso giudizio espletata, è emerso infatti che il sig. ha Parte_1 sempre svolto solo mansioni di natura operativa che sono proprie di un responsabile, e non invece di un direttore, per l'assolvimento delle quali non disponeva affatto di un'ampia autonomia. Tali mansioni, ad avviso della Corte, sono invece perfettamente rientranti nella qualifica di impiegato-quadro riconosciuta in contratto, che è attribuita, in base al CCNL applicabile, ai:
«lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi
d'impresa».
Da ultimo, sul punto, non è inutile evidenziare l'erroneità degli assunti che parte appellante elabora per attribuirsi il merito di aver portato il fatturato del settore del c.d. foglio ondulato a “…quasi il 30% del fatturato di ”, sostenendo che Pt_3
a fronte di una siffatta crescita l'attività dell'odierno appellante non poteva che essere di natura dirigenziale.
A ben guardare, infatti, l'assunto non tiene in alcun modo conto del fatto, che per tutte le ragioni compiutamente spiegate da il sig. si fa vanto di un CP_1 Parte_1 merito che non gli appartiene o, quantomeno, gli appartiene solo in misura molto limitata. sin dalla sua prima difesa, ha infatti scritto e spiegato, che CP_1
l'incremento del fatturato del settore del foglio ondulato è in realtà dipeso dagli importanti investimenti compiuti dalla società, per il completamento dei propri asset. Tale circostanza ha peraltro trovato pronta e serena conferma nel corso dell'istruttoria disposta nel giudizio di prime cure (si vedano le deposizioni dei testi , e . Persona_1 Tes_1 Tes_2
A tanto consegue la reiezione anche del quarto motivo di appello.
Per quanto concerne, poi, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di appello, formulati dal sig. , concernenti la reiezione della sua domanda Parte_1 risarcitoria per asserito mobbing, è opportuno rilevare che il c.d. mobbing consiste in una serie di comportamenti datoriali, connotati da vessatorietà e prevaricazione e rivelatori di un intento di emarginare e ostracizzare il dipendente.
L'illiceità del mobbing discende dall'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
dall'inadempimento di tale obbligo di natura contrattuale pag. 23 di 32 discende l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno causato al lavoratore.
Ai fini della configurabilità del mobbing, per giurisprudenza costante, è necessario che sussistano quattro elementi (v. ex multis Cass. 4 ottobre 2019, n. 24883): a. la molteplicità di condotte persecutorie, illecite o anche lecite se singolarmente considerate, poste in essere nei confronti del dipendente in modo sistematico e non occasionale;
b. l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c. il nesso di causalità tra la condotta datoriale e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d. l'intento persecutorio.
In altri termini, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che il mobbing può ritenersi integrato ove ricorrano simultaneamente l'elemento oggettivo della pluralità delle condotte vessatorie e l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro (v. Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 21 maggio
2018, n. 12437).
L'onere della prova della sussistenza di questi elementi è in capo al lavoratore ricorrente, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, è possibile procedere nell'esame del quinto motivo di gravame (“omessa valutazione del materiale probatorio prodotto in merito alle asserite condotte di mobbing attuate in danno del Sig. ”). Parte_1
Al riguardo, si osserva che in assenza di migliori argomenti, l'odierno appellante, con il quinto motivo di appello, ha affermato che i documenti prodotti in giudizio
«sarebbero stati più che sufficienti per dimostrare l'illiceità della condotta datoriale» (pagg. 27/28 ricorso in appello), con ciò di fatto sminuendo la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai nove testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, al contrario di quanto affermato nel ricorso in appello, i testi escussi hanno escluso la sussistenza di qualsivoglia condotta vessatoria e/o anche solo prevaricatrice nei confronti del sig. . Parte_1
Sul punto:
- il teste ha dichiarato che «Quanto alla ricostruzione dei fatti offerta dalla Tes_1 convenuta circa le discussioni tra e dico che Parte_1 CP_8 CP_2 operava su commessa e tra l'ordine e la spedizione spesso passa poco tempo;
l'attività è perciò spesso concitata e ciò poteva creare fisiologicamente frizioni»; pag. 24 di 32 - il teste , a) interrogato sui capitoli da 128 a 131 della memoria di Persona_1
ha dichiarato «In relazione al capitolo 128, l'ing. è stato Parte_4 CP_8 assunto come responsabile della logistica del settore scatola. La logistica della scatola è diversa da quella del foglio. Confermo il capitolo 129, ossia che l'ing. - 21 - era tenuto, nell'organizzazione delle attività di sua competenza, CP_8 ad attenersi ai programmi produttivi aziendali predisposti dal ricorrente che nel
2014 si occupava ancora di pianificazione aziendale. Non mi ricordo se il sig.
stato assunto come dirigente;
non sono neanche sicuro sia ingegnere. CP_8
Confermo il capitolo 130, ossia che capitava di frequente che il ricorrente, per dare precedenza ai suoi clienti del foglio, modificasse i programmi produttivi aziendali dalla sera alla mattina, rendendo difficile all'ing. rispettare CP_8 gli impegni assunti con i clienti. In relazione al capitolo 131, confermo le discussioni tra il ricorrente e l'ing. sul punto»; b) interrogato sul CP_8 capitolo 133 della memoria di ha dichiarato «io mi ricordo di Parte_4 discussioni non solo tra il ricorrente e l'ing ma anche tra me e il CP_8 ricorrente sempre per questi mutamenti della produzione quando non si poteva più intervenire per avvisare i clienti. Queste discussioni avvenivano anche nelle riunioni. Le programmazioni erano molto brevi, bastavano anche piccoli cambiamenti non condivisi nella produzione a generare ritardi»;
- il teste in relazione al capitolo 130, ha peraltro confermato che «è CP_8 capitato più volte che il ricorrente modificasse i programmi produttivi aziendali dalla sera alla mattina, rendendomi difficile rispettare gli impegni assunti con i clienti del prodotto finito. Io queste difficolta le avevo riferite all'amministratore delegato e questo avevano fatto anche altri responsabili commerciali. In relazione al capitolo 131, confermo che c'erano state delle discussioni su questa questione con il ricorrente e la proprietà. In relazione al capitolo 133, io nelle riunioni mi sono limitato ad evidenziare tutte le problematiche e i disservizi generati da questo tipo di programmazione».
Con la loro testimonianza, i testi hanno dunque confermato che le discussioni eventualmente occorse tra il ricorrente e il sig. (e, a volte, con altri CP_8 colleghi di lavoro) sono sempre e comunque rientrate nel perimetro dell'ordinaria dialettica lavorativa, avendo a che vedere con la normale organizzazione del lavoro.
pag. 25 di 32 Quanto sopra evidenziato sconfessa le allegazioni dell'allora ricorrente e priva di qualsivoglia fondamento anche tale motivo di appello che, pertanto, va respinto.
Va, poi, evidenziata anche l'infondatezza del sesto motivo di appello relativo all'asserita erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi.
Al riguardo, si osserva che le allegazioni svolte dall'odierno appellante a supporto delle proprie tesi si palesano come generiche e per nulla circostanziate.
L'odierno appellante omette di riportare in maniera precisa le circostanze che comproverebbero la sussistenza delle condotte vessatorie poste in essere in suo danno dalla convenuta limitandosi ad affermare che «il quadro Parte_4 probatorio complessivo, se correttamente e compiutamente interpretato, avrebbe quindi chiaramente evidenziato tutti gli elementi tipici del mobbing» (pag. 34 ricorso in appello).
Al contrario di quanto affermato dall'appellante, all'esito dell'istruttoria è invece emerso, ad esempio, che:
- la password per la pianificazione non gli venne mai disattivata dalla società convenuta, nemmeno quando fu lui stesso a domandarlo;
- nel corso dell'anno 2015 la struttura organizzativa dell'allora fu CP_2 interessata da una complessiva riorganizzazione che comportò una diversa distribuzione e assegnazione delle funzioni e che non era certo preordinata ad isolare il sig. . Anzi, i testi escussi hanno confermato che «il ricorrente Parte_1 non è stato mai isolato;
ci sono state delle frizioni del sig. con i Parte_1 responsabili delle altre funzioni» (cfr. deposizione teste e pure il teste CP_7 ha confermato che «con il ricorrente ci furono queste frizioni sul CP_8 lavoro, ma non venne mai isolato dai colleghi»;
- in relazione al mancato conferimento delle procure operative, il teste come CP_7 già ricordato, sentito sui capitoli da 158 a 160 della memoria di ha CP_1 dichiarato: «confermo di aver proposto al sig. e al consiglio di CP_6 amministrazione di conferire una serie di procure operative a varie funzioni aziendali, concernenti l'ambito di stretta competenza. Questo progetto poi si arenò. Le uniche persone che hanno ottenuto le procure furono i direttori di stabilimento». In senso del tutto conforme si è poi espresso anche il teste
[...]
, dichiarando: «In relazione all'organizzazione del sistema delle procure, Per_1 confermo le circostanze di cui ai capitoli 158, 159 e 160. In relazione al capitolo
pag. 26 di 32 161, confermo che, a tutt'oggi, fatta eccezione per le procure relative alla sicurezza, nessuno dei soggetti originariamente individuati è divenuto procuratore della società»;
- con riferimento all'esclusione dei collaboratori dell'odierno appellante dall'erogazione di un incentivo, istituito nel corso dell'anno 2016, il teste
[...]
ha dichiarato che «nel dicembre dell'anno 2016, è stato introdotto per la Per_1 prima volta il premio MBO in favore della forza commerciale. In relazione al capitolo 164, i destinatari del premio erano i funzionari di vendita o funzionari commerciali», il teste ha a sua volta confermato che «il premio introdotto CP_7 nel dicembre 2016 era destinato solo ai responsabili del settore commerciale e ai capi dell'area del settore industria», quindi più che di esclusione sarebbe corretto parlare di una mancata previsione, giuridicamente irrilevante;
- in relazione ai budget per l'anno 2018 e 2019, definiti dall'appellante come elevatissimi, i testi hanno confermato che era stato lo stesso ad auto- Parte_1 assegnarseli: si vedano al riguardo le dichiarazioni del teste : Persona_1
«confermo che era il responsabile di ciascun settore che indicava il proprio obiettivo di vendita, declinato per mese e cliente. Confermo il capitolo 178, ossia che questo budget veniva dapprima sottoposto al vaglio dell'amministratore delegato e infine presentato al consiglio di amministrazione per l'approvazione. È la prassi che seguiamo anche oggi»; del teste «Il budget commerciale era Tes_2 predisposto dal responsabile del settore relativamente al suo settore. Non so qual era l'iter di approvazione del budget» e «confermo che il responsabile di CP_7 ciascun settore commerciale fissava il proprio budget annuale, che veniva poi discusso con l'amministratore delegato e infine approvato dal consiglio di amministrazione»;
- relativamente al mancato aumento disposto in favore della sig.ra , Parte_5 collaboratrice dell'appellante, è emerso all'esito dell'istruttoria che la stessa percepiva già una retribuzione ben maggiore degli altri colleghi di lavoro che svolgevano le medesime mansioni e che per questo l'ulteriore aumento di stipendio le era stato negato;
- infine, in relazione al cliente il teste ha dichiarato CP_12 Persona_1
«premetto che il cliente era che forniva il prodotto ad Ikea. Ikea ha CP_12 coinvolto anche come produttore del foglio per controllare la filiera CP_2
pag. 27 di 32 produttiva. Io sono stato coinvolto in un incontro di con Ikea su richiesta CP_2 del sig. A questo incontro era presente anche e CP_6 CP_12 Pt_1
che è un membro del mio team. Io sono stato coinvolto perché avevo Persona_9 esperienza nella gestione di gruppi di grosse dimensioni come Ikea», chiarendo anche che « rimase un cliente nel budget del sig. »; CP_12 Parte_1
- anche con riferimento al diniego delle ferie a cavallo tra luglio e agosto i testi hanno confermato che le stesse coincidevano con il periodo in cui la domanda di
“foglio” è solita raggiungere il suo apice, ovvero in un momento in cui la struttura commerciale di tale settore non poteva certo fare a meno del suo responsabile, con ciò dimostrando la piena legittimità del rifiuto di concedere all'odierno appellante le ferie in tale periodo;
- anche il telegramma inviato al sig. è stata conseguenza Parte_1 dell'irreperibilità dello stesso a qualsiasi contatto telefonico da parte della datrice di lavoro. Ciò è stato confermato dal teste «la macchina aziendale del CP_7 ricorrente doveva fare il collaudo. Il ricorrente, che era in malattia, non rispondeva al telefono. Abbiamo dovuto mandargli un telegramma», dal teste
«So che durante l'assenza per malattia hanno cercato ripetutamente di Tes_2 contattarlo, non so per che motivazione» ed anche dal teste «io ho Persona_1 appreso nel comitato direttivo che, durante il periodo di malattia del ricorrente, lo stesso non era reperibile telefonicamente e che bisognava fare il collaudo della macchina aziendale».
Tenuto conto delle suesposte risultanze istruttorie e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mobbing, sopra ricordati, appare evidente come nessuna prova adeguata sia stata fornita dal sig. sul punto. Parte_1
Ed invero, l'odierno appellante non ha affatto assolto all'onere probatorio, su di lui interamente gravante, avente ad oggetto: (i) i comportamenti mobbizzanti, che dovrebbero essere, peraltro, reiterati nel tempo, e non isolati;
(ii) il dolo della società datrice di lavoro;
(iii) l'eventuale esistenza del danno;
(iv) il nesso causale tra comportamenti e danno.
Conseguentemente, dinanzi a tali carenze allegatorie prima ancora che probatorie il Giudice di prime cure ha del tutto correttamente rilevato che «le risultanze delle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa non permettono di ritenere
pag. 28 di 32 raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro» (punto 43, pag. 31 della sentenza).
A tanto consegue la reiezione anche del sesto motivo di appello.
Non appare meritevole di accoglimento nemmeno il settimo motivo di gravame, concernente l'omessa valutazione della condotta datoriale in termini di straining Con tale motivo di appello, l'odierno appellante afferma che il Giudice a quo «non ha valutato se la situazione di conflittualità, o comunque il contesto estremamente stressogeno, fosse inquadrabile in termini di straining» (pag. 36 ricorso in appello).
Sul punto, va, innanzitutto, rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per asserita sussistenza della condotta di straining, in quanto formulata per la prima volta solo in questo grado del giudizio e dunque in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c. Nel ricorso di primo grado, invero, il sig. aveva genericamente chiesto Parte_1 la condanna della società convenuta al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in conseguenza di condotte datoriali integranti la fattispecie del mobbing, senza mai fare riferimento ad una condanna di quale Parte_4 conseguenza della condotta di straining. Di conseguenza tale domanda, tardivamente formulata dal lavoratore solo in grado di appello, deve essere considerata inammissibile.
Per di più nemmeno è vero che il Tribunale di Parma ha limitato la sua valutazione alla fattispecie del mobbing, mancando di ottemperare alle valutazioni che ne sono ancillari, quali quelle afferenti all'eventuale violazione dell'art. 2087 c.c., nonché ai profili dello straining.
Quel che è vero invece è che il Giudice a quo, dopo aver valutato molto bene la reale consistenza di tutti gli episodi allegati dal sig. , e che a dire dello Parte_1 stesso avrebbero costituito prova delle vessazioni da lui subite, è giunto ad una conclusione che è duplice e che nella sua duplicità è anche esaustiva di tutte le domande, anche nuove, che vengono formulate nel settimo motivo di gravame.
Il Giudice a quo ha, infatti, in primo luogo, valutato che tutti gli episodi allegati dal sig. fossero privi del connotato dell'illegittimità, tanto se presi nella Parte_1 loro individualità, quanto nel loro complesso.
pag. 29 di 32 Fatta questa preliminare valutazione, il Tribunale di Parma è poi giunto ad escludere l'esistenza dell'elemento soggettivo che è l'essenza del mobbing. Tanto
è vero che al capo 43 della sentenza gravata, il Giudice a quo ha aperto la sua valutazione, nel merito, dei singoli episodi, scrivendo: “Nel caso di specie, le risultanze delle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa non permettono di ritenere raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro.”
Alla sopra richiamata premessa, si collegano poi le conclusioni a cui è giunto il
Giudice di prime cure, al capo 81 della sentenza gravata, laddove ha osservato che:
“non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un piano escludente ai danni del ricorrente, dato che i numerosi episodi contestati nel ricorso sono stati smentiti o ridimensionati dall'esito dell'istruttoria testimoniale.” Ma nemmeno è finita qui. Perché il Tribunale di Parma, al punto 84 della sentenza gravata, nel motivare la reiezione delle domande spiegate dal sig. , nel giudizio di prime cure, Parte_1 in punto alla sussistenza di una giusta causa a supporto delle dimissioni volontarie dallo stesso presentate, ha altresì ribadito “la giusta causa è stata identificata dal ricorrente nell'adozione nei suoi confronti delle condotte vessatorie esaminate nei paragrafi che precedono e di cui si è già evidenziata la mancata prova in giudizio della loro sussistenza e/o del loro effettivo potenziale lesivo, tale da determinarne
l'illiceità”. Il Giudice a quo, dunque, non ha ritenuto necessario pronunciarsi sull'illegittimità della condotta datoriale, nemmeno in termini di straining, non perché ha fatto male il suo dovere, ma solo e soltanto perché a monte, all'esito dell'istruttoria svolta, ha valutato che la condotta datoriale e gli episodi addotti dal sig. non Parte_1 presentassero il carattere dell'illiceità che era stato a loro ascritto. D'altra parte, il
Giudice di prime cure ha anche chiaramente scritto che dall'istruttoria svolta è emerso che “vi furono tutt'al più delle frizioni tra il ricorrente e altro personale di
ma non una deliberata esclusione dello stesso”. Circostanze queste, che, a CP_1 ben guardare, nemmeno potrebbero portare all'accoglimento delle tesi che in sede di gravame si rinvengono proposte, per la prima volta, dall'appellante. A ciò ostando il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale
“Non si configura una ipotesi di mobbing né di straining ove sia acclarata una mera situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro che, come tali, non
pag. 30 di 32 intercettano una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale - specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa - è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può dirsi, se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano nelle condizioni sopra dette, ragione di responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.”. (Cass. civ., Sez. VI – Lav., 06/10/2022, n. 29059)
In ragione di quanto sopra esposto anche il settimo motivo di appello va disatteso, in quanto inammissibile ed infondato.
Da ultimo, va rilevata l'infondatezza dell'ottavo motivo di appello relativo alla asserita omessa ed errata valutazione del materiale probatorio in merito alla sussistenza della giusta causa di dimissioni Tale motivo di impugnazione si fonda sugli argomenti che sono già stati esaminati nelle pagine che precedono, in quanto l'appellante ritiene che sussista la giusta causa di dimissioni per il «provato clima di marginalizzazione e di ostilità» che integrerebbe una giusta causa di dimissioni
(pag. 38 ricorso in appello).
Il motivo di appello in esame non fa riferimento alcuno a quanto sul punto hanno dichiarato i testi escussi. La difesa del sig. è infatti evidentemente Parte_1 consapevole che l'istruttoria testimoniale ha portato a escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta che possa essere qualificata come “ostile” nei confronti dell'odierno appellante. Ed il Tribunale di Parma, ai punti da 83 a 85 della sentenza gravata ha del tutto correttamente ritenuto infondata la domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione dell'importo trattenuto a titolo di Parte_4 mancato preavviso ed al versamento, per lo stesso titolo, di un importo pari alla trattenuta operata.
In conclusione, le dimissioni presentate dal sig. non sono risultate Parte_1 realmente sorrette da una giusta causa e ciò determina il venir meno della pretesa restituzione/pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta da
Parte_4
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata.
pag. 31 di 32 Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari a € 426.990,75), all'assenza di attività istruttoria ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle parti appellate).
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'odierno appellante a rifondere a ciascuna parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in favore di ognuna di esse, in € 7.120,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello proposto dal sig. Parte_1 ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1
[...] quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 15.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 324/2024 RGA avverso la sentenza n. 800/2023 R.S. del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 30/11/2023; avente ad oggetto: differenze retributive, mobbing e demansionamento;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 15/05/2025; promossa da:
(cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Porcari e Penelope Vecli, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Parma (PR);
- appellante;
contro
(GIÀ ) (C.F. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Giovati, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Parma (PR);
- appellata;
C.F. , in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, Elio
pag. 1 di 32 Cherubini, Aldo NI, OL UC, Giovanni RG e Lucia Simeone, presso lo studio dei quali in Bologna (BO), è elettivamente domiciliata;
-appellata;
(C.F , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Farini e Carlo
Casali ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Bologna, via Aldini, n. 28;
-appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare – ora –, sua precedente datrice di CP_2 CP_1 lavoro, al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento come dirigente al quale avrebbe avuto diritto, nonché al risarcimento del danno per le condotte di mobbing e di demansionamento asseritamente subite e al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta in forza della sussistenza di giusta causa di dimissioni.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
3. È stata autorizzata la chiamata in causa in garanzia, richiesta da delle CP_1 società di assicurazione e Controparte_3 Controparte_4 le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto
o, in via subordinata, il rigetto della domanda di garanzia per asserita esclusione dal rischio assicurato dei danni per cui è causa.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali. (…)”.
A seguito di discussione, la causa è stata definita dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 800/2023 R.S., emessa e pubblicata in data 30/11/2023, così statuendo:
“(…) 1. rigetta il ricorso;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
3. condanna pag. 2 di 32 al pagamento in favore di delle restanti spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 7.500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 607 per esborsi;
4. condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_3 delle restanti spese di lite, che liquida in € Controparte_4
5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ricostruiti gli oneri probatori incombenti sull'allora ricorrente alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha ritenuto che il sig. non abbia dato Parte_1 prova in giudizio dei fatti costitutivi delle sue pretese.
Con ricorso del 28/05/2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte, in via preliminare, “di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;” e nel merito, in totale riforma della stessa, di accogliere le domande da lui già formulate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'odierno appellante, in particolare, ha censurato la gravata sentenza sulla scorta di otto motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “PARTE I - IN MERITO ALLA DOMANDA DI SUPERIORE INQUADRAMENTO” “primo motivo: errore di diritto per motivazione meramente apparente – nullità della sentenza - violazione art. 132, c. 1, n. 4 cpc”; “secondo motivo: errore di fatto per omessa valutazione del materiale probatorio prodotto – errore di diritto per violazione dell'art. 115
c.p.c. – assenza di motivazione”; “terzo motivo - errore di fatto per erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi – errore di diritto per motivazione carente e contraddittoria”; “quarto motivo: errore di diritto per mancato raffronto tra le mansioni svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento – errore di diritto per omessa motivazione”; “PARTE II IN MERITO AL MOBBING AI DANNI DEL SIG. ” “quinto motivo: errore di fatto per omessa Parte_1 valutazione del materiale probatorio prodotto – errore di diritto per violazione dell'art. 115 c.p.c. – assenza di motivazione”; “sesto motivo: errore di fatto per erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi – errore di diritto per motivazione carente e contraddittoria”; “settimo motivo: errore di diritto per omessa valutazione della condotta datoriale in termini di straining – errore di
pag. 3 di 32 diritto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c”; “PARTE III IN MERITO ALLA GIUSTA CAUSA DIMISSIONI” “ottavo motivo: errore di fatto per omessa ed errata valutazione del materiale probatorio – errore di diritto per violazione dell'art. 2119 c.c.”.
La rubricazione dei predetti motivi di gravame, sostanzialmente reiterativi delle prospettazioni svolte dall'allora ricorrente nel corso del giudizio di prime cure, appare già di per sé sufficientemente esplicativa del loro contenuto, senza che risulti necessario aggiungere altro al riguardo.
ritualmente costituitasi in giudizio, sintetizzato lo svolgimento del CP_1 giudizio di prime cure e premessa una lunga ricostruzione dei fatti di causa (svolta nella prospettazione della società appellata), ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto sig. perché Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondato o come meglio e, conseguentemente, rigettare anche ogni domanda svolta da parte appellante in prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, oltre
CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva”.
, ritualmente costituitasi in Controparte_5 giudizio, in via principale, ha anch'essa analiticamente contestato la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dal sig. , eccependo Parte_1 altresì l'inammissibilità del settimo motivo di appello;
in via subordinata, ha contestato la chiamata in garanzia operata nei suoi confronti dalla società appellata, eccependo sul punto la “esclusione della copertura assicurativa con riferimento a tutte le domande attinenti alla domanda di accertamento della sussistenza nel caso di specie di una giusta causa di dimissioni”; la “esclusione della copertura assicurativa con riferimento a tutte le domande attinenti al superiore inquadramento contrattuale” e la “esclusione dalla copertura assicurativa anche del danno non patrimoniale (danno biologico, esistenziale e per lesione dell'immagine professionale)”; in via di estremo subordine, per il caso di sua soccombenza, ha Cont richiamato a sostegno delle sue ragioni l'art. 2 della PO , che al punto 2.4
“Altre assicurazioni” prevede che la garanzia prestata dalla polizza, in caso di esistenza di altra polizza che offra copertura per il medesimo rischio, sarà
pag. 4 di 32 «operante solo per la parte eccedente le perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra polizza della responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile», invocando, altresì, l'applicazione della franchigia contrattualmente prevista.
, in particolare, ha chiesto Controparte_5 che questa Corte voglia: “(…) - in via principale: respingere l'appello promosso dal Sig. , confermando integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma, sezione Lavoro, Giudice Dott. Matteo Giovanni Moresco, n. Con 800/2023 del 30 novembre 2023, resa nel giudizio R.G. 469/2020, assolvendo da ogni avversa pretesa;
-
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dal Sig. , di accertamento dell'operatività della PO AIG e di Parte_1 condanna in solido di e Controparte_5 di a tenere manlevata da Controparte_4 CP_2 qualsiasi somma dovesse essere tenuta a corrispondere al sig. , limitare Parte_1 Con la condanna di al pagamento del solo importo eccedente quello già corrisposto o da corrispondersi da e, Controparte_4 Con comunque, limitare la condanna di alle porzioni di danno in eccesso alle franchigie di cui al paragrafo 3.4; in via di ulteriore subordine: ridurre proporzionalmente l'indennità assicurata a carico di
[...]
, secondo i criteri dell'art. 1910, ultimo Controparte_5 comma, cod. civ., in relazione alla sussistenza di altra assicurazione per lo stesso rischio contrattuale con in ogni caso: con Controparte_4 il favore delle spese e competenze del grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dal Sig. in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti, Parte_1 nonché all'ammissione della CTU contabile e medico legale dallo stesso richiesta.
(…)”.
La ritualmente costituitasi in giudizio, in Controparte_4 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità degli avversi motivi di gravame per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., in via principale, ha anch'essa analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di appello,
pag. 5 di 32 chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ha reiterato le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del corposo compendio probatorio già acquisito in prime cure, da ritenersi completo ed esaustivo ai fini della decisione della controversia.
Tutto ciò premesso circa lo svolgimento del giudizio, in primo luogo, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1 per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
I principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione in tale arresto giurisprudenziale, benché riferiti alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, risultano applicabili anche alla norma novellata che, di quella previgente, ricalca i tratti essenziali.
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig.
non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Prime di procedere alla disamina dei primi quattro motivi di appello, tutti concernenti la pretesa dell'allora ricorrente di superiore inquadramento contrattuale, è bene ricordare che secondo un consolidato orientamento di
pag. 6 di 32 legittimità il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato in tre differenti fasi: accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n.
11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
Ciò posto, si osserva che con il suo primo motivo di gravame il sig. Parte_1 censura i punti da 22 a 36 della sentenza gravata (che riguardano la richiesta di superiore inquadramento), affermando che negli stessi sarebbe stata trasfusa dal
Tribunale di Parma una motivazione meramente apparente, e dunque violativa del disposto contenuto nell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. A dire della difesa dell'appellante, infatti, il Giudice a quo non avrebbe “effettuato alcuna ricostruzione in fatto, ma si è limitato a richiamare le risultanze testimoniali nel complesso e senza specificazione (…)”, da qui l'asserita
“impossibilità di ricostruire il percorso logico motivazionale seguito nella sentenza e comprendere da quali argomenti il Giudice abbia tratto il proprio convincimento”.
Tale motivo di appello risulta, innanzitutto, ai limiti dell'ammissibilità in quanto assolutamente generico e per nulla circostanziato.
In ogni caso, come affermato in giurisprudenza, la motivazione è meramente apparente nel caso in cui «non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum», così da non rendere «percepibile il fondamento della decisione» (Cass. 17196/2020).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, la sentenza resa dal Tribunale di Parma e qui gravata dà compiutamente atto delle ragioni per le quali il Giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la domanda di superiore inquadramento dell'allora ricorrente.
Infatti, il Giudice a quo, nel motivare la propria decisione, ha affermato chiaramente che per pronunciarsi sulla domanda di differenze retributive per superiore inquadramento avrebbe dovuto, per prima cosa, esaminare «quanto emerso dalle prove testimoniali circa il contenuto concreto delle mansioni disbrigate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro» (pag. 6 sentenza);
pag. 7 di 32 dopodiché, nei successivi punti da 19 a 29 ha illustrato puntualmente e precisamente l'iter logico seguito, dando conto delle ragioni che lo hanno infine condotto a respingere la domanda relativa al superiore inquadramento contrattuale.
È quindi sulla scorta di tale ragionamento che il Giudice ha concluso per il rigetto della domanda di superiore inquadramento chiesta dal . Parte_1
A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello.
La critica dell'odierno appellante ai punti da 22 a 36 della sentenza gravata, prosegue poi con un secondo motivo di censura, quello giusto il quale il Giudice a quo avrebbe del tutto omesso di considerare “…i numerosi documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, senza mai chiarire se gli stessi siano stati ritenuti rilevanti...”, così commettendo, tanto un errore di fatto, quanto un errore di diritto. Tale critica, per quanto suggestiva, non coglie però minimamente nel segno. Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che molti dei documenti, che parte appellante taccia come non esaminati dal Tribunale di Parma, così come le circostanze in fatto che ad essi documenti erano sottese, vuoi nella prospettazione di parte appellante, vuoi in quella di parte appellata, sono anche entrati a far parte della prova testimoniale, in alcuni casi peraltro, anche mediante la loro materiale esibizione al testimone. Il che ben evidenzia che essi documenti sono stati tutti compiutamente esaminati e valutati dal Giudice a quo.
D'altra parte, nell'elaborare la propria critica, parte appellante dimentica di considerare che al Giudice del merito compete il compito “di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione". (Cass. civ., Sez. V, Ord., 26/10/2021,
n. 30042). E, ancora, che “L'omesso esame di elementi istruttori non costituisce per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/08/2024, n. 2267).
Ciò doverosamente puntualizzato, si evidenzia che fra i documenti che, secondo parte appellante, il Giudice a quo avrebbe omesso di valutare, vi sarebbero, in primo luogo, gli organigrammi prodotti, sia da parte appellante, sia da CP_1
Organigrammi questi, dai quali, a sostenere di parte appellante, emergerebbe “…in modo chiaro (anche graficamente) che il sig. è sempre stato inserito Parte_1
pag. 8 di 32 direttamente alle dipendenze dell'Amministratore Delegato sig. unico suo CP_6 superiore gerarchico, ed alla pari con tutti i dirigenti di ...”. CP_2
Vi è però che, la struttura di tali organigrammi, in sé considerata, non soccorre certo alle tesi del sig. , né tanto meno può dirsi sufficiente – come Parte_1 vorrebbe la difesa dell'appellante – a determinare l'accoglimento delle ragioni di quest'ultimo. Come non è difficile comprendere, infatti, l'attribuzione della qualifica dirigenziale invocata dal sig. dall' non potrebbe certo discendere, tanto meno Pt_1 in maniera automatica, dalla di lui collocazione nella prima linea dell'organigramma, né dal suo rispondere gerarchicamente al solo amministratore delegato. e ciò non fosse altro perché essa attribuzione non può certo prescindere dall'esame della reale consistenza qualitativa delle attività realmente affidate al sig. dall' . Esame questo, che non può non tener conto delle risultanze emerse Pt_1 nel corso dell'istruttoria orale.
Il che già basterebbe a privare di qualsivoglia rilievo l'altrui critica, ma esistono anche altre ragioni, ancor più pregnanti, che palesano l'infondatezza della critica dell'appellante.
Sul tema, non può infatti non considerarsi che la società odierna appellata – nel corso delle difese spiegate nel primo grado di giudizio, qui riproposte - non si è limitata a produrre gli organigrammi, ma ha altresì provveduto a illustrare quello che era il contesto aziendale in cui gli stessi trovavano la loro collocazione.
E così, la società appellata ha compiutamente spiegato che il modello organizzativo ideato e voluto da e rimasto in vigore sino all'incirca al 2015, CP_1 era caratterizzato da una catena gerarchica corta, che vedeva l'Amministratore
Delegato, quale riporto diretto di una prima linea gerarchica, di cui faceva parte anche il sig. , unitamente ad una serie di altre figure (in numero di 8/10), Parte_1 che non erano tutte inquadrate come dirigenti.
La società appellata ha poi ulteriormente spiegato che, a dispetto della struttura delineata negli organigrammi versati in atti, quantomeno sino all'anno 2014, il sig.
, al pari del collega , era sottoposto gerarchicamente anche Parte_1 Persona_1 al dott. figura di grande esperienza nello specifico settore, che, sebbene Per_2 non graficamente inserito negli organigrammi, era stato da chiamato a CP_1
pag. 9 di 32 ricoprire un ruolo di natura trasversale, nella direzione e nel coordinamento di tutte le figure commerciali (ivi incluso dunque l'odierno appellante).
Infine, la società appellata ha poi concorso a descrivere la trasformazione subita dalla propria struttura gerarchica, a far tempo dall'anno 2015, quando, pur nel mantenere una catena gerarchica corta, è stato ridotto il numero della platea dei soggetti chiamati ad occupare la prima linea gerarchica. Prima linea questa, in cui hanno peraltro continuato a coesistere soggetti con inquadramenti differenti, ovverosia: dirigenti, impiegati e quadri (Si veda, fra le varie, la deposizione resa, sul punto, dal teste “Rispetto all'organigramma a me rammostrato, Tes_1 precisando che possa riferire fino al 2016, a quanto so: erano dirigenti CP_7
non erano dirigenti;
non so ”). CP_8 Per_3 Persona_1 Per_4 CP_9
Non può, dunque, non cogliersi che l'esame degli organigrammi versati in atti, tanto dall'appellante, quanto dalla società appellata, anche alla luce delle circostanze allegate da quest'ultima, rimaste incontestate, non poteva certo prescindere dalle risultanze delle deposizioni rese, sul punto, dai vari testimoni escussi, cui i medesimi organigrammi sono stati anche rammostrati.
Verità ne è dunque, che, checché ne dica l'appellante, il giudice unico ha certamente valutato tali organigrammi, ma ciò ha fatto anche tenendo in debita considerazione, come era in suo dovere fare, il contenuto delle testimonianze raccolte, sul punto, nel corso dell'istruttoria svolta. Testimonianze queste, che ben hanno consentito di avvallare tutte le circostanze in fatto allegate dalla società appellata, a corredo degli organigrammi medesimi. E così, tutti i testi escussi, con le loro deposizioni – su cui meglio si avrà modo di scrivere nel prosieguo, in relazione al terzo motivo di gravame avversario - hanno puntualmente confermato che, come compiutamente spiegato dalla società appellata, la presenza del sig.
, nella prima linea gerarchica, non dipendeva affatto dalla di lui Parte_1 appartenenza al management di quanto piuttosto alla geometria della CP_1 struttura organizzativa ideata da tale ultima società. Sul punto, oltremodo decisiva si è infatti rilevata la deposizione del teste il quale chiamato a commentare CP_7 gli organigrammi di ha osservato, in maniera lapidaria, “confermo che il sig. CP_1
rispondeva gerarchicamente all'amministratore delegato, sig. Parte_1 CP_6
In , le catene di comando sono corte;
questo perché il business deve essere CP_2 veloce”. pag. 10 di 32 Peraltro, sempre i testimoni escussi hanno permesso di chiarire che, come sostenuto dalla società appellata nelle proprie difese, nemmeno corrisponde al vero che il sig. era sempre stato chiamato a rispondere gerarchicamente al Parte_1 solo Amministratore Delegato di sig. CP_1 Persona_5
È emerso infatti che, al di là della formale composizione grafica dell'organigramma di il sig. , quantomeno sino all'anno 2014, era CP_1 Parte_1 chiamato - al pari del collega - a rispondere gerarchicamente e a Persona_1 coordinarsi con il dott. In proposito, il teste ha invero Per_2 Persona_1 dichiarato: “…confermo che il ricorrente come me rispondeva gerarchicamente al sig. che esercitava nei nostri confronti un ruolo di tutoraggio;
il sig. Per_2 non aveva un ruolo preciso nella gerarchia aziendale, ma era nel settore Per_2 da 30 anni…” E così, anche il teste ha confermato: “…il ricorrente CP_8 rispondeva gerarchicamente sia all'amministratore delegato, sia, quando c'era, anche al dott. ”. Alle deposizioni dei testi e ha Parte_2 Persona_1 CP_8 poi fatto eco il teste il quale ha poi precisato: “…io e abbiamo CP_7 Per_2 convissuto solo per circa 8 mesi. Lui si occupava dell'area commerciale e toccava in realtà tutte le aree sensibili dell'azienda. In organigramma, il sig. non Per_2
c'era, ma sicuramente era un riferimento anche per il sig. ; agiva come Parte_1 una sorta di consulente anziano, anche nella fase formativa…”. Difficile, dunque, se non impossibile comprendere, come l'appellante possa tacciare come errato il passo della sentenza in cui il sig. Giudice Unico è giunto alla conclusione che “Pur essendo rimasto in parte dubbio se il dott. Per_2 ricoprisse un'effettiva posizione di superiore gerarchico del ricorrente, è stato da più parti certamente confermato che questi operasse una funzione di coordinamento e mediazione tra il ricorrente e l'a.d., svolgendo anche un ruolo di tutoraggio nei confronti del lavoratore”. Tanto basta, dunque, a dimostrare che nessuna omissione è stata consumata dal
Giudice a quo, il quale ha invece valutato molto bene le prove nel loro complesso.
Si evidenzia, poi, che dall'esame visivo degli organigrammi, su cui tanto insiste la difesa dell'odierno appellangte, appare oltremodo evidente che il sig. Parte_1 mai entrò a far parte del Comitato di Direzione, istituito in a far tempo CP_1 dall'anno 2015. In tutti gli organigrammi versati agli atti del giudizio di prime cure dalla difesa della ex datrice di lavoro (cfr. docc. da 21 a 27 fasc. di primo grado
pag. 11 di 32 , il nome del sig. non compare mai infatti nello spazio CP_1 Parte_1 dedicato a tale Comitato di Direzione, ove si rinvengono indicati i seguenti nominativi: dott. dott. sig. e sig.ra Tale dato, CP_6 CP_7 Persona_1 Per_3 cui parte appellante volutamente omette ogni menzione, è però estremamente significativo, posto che fra gli argomenti spesi dal sig. nel rivendicare Parte_1 il superiore inquadramento dirigenziale, vi rientra anche quello afferente la di lui costante partecipazione alle riunioni di questo Comitato.
Proseguendo, poi, nell'esame delle censure formulate dall'odierno appellante si osserva che, a suo dire, vi sarebbe poi “un ulteriore elemento di prova essenziale” che il Tribunale di Parma avrebbe omesso di valutare, ovverosia il verbale redatto in sede di ottenimento della certificazione ISO 9001. All'interno di tale verbale, che l'appellante ha versato in atti nel giudizio di prime cure, sub. documento 14, egli risulterebbe infatti incluso fra il top management dell'area produzione di CP_1
E ciò, a dire dell'allora ricorrente, soccorrerebbe da solo a dimostrare il diritto del sig. a vedersi riconosciuto l'inquadramento dirigenziale. Parte_1
È però sufficiente esaminare attentamente il documento in questione per acquisire pronta contezza del fatto che lo stesso non può in alcun modo soccorrere alla tesi del sig. . A ben guardare, infatti, nell'elenco che l'appellante cita, Parte_1 elevandola a prova cardine dell'inquadramento dirigenziale a lui spettante, il nominativo di quest'ultimo è inserito insieme a quello del sig. che a quel Per_6 tempo non era dirigente, e a quello della sig.ra che addirittura era una Per_7 consulente esterna di Verità ne è dunque, che - come compiutamente CP_1 spiegato dalla ex datrice di lavoro, già nel giudizio di prime cure - il sig. Parte_1 venne indicato nel c.d. top management, peraltro per opera della società terza incaricata da di predisporre la documentazione propedeutica ad ottenere la CP_1 certificazione in commento, unicamente perché, per volontà della stessa società appellata, fu uno dei soggetti che vennero coinvolti nelle attività di revisione e di adeguamento agli standard ISO 9001-2015. Coinvolgimento questo che si poneva in perfetta conformità con il ruolo di responsabilità (non di direzione) che in quel tempo era affidato all'appellante, a cui, non a caso, era già stata riconosciuta, a partire dall'anno 2012, la qualifica di quadro (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado
[...]
. CP_1
pag. 12 di 32 Ad ogni buon si rileva che il tema dell'appartenenza del sig. al top Parte_1 management di è stato compiutamente indagato – e finanche smentito - nel CP_1 corso della istruttoria orale.
A tale circostanza, la società allora resistente aveva infatti dedicato uno specifico capitolo di prova (i.e. il n. 108), per l'appunto teso a indagare se il sig. Parte_1 fosse mai entrato a far parte del management di Le testimonianze raccolte CP_1 hanno così concorso ad avvallare, in maniera oltremodo incontrovertibile, quel che già la società appellata aveva sostenuto nella propria memoria, proprio allo scopo di confutare la rilevanza del verbale ISO-9001 versato in atti dalla difesa dell'odierno appellante, ovverosia che il sig. , nel corso della sua storia Parte_1 lavorativa, non entrò mai a far parte del management di CP_1
Tale circostanza ha trovato riscontro, sia dalla deposizione del teste , Persona_1 il quale, sentito sul capitolo 108 di parte convenuta in prime cure, ha chiaramente affermato: “…In relazione al capitolo 108, il ricorrente non è mai entrato a far parte del management di ”, sia da quella del teste il quale, a sua Pt_3 Tes_1 volta, ha affermato: “…Fino al 2015 non mi risulta che fosse parte del Parte_1 management di ”, sia, infine, da quella del teste il quale, sul punto, CP_2 CP_7 ha dichiarato: “…In relazione al capitolo 108, io posso dire che il ricorrente era un responsabile di area, ovvero delle vendite del foglio…”. Alla luce di quanto sin qui evidenziato è evidente, dunque, che l'appellante si duole per l'omesso esame di un documento che, in ogni caso, anche alla luce delle deposizioni rese dai testimoni escussi, nemmeno avrebbe potuto soccorrere alle proprie ragioni.
Per ciò che concerne, poi, il tema delle procure operative citate nel ricorso di appello, si ricorda che il teste in relazione al capitolo 158 dell'ex datrice di CP_7 lavoro, ha confermato di «avere proposto al sig. e al consiglio di CP_6 amministrazione di conferire una serie di procure operative a varie funzjoni aziendali, concernenti l'ambito di stretta competenza. Questo progetto poi si arenò. Le uniche persone che hanno ottenuto le procure furono i direttori di stabilimento».
Anche il riferimento alle procure operative compiuto dall'appellante, quindi, non suffraga le sue rivendicazioni, trattandosi di un progetto ideato dal dott. a CP_7 non concretizzatosi.
pag. 13 di 32 Fra i documenti di primario rilievo che il Giudice a quo avrebbe omesso di considerare, vi sarebbe anche l'allegato 15 al ricorso di prime cure, dal quale, stando alla difesa dell'appellante, emergerebbe che il sig. “…ordinava Parte_1 modifiche ai software gestionali in autonomia rivolgendosi direttamente agli informatici, i quali provvedevano alla ingegnerizzazione delle richieste”. Vi è però che a ben leggere il contenuto dello scambio di email prodotto dalla difesa dell'appellante, si coglie che in realtà l'appellante non aveva ordinato alcunché, ma, assai diversamente, si era limitato a richiedere al responsabile dei sistemi informativi di di verificare se fosse possibile apportare una modifica CP_1 al software di schedulazione “PcTopp”, per fare in modo che lo stesso riuscisse a consentire il controllo delle quantità di produzione.
In tale frangente, dunque, il sig. si limitò a chiedere all'informatico di Parte_1 domandare al fornitore esterno se vi fosse la possibilità di apportare una modifica ad un software, nonché di raccogliere il relativo preventivo.
Il significato dello scambio di comunicazioni in commento è dunque tutt'affatto diverso da quello che l'appellante tenta di attribuirgli, per cercare di fornire plausibilità alla propria tesi. Egli confonde, infatti, un ordine perentorio, con una richiesta di natura tecnico-operativa, sulle potenzialità di un software già in uso alla società appellata.
Peraltro, va evidenziato che tanta e tale era l'autonomia decisionale del sig.
sul tema, che perfino il tecnico informatico, si premurò di condividere Parte_1
i risultati della sua ricerca e il conseguente preventivo di spesa con svariati altri soggetti, fra cui anche il dott. CP_7
Difficile, se non impossibile, comprendere come una siffatta richiesta possa soccorrere a dimostrare l'esistenza del diritto del sig. dall' all'inquadramento Pt_1 dirigenziale.
L'appellante, poi, conclude il proprio secondo motivo di gravame, sostenendo che il quinto documento rilevante, che il Tribunale di Parma avrebbe omesso di adeguatamente esaminare, sarebbe rappresentato dal documento versato in atti da sub. allegato 43 alla propria costituzione nel giudizio di prime cure, il quale CP_1 attiene ai benefit concessi al sig. , in corso di rapporto, o, per meglio Parte_1 dire, alla restituzione degli stessi. A scrivere del sig. , infatti, i benefit a Parte_1 lui attribuiti sarebbero quelli tipici del dirigente: auto aziendale, carta carburante,
pag. 14 di 32 carta di credito aziendale, pc portatile, telefono aziendale ed addirittura il telecomando per accedere liberamente in azienda.
Trattasi all'evidenza di circostanza irrilevante, posto che è notorio che benefit di questo tipo possano ben essere attribuiti anche a dipendenti privi di qualifica dirigenziale, specie se impiegati nel settore commerciale di un'azienda, come l'odierno appellante. Alle suesposte considerazioni, consegue la reiezione anche del secondo motivo di gravame.
Con il suo terzo motivo di appello il sig. ha censurato i giudizi espressi Parte_1 dal Tribunale di Parma, che si rinvengono trasfusi ai punti da 22 a 36 della sentenza gravata, affermando che gli stessi sarebbero il frutto “…di un esame delle risultanze della prova testimoniale gravemente lacunoso, sommario e spesso addirittura discordante con il tenore letterale delle dichiarazioni assunte e verbalizzate…”.
Sul punto, si rileva, innanzitutto, l'assoluta genericità delle affermazioni dell'odierno appellante che, per primo, omette talvolta di argomentare, con precisi riferimenti, alle dichiarazioni rese dai testi che comproverebbero le sue tesi.
Peraltro, al contrario di quanto di quanto apoditticamente affermato nel ricorso in appello, il Giudice di prime cure ha dato una corretta lettura di quanto dichiarato dai testi in merito alla mansione di Responsabile Commerciale del solo settore foglio affidata al Sig. . Parte_1
Ed invero, i testi e hanno ben chiarito quale fosse CP_7 CP_8 Persona_1 la reale consistenza della mansione svolta dal sig. , comportante lo Parte_1 svolgimento di attività di natura meramente operativa, come esaurientemente rilevato nelle note conclusive depositate in primo grado da che, alle CP_1 pagine da 4 a 11 riassumono in maniera ineccepibile quanto è emerso all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado. Le prove testimoniali hanno confermato che l'odierno appellante non è mai stato investito di attribuzioni e di poteri di iniziativa che gli consentissero di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo di Persona_8
Al contrario, è emerso che il sig. svolgeva mansioni di natura Parte_1 prettamente operativa, comunque pienamente confacenti alla mansione di
pag. 15 di 32 Responsabile Commerciale del solo settore foglio, secondo il livello di inquadramento (quadro) contrattuale assegnatogli.
Come correttamente evidenziato anche nella sentenza impugnata, i testi hanno poi confermato che l'odierno appellante non è mai stato tra i soggetti chiamati a partecipare regolarmente alle riunioni di direzione e che, parimenti, lo stesso non era neppure mai stato inserito nel comitato di direzione della società convenuta
(sul punto, si veda quanto dichiarato dai testi e interrogati Persona_1 CP_8 sui capitoli 105, 106 e 107 della memoria di . Parte_4
I testi hanno tutti confermato che il sig. non entrò mai a far parte del Parte_1 top management di e, anzi, nel corso del giudizio è emerso che lo Parte_4 stesso ha sempre e solo svolto mansioni di natura operativa proprie di un responsabile (e non di un direttore), come peraltro correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato sul punto che «con riferimento alla gestione della logistica del foglio, si osserva che, da quanto emerso, essa costituiva una mansione connaturata al ruolo di responsabile di area del ricorrente e che non comportava grandi scelte di rilevanza strategica, quanto piuttosto l'espletamento di prassi operative consolidate afferenti all'evasione degli ordini dei clienti e alla preparazione delle spedizioni» (punto 28, pag. 28 sentenza), traduzione corretta di quanto dichiarato dai testi (cfr. deposizione teste in relazione al capitolo 79 della memoria «le linee guida CP_8 Parte_4 relative all'accorpamento delle composizioni venivano date dalla proprietà; il ricorrente metteva in atto queste linee guida»; deposizione del teste «Fino Tes_1 al 2015 non mi risulta che fosse parte del management di »; Parte_1 CP_2 dichiarazioni del teste «Mi pare che il Comitato di Direzione fosse Tes_2 stato introdotto nel 2015. Anzi ricordo che non faceva parte di questo Parte_1 comitato»).
Sostiene, poi, l'appellante che il Giudice a quo avrebbe errato nel ritenere, come riportato ai passi 29, 30 e 31 della sentenza, che: “Né appare possibile riconoscere al ricorrente la qualifica dirigenziale alla luce dello svolgimento della funzione di responsabile della pianificazione nei due anni tra il 2012 e il 2014. Dalle testimonianze è emerso che, pur espletandosi in modo trasversale tra i settori del foglio e della scatola, questa funzione non comportava l'assunzione di responsabilità di carattere apicale, consistendo nella sovrintendenza all'attività pag. 16 di 32 dei planners e nell'impartizione di direttive sulla programmazione delle commesse produttive, indicando l'ordine di priorità delle stesse. Si tratta quindi di una funzione di centrale rilevanza nell'organizzazione aziendale, che comporta l'attribuzione di autonomia decisionale e richiede superiori capacità organizzative e gestionali;
sicché appare pienamente riconducibile alle mansioni proprie dell'impiegato-quadro in base alle declaratorie del contratto collettivo, mentre non appare invece configurare l'assunzione della direzione di un'intera branca o settore autonomo dell'impresa.”
Tale passo della sentenza gravata è giusto, sia in fatto, sia in diritto.
A siffatte conclusioni, in punto alla rilevanza non strategica e alla natura meramente operativa delle attività affidate al sig. , in corso di rapporto, Parte_1 il Tribunale di Parma è infatti potuto giungere, esaminando le deposizioni che sono state rese dai vari testi, allo scopo di ricostruire la reale consistenza della funzione di responsabile della pianificazione, che fu attribuita al sig. , ad interim, Parte_1 per un periodo di soli due anni (2012-2014).
Sul punto, i testimoni escussi hanno infatti contribuito a chiarire che, nella sua funzione di responsabile della pianificazione, il sig. era unicamente Parte_1 chiamato a coordinare le attività degli addetti all'ufficio pianificazione, i c.d. planner, per lo più limitate alla schedulazione degli ordini acquisiti dai commerciali e alla conseguente programmazione della produzione aziendale. Il teste , sentito sui capitoli 74 e 75 della memoria di prime cure della ex Persona_1 datrice di lavoro, ha reso la seguente deposizione: “…confermo che è stato il ricorrente che si è candidato per ricoprire ad interim il ruolo di responsabile della pianificazione;
lo so perché lavoravamo in un open space. In relazione al capitolo
75, confermo che l'attività del ricorrente quale responsabile della pianificazione era quella di sovraintendere l'attività dei planners addetti all'ufficio. Il ricorrente dava direttive e indicazioni sulla schedulazione delle commesse produttive;
dava la priorità nella produzione. Questa programmazione era trasversale a foglio e scatola…”. Gli ha fatto eco il teste sig. il quale, sentito sui medesimi CP_8 capitoli, ha così risposto: “…confermo che per un certo periodo il sig. Parte_1 ha ricoperto il ruolo di responsabile della pianificazione della produzione. In relazione al capitolo 75, confermo che il sig. , in tale ruolo, era Parte_1 chiamato a sovraintendere alle attività dei planners dell'ufficio, i quali dovevano
pag. 17 di 32 gestire la programmazione aziendale, servendosi di una piattaforma informatica aziendale…”. In ogni caso, a dissipare ogni dubbio sulla reale consistenza dell'attività di responsabile della pianificazione, è stato il teste che nel Tes_1 corso della riorganizzazione posta in essere nel 2015, subentrò in questo ruolo proprio al sig. , il quale ha dichiarato “…Ferretti a un certo punto mi Parte_1 chiese di gestire la pianificazione. O meglio: le due persone che gestivano la pianificazione erano autonome, le supervisionavo…”. E' chiaro dunque che, anche quando assolse al ruolo di responsabile della pianificazione, il sig. non fu affatto chiamato ad assumere alcuna Parte_1 decisione di rilevanza strategica, né ad esercitare in autonomia poteri di tipo apicale. A ben guardare, infatti, al sig. furono sempre e unicamente Parte_1 affidate mansioni operative, per le quali risultava sufficiente l'attribuzione di una limitata autonomia, ovverosia mansioni pienamente confacenti alla funzione di responsabile da attribuita all'odierno appellante. CP_1
Peraltro, è evidente che non può soccorrere a contraddire la verità di quanto appena si è scritto, nemmeno il confronto operato da parte appellante - per evidenti ragioni di convenienza, nonché in difetto di ogni elemento probatorio - fra i livelli di inquadramento attribuiti ai soggetti nel tempo chiamati ad occuparsi di logistica, così come di programmazione, posto che le mansioni agli stessi affidate da CP_1 non si limitavano certo a quelle quivi in commento.
Parte appellante taccia poi come errati i passi della motivazione, riportati ai punti
32 e 33 della gravata sentenza, ove si legge “32. Su altri profili, quali in particolare la paternità della scelta di riservare uno spazio nel magazzino specificamente dedicato al foglio ondulato e la riferibilità dell'attività di accorpamento delle composizioni in modo esclusivo al ricorrente, sono residuati dubbi all'esito dell'istruttoria a ragione del carattere parzialmente discordante delle dichiarazioni rese dai diversi testimoni, sicché non può ritenersi raggiunta la relativa prova. 33. In ogni caso, poi, non si tratta di aspetti di per sé dirimenti ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, anche alla luce delle diverse considerazioni fin qui esposte.”
Il Giudice di prime cure, quindi, a differenza di quel che sostiene l'odierno appellante, non si è limitato a ritenere i fatti in esame non provati, ma ha anche spiegato che tali fatti, quand'anche provati, non avrebbero potuto acquisire pag. 18 di 32 carattere dirimente ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale;
così pervenendo ad una conclusione che pare immune da critiche.
Ad ogni buon conto, ad escludere il fatto che – come sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante– fu il sig. , in totale autonomia, ad assumere la Parte_1 decisione di procedere alla “…creazione di una porzione di magazzino dedicata specificatamente al foglio...”, ha concorso il teste , dichiarando: “…per Persona_1 quanto mi risulta la scelta di creare all'interno dello stabilimento di Torrile una porzione di magazzino dedicata specificatamente al foglio ondulato fu assunta dai sig.ri e ”. CP_6 Parte_2
L'istruttoria svolta ha poi ulteriormente contribuito a chiarire che – come sempre sostenuto dall'allora società resistente - non fu affatto il sig. ad Parte_1 occuparsi, in totale autonomia, dell'attività che, nel gergo aziendale, si definisce di “accorpamento delle composizioni”. Lo ha chiaramente detto il teste
[...]
, affermando “…confermo che il ricorrente non si occupava del c.d. Per_1 accorpamento delle composizioni perché se ne occupava il sig. ”, e Parte_2 pure il teste il quale ha detto che “…le linee guida relative CP_8 all'accorpamento delle composizioni venivano date dalla proprietà; il ricorrente metteva in atto queste linee guida. Confermo che l'accorpamento delle composizioni si deve al dott. ”, e, ancora, il teste sig. “…È vero Parte_2 Tes_1 che collaborò con un'altra persona, credo per realizzare Parte_1 Per_2
l'accorpamento della composizione…”. Alle sopra richiamate deposizioni ha poi fatto eco la testimonianza del teste che, interrogato sul capitolo 218 della CP_7 memoria di prime cure della società appellata, ha affermato: “…al sig. Parte_1 non venne mai affidata l'attività di accorpamento delle composizioni. Si tratta di un progetto importante con il quale si riducono le composizioni del cartone…”.
Tanto basta, dunque, a chiudere qui definitivamente il tema, anche perché ogni illazione, circa la presunta inattendibilità delle deposizioni raccolte dai testimoni citati da si appalesa del tutto priva di fondamento. Le censure di CP_1 inattendibilità che l'odierno appellante formula verso i testimoni citati dalla società odierna appellata, oltre a essere del tutto prive di prova, mal celano il disperato tentativo di provare a privare di rilievo le deposizioni di quei soggetti che, proprio per il ruolo rivestito nella struttura aziendale di conoscevano direttamente e CP_1 appieno tutte le attività svolte dal sig. , e che non dovevano invece Parte_1
pag. 19 di 32 raccogliere tali informazioni dal racconto (di parte) proveniente da tale ultimo soggetto.
Da quanto detto, se ne ricava, quindi, che se tali fatti non fossero stati ritenuti irrilevanti, la corretta applicazione della regola di diritto invocata dall'appellante avrebbe portato il Giudice a quo a ritenere che i meriti di cui il sig. dall'aglio suggestivamente si fregia nel suo ricorso di prime cure non sono, dunque, a lui dovuti, alla stregua di quel superiore inquadramento che lo stesso, in questa sede, rivendica. La sentenza, sul punto, merita dunque di essere confermata.
Parte appellante si duole poi per le considerazioni espresse dal Tribunale di Parma ai passi 34 e 35 della sentenza, laddove si ha modo di leggere: “34. Da ultimo, poi, assume rilevanza la circostanza, parimenti comprovata dalle risultanze testimoniali, che non risponde al vero che il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni, rispondesse unicamente e direttamente all'amministratore delegato dott. 35. Pur essendo rimasto in parte dubbio se il dott. CP_6 Per_2 ricoprisse un'effettiva posizione di superiore gerarchico del ricorrente, è stato da più parti certamente confermato che questi operasse una funzione di coordinamento e mediazione tra il ricorrente e l'a.d., svolgendo anche un ruolo di tutoraggio nei confronti del lavoratore.”
Tale passo della motivazione della sentenza gravata, oggetto censura, anche in questo caso, è indubbiamente corretto. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato da questa Corte in merito al secondo motivo di gravame e, in specie, alla critica riferita all'asserito omesso esame degli organigrammi prodotti.
Prima di concludere il suo terzo motivo di gravame, parte appellante insiste nell'affermare “che le illegittimità della decisione di primo grado, sotto il profilo dell'erronea valutazione degli esiti della prova testimoniale non sarebbero terminati.”, poiché - a ritenere della stessa - “…accanto alle circostanze esaminate ve ne sarebbero molte che non sono state oggetto di indagine…”. Anche questa critica non è però fondata. Sfugge infatti che l'esame delle prove testimoniali raccolte, confermative del fatto che il sig. si è occupato anche Parte_1 dell'assunzione e della formazione del sig. e del sig. oltre a CP_10 CP_11 incidere su una circostanza che mai è stata contestata da nemmeno possono CP_1 soccorrere all'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dall'odierno appellante. E ciò, non fosse altro perché è pacifico che tali attività rientrino a pieno titolo nel
pag. 20 di 32 novero delle attività di competenza di un responsabile, qual era appunto il sig.
. Parte_1
Le medesime ragioni di contestazione possono poi essere spese in relazione alla circostanza confermata in sede di istruttoria orale – e nuovamente mai contestata da – che l'appellante fosse chiamato a predisporre il budget delle vendite del CP_1 suo settore.
D'altra parte, i testi escussi hanno confermato che, presso la società allora resisnte, il sig. ha svolto, senza soluzione di continuità, la mansione di Parte_1
Responsabile Commerciale del solo settore del foglio, avendo il ruolo di promuovere la commercializzazione di tale prodotto e di svolgere le attività di natura meramente amministrativa e operativa correlate all'evasione degli ordini da lui raccolti, coordinando l'azione dei pochi addetti assegnati al suo ufficio.
A questo proposito, assai puntuale, nella sua assoluta sinteticità, si è rivelata la deposizione del teste sig. il quale ha dichiarato “…quando io sono arrivato CP_7 presso [si parla dell'anno 2014], il ricorrente era funzionario CP_2 commerciale, addetto alla vendita del foglio…”, e ancora, “…io posso dire che il ricorrente era un responsabile di area, ovvero delle vendite del foglio…”. Nulla, pertanto, si può ragionevolmente rimproverare al Giudice di prime cure.
Per tutto quanto sin qui evidenziato, anche il terzo motivo di appello va respinto.
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante si duole per le conclusioni espresse dal Giudice a quo al passo 25 della sentenza gravata, laddove si ha modo di leggere: “Il ruolo svolto dal ricorrente è stato certamente quello di responsabile di un settore commerciale – quello del foglio – della convenuta, ma ciò non basta
a riconoscere allo stesso la qualifica dirigenziale, dato che questo ruolo può ben essere ricondotto all'inquadramento come quadro.”, ovvero ancora per quelle trasfuse ai passi da 28 a 31 cui si è poc'anzi fatto cenno. In realtà, ad avviso di questa Corte, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di
Parma, nei passaggi motivazionali qui in commento, non sono però meno immuni da critica di quelle che le precedono.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che la qualifica di dirigente spetta a colui che in modo continuo e prevalente <<(…) come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca
o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza
pag. 21 di 32 e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (…) >>. (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 23/03/2018, n. 7295).
Sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare di aver assolto a tali mansioni in modo continuo e prevalente. Tale onere probatorio, che è notoriamente rigoroso (cfr. Cass. 23 novembre 2020, n. 26593), non è però stato per nulla assolto, avendo le prove testimoniali confermato che l'appellante non è mai stato investito di attribuzioni che, per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportavano, gli abbiano consentito, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo di assumendo la corrispondente responsabilità ad CP_1 alto livello.
Peraltro, i testi ascoltati in prime cure hanno anche chiarito che il sig. Parte_1
– a differenza di quanto sostenuto dalla sua difesa - non ha mai concorso “…a definire le procedure aziendali…”. Ne è emerso infatti che, come sostenuto da l'odierno appellante si trovò al più a fornire un contributo al soggetto a cui, CP_1 per espressa investitura aziendale, spettava il compito di definire le procedure aziendali (i.e. il sig. , ovvero ai soggetti da questo incaricati, riferendo CP_7 direttamente allo stesso sig. delle procedure vigenti nella sua area di CP_7 responsabilità. Così, infatti, il teste ha detto: “…il ricorrente faceva CP_8 una fotografia di quello che facevano le persone che gestiva al settore qualità aziendale che si occupava di codificare le procedure…”. Il teste , sul Persona_1 punto, ha poi aggiunto: “…le procedure aziendali erano decise dai vertici e ratificate da Anche prima dell'arrivo del sig. se ne occupavano CP_7 CP_7
e ”. Come pure il teste il quale, in merito al ruolo avuto CP_6 Parte_2 CP_7 dal sig. nella definizione delle procedure aziendali, ha così risposto: Parte_1
“…sono io che mi sono occupato della definizione delle procedure aziendali;
il ricorrente, come gli altri responsabili, ha collaborato nel suo settore…”
Allo stato, dunque, non è più consentito dubitare che l'inquadramento riconosciuto al sig. (i.e. impiegato quadro) fosse conforme alle attività che a questo Parte_1 erano affidate. Nel corso del giudizio di prime cure, anche grazie all'attività
pag. 22 di 32 istruttoria in esso giudizio espletata, è emerso infatti che il sig. ha Parte_1 sempre svolto solo mansioni di natura operativa che sono proprie di un responsabile, e non invece di un direttore, per l'assolvimento delle quali non disponeva affatto di un'ampia autonomia. Tali mansioni, ad avviso della Corte, sono invece perfettamente rientranti nella qualifica di impiegato-quadro riconosciuta in contratto, che è attribuita, in base al CCNL applicabile, ai:
«lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi
d'impresa».
Da ultimo, sul punto, non è inutile evidenziare l'erroneità degli assunti che parte appellante elabora per attribuirsi il merito di aver portato il fatturato del settore del c.d. foglio ondulato a “…quasi il 30% del fatturato di ”, sostenendo che Pt_3
a fronte di una siffatta crescita l'attività dell'odierno appellante non poteva che essere di natura dirigenziale.
A ben guardare, infatti, l'assunto non tiene in alcun modo conto del fatto, che per tutte le ragioni compiutamente spiegate da il sig. si fa vanto di un CP_1 Parte_1 merito che non gli appartiene o, quantomeno, gli appartiene solo in misura molto limitata. sin dalla sua prima difesa, ha infatti scritto e spiegato, che CP_1
l'incremento del fatturato del settore del foglio ondulato è in realtà dipeso dagli importanti investimenti compiuti dalla società, per il completamento dei propri asset. Tale circostanza ha peraltro trovato pronta e serena conferma nel corso dell'istruttoria disposta nel giudizio di prime cure (si vedano le deposizioni dei testi , e . Persona_1 Tes_1 Tes_2
A tanto consegue la reiezione anche del quarto motivo di appello.
Per quanto concerne, poi, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di appello, formulati dal sig. , concernenti la reiezione della sua domanda Parte_1 risarcitoria per asserito mobbing, è opportuno rilevare che il c.d. mobbing consiste in una serie di comportamenti datoriali, connotati da vessatorietà e prevaricazione e rivelatori di un intento di emarginare e ostracizzare il dipendente.
L'illiceità del mobbing discende dall'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
dall'inadempimento di tale obbligo di natura contrattuale pag. 23 di 32 discende l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno causato al lavoratore.
Ai fini della configurabilità del mobbing, per giurisprudenza costante, è necessario che sussistano quattro elementi (v. ex multis Cass. 4 ottobre 2019, n. 24883): a. la molteplicità di condotte persecutorie, illecite o anche lecite se singolarmente considerate, poste in essere nei confronti del dipendente in modo sistematico e non occasionale;
b. l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c. il nesso di causalità tra la condotta datoriale e il pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore;
d. l'intento persecutorio.
In altri termini, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che il mobbing può ritenersi integrato ove ricorrano simultaneamente l'elemento oggettivo della pluralità delle condotte vessatorie e l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro (v. Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 21 maggio
2018, n. 12437).
L'onere della prova della sussistenza di questi elementi è in capo al lavoratore ricorrente, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, è possibile procedere nell'esame del quinto motivo di gravame (“omessa valutazione del materiale probatorio prodotto in merito alle asserite condotte di mobbing attuate in danno del Sig. ”). Parte_1
Al riguardo, si osserva che in assenza di migliori argomenti, l'odierno appellante, con il quinto motivo di appello, ha affermato che i documenti prodotti in giudizio
«sarebbero stati più che sufficienti per dimostrare l'illiceità della condotta datoriale» (pagg. 27/28 ricorso in appello), con ciò di fatto sminuendo la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai nove testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, al contrario di quanto affermato nel ricorso in appello, i testi escussi hanno escluso la sussistenza di qualsivoglia condotta vessatoria e/o anche solo prevaricatrice nei confronti del sig. . Parte_1
Sul punto:
- il teste ha dichiarato che «Quanto alla ricostruzione dei fatti offerta dalla Tes_1 convenuta circa le discussioni tra e dico che Parte_1 CP_8 CP_2 operava su commessa e tra l'ordine e la spedizione spesso passa poco tempo;
l'attività è perciò spesso concitata e ciò poteva creare fisiologicamente frizioni»; pag. 24 di 32 - il teste , a) interrogato sui capitoli da 128 a 131 della memoria di Persona_1
ha dichiarato «In relazione al capitolo 128, l'ing. è stato Parte_4 CP_8 assunto come responsabile della logistica del settore scatola. La logistica della scatola è diversa da quella del foglio. Confermo il capitolo 129, ossia che l'ing. - 21 - era tenuto, nell'organizzazione delle attività di sua competenza, CP_8 ad attenersi ai programmi produttivi aziendali predisposti dal ricorrente che nel
2014 si occupava ancora di pianificazione aziendale. Non mi ricordo se il sig.
stato assunto come dirigente;
non sono neanche sicuro sia ingegnere. CP_8
Confermo il capitolo 130, ossia che capitava di frequente che il ricorrente, per dare precedenza ai suoi clienti del foglio, modificasse i programmi produttivi aziendali dalla sera alla mattina, rendendo difficile all'ing. rispettare CP_8 gli impegni assunti con i clienti. In relazione al capitolo 131, confermo le discussioni tra il ricorrente e l'ing. sul punto»; b) interrogato sul CP_8 capitolo 133 della memoria di ha dichiarato «io mi ricordo di Parte_4 discussioni non solo tra il ricorrente e l'ing ma anche tra me e il CP_8 ricorrente sempre per questi mutamenti della produzione quando non si poteva più intervenire per avvisare i clienti. Queste discussioni avvenivano anche nelle riunioni. Le programmazioni erano molto brevi, bastavano anche piccoli cambiamenti non condivisi nella produzione a generare ritardi»;
- il teste in relazione al capitolo 130, ha peraltro confermato che «è CP_8 capitato più volte che il ricorrente modificasse i programmi produttivi aziendali dalla sera alla mattina, rendendomi difficile rispettare gli impegni assunti con i clienti del prodotto finito. Io queste difficolta le avevo riferite all'amministratore delegato e questo avevano fatto anche altri responsabili commerciali. In relazione al capitolo 131, confermo che c'erano state delle discussioni su questa questione con il ricorrente e la proprietà. In relazione al capitolo 133, io nelle riunioni mi sono limitato ad evidenziare tutte le problematiche e i disservizi generati da questo tipo di programmazione».
Con la loro testimonianza, i testi hanno dunque confermato che le discussioni eventualmente occorse tra il ricorrente e il sig. (e, a volte, con altri CP_8 colleghi di lavoro) sono sempre e comunque rientrate nel perimetro dell'ordinaria dialettica lavorativa, avendo a che vedere con la normale organizzazione del lavoro.
pag. 25 di 32 Quanto sopra evidenziato sconfessa le allegazioni dell'allora ricorrente e priva di qualsivoglia fondamento anche tale motivo di appello che, pertanto, va respinto.
Va, poi, evidenziata anche l'infondatezza del sesto motivo di appello relativo all'asserita erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria per testi.
Al riguardo, si osserva che le allegazioni svolte dall'odierno appellante a supporto delle proprie tesi si palesano come generiche e per nulla circostanziate.
L'odierno appellante omette di riportare in maniera precisa le circostanze che comproverebbero la sussistenza delle condotte vessatorie poste in essere in suo danno dalla convenuta limitandosi ad affermare che «il quadro Parte_4 probatorio complessivo, se correttamente e compiutamente interpretato, avrebbe quindi chiaramente evidenziato tutti gli elementi tipici del mobbing» (pag. 34 ricorso in appello).
Al contrario di quanto affermato dall'appellante, all'esito dell'istruttoria è invece emerso, ad esempio, che:
- la password per la pianificazione non gli venne mai disattivata dalla società convenuta, nemmeno quando fu lui stesso a domandarlo;
- nel corso dell'anno 2015 la struttura organizzativa dell'allora fu CP_2 interessata da una complessiva riorganizzazione che comportò una diversa distribuzione e assegnazione delle funzioni e che non era certo preordinata ad isolare il sig. . Anzi, i testi escussi hanno confermato che «il ricorrente Parte_1 non è stato mai isolato;
ci sono state delle frizioni del sig. con i Parte_1 responsabili delle altre funzioni» (cfr. deposizione teste e pure il teste CP_7 ha confermato che «con il ricorrente ci furono queste frizioni sul CP_8 lavoro, ma non venne mai isolato dai colleghi»;
- in relazione al mancato conferimento delle procure operative, il teste come CP_7 già ricordato, sentito sui capitoli da 158 a 160 della memoria di ha CP_1 dichiarato: «confermo di aver proposto al sig. e al consiglio di CP_6 amministrazione di conferire una serie di procure operative a varie funzioni aziendali, concernenti l'ambito di stretta competenza. Questo progetto poi si arenò. Le uniche persone che hanno ottenuto le procure furono i direttori di stabilimento». In senso del tutto conforme si è poi espresso anche il teste
[...]
, dichiarando: «In relazione all'organizzazione del sistema delle procure, Per_1 confermo le circostanze di cui ai capitoli 158, 159 e 160. In relazione al capitolo
pag. 26 di 32 161, confermo che, a tutt'oggi, fatta eccezione per le procure relative alla sicurezza, nessuno dei soggetti originariamente individuati è divenuto procuratore della società»;
- con riferimento all'esclusione dei collaboratori dell'odierno appellante dall'erogazione di un incentivo, istituito nel corso dell'anno 2016, il teste
[...]
ha dichiarato che «nel dicembre dell'anno 2016, è stato introdotto per la Per_1 prima volta il premio MBO in favore della forza commerciale. In relazione al capitolo 164, i destinatari del premio erano i funzionari di vendita o funzionari commerciali», il teste ha a sua volta confermato che «il premio introdotto CP_7 nel dicembre 2016 era destinato solo ai responsabili del settore commerciale e ai capi dell'area del settore industria», quindi più che di esclusione sarebbe corretto parlare di una mancata previsione, giuridicamente irrilevante;
- in relazione ai budget per l'anno 2018 e 2019, definiti dall'appellante come elevatissimi, i testi hanno confermato che era stato lo stesso ad auto- Parte_1 assegnarseli: si vedano al riguardo le dichiarazioni del teste : Persona_1
«confermo che era il responsabile di ciascun settore che indicava il proprio obiettivo di vendita, declinato per mese e cliente. Confermo il capitolo 178, ossia che questo budget veniva dapprima sottoposto al vaglio dell'amministratore delegato e infine presentato al consiglio di amministrazione per l'approvazione. È la prassi che seguiamo anche oggi»; del teste «Il budget commerciale era Tes_2 predisposto dal responsabile del settore relativamente al suo settore. Non so qual era l'iter di approvazione del budget» e «confermo che il responsabile di CP_7 ciascun settore commerciale fissava il proprio budget annuale, che veniva poi discusso con l'amministratore delegato e infine approvato dal consiglio di amministrazione»;
- relativamente al mancato aumento disposto in favore della sig.ra , Parte_5 collaboratrice dell'appellante, è emerso all'esito dell'istruttoria che la stessa percepiva già una retribuzione ben maggiore degli altri colleghi di lavoro che svolgevano le medesime mansioni e che per questo l'ulteriore aumento di stipendio le era stato negato;
- infine, in relazione al cliente il teste ha dichiarato CP_12 Persona_1
«premetto che il cliente era che forniva il prodotto ad Ikea. Ikea ha CP_12 coinvolto anche come produttore del foglio per controllare la filiera CP_2
pag. 27 di 32 produttiva. Io sono stato coinvolto in un incontro di con Ikea su richiesta CP_2 del sig. A questo incontro era presente anche e CP_6 CP_12 Pt_1
che è un membro del mio team. Io sono stato coinvolto perché avevo Persona_9 esperienza nella gestione di gruppi di grosse dimensioni come Ikea», chiarendo anche che « rimase un cliente nel budget del sig. »; CP_12 Parte_1
- anche con riferimento al diniego delle ferie a cavallo tra luglio e agosto i testi hanno confermato che le stesse coincidevano con il periodo in cui la domanda di
“foglio” è solita raggiungere il suo apice, ovvero in un momento in cui la struttura commerciale di tale settore non poteva certo fare a meno del suo responsabile, con ciò dimostrando la piena legittimità del rifiuto di concedere all'odierno appellante le ferie in tale periodo;
- anche il telegramma inviato al sig. è stata conseguenza Parte_1 dell'irreperibilità dello stesso a qualsiasi contatto telefonico da parte della datrice di lavoro. Ciò è stato confermato dal teste «la macchina aziendale del CP_7 ricorrente doveva fare il collaudo. Il ricorrente, che era in malattia, non rispondeva al telefono. Abbiamo dovuto mandargli un telegramma», dal teste
«So che durante l'assenza per malattia hanno cercato ripetutamente di Tes_2 contattarlo, non so per che motivazione» ed anche dal teste «io ho Persona_1 appreso nel comitato direttivo che, durante il periodo di malattia del ricorrente, lo stesso non era reperibile telefonicamente e che bisognava fare il collaudo della macchina aziendale».
Tenuto conto delle suesposte risultanze istruttorie e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mobbing, sopra ricordati, appare evidente come nessuna prova adeguata sia stata fornita dal sig. sul punto. Parte_1
Ed invero, l'odierno appellante non ha affatto assolto all'onere probatorio, su di lui interamente gravante, avente ad oggetto: (i) i comportamenti mobbizzanti, che dovrebbero essere, peraltro, reiterati nel tempo, e non isolati;
(ii) il dolo della società datrice di lavoro;
(iii) l'eventuale esistenza del danno;
(iv) il nesso causale tra comportamenti e danno.
Conseguentemente, dinanzi a tali carenze allegatorie prima ancora che probatorie il Giudice di prime cure ha del tutto correttamente rilevato che «le risultanze delle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa non permettono di ritenere
pag. 28 di 32 raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro» (punto 43, pag. 31 della sentenza).
A tanto consegue la reiezione anche del sesto motivo di appello.
Non appare meritevole di accoglimento nemmeno il settimo motivo di gravame, concernente l'omessa valutazione della condotta datoriale in termini di straining Con tale motivo di appello, l'odierno appellante afferma che il Giudice a quo «non ha valutato se la situazione di conflittualità, o comunque il contesto estremamente stressogeno, fosse inquadrabile in termini di straining» (pag. 36 ricorso in appello).
Sul punto, va, innanzitutto, rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per asserita sussistenza della condotta di straining, in quanto formulata per la prima volta solo in questo grado del giudizio e dunque in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c. Nel ricorso di primo grado, invero, il sig. aveva genericamente chiesto Parte_1 la condanna della società convenuta al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in conseguenza di condotte datoriali integranti la fattispecie del mobbing, senza mai fare riferimento ad una condanna di quale Parte_4 conseguenza della condotta di straining. Di conseguenza tale domanda, tardivamente formulata dal lavoratore solo in grado di appello, deve essere considerata inammissibile.
Per di più nemmeno è vero che il Tribunale di Parma ha limitato la sua valutazione alla fattispecie del mobbing, mancando di ottemperare alle valutazioni che ne sono ancillari, quali quelle afferenti all'eventuale violazione dell'art. 2087 c.c., nonché ai profili dello straining.
Quel che è vero invece è che il Giudice a quo, dopo aver valutato molto bene la reale consistenza di tutti gli episodi allegati dal sig. , e che a dire dello Parte_1 stesso avrebbero costituito prova delle vessazioni da lui subite, è giunto ad una conclusione che è duplice e che nella sua duplicità è anche esaustiva di tutte le domande, anche nuove, che vengono formulate nel settimo motivo di gravame.
Il Giudice a quo ha, infatti, in primo luogo, valutato che tutti gli episodi allegati dal sig. fossero privi del connotato dell'illegittimità, tanto se presi nella Parte_1 loro individualità, quanto nel loro complesso.
pag. 29 di 32 Fatta questa preliminare valutazione, il Tribunale di Parma è poi giunto ad escludere l'esistenza dell'elemento soggettivo che è l'essenza del mobbing. Tanto
è vero che al capo 43 della sentenza gravata, il Giudice a quo ha aperto la sua valutazione, nel merito, dei singoli episodi, scrivendo: “Nel caso di specie, le risultanze delle deposizioni testimoniali escusse in corso di causa non permettono di ritenere raggiunta la prova delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio in capo al datore di lavoro.”
Alla sopra richiamata premessa, si collegano poi le conclusioni a cui è giunto il
Giudice di prime cure, al capo 81 della sentenza gravata, laddove ha osservato che:
“non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un piano escludente ai danni del ricorrente, dato che i numerosi episodi contestati nel ricorso sono stati smentiti o ridimensionati dall'esito dell'istruttoria testimoniale.” Ma nemmeno è finita qui. Perché il Tribunale di Parma, al punto 84 della sentenza gravata, nel motivare la reiezione delle domande spiegate dal sig. , nel giudizio di prime cure, Parte_1 in punto alla sussistenza di una giusta causa a supporto delle dimissioni volontarie dallo stesso presentate, ha altresì ribadito “la giusta causa è stata identificata dal ricorrente nell'adozione nei suoi confronti delle condotte vessatorie esaminate nei paragrafi che precedono e di cui si è già evidenziata la mancata prova in giudizio della loro sussistenza e/o del loro effettivo potenziale lesivo, tale da determinarne
l'illiceità”. Il Giudice a quo, dunque, non ha ritenuto necessario pronunciarsi sull'illegittimità della condotta datoriale, nemmeno in termini di straining, non perché ha fatto male il suo dovere, ma solo e soltanto perché a monte, all'esito dell'istruttoria svolta, ha valutato che la condotta datoriale e gli episodi addotti dal sig. non Parte_1 presentassero il carattere dell'illiceità che era stato a loro ascritto. D'altra parte, il
Giudice di prime cure ha anche chiaramente scritto che dall'istruttoria svolta è emerso che “vi furono tutt'al più delle frizioni tra il ricorrente e altro personale di
ma non una deliberata esclusione dello stesso”. Circostanze queste, che, a CP_1 ben guardare, nemmeno potrebbero portare all'accoglimento delle tesi che in sede di gravame si rinvengono proposte, per la prima volta, dall'appellante. A ciò ostando il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale
“Non si configura una ipotesi di mobbing né di straining ove sia acclarata una mera situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro che, come tali, non
pag. 30 di 32 intercettano una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale - specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa - è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può dirsi, se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano nelle condizioni sopra dette, ragione di responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.”. (Cass. civ., Sez. VI – Lav., 06/10/2022, n. 29059)
In ragione di quanto sopra esposto anche il settimo motivo di appello va disatteso, in quanto inammissibile ed infondato.
Da ultimo, va rilevata l'infondatezza dell'ottavo motivo di appello relativo alla asserita omessa ed errata valutazione del materiale probatorio in merito alla sussistenza della giusta causa di dimissioni Tale motivo di impugnazione si fonda sugli argomenti che sono già stati esaminati nelle pagine che precedono, in quanto l'appellante ritiene che sussista la giusta causa di dimissioni per il «provato clima di marginalizzazione e di ostilità» che integrerebbe una giusta causa di dimissioni
(pag. 38 ricorso in appello).
Il motivo di appello in esame non fa riferimento alcuno a quanto sul punto hanno dichiarato i testi escussi. La difesa del sig. è infatti evidentemente Parte_1 consapevole che l'istruttoria testimoniale ha portato a escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta che possa essere qualificata come “ostile” nei confronti dell'odierno appellante. Ed il Tribunale di Parma, ai punti da 83 a 85 della sentenza gravata ha del tutto correttamente ritenuto infondata la domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione dell'importo trattenuto a titolo di Parte_4 mancato preavviso ed al versamento, per lo stesso titolo, di un importo pari alla trattenuta operata.
In conclusione, le dimissioni presentate dal sig. non sono risultate Parte_1 realmente sorrette da una giusta causa e ciò determina il venir meno della pretesa restituzione/pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta da
Parte_4
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata.
pag. 31 di 32 Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari a € 426.990,75), all'assenza di attività istruttoria ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle parti appellate).
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente Parte_1 integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'odierno appellante a rifondere a ciascuna parte appellata le spese del grado, che si liquidano, in favore di ognuna di esse, in € 7.120,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello proposto dal sig. Parte_1 ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1
[...] quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 15.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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