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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 618 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti AC RC e ZA RC, sito in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, che la rappresentano unitamente e disgiuntamente giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario Donatella PALMIERI (C.F. , in forza di delega rilasciata CodiceFiscale_2 dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14/03/2025, la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2022) e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
1 - che con decreto di omologa depositato in data 04.11.2024, questo tribunale ha accertato la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 a far data dalla domanda amministrativa;
- di aver provveduto, in data 21.03.2025, a notificare alle competenti sedi il decreto di CP_1 omologa ai fini della liquidazione dello spettante emolumento;
Si è costituito l' , in data 22/09/2025, deducendo di aver liquidato e versato la prima rata in CP_1 data 22.04.2025 e gli arretrati richiesti in data 02.05.2025.
Con note di udienza depositate il 25/11/2025 il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il cedolino CP_1 di pagamento della prima rata avente data valuta 22.04.2025 e dei ratei arretrati avvenuto in data
02.05.2025 e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente. Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia “ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001,
1927). La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità. Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere. Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo CP_1
l'iscrizione al ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 21.03.2025. Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla
Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente
2 al 20%, attesa la peculiarità della materia, la limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta. CP_1
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio - tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 80% e compensate per la restante parte. CP_1
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari ad €1.488,00 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi agli avv.ti
AC RC e ZA RC, dichiaratosi antistatari.
Civitavecchia, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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