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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1267/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1267/2025 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato a Cassino (FR) via Parte_1
Sferracavalli 116, presso lo studio degli Avv.ti Marco Grossi e Cinzia Grossi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti e nata a [...] Parte_2 il 5.10.1960, elettivamente domiciliata a Roma viale Angelico n. 32, presso lo studio dell'Avv.
CO CH che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.6.2025, i ricorrenti – premesso che in data 19.06.1988 in
SO (FR) hanno contratto matrimonio concordatario;
che dalla loro unione sono nati i figli: Per_1
(il 6.08.1989) e (il 31.05.1993), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che Per_2 con sentenza del Tribunale di Velletri n. 890/2024 del 15.4.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'obbligo a carico del sig. di corrispondere l'assegno di divorzio a favore della Pt_1 sig.ra di euro mensili 500,00, oltre rivalutazione ISTAT. Pt_2
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
15.10.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Velletri e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.6.1988 in SO ( FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzate, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di SO (FR) dell'anno 1988 al n. 52 Parte II, Serie A alle condizioni confermate all'udienza del 15.10.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Glauco Zaccardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1267/2025 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato a Cassino (FR) via Parte_1
Sferracavalli 116, presso lo studio degli Avv.ti Marco Grossi e Cinzia Grossi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti e nata a [...] Parte_2 il 5.10.1960, elettivamente domiciliata a Roma viale Angelico n. 32, presso lo studio dell'Avv.
CO CH che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.6.2025, i ricorrenti – premesso che in data 19.06.1988 in
SO (FR) hanno contratto matrimonio concordatario;
che dalla loro unione sono nati i figli: Per_1
(il 6.08.1989) e (il 31.05.1993), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che Per_2 con sentenza del Tribunale di Velletri n. 890/2024 del 15.4.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'obbligo a carico del sig. di corrispondere l'assegno di divorzio a favore della Pt_1 sig.ra di euro mensili 500,00, oltre rivalutazione ISTAT. Pt_2
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
15.10.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Velletri e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.6.1988 in SO ( FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzate, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di SO (FR) dell'anno 1988 al n. 52 Parte II, Serie A alle condizioni confermate all'udienza del 15.10.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Di Giorno) (Dott. Glauco Zaccardi)