Articolo 3 della Legge 30 novembre 1989, n. 394
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 15 dicembre 1989
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