Decreto cautelare 4 luglio 2019
Ordinanza cautelare 18 settembre 2019
Sentenza 19 ottobre 2020
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2025REG.PROV.COLL.
N. 03730/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3730 del 2021, proposto da AN VI, ES VI, NT LI, ZI VI, RO S.r.l. Unipersonale di RO AR, SO VI, CC Sas di AN CC, Sopi Sas di PE PP e ON, IA VI, RO RO, LI VI, AN VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Amedeo Melegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Filettino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 379/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Melegari Luca Amedeo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Viene appellata la sentenza n. 379/2020 emessa dal TAR del Lazio – Sezione di Latina in data 7 ottobre 2020, che ha rigettato il ricorso n. 433/2019 per l’annullamento dell’ordinanza n. 9 del 27 aprile 2019, emessa dal Comune di Filettino, con la quale si ingiungeva la demolizione di opere su lotti assegnati agli odierni appellanti.
2 – La parte appellante narra che, con delibera di Consiglio Comunale di Filettino n. 88 del 18.12.1984, veniva approvata la suddivisione di una zona del territorio del Comune in 13 lotti; detta zona veniva denominata in delibera “ Area Artigianale ” e l’oggetto della delibera riportava espressamente la dizione “ Concessione aree nella zona artigianale ”. Mediante la stessa delibera, il Consiglio Comunale delegava la Giunta per l’attribuzione in formale concessione dei singoli lotti ai richiedenti, precisando che le aree potevano essere utilizzate per la realizzazione di opere. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, con successive delibere, ampliavano il numero dei lotti, portandolo sino agli esistenti, ed assegnavano i singoli lotti in concessione, stipulando con ogni concessionario apposite convenzioni (delibere di Giunta n. 32 del 23/2/1985, n. 183 del 20/12/1988, n. 225 del 17/10/1991 e n. 201 del 15/10/1993). In ogni convenzione si autorizzava l’esecuzione di un manufatto del quale venivano indicate natura, consistenza piano volumetrica e caratteristiche costruttive, unendo a ciascuna delle suindicate convenzioni il relativo allegato progettuale con timbro e firma di approvazione del Sindaco ovvero dell’Assessore Anziano delegato.
In tal modo, sostiene la parte appellante, il Comune realizzava di fatto una sorta di lottizzazione convenzionata della suddetta area artigianale, assegnando i relativi lotti agli odierni ricorrenti e concedendo agli stessi formale autorizzazione all’edificazione di strutture delle dimensioni sopra specificate.
3 - Per tale motivo l’ordinanza n. 9 del 27 aprile 2019 del Comune di Filettino, con la quale si ingiungeva la demolizione di opere su lotti assegnati agli odierni appellanti, veniva impugnata davanti al TAR, che peraltro respingeva il ricorso.
4 – La predetta sentenza viene pertanto appellata per i motivi di diritto di seguito sintetizzati:
4.1 -violazione di legge con riferimento all’art. 7 della legge n. 241/1990 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
4.2 - violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’insussistenza dei vincoli idrogeologici indicati nel provvedimento demolitorio on riferimento all’epoca di realizzazione degli immobili. Inoltre, la localizzazione dell’area artigianale in parola risponderebbe sia alla zonizzazione di P.R.G. che alle prescrizioni delle normative vincolistiche, ancorché entrate in vigore successivamente;
4.3 - violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed idoneità dell’azione amministrativa, nonché per carenza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto secondo i predetti principi l’azione amministrativa deve essere “ conforme non solo al criterio di idoneità (secondo cui il mezzo impiegato deve essere suscettibile di conseguire il fine perseguito), ma anche al criterio di necessarietà (per il quale l’obiettivo deve essere raggiunto attraverso il minimo sacrificio degli interessi confliggenti) e di adeguatezza (che comporta che il potere amministrativo venga esercitato nella giusta misura)” (Cons. Stato Sez. IV, 1 ottobre 2004 n. 6410. Nello stesso senso Cons. Stato Sez. VI^, 17 aprile 2007 n. 1746; Cons. Stato 8 febbraio 2008 n. 424; Cons. Stato 10 marzo 2009 n. 1420; Cons. Stato 11 gennaio 2010 n. 19);
4.4 - eccesso di potere, carenza, erroneità ed illogicità della motivazione in relazione al motivo n. 2 del ricorso introduttivo. Violazione degli artt. 4 e 9 Legge n. 10 del 1977, nonché 21 novies della Legge n. 241 del 1990. L’unico motivo oggetto di approfondimento da parte del TAR, narrano gli appellanti, è costituito dal motivo n. 2 del ricorso introduttivo inerente la natura sostanziale delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Filettino secondo un necessario criterio sostanziale e non formalistico. Infatti, rammentano gli appellanti, il medesimo Ente ha dapprima assentito mediante delibera di Consiglio n. 88 del 1984 la suddivisione in singoli lotti dell’intera zona denominata “Area Artigianale”, quindi ha emesso le delibere di Giunta esecutive di detta suddivisione al fine di assegnare le formali concessioni ai privati, ed infine ha stipulato con ognuno di essi una convenzione mediante la quale ha approvato formalmente l’intervento edificatorio relativo ai capannoni artigianali oggetto dell’ordinanza impugnata;
4.5 - carenza assoluta della motivazione della sentenza per il mancato esame del motivo n. 5 del ricorso introduttivo, volto a contestare la violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto con i principi di buona fede ed affidamento nelle determinazioni precedentemente assunte dalla pubblica amministrazione. Infatti il TAR ha semplicemente respinto le censure trattandosi di attività ritenuta vincolata, quando invece gli atti impugnati non potevano considerarsi vincolati, poiché non si trattava di sanzionare un immobile edificato sine titulo , bensì di ragionare sulla natura dei titoli rilasciati ed eventualmente ratificarli ovvero annullarli i relazione a vincoli sopravvenuti. Di conseguenza, l’operato della PA era sottoposto al principio di buona fede ed affidamento nelle determinazioni assunte dalla medesima Amministrazione.
5 – Il Comune non si è costituito in giudizio.
6 - L’appellante con proprie note d’udienza, premesso che il Comune avrebbe univocamente adottato atti volti a consentire la permanenza e anche il finanziamento degli insediamenti, revocando tacitamente e comunque sconfessando gli atti impugnati, chiede di accogliere l’appello, oppure di dichiarare la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse specificandosi che la Delibera di Giunta n. 67 del 9/10/2024 ed i successivi atti amministrativi travolgono e privano di efficacia il provvedimento impugnato; in subordine chiede di accogliere l’istanza istruttoria, in ulteriore subordine, chiede il rinvio a nuovo ruolo.
7 – Al riguardo, considera il Collegio che gli ulteriori atti del Comune citati dagli appellanti non consentono di far ritenere conclusa la vicenda con conseguente estinzione del contenzioso o sopravvenuta carenza d’interesse alla sua coltivazione, avendo oggetto e finalità non del tutto sovrapponibili a quelli dell’ordinanza impugnata, che non può pertanto ritenersi neppure tacitamente abrogata.
8 – Al contrario, le cennate vicende confermano la dedotta carenza di istruttoria e di motivazione nonché la sussistenza del dedotto il vizio di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà degli atti impugnati, con i quali il Comune ha ingiunto di demolire manufatti per la cui realizzazione lo stesso Comune aveva proceduto alla creazione della lottizzazione in esame ed aveva acquisito i progetti, allegati alla concessione rilasciata agli odierni appellanti, per il perseguimento di finalità d’interesse pubblico generale riferite allo sviluppo delle potenzialità artigianali del territorio, che il Comune ha peraltro continuato a perseguire, dopo l’adozione dell’impugnata ordinanza, con gli atti richiamati dagli appellanti.
9 – L’appello deve essere pertanto accolto, discendendone l’accoglimento del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata sentenza, con il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, in modo da consentire al Comune di riesaminare l’intera vicenda ai fini della eventuale tempestiva adozione di nuovi motivati provvedimenti concernenti le opere in esame, anche in relazione alla dichiarata superiore esigenza di assicurare la sicurezza idrogeologica del territorio.
10 – La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto accoglie, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati, salvi gli eventuali ulteriori atti dell’amministrazione.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio ANniero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio ANniero |
IL SEGRETARIO