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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/09/2024, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3106 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bellomo Luca Michele , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/10/2023 , la ricorrente conveniva in giudizio l' lamentando CP_1 che “Con provvedimento del 01.06.2023 (all.), l' , sede di Messina, comunicava alla ricorrente CP_1
che per il periodo dal 01.07.2020 al 31.03.2021 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione n. 07013465 cat. INVCIV per un importo complessivo di €. 3.360,59 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante (pratica indebito n.
16030609)” chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione Parte_1 di cui è titolare, che l chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
In via preliminare occorre osservare che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto, (proprio invece del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul diritto conteso, sicché le censure meramente formali rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo non possono, in questa sede, essere esaminate, fatta salva la possibilità di disapplicazione, da parte del
Giudice ordinario, dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
Può, ad ogni buon conto, osservarsi che il provvedimento di indebito impugnato contiene tutti gli elementi essenziali di fattispecie, anche quello della sufficiente motivazione, dal momento che la percipiente è stata resa edotta dell'importo, della natura e dell'origine del debito nei confronti dell' , sì da poter prendere ampiamente posizione tanto nella fase del ricorso amministrativo, CP_1
quanto in quella giudiziale, avendo compiutamente svolto tutte le argomentazioni ritenute necessarie ed utili a sostegno della propria domanda di accertamento negativo del debito nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nella specie, le somme che l' avrebbe indebitamente erogato, attengono alla CP_1
maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile, avente natura assistenziale.
La soluzione della controversia richiede l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite assistenziali.
La materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
- specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data CP_ di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass.
n. 26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'.
Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021 che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento').
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1
presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1
erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_1
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario. Ciò 'In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia' (Cass. n. 28771/2018).
Nel caso di specie, l'indebito pagamento sorge dalla circostanza per cui, in applicazione della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001, la cui applicazione anche alle pensioni di inabilità a tutti i soggetti divenuti maggiorenni è stata disposta con decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 a decorrere dal 20.7.2020.
Il presupposto economico della predetta maggiorazione consiste nel mancato superamento, per il 2020, della soglia reddituale di euro 8.469,63 annui per il soggetto non coniugato.
Orbene, l ottemperava alla novella legislativa erogando automaticamente il beneficio CP_1
con la corretta decorrenza, sennonché la , che nell'anno 2020 aveva svolto attività Parte_1
lavorativa, soltanto istanza di ricostituzione per motivi reddituali del 27.1.2021 (v. in atti di parte resistente) notiziava l di aver svolto, per l'anno in questione (oltre che per il 2021) attività da CP_1
lavoro dipendente con un reddito annuo di euro 13.000,00, ben al di sopra della predetta soglia, e soltanto in data 24.9.2021 (v. produzione documentale di parte ricorrente) presentava all'agenzia delle entrate il modello 730 2021, relativo alla dichiarazione reddituale dell'anno 2020.
Orbene, in una tale condizione, appare evidente che il primissimo momento in cui l' CP_1
poteva conoscere i redditi percepiti dalla nel 2020 coincide con l'inoltro dell'istanza di Parte_1
ricostituzione del 27.1.2021, mentre la ricorrente ben era al corrente del fatto di svolgere attività lavorativa, nel corso dell'anno 2020, dalla quale derivavano entrate reddituali idonee a modificare sensibilmente le proprie condizioni socioeconomiche rilevanti ai fini del diritto, o anche soltanto della misura della prestazione collegata al proprio stato di invalida civile.
I superiori elementi fattuali, riletti alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, evidenziano la correttezza del comportamento dell' e la legittimità della richiesta CP_1
restitutoria.
Di contro, parte ricorrente non ha dimostrato la debenza delle somme ricevute il cui pagamento è, pertanto, da considerarsi indebito.
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
05/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 12/09/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena