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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6010 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. to Parte_1
VISCONTI PASQUALE, giusta procura in atti
Opponent
E
, rappresentato e difeso dall' avv. to D'ALESSANDRO GIANFRANCO CP_1
e dall'avv.to LANZARA ROSARIA RAFFAELLA, giusta mandato in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.10.2023 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno e notificato in data 19.09.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. -suo dipendente dal 10.10.2006 al 5.06.2023 CP_1 data della cessazione del servizio per dimissioni volontarie-, dell'importo di € 3.386,02, oltre accessori e spese, quale differenza per i titoli di fine rapporto di cui alla busta paga di giugno
2023. Rappresentava di aver dovuto fronteggiare negli anni varie crisi aziendali e di essere stata costretta, pertanto, a dilazionare i pagamenti ma di aver comunque sempre rispettato gli impegni presi anche con piani di rientro. Assumeva che il aveva rassegnato le CP_1
sue dimissioni in data 20.03.2023 con cessazione del rapporto al 5.6.2023 e che in tutto il periodo indicato aveva fruito, su sua richiesta, di ferie. Riferiva di aver effettuato un primo pagamento di € 1.070,00 in data 21.07.2023, senza trattenere il periodo di preavviso non lavorato, e di aver proposto un pagamento in 4 rate, delle quali le prime due già onorate, benchè la società non avesse ricevuto alcun riscontro sul piano di rateizzazione indicato ma anzi la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Evidenziava come fossero rimaste insolute le ultime due rate per un totale di € 2.261,02, ma che tale somma doveva essere trattenuta a titolo di parziale compensazione dell'importo di € 4.868,70 di cui il era debitore quale CP_1
indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, importo per il quale spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento della residua somma.
Per tali motivi la P.C.A. s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” revocare il decreto ingiuntivo n. 589/2023 (r.g. n. 4746/2023) del 11/09/2023 perché infondato in fatto ed in diritto. Accertare e dichiarare che le somme rivendicate in pagamento con l'opposto decreto ingiuntivo non sono dovute in parte perché già corrisposte Parte ed in parte perché assorbite dall'importo diu cui la è creditrice. In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale condannare l'opposto, , al pagamento in CP_1 favore della società opponente della somma di € 2.261,02, oppure alla somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre accessori quale indennità sostitutiva del preavviso non lavorato e per l'effetto compensare l'importo di € 2.261,02 (terza e quarta rata del piano) ancora dovuto dalla PCA con l'importo di cui la società è a credito. Con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio”.
Si costituiva il , evidenziando che l'ulteriore pagamento a mezzo bonifico bancario CP_1 effettuato al lavoratore per € 1.125,00 era stato effettuato in data 20.09.2023 e quindi successivamente alla data del deposito e della notifica del decreto ingiuntivo. Riferiva di aver maturato, in costanza del rapporto di lavoro, un gran numero di ore di ferie e permessi non goduti, tanto che, al momento della cessazione, ne residuavano ancora 667,89 di ferie e 309,08 di permessi, al netto dei periodi di ferie effettuati durante il periodo di preavviso che la società aveva peraltro accettato onde evitare di pagarne il relativo indennizzo. Attesa la spiegata domanda riconvenzionale ne proponeva a sua volta un'altra onde ottenere il pagamento delle ferie scomputate nell'ultima busta paga e pari ad € 3.510,00. Concludeva insistendo per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società al pagamento della residua somma di € 2.261,02 a titolo di TFR e della somma lorda di € 3.510,00 a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti. Spese vinte.
Sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno opposto.
Ed invero, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr ex plurimis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007) “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409
e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso di specie la memoria depositata dalla convenuta non contiene alcuna istanza di fissazione di una nuova udienza ex art. 418 c.p.c. ed è per tale motivo che lo scrivente non fissava alcuna nuova udienza.
Ciò detto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cfr. ex plurimis Cass. 13001/2006). Nel rito del lavoro, invero, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Ciò premesso, nella fattispecie che ci occupa, l'odierno opposto , con ricorso depositato il
4.09.2023, chiedeva ingiungersi alla società ex datrice di lavoro il pagamento dell'importo netto di € 3.386,02 – già detratti gli acconti di euro 1.070,00 (pagato in data 21.07.2023) ed
€ 1.125,00 (pagato in data 20.08.2023) - quale differenza per i titoli di cui alla busta paga di fine rapporto (giugno 2023). Di qui l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 589/2023 notificato il 19.09.2023.
La società opponente ha evidenziato che con pec dell'11.08.2023 aveva proposto un pagamento rateizzato di quanto spettante al lavoratore in 4 rate, la prima il 20.08 (euro
1.125,00), la seconda il 20.09 di euro 1.125,00 – regolarmente corrisposta – ed ulteriori euro
1.125,00 e 1.136,06 rispettivamente entro il 20.10.2023 e 20.11.2023, senza ricevere alcuna risposta se non direttamente la notifica del decreto ingiuntivo in data 19.09.2023.
Ha precisato dunque che, stante il pagamento della somma di euro 1.125,00 avvenuto il
20.09.2023, al sarebbe spettati solo euro 2.261,02 quale differenza. Tuttavia, ha CP_1
eccepito la compensazione di tale somma con quanto dovuto dal a titolo di indennità CP_1 sostitutiva di preavviso pari ad euro 4.868,70 – spiegando apposita domanda riconvenzionale – alla luce del disposto di cui all'art. 68 del CCNL Metalmeccanica piccola e media industria Confimi.
E' documentato che il trasmetteva telematicamente il modulo di recesso dal CP_1 rapporto di lavoro il 20.03.2023 con “data di decorrenza 05.06.2023” e che il 21.03.2023, subito dopo aver comunicato la sua volontà di dimettersi, chiedeva di fruire di ferie dal
27.03.2023 sino al 5 giugno 2023.
Secondo l'articolo 2118 del codice civile, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Come è noto l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto di somministrazione,
l'art. 1750 cod. civ. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto corrente etc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto. Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente (cfr ex plurimis Cass 27934/2021).
Quanto all'efficacia reale o obbligatoria del preavviso, a partire da Cass. n. 11740/2007 la giurisprudenza è pervenuta al superamento della tesi della natura reale del preavviso ritenendo che alla stregua di una interpretazione letterale e logico sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale
(implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso della efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n. 13959/2009, n. 22443/2010,
n. 27294/2018).
La decorrenza del preavviso viene tuttavia interrotta dalle ferie (al pari degli eventi di malattia, maternità e infortunio), in quanto assenza che non comporta lo svolgimento dell'attività lavorativa mentre i giorni di preavviso sono un periodo di tempo in cui il lavoratore dev'essere effettivamente presente in azienda (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14646 del
21/11/2001; Cass. 985/2017).
In proposito, si deve ricordare che l'art. 30 del CCNL Metalmeccanica piccola e media industria Confimi applicabile al rapporto de quo nel disporre che “il preavviso non può essere considerato periodo di ferie” sostanzialmente ribadisce quanto già disposto dall'art. 2109, comma 4, del codice civile secondo cui “Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 c.c.”.
La ratio del divieto di sovrapposizione del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso è da individuarsi nelle diverse finalità cui sono preordinati, rispettivamente,
l'istituto del preavviso e quello delle ferie. Ed infatti, come visto, nel caso in cui la parte recedente sia il datore di lavoro, l'istituto del preavviso consente al lavoratore di disporre di un ragionevole lasso temporale cui fare affidamento per reperire una nuova occupazione o per organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. Cass. 24.1.2017, n. 1743; Cass. 21.9.2016, n. 18508; Cass. 21.1.2014, n. 1148). Nel caso in cui, invece, sia il lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni, il preavviso consente al datore di lavoro di sostituire tempestivamente il dipendente recedente (cfr. Cass.
2.9.2014, n. 18522).
Al contrario, la finalità del diritto alle ferie è stata da sempre individuata nella necessità di garantire al lavoratore la «reintegrazione» delle «energie psicofisiche» disperse durante l'esecuzione della prestazione lavorativa nonché nella necessità di soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e di garantire la sua partecipazione alla vita familiare e sociale.
Ebbene, come detto, il , il giorno successivo alle rassegnate dimissioni, ha chiesto CP_1
di fruire di ferie dal 27.03.2023 al 5.06.2023, data in cui ha comunque voluto far cessare il rapporto di lavoro. Pertanto, visto l'effetto sospensivo della decorrenza del preavviso conseguente al godimento delle ferie, in assenza di un accordo espresso tra le parti volto ad autorizzare il lavoratore a fruire delle ferie residue durante il periodo di preavviso ma senza un prolungamento di quest'ultimo, in assenza di un periodo di preavviso lavorato, spetta alla società odierna opponente la relativa indennità sostitutiva pari ad euro 4.606,21 (ossia la retribuzione mensile di euro 1.947,48 x per 2 mesi e 15 giorni, quale periodo di preavviso previsto dall'art. 68 del CCNL per i dipendenti inquadrati nel 4^ livello con oltre 10 anni di anzianità).
La domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno opponente trova dunque accoglimento.
Ne consegue che l'importo spettante al lavoratore quale differenza per i titoli di cui alla busta paga di giugno 2023, ossia euro 2.261,02 – ancora dovuto dalla società ex datrice di lavoro
– va compensato con quanto spettante a quest'ultima a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, con conseguente condanna del al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di euro 2.345,19.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la circostanza della fondatezza del decreto ingiuntivo opposto al momento della notifica dello stesso (essendo il richiamato pagamento successivo a tale notifica: cfr Cass. 27234/2017; Cass.
29642/2020), e la indubbia complessità della questione trattata.
PQM
- Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 589/2023;
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e, per l'effetto, condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro
2.345,19 oltre accessori di legge;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto;
- Compensa tra le parti le spese processuali
- Salerno, 2.04.2025
Il Giudice Dott. ssa Caterina Petrosino