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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7552/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7552/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Federici per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato con mansioni di Cancelliere, deducendo la violazione da parte della
PA del l'obbligo assunto con l'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017 con cui si impegnava espressamente a definire l'intero processo di progressione tra entro il 30 giugno 2019 Pt_2 per i Cancellieri e gli Ufficiali giudiziari risultati idonei nelle procedure indette ex art. 21 quater d.l. 83/2015 così lamentando il tardivo inquadramento nell'area III, posizione economica F1 ed l'omesso pagamento degli arretrati, ha adito il Tribunale chiedendo di:
”
1.Accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari della ricorrente con decorrenza 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto ordinare al in persona del Ministro p.t. a rettificare la data di inquadramento con Controparte_1
2 quella che si riterrà di giustizia.
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area
Funzionari a decorrere alle decorrenze sopra indicate o a quelle che si riterranno di giustizia e condannare il in persona del Ministro p.t. al pagamento del risarcimento Controparte_1 del danno patrimoniale in favore della ricorrente da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), come di seguito riportato: €3.667,23 (relativo al periodo 30 giugno 2019/31 dicembre 2022) oltre alle ulteriori somme dovute sino all'adeguamento stipendiale avvenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto e pari a € 734,76 annua a titolo di differenza dell'indennità di amministrazione e all'assegno ad personam pari a €13.39 mensili da corrispondere dal 1° gennaio
2023 sino dalla data di adeguamento del trattamento Firmato Da: Emesso Da: Email_3
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1568240 43 economico nella III° Area) sino all'acquisizione di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e per l'effetto condannare il della CP_1
Giustizia in persona del Ministro p.t. a corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno ad personam
€13.39 mensili dal 1° gennaio 2023 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
5.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.”.
Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che Controparte_1
l'Amministrazione, per effetto dell'art. 6 del l'Accordo del 26.4.2017, non fosse obbligata a inquadrare dal 1° luglio 2019 tutti gli idonei della graduatoria (praticamente quasi tutti i cancellieri e gli ufficiali giudiziari in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria) nel profilo di funzionario, con completo svuotamento dei ruoli, trattandosi di norma avente natura programmatica, strettamente vincolata al rispetto “di quanto previsto dall'articolo 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132”.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lo scambio di note tra le parti.
Pacifico poiché incontestato nonché documentato che la ricorrente sia risultata idonea non vincitrice nelle procedure concorsuali indette ai sensi dell'art. 21 quater d.l. 23/2015 e che sia state riqualificata a seguito dello scorrimento della graduatoria, la questione da dirimere concerne la retrodatazione della qualifica e delle conseguenti questioni giuridiche ed economiche.
Il ricorso merita accoglimento con le precisazioni di cui in seguito.
3 Si condivide ex artt. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 8325/2024 del Tribunale di Napoli relativa a identico caso.
La ricorrente, come anticipato, hanno partecipato alle procedure di riqualificazione ex art. 21-quater, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n.
132, indette per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del
Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione de1 personale risultando idonei ma non in posizione utile alla loro assunzione.
L'art. 21 quater citato stabiliva che il “è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili CP_1 in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Nelle more di definizione della procedura, le parti sociali, con l'accordo del 26 Aprile 2017, hanno concordemente stabilito all'art 1 “Che L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi
4 economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo. In particolare l'Amministrazione si impegna alla lettera g “) Definire
l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i
“pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
e dal presente accordo”.
Il D.M. del 9.11.2017 ha recepito i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti confermando la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo.
Parte resistente afferma il carattere non perentorio del termine e la omessa considerazione da parte dei ricorrenti dell'art 21 quater cit. comma 2, secondo il quale “il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente decreto”.
Parte ricorrente allega che il ha effettuato scorrimenti della graduatoria degli CP_1 idonei nell'aprile del 2018 (per 47 posti), nell'agosto 2018 (per 35 posti), nell'aprile 2019 (per
71 posti), nel dicembre 2019 (per 313 posti), nell'agosto 2020 (per 739 posti) e, da ultimo,
(soltanto) nell'aprile 2022.
Al riguardo, parte della Giurisprudenza di merito, considera l'Accordo per la parte in esame
“precettivo” con conseguente configurabilità di un vero e proprio obbligo giuridico in capo all'amministrazione la cui violazione determina un inadempimento: “Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del CP_1
26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.” (Trib. Roma n.91/22 del 10.1.22; cfr. Trib. Arezzo, sentenza n. 264 del 15.11.22; Trib. Palermo n. 2465/2023 ; Trib. Venezia n. 96/2023). Altra, invece, la ritiene
“programmatica” ritenendo insussistente un obbligo giuridico in capo all'amministrazione
(Trib. Milano, sentenza n. 274/2022; Trib. Treviso n.154/22 RG;
Trib. Cuneo n.93/22).
Orbene, a parere di chi scrive, ciò che caratterizza il presente accordo da quelli precedentemente menzionati è la previsione di un termine prestabilito e ciò considerando le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che avevano il carattere cogente per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti. Né osta a tale convincimento la necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal
5 DL 83/15 e, dunque, rispettando la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno.
Ciò in quanto occorre considerare che, per espressa previsione legislativa, nel calcolo della percentuale dovevano essere computati tutte le procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” (n.d.r.: il CCNL comparto 1998/2001) CP_2 per cui oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra. Inoltre, il rispetto dei principi di cui all'art. 21 quater DL 83/15, può esservi anche semplicemente accantonando una corrispondente riserva di posti da coprire tramite immissioni dall'esterno, senza necessità di attendere l'effettiva pubblicazione di bandi di concorso riservati agli esterni o l'attuazione di procedure finalizzate, comunque, all'assunzione di esterni.
Vi è poi da osservare, a questo proposito, che la stessa procedura selettiva prevista dall'art. 21 quater del DL 83/15 è stata indetta senza attendere l'emissione di un bando di concorso o l'immissione in ruolo di personale esterni.
In conclusione, con l'art. 21 quater del DL 83/15 sopra riportato, il CP_1 Controparte_1 ha assunto l'obbligo, anche se senza indicazione di un termine di adempimento, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.
Proprio nell'adempimento di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto, l'accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito con DM 9.11.2017 in base al quale il si è impegnato a concludere il processo di CP_1 attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019.
Ritiene il Tribunale che la previsione di un termine specifico entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal DL 83/15, impedisca di aderire alle prospettazioni del convenuto: l'accordo non aveva valenza programmatica, ma vincolava il CP_1 convenuto a scorrere la graduatoria della selezione cui hanno partecipato le ricorrenti, risultando idonee.
Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il CP_1
30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce quindi violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c., anche in considerazione della circostanza per la quale il resistente, in data 26 CP_1 luglio 2019, ha pubblicato un bando per l'assunzione di 2329 nuovi funzionari giudiziari, senza aver dapprima ottemperato agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio (così Tribunale di Arezzo, sentenza n. 256/2022).
6 Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere affermato il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale fin dall'1.7.2019, ovvero alla scadenza del termine stabilito nell'accordo del 26.4.2017 sopra richiamato e va di conseguenza accolta la domanda di risarcimento del danno, consistito nella mancata percezione delle differenze retributive che sarebbero state corrisposte in ragione del corretto inquadramento spettante, da quantificarsi secondo i calcoli, non contestati, allegati al ricorso.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla qualifica di Funzionario Giudiziario di III^ Area
Funzionale dall'1.7.2019;
2) Condanna il a riconoscere l'inquadramento ed a Controparte_1 corrispondere le conseguenti differenze retributive pari ad € 3.667,23, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 22.12.2025
Il Giudice
IN OR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7552/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7552/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Federici per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato con mansioni di Cancelliere, deducendo la violazione da parte della
PA del l'obbligo assunto con l'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017 con cui si impegnava espressamente a definire l'intero processo di progressione tra entro il 30 giugno 2019 Pt_2 per i Cancellieri e gli Ufficiali giudiziari risultati idonei nelle procedure indette ex art. 21 quater d.l. 83/2015 così lamentando il tardivo inquadramento nell'area III, posizione economica F1 ed l'omesso pagamento degli arretrati, ha adito il Tribunale chiedendo di:
”
1.Accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari della ricorrente con decorrenza 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto ordinare al in persona del Ministro p.t. a rettificare la data di inquadramento con Controparte_1
2 quella che si riterrà di giustizia.
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area
Funzionari a decorrere alle decorrenze sopra indicate o a quelle che si riterranno di giustizia e condannare il in persona del Ministro p.t. al pagamento del risarcimento Controparte_1 del danno patrimoniale in favore della ricorrente da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), come di seguito riportato: €3.667,23 (relativo al periodo 30 giugno 2019/31 dicembre 2022) oltre alle ulteriori somme dovute sino all'adeguamento stipendiale avvenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto e pari a € 734,76 annua a titolo di differenza dell'indennità di amministrazione e all'assegno ad personam pari a €13.39 mensili da corrispondere dal 1° gennaio
2023 sino dalla data di adeguamento del trattamento Firmato Da: Emesso Da: Email_3
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1568240 43 economico nella III° Area) sino all'acquisizione di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e per l'effetto condannare il della CP_1
Giustizia in persona del Ministro p.t. a corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno ad personam
€13.39 mensili dal 1° gennaio 2023 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
5.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.”.
Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che Controparte_1
l'Amministrazione, per effetto dell'art. 6 del l'Accordo del 26.4.2017, non fosse obbligata a inquadrare dal 1° luglio 2019 tutti gli idonei della graduatoria (praticamente quasi tutti i cancellieri e gli ufficiali giudiziari in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria) nel profilo di funzionario, con completo svuotamento dei ruoli, trattandosi di norma avente natura programmatica, strettamente vincolata al rispetto “di quanto previsto dall'articolo 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132”.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lo scambio di note tra le parti.
Pacifico poiché incontestato nonché documentato che la ricorrente sia risultata idonea non vincitrice nelle procedure concorsuali indette ai sensi dell'art. 21 quater d.l. 23/2015 e che sia state riqualificata a seguito dello scorrimento della graduatoria, la questione da dirimere concerne la retrodatazione della qualifica e delle conseguenti questioni giuridiche ed economiche.
Il ricorso merita accoglimento con le precisazioni di cui in seguito.
3 Si condivide ex artt. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 8325/2024 del Tribunale di Napoli relativa a identico caso.
La ricorrente, come anticipato, hanno partecipato alle procedure di riqualificazione ex art. 21-quater, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n.
132, indette per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del
Funzionario giudiziario FI del sistema di classificazione de1 personale risultando idonei ma non in posizione utile alla loro assunzione.
L'art. 21 quater citato stabiliva che il “è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili CP_1 in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Nelle more di definizione della procedura, le parti sociali, con l'accordo del 26 Aprile 2017, hanno concordemente stabilito all'art 1 “Che L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi
4 economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo. In particolare l'Amministrazione si impegna alla lettera g “) Definire
l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i
“pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
e dal presente accordo”.
Il D.M. del 9.11.2017 ha recepito i termini e le modalità per l'introduzione di nuovi profili e per la rimodulazione di quelli esistenti confermando la programmazione degli altri interventi previsti nell'accordo.
Parte resistente afferma il carattere non perentorio del termine e la omessa considerazione da parte dei ricorrenti dell'art 21 quater cit. comma 2, secondo il quale “il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente decreto”.
Parte ricorrente allega che il ha effettuato scorrimenti della graduatoria degli CP_1 idonei nell'aprile del 2018 (per 47 posti), nell'agosto 2018 (per 35 posti), nell'aprile 2019 (per
71 posti), nel dicembre 2019 (per 313 posti), nell'agosto 2020 (per 739 posti) e, da ultimo,
(soltanto) nell'aprile 2022.
Al riguardo, parte della Giurisprudenza di merito, considera l'Accordo per la parte in esame
“precettivo” con conseguente configurabilità di un vero e proprio obbligo giuridico in capo all'amministrazione la cui violazione determina un inadempimento: “Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del CP_1
26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.” (Trib. Roma n.91/22 del 10.1.22; cfr. Trib. Arezzo, sentenza n. 264 del 15.11.22; Trib. Palermo n. 2465/2023 ; Trib. Venezia n. 96/2023). Altra, invece, la ritiene
“programmatica” ritenendo insussistente un obbligo giuridico in capo all'amministrazione
(Trib. Milano, sentenza n. 274/2022; Trib. Treviso n.154/22 RG;
Trib. Cuneo n.93/22).
Orbene, a parere di chi scrive, ciò che caratterizza il presente accordo da quelli precedentemente menzionati è la previsione di un termine prestabilito e ciò considerando le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che avevano il carattere cogente per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti. Né osta a tale convincimento la necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal
5 DL 83/15 e, dunque, rispettando la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno.
Ciò in quanto occorre considerare che, per espressa previsione legislativa, nel calcolo della percentuale dovevano essere computati tutte le procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” (n.d.r.: il CCNL comparto 1998/2001) CP_2 per cui oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra. Inoltre, il rispetto dei principi di cui all'art. 21 quater DL 83/15, può esservi anche semplicemente accantonando una corrispondente riserva di posti da coprire tramite immissioni dall'esterno, senza necessità di attendere l'effettiva pubblicazione di bandi di concorso riservati agli esterni o l'attuazione di procedure finalizzate, comunque, all'assunzione di esterni.
Vi è poi da osservare, a questo proposito, che la stessa procedura selettiva prevista dall'art. 21 quater del DL 83/15 è stata indetta senza attendere l'emissione di un bando di concorso o l'immissione in ruolo di personale esterni.
In conclusione, con l'art. 21 quater del DL 83/15 sopra riportato, il CP_1 Controparte_1 ha assunto l'obbligo, anche se senza indicazione di un termine di adempimento, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.
Proprio nell'adempimento di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto, l'accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito con DM 9.11.2017 in base al quale il si è impegnato a concludere il processo di CP_1 attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019.
Ritiene il Tribunale che la previsione di un termine specifico entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal DL 83/15, impedisca di aderire alle prospettazioni del convenuto: l'accordo non aveva valenza programmatica, ma vincolava il CP_1 convenuto a scorrere la graduatoria della selezione cui hanno partecipato le ricorrenti, risultando idonee.
Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il CP_1
30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce quindi violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c., anche in considerazione della circostanza per la quale il resistente, in data 26 CP_1 luglio 2019, ha pubblicato un bando per l'assunzione di 2329 nuovi funzionari giudiziari, senza aver dapprima ottemperato agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio (così Tribunale di Arezzo, sentenza n. 256/2022).
6 Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere affermato il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale fin dall'1.7.2019, ovvero alla scadenza del termine stabilito nell'accordo del 26.4.2017 sopra richiamato e va di conseguenza accolta la domanda di risarcimento del danno, consistito nella mancata percezione delle differenze retributive che sarebbero state corrisposte in ragione del corretto inquadramento spettante, da quantificarsi secondo i calcoli, non contestati, allegati al ricorso.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla qualifica di Funzionario Giudiziario di III^ Area
Funzionale dall'1.7.2019;
2) Condanna il a riconoscere l'inquadramento ed a Controparte_1 corrispondere le conseguenti differenze retributive pari ad € 3.667,23, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 22.12.2025
Il Giudice
IN OR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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