Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2022
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente
Consigliere est. dott.ssa Maria Ida Ercoli
Consigliere dott.ssa Cecilia L.C.Bellucci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 230/2022
promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. SANDRO GIUSTOZZI
APPELLANTE
Contro
(C.F. P.IVA 1 ), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ROVAZZANI
APPELLATA
Controparte_2 e CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Controparte_5 CP
(C.F. P.IVA_2 )
[...]
con il patrocinio degli AVV.TI EMANUELE ANDREOZZI, PAOLA D'ILIO e
GUGLIELMO CORSALINI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, n.
n.1069/2021, pubblicata il 12 novembre 2021.
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accogliere il presente appello e, per l'effetto "
dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del
02.09.2014, di quale conducente dell'auto Citroen CP_3
CH862HJ, di proprietà di Controparte_2 e, per l'effetto condannare, con il vincolo solidale Controparte_2 CP_3 e la [...]
Parte_2all'integrale risarcimento dei danni a favore di Controparte_1
[...] senza l'attribuzione di un concorso di colpa al pedone. Riguardo alla '
domanda introdotta dall' CP nei confronti dei responsabili del sinistro, in via di surroga dei diritti della odierna appellante, Voglia la Corte dichiarare che il danno patrimoniale richiesto, in rivalsa, dall' CP_6 non può essere sottratto dal risarcimento riconosciuto alla Pt_1 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche, poiché in primo grado, non è stato riconosciuto all'attrice alcun importo per la riduzione della capacità lavorativa specifica. Voglia, inoltre, il Giudice di secondo grado dichiarare che le somme per la inabilità temporanea biologica (€ 9.528,75), per la sofferenza soggettiva di cui alle tabelle di Milano (€ 15.980,00), nonché per la personalizzazione del danno biologico (€ 25.820,87) non possono essere sottratte dal risarcimento spettante alla persona danneggiata e non possono essere assegnate all' CP ma rimangono di pertinenza della Pt_1 Per
l'effetto, Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen tg CH 862 HJ ex art. 2054 primo comma cc, ritenuto, che la inabilità temporanea biologica, la sofferenza soggettiva e la personalizzazione del biologico non possono formare oggetto di rivalsa dell' CP condannare la Controparte_1
[...], quale Compagnia che garantisce la RC del veicolo tg CH 862 HJ,
Controparte_2 e Controparte_7 a risarcire a Parte_2 con il vincolo solidale, il danno differenziale subito in conseguenza dell'investimento avvenuto in data 02.09.2014, oltre ad € 382,00 per le spese di cura, quantificato in complessivi € 51.711,62 (€ 98.710,62-
46.999,00) già detratta la somma di € 46.999,00, quale rivalsa spettante all'assicuratore sociale. Per l'effetto di quanto sopra, in assenza del concorso di colpa del pedone, Voglia il Giudice di secondo grado quantificare in €
46.999,00, l'ammontare del danno di pertinenza dell' CP oggetto di rivalsa, da sottrarre dal risarcimento globale, revocando, in parte qua,
l'attribuzione a favore all'assicuratore sociale della somma di € 73.422,20,
oltre interessi e rivalutazione. In subordine, qualora la Corte d'Appello confermi il 20% di concorso di colpa della concludente, Voglia determinare in € 41.369,96 il risarcimento spettante alla Pt_1 a titolo di danno differenziale ed € 37.599,20 (80% di 46.999,00) la somma di danno biologico, spettante all' CP Voglia, quindi, la Corte ordinare all'assicuratore sociale, di pagare e restituire alla odierna appellante la somma di €
35.823,00 (73.422,20-37.599,20), oltre interessi e rivalutazione, importo già percepito e pagato dalla in esecuzione della sentenza diCP_1
primo grado, in eccedenza rispetto a quello corretto di € 37.599,20. In estremo subordine Voglia il Giudice di secondo grado, riformare la gravata sentenza e condannare i convenuti a risarcire all'appellante anche la somma di € 382,00 per le spese mediche documentate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado".
Della parte appellata Controparte_1
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: -in via principale: - rigettare l'appello proposto dalla signora nei confronti Parte_2
della per le ragioni di cui alla narrativa della Controparte_1 presente comparsa di costituzione e risposta, poiché infondato in fatto ed in diritto in ordine all'an ed al quantum debeatur (così come quantificato e richiesto); -confermare quanto disposto nella Sentenza nr.1069/2021 del
Tribunale di Macerata (dottor Rana Umberto) - condannare la stessa parte appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c., al pagamento di una somma che sarà ritenuta di giustizia dallla Corte di Appello adita e, comunque, nei limiti della richiesta risarcitoria avanzata dalla stessa signora
Parte_2 In via meramente subordinata: - considerato l'avvenuto pagamento della somma di €73.422,20 a titolo di sorte capitale e della somma di € 1.618,14 a titolo di interessi e rivalutazione, già corrisposta dalla Controparte_1 a favore dell' CP qualora l'Ill.ma Corte di
Appello adita dovesse ritenere che l' CP abbia ricevuto in pagamento dalla somme di spettanza della signora Parte_2Controparte_1
[...] (a titolo di c.d. danno differenziale), voglia ordinare alla stessa
CP di corrispondere/restituire alla parte appellante la somma ricevuta dalla CP_1 limitatamente alla quota parte eventualmente a lei non spettante. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come da tabelle vigenti"
Della parte appellata CP
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dalla sig.ra nei confronti dell' CP per le ragioni espresse in Parte_2
narrativa e per l'effetto confermare la condanna dei convenuti al risarcimento in favore dell' CP per quell'importo che sarà ritenuto di giustizia in relazione alle componenti del danno accertato di spettanza dell'ente pubblico - oltre eventuali miglioramenti della rendita che si riserva di quantificare in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi- legali e con il limite delle prestazioni erogate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio".
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata, premesso che in data 2 settembre 2014, mentre era intenta ad Parte_2
attraversare a piedi la carreggiata di via Sejano, in Corridonia (MC), veniva investita dall'autovettura targata CH 862 HJ, di proprietà di CP_2
[...] e condotta da assicurata presso la [...] Parte_3
Controparte_1 accertata la responsabilità concorsuale delle parti nella '
causazione del sinistro rispettivamente nella misura dell'80% in capo a
Parte_3 Parte_2e del 20% in capo a dichiarava i convenuti, in solido tra loro, tenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attrice pari ad euro 73.422,20, oltre interessi e rivalutazione e, in parziale accoglimento della domanda di surroga dell' CP ( che aveva allegato di aver versato alla danneggiata la somma di euro 106.350,41), al pagamento in favore del citato CP_6 della somma di euro 73.422,20,
oltre interessi e rivalutazione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite e spese di CTU definitivamente a carico degli stessi.
II) Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Parte_2
[...] al fine di veder riconoscere l'esclusiva responsabilità del sig. con condanna dei convenuti all'integrale risarcimento CP_3
del danno e, quanto all'azione di rivalsa, il rigetto della domanda rispetto alla voce costituita dal danno patrimoniale non essendo stato danneggiata a tale titolo e non potendo riconosciuto alcunché alla dal risarcimento riconosciuto alla sig.ra sottrarsi tale voce di danno per danno non patrimoniale e rimborso di spese mediche, Pt_1
adottando le conclusioni in epigrafe trascritte.
III) Si costituivano in giudizio sia la Controparte_1 sia l' CP rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte mentre i signori
CP_8 e Controparte_2 rimanevano contumaci.
IV) Preso atto delle note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato con cui hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado censurando l'accertamento della dinamica del sinistro operata dal giudice di prime cure e la conseguente attribuzione in capo alla sig.ra Pt_1 della responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro in misura del 20%, per aver scelto di attraversare la strada in un luogo dove non erano presenti le strisce pedonali, sebbene fossero collocate ad una distanza inferiore a 100 metri rispetto al punto di attraversamento prescelto, e senza tener conto dell'effettiva situazione dei luoghi e della condotta dell'attrice. Secondo la prospettazione dell'appellante la sig.ra Pt_1 al momento dell'attraversamento della strada si trovava in corrispondenza del civico n.43 di via Sejano e doveva raggiungere l'auto in sosta nel lato opposto della carreggiata, sicché, dovendo scegliere se effettuare un solo attraversamento, ovvero, effettuarne due in assenza di strisce pedonali, in prossimità della intersezione stradale con via Raffello Sanzio, per poter utilizzare l'unico passaggio pedonale presente in via Sejano ubicato dopo l'intersezione con via Sanzio, aveva scelto di adottare la condotta meno pericolosa e più razionale consistente nell'attraversare una sola volta
(da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura investitrice) senza potersi perciò ritenere configurabile alcuna violazione da parte dell'art. 190 del CdS.
La censura è infondata.
La ritenuta sussistenza del concorso di colpa nella causazione del sinistro anche in capo alla sig.ra Pt_1 ella misura del 20%, come stabilito dal risulta, a giudizio del giudice di prime cure Collegio, pienamente condivisibile.
Difatti, seppure si possa giungere ad affermare che la condotta nello scegliere di adottata dalla signora Pt_1 consistita attraversare all'altezza del civico 43 di via Sejano, visto il numero degli attraversamenti senza strisce pedonali che avrebbe dovuto effettuare per raggiungere, prima, la via con l'attraversamento pedonale e, poi,
l'autovettura che l'attendeva - non possa ritenersi per ciò solo fonte di responsabilità concorsuale, non può non rilevarsi che l'odierna appellante non ha rispettato le basilari norme di comune prudenza imposte dal codice della strada.
Nel caso di specie il pedone avrebbe dovuto usare la massima prudenza durante l'attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali e concedere la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano. Al contrario, dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio è emerso che la predetta
Pt_1 ha attraversato una strada rettilinea con pendenza in discesa, in ora notturna (h. 20.30 circa), anche se presente illuminazione pubblica, con manto stradale bagnato, in un tratto in cui era vietato l'attraversamento, scegliendo di effettuare l'attraversamento senza compiutamente sincerarsi circa la concreta possibilità di completare l'azione prima del sopraggiungere dell'autovettura condotta dall'appellato il quale, peraltro, non poteva aspettarsi l'attraversamento del pedone dopo aver già oltrepassato di circa 30 m l'apposita segnaletica orizzontale e verticale. La circostanza nella planimetria allegata al verbale di accertamento il punto di investimento risulta posizionato proprio al centro della carreggiata e che i danni alla vettura sono localizzati anteriormente, sul lato sinistro della vettura, fa desumere che l'attraversamento non è stato effettuato da parte del pedone con la dovuta cautela, ma senza sincerarsi dell'effettiva distanza stessa stavadell'autovettura e della velocità con cui la sopraggiungendo ovvero compiendo al riguardo un errore di valutazione atteso che, diversamente, quanto meno, si sarebbe trovata oltre il centro strada e verso il lato destro dell'autovettura investitrice.
Il pedone, in definitiva, non ha adottato le necessarie cautele per avvedersi del sopraggiungere dell'autovettura e cercare di evitare
l'attraversamento in condizioni rischiose considerato la situazione di tempo e lo stato dei luoghi.
2.) Con la seconda censura l'appellante sostiene l'erroneità della determinazione del danno risarcibile poiché il danno non patrimoniale, comprensivo delle voci di danno biologico con la personalizzazione massima e di inabilità temporanea, ammonterebbe ad euro 98.328,62 e non ad euro
91.777,75.
Sostiene l'appellante che nell'effettuare il conteggio il giudice ha omesso di sommare al danno biologico l'inabilità temporanea così applicando la percentuale di personalizzazione solo ad una parte del danno tabellare.
Tale censura è infondata.
Il giudice di primo grado ha proceduto alla liquidazione del danno facendo applicazione delle tabelle di Milano 2021 della percentuale relativa alla personalizzazione massima riconosciuta - senza che sul punto siano state sollevate censure sul valore del danno biologico, senza contabilizzare l'invalidità temporanea, come specificano le stesse tabelle di riferimento, così riconoscendo a tale titolo la somma di euro 19.269,59 ( 41% di euro
46.999,00).
Ne deriva che il danno non patrimoniale risarcibile - da abbattere sulla base della riconosciuta percentuale di concorso di colpa - ammonta, così come affermato in sentenza, nella complessiva somma di euro
91.777,75 che, fatta applicazione delle cd. tabelle di Milano del 2021
e dei parametri utilizzati dal primo giudice, risulta costituita da euro
62.979,00 a titolo di danno non patrimoniale ( di cui euro 46.999,00 a titolo di danno biologico), euro 19.269,59 a titolo di personalizzazione sul solo danno biologico, ed euro 9.528,75 a titolo di danno biologico temporaneo.
3.) Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la quantificazione del danno differenziale svolta nelle pagine quattro e cinque della sentenza impugnata in quanto asseritamente in contrasto con le norme che disciplinano la materia e con la recente giurisprudenza di legittimità. In particolare rileva l'appellante che la somma liquidata in sentenza in ragione del riconosciuto concorso di colpa, pari a euro
73.442,20, è stata assegnata interamente all' CP in violazione del principio c.d. di liquidazione del danno per poste omogenee affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.26117 del 27 settembre
2021, di cui invoca l'applicazione.
Sostiene l'appellante che, avendo | CP costituito in favore della danneggiata una rendita occorreva, in primo luogo, determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico e quella diretta al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Poiché nella fattispecie in esame non vi è stato riconoscimento del danno patrimoniale in conseguenza di incapacità lavorativa, il primo giudice non avrebbe potuto destinare all' CP le somme riconosciute alla danneggiata per la personalizzazione, per la sofferenza soggettiva e per l'inabilità temporanea biologica ma avrebbe dovuto detrarre in favore dell'CP unicamente l'importo pari al danno patrimoniale che, però, nella fattispecie in esame non era stato riconosciuto alla danneggiata.
Secondo l'assunto dell'appellante, in assenza di concorso di colpa della danneggiata, in base alle tabelle meneghine, poiché la componente di danno biologico è pari ad euro 46.999,00, solo tale somma andava decurtata dal risarcimento spettante all'appellante per cui alla
Pt_1 doveva riconoscersi a titolo di danno differenziale l'importo di euro 51.329,62. 3.1.) In subordine, l'appellante deduce, per la degnata ipotesi di conferma del concorso di colpa, nella misura del 20%, che il diritto di surroga dell' CP andrebbe riconosciuto solo sul residuo 80% per cui la somma spettante all'istituto assicuratore sarebbe pari ad euro
37.599,20 (80% di euro 46.999,00) con conseguente condanna dell' CP 4 a restituire in favore dell'appellante la somma di euro
35.823,00, oltre interessi e rivalutazione.
3.2.) L'appellante lamenta, inoltre, l'inspiegabile esclusione dal risarcimento delle spese mediche sostenute per euro 382,00.
3.3) L CP 4 ricostruita la normativa che disciplina il settore ed evidenziata la difficoltà nell'effettuare distinzioni nette e qualificazioni certe delle poste di danno, ha affermato che l'indennizzo e il risarcimento del danno da infortunio, attesa la loro diversità ontologica, sono dovuti in relazione a poste tra loro non comparabili che costituiscono un ostacolo insormontabile all'applicabilità del raffronto per poste di danno, congiunte o omogenee che siano.
Poiché, però, entrambe le prestazioni, pur non essendo confrontabili tra loro, producono vantaggi patrimoniali al beneficiario e, comunque,
realizzano lo stesso effetto, ossia un arricchimento che compensa l'impoverimento derivante dall'evento pregiudizievole, deve ritenersi
sempre possibile raffrontare gli importi complessivi erogati o da erogare in relazione ai due diversi titoli atteso che il danno non patrimoniale, nel momento in cui viene monetizzato, entra nel patrimonio dell'interessato e si confonde con ogni altro compenso volto a ristorare il danno alla persona, che è appunto unitario, per cui il danno differenziale dovrebbe seguire un criterio meramente quantitativo.
Aggiunge la difesa dell' CP che anche volendo seguire la giurisprudenza che ha accolto il sistema fondato sulla ripartizione del danno cd. posta per posta, il metodo proposto dall'appellante non sarebbe, comunque, condivisibile in quanto comporterebbe una locupletazione in capo alla danneggiata che, ricevuta dall'istituto assicurativo la somma di euro 113.081,72 e pretendendo dall' CP la restituzione dell' ulteriore somma di euro 37.599,20 ritenuta di propria spettanza, verrebbe ad ottenere la somma di euro 150.680,40. Quindi l'CP in ragione del carattere unitario del danno non patrimoniale ed in ossequio al principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17407/2016, afferma di avere diritto, per gli importi versati e capitalizzati a titolo di danno biologico, a surrogarsi nelle somme liquidate alla Pt_1 a titolo di danno non patrimoniale almeno nella misura di euro 61.110,43 così determinato: euro 50.658,77 quale valore capitale della rendita per danno biologico ed euro 10.356,25 per ratei già riscossi a tale titolo, maggiorati di euro 95,41 per interessi maturati sui ratei di rendita già riscossi sempre per danno biologico. Aggiunge che all' CP dovrà essere, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro e quello rappresentato dalle spese mediche per un importo di euro 2.274,24 (2.009,29 + € 264,95) non sussistendo al riguardo problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi di norma integralmente ristorati dall' CP stesso.
Osserva, infine, che consolidata giurisprudenza di secondo la legittimità, sussiste l'inopponibilità diretta all'ente di previdenza del concorso di colpa accertato in capo alla danneggiata ( "...in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall CP in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se la sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa CP procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all' CP_6 per le prestazioni erogate all'infortunato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto al danneggiante"
(cfr. Cass., 2 febbraio 2010 n. 2350 e recentemente Cass.20.5.2021 n.
13936).)
3.4.) La Suprema Corte pronunciando con recente sentenza circa le modalità di liquidazione del danno cd. differenziale, cioè del credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito per il quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale, ha affermato: §5)... i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U.
-
Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203
c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124).
Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile.
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo CP dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo
CP eccede il credito civilistico:
(a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 3,
-
Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015)".
L' CPSempre nella motivazione della richiamata sentenza si legge:
dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
6.2. Applicando dunque all' CP il criterio generale enunciato supra, § 5, ne risulta che:
(a) se l' CP ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L Sentenza n. 9112 del '
02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);
(b) se l' CP ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite CP di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl.
Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n
5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' CP salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' CP (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' CP”. 3.5) Dall'attestato datato 10.02.2021 e dai prospetti di calcolo depositati dall'CP in data 04.03.2021, risulta che il predetto istituto costituito in favore dell'infortunata una rendita decorrente dal ha
29.12.2014 il cui valore capitale risulta pari, per danno biologico ad euro 50.658,77 e, per danno patrimoniale, ad euro 40.832,92, ed erogato il complessivo importo di euro 113.081,72, di cui euro 2.009,28 per indennità temporanea al 22.10.2014, euro 19.315,80 per acconti e ratei già pagati fino al 09.02.2021, sia per danno biologico
(€10.356,21+95,41) sia per danno patrimoniale (€8.783,22+€80,92) oltre al residuo importo per spese.
nel presente Dall'attestato aggiornato al 20.10.2023 e depositato grado del giudizio in pari data risulta che il valore capitale della rendita costituita in favore della sig.ra Pt_1 risulta pari, per danno biologico, ad euro 53.053,60, e per danno patrimoniale, ad euro
44.232,18, e che il complessivo importo erogato risulta di euro
129.164,25 di cui euro 2.009,28 per indennità temporanea al '
22.10.2014, euro 29.604,94 per acconti e ratei già pagati fino al sia per danno 19.10.2023, sia per danno biologico (euro 15.100,19) patrimoniale ( euro 12.969,61), oltre al residuo importo per spese.
Fatta applicazione dei principi sopra richiamati va affermato che non possono costituire oggetto di rivalsa la parte di risarcimento per responsabilità civile relativa all'incremento percentuale per la sofferenza morale (euro 15.980), alla personalizzazione (euro 19.269,59) e alla voce danno biologico temporaneo (euro 9.528,75).
A tal ultimo riguardo come si legge in Cass. Sez., sentenza n. 6503 del 28 febbraio 2022: "L'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo. 17. In base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, nr. 2, il danno biologico risarcibile dall' CP è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. Cass., sez. lav., nr. 4972 del 2018; Cass., sez. lav., nr. 20392 del 2018; Cass., sez. III, nr. 24474 del 2020). 18. L'art. 13 del Decreto Legislativo in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al secondo comma, stabilisce, in particolare, che «In caso di danno biologico [...] | CP nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni [...]». 19. A sua volta, l'art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. nr. 1124 del 1965) elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall' CP nelle seguenti: 1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi. 20. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall CP_6 si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U.
CP 21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno '
biologico temporaneo» che il cd. «danno morale»".
non è stata riconosciuta la componente Poiché nel giudizio civilistico dall'azione dell' CP la del danno patrimoniale va esclusa comecorrispondente voce di danno risultante dalla capitalizzazione della rendita.
Prima di procedere al diffalco va rilevato che alla data del
20.10.2023 la componente di danno biologico di cui alla rendita capitalizzata risulta essere pari ad euro 53.053,60 mentre la componente del danno biologico di cui ai ratei corrisposti corrisponde ad euro 15.100,19, che nel suo importo complessivo, risulta tale da assorbire la somma riconosciuta in sede civile per il credito per danno biologico permanente che, nel suo importo complessivo, senza la decurtazione per il concorso di colpa -aspetto quest'ultimo che verrà di seguito esaminato - risulta pari ad euro 46.999,00.
3.2) L'appellante lamenta poi che rimangono escluse dal risarcimento, inspiegabilmente, le spese mediche sostenute per euro 382,00.
La seconda articolazione della censura è fondata.
L'appellante ha provato di aver sopportato il costo delle spese mediche per euro 382,00 (documento n.8 allegato atto di citazione in primo grado) e nei limiti della somma quindi tale importo va riconosciuto in suo favore di euro 305,60 risultante dall'abbattimento per concorso di colpa per cui il complessivo importo liquidato in favore del danneggiato risulta essere pari ad euro 73.728,10. conferma del3.3) L'appellante deduce, inoltre, per l'ipotesi di riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 20%, la corrispondente limitazione della rivalsa CP da riconoscere solo sul residuo 80% per cui in tale ipotesi la somma spettante all' CP sarebbe di euro 37.599,20
(80% di euro 46.999,00) per cui l'CP risulterebbe tenuta a restituire all'odierna appellante la somma di euro 35.823,00, oltre interessi e rivalutazione relativamente nello specifico alla sola voce danno biologico.
L'azione di cui al presente giudizio va qualificata quale azione di surroga ex art. 1916 c.C. avendo l' CP agito contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
Va, quindi fatta applicazione del principio secondo cui: «il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato» (Cass. 25.01.2018
n.1834; v. anche Cass. 21.03.2022 n.9002).
relativa al concorso di colpa alla Applicata dunque la percentuale al danneggiato e, dunque, sull'importo di euro somma dovuta
46.999,00 l'importo che deve essere versato in favore dell' CP si euro 37.599,20, oltre ad accessori come da gravata riduce ad con conseguente accoglimento della domanda di sentenza,
restituzione svolta dalla compagnia di assicurazione di quanto eventualmente incamerato dall CP in eccedenza, rispetto alla somma sopra indicata, in ragione della provvisoria esecutività della gravata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
4) Le svolte argomentazioni escludono la configurabilità della responsabilità aggravata dell'appellante.
4.) Quanto alle spese di lite va rilevato che in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, il giudice di appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali sicché, tenuto anche conto della complessità delle questioni trattate, vanno interamente compensate le spese di lite del primo grado del giudizio nei confronti dell'CP e quelle del grado fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 ' CP_3 '
[...] e CP avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.1069/2021,
pubblicata in data 12.11.2021, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto,
determinato il danno risarcibile in euro 73.728,10, condanna
[...]
Controparte_2 e Controparte_3 in solido tra loro, Controparte_1 '
al pagamento in favore dell'CP della somma di euro 37.599,20, oltre accessori come da gravata sentenza;
accoglie la domanda di restituzione di quanto incamerato dall' CP in eccedenza rispetto alla somma sopra indicata in virtù della provvisoria esecutività della gravata sentenza, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
dichiara le spese di primo grado interamente compensate nei confronti dell' CP e quelle del grado interamente compensate fra tutte le
parti.
Così deciso in Ancona il 10.01.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico