Art. 16.
E' autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente art. 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.
Tale fondo non potra' essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e della legge 21 marzo 1953, n. 203 .
Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683 .
Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. - residuati di guerra - ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente art. 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.
Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.
I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.
Il Ministero del tesoro potra', con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovra', in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potra' essere stabilito dal Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.
E' autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente art. 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.
Tale fondo non potra' essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , e della legge 21 marzo 1953, n. 203 .
Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683 .
Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. - residuati di guerra - ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente art. 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.
Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.
I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.
Il Ministero del tesoro potra', con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovra', in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potra' essere stabilito dal Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.