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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5531/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 12.56 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per 'avv. TASSI MATTEO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. T. Miani
Per 'avv. GIACON GIUSEPPE Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense le dott.sse e Per_1 Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di p.c già depositati telematicamente pagina 1 di 5 Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5531/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TASSI MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), - contumaci
[...] P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACON CP_2 C.F._2
GIUSEPPE,
CONVENUTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 5 La domanda di scioglimento della comunione esistente tra e CP_2 CP_1
sugli immobili meglio identificati in atto di citazione, che è stata avanzata dalla
[...]
attrice, creditore procedente nella procedura esecutiva n. 5/2021 R.G.E. Tribunale di
Verona, a seguito del pignoramento della quota di , merita di essere accolta CP_1
poiché consente il soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice.
La convenuta ha chiesto l'attribuzione a sé della quota di ½ di tali CP_2
immobili, attualmente intestata al congiunto, e pacificamente indivisibili tale domanda, alla quale si è associata l'attrice in sede di conclusioni, merita di essere accolta atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domandata l'assegnazione in natura prevale comunque sull'alternativa della vendita del bene che costituisce l'extrema ratio (Cass. 31.5.1988 n.3706)
Sul punto è stato anche chiarito che l'art. 720 c.c. costituisce una deroga al generale principio posto nella materia in esame dall'art. 718 c.c. che attribuisce a ciascun erede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettante, con le modalità stabilite dagli artt. 726 e 727 c.c. (Così Cass. 22.4.1986, n. 2822).
Il presso di attribuzione è stato quantificato dal ctu della procedura esecutiva in euro €.
56.925,00 (pag. 22 della relazione depositata sub 10 dall'attrice) sulla scorta di una attenta valutazione delle caratteristiche dell'immobile che ben può essere condivisa e che è stata espressamente accettata da attrice e convenuta costituita in giudizio.
Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del convenuto in CP_1
applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento della comunione esistente, tra e sugli immobili per cui è causa, siti in San Bonifacio (VR), Via CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 Gorizia e censiti al C.F. di detto comune al fg. 6 part. 1394, sub. 50 cat. A/2, vani 6,5 e fg. 6, part. 1394, sub. 21, cat. C/6, mq 35, e attribuisce alla convenuta la CP_2
quota di ½ di tali immobili, al momento del pagamento da parte della stessa, in favore dell'avente diritto, e con le modalità che saranno stabilite dal giudice dell'esecuzione della somma di euro €. 56.925,00 oltre eventuali spese di regolarizzazione urbanistica, quantificate complessivamente in €. 3.000,00.
condanna a rifondere all'attrice e a le spese di lite, che si CP_1 CP_2
liquidano in € 3.200,00 in favore di ciascuna di tali parti, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a., c.p.a. ed euro 518,00 per ripetizione del c.u. a favore dell'attrice.
Così deciso in Verona il 04/12/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5531/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 12.56 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per 'avv. TASSI MATTEO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. T. Miani
Per 'avv. GIACON GIUSEPPE Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense le dott.sse e Per_1 Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di p.c già depositati telematicamente pagina 1 di 5 Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5531/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TASSI MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), - contumaci
[...] P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACON CP_2 C.F._2
GIUSEPPE,
CONVENUTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 5 La domanda di scioglimento della comunione esistente tra e CP_2 CP_1
sugli immobili meglio identificati in atto di citazione, che è stata avanzata dalla
[...]
attrice, creditore procedente nella procedura esecutiva n. 5/2021 R.G.E. Tribunale di
Verona, a seguito del pignoramento della quota di , merita di essere accolta CP_1
poiché consente il soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice.
La convenuta ha chiesto l'attribuzione a sé della quota di ½ di tali CP_2
immobili, attualmente intestata al congiunto, e pacificamente indivisibili tale domanda, alla quale si è associata l'attrice in sede di conclusioni, merita di essere accolta atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domandata l'assegnazione in natura prevale comunque sull'alternativa della vendita del bene che costituisce l'extrema ratio (Cass. 31.5.1988 n.3706)
Sul punto è stato anche chiarito che l'art. 720 c.c. costituisce una deroga al generale principio posto nella materia in esame dall'art. 718 c.c. che attribuisce a ciascun erede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettante, con le modalità stabilite dagli artt. 726 e 727 c.c. (Così Cass. 22.4.1986, n. 2822).
Il presso di attribuzione è stato quantificato dal ctu della procedura esecutiva in euro €.
56.925,00 (pag. 22 della relazione depositata sub 10 dall'attrice) sulla scorta di una attenta valutazione delle caratteristiche dell'immobile che ben può essere condivisa e che è stata espressamente accettata da attrice e convenuta costituita in giudizio.
Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del convenuto in CP_1
applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento della comunione esistente, tra e sugli immobili per cui è causa, siti in San Bonifacio (VR), Via CP_1 CP_2
pagina 4 di 5 Gorizia e censiti al C.F. di detto comune al fg. 6 part. 1394, sub. 50 cat. A/2, vani 6,5 e fg. 6, part. 1394, sub. 21, cat. C/6, mq 35, e attribuisce alla convenuta la CP_2
quota di ½ di tali immobili, al momento del pagamento da parte della stessa, in favore dell'avente diritto, e con le modalità che saranno stabilite dal giudice dell'esecuzione della somma di euro €. 56.925,00 oltre eventuali spese di regolarizzazione urbanistica, quantificate complessivamente in €. 3.000,00.
condanna a rifondere all'attrice e a le spese di lite, che si CP_1 CP_2
liquidano in € 3.200,00 in favore di ciascuna di tali parti, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a., c.p.a. ed euro 518,00 per ripetizione del c.u. a favore dell'attrice.
Così deciso in Verona il 04/12/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5