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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3835/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3835/2022
Oggi 21 ottobre 2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di udienza on cui le parti precisano le conclusioni,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA C.V.
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3835/2022 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/48 ed ivi residente (CE) alla Via Vessella n. 41, rappr. ta e difesa dall'Avv.
MA PA elett.nte domiciliata presso il di lui studio legale in Piedimonte
Matese (CE) alla piazza Roma n. 36,
- Ricorrente
CONTRO
(c. f.: ), in persona del leg. Rapp. p. t. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Via Figulantina (palazzo Ranieri) – 81016 – San IT IT (Caserta)
pagina 2 di 6 rappr. to e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. dall'Avv. Teodolinda Stocchetti e dall'Avv. Antonio De Cristofano
- Resistente
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 14 del
10/05/2021 emessa del presidente p. t. dell' . Controparte_1
Inizialmente il giudizio veniva incardinato innanzi al Giudice di pace di Piedimonte
Matese il quale con sentenza n. 255/22 pubblicata in data 25.02.2022 dichiarava la propria incompetenza per materiae onerava la ricorrente alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria C. V. entro i successivi 90 giorni;
Pertanto, la ricorrente, in data 12.05.21, iscriveva riassumeva la causa Parte_1
con il presente procedimento chiedendo “disporsi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in ulteriore via preliminare, in virtù della scriminante ed esimente di cui all'art. 3 della legge 24/11/1989, n. 689, e din virtù del fatto che l'ordinanza d'ingiunzione n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t.
dell'ente fosse stata emessa in paese violazione dell'articolo CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 ovvero la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento impugnato e le sanzioni anche conseguenziali, in uno alla ingiunzione di pagamento n. 05 del 03.12.21 della società per evidente mancanza dei presupposti di legge e normativi. Parte_2
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il contestando integralmente il ricorso. Controparte_1
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato la causa era rinviata per la decisione e, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, viene decisa con il presente provvedimento.
L'opposizione è fondata e va accolta con riguardo all'assorbente rilievo dell'omesso rispetto da parte dell'ente resistente del termine di cui all'art 25 per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Con riguardo al caso di specie trova applicazione la norma speciale, l'art. 25 della l.
Reg. n° 33, del 01.09.1993, Reg. Campania, in materia di “istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”, che prevede che il Presidente del debba emettere CP_1
l'ordinanza che stabilisce l'ingiunzione di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del verbale. Né è possibile ritenere che tale termine sia superato da quanto assunto dalla giurisprudenza di legittimità nella generale materia delle opposizione ad ordinanza ingiunzione, dal momento che in questo secondo caso la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, non sia necessariamente di novanta giorni, come previsto in via generale dall'art. 2 legge 241/90 e ha ritenuto applicabile il diverso termine pagina 4 di 6 quinquennale previsto per legge o regolamento dall'art. 28 della stessa legge 689\1981 ,
in quanto applicabile in assenza di diverso termine previsto per legge o regolamento
(Cass.27-04-2006); tale pronuncia non può riferirsi alla fattispecie in esame, attesa appunto la previsione, nella legge regionale Campania, del termine di trenta giorni dalla notifica del verbale entro cui deve emettersi l'ordinanza-ingiunzione.
Risultando, dunque, l'ordinanza d'ingiunzione n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t.
dell emessa in violazione dell'articolo 25 (oblazione e Controparte_1
definizione amministrativa delle sanzioni) della legge regionale n. 33 del 1-09-1993 in quanto l'ordinanza n. 14 del 10/05/2021 è stata notificata alla ricorrente in data 14/06/21
mentre il relativo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 31 R. G. è stato elevato in data 24/06/16, l'opposizione va accolta con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione dell . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara la nullità l'ordinanza n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t. dell
[...]
notificata alla ricorrente in data 14/06/21, ed il relativo verbale di Controparte_1
contestazione di illecito amministrativo n. 31 R. G. elevato in data 24/06/16 dal Corpo
Forestale dello Stato comando prov. le di Caserta, comando stazione di Letino con pagina 5 di 6 revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 05 del 03.12.21 della società “ Parte_2
[...
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese, € 540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
S. Maria C.V., 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 (oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni) della legge regionale n. 33 del
1-09-1993, disporsi la nullità o, comunque, l'inefficacia del verbale amministrativo e tutte le ingiunzioni e le sanzioni conseguenziali;
in via principale, disporsi l'inesistenza
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3835/2022
Oggi 21 ottobre 2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di udienza on cui le parti precisano le conclusioni,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA C.V.
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3835/2022 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/48 ed ivi residente (CE) alla Via Vessella n. 41, rappr. ta e difesa dall'Avv.
MA PA elett.nte domiciliata presso il di lui studio legale in Piedimonte
Matese (CE) alla piazza Roma n. 36,
- Ricorrente
CONTRO
(c. f.: ), in persona del leg. Rapp. p. t. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Via Figulantina (palazzo Ranieri) – 81016 – San IT IT (Caserta)
pagina 2 di 6 rappr. to e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. dall'Avv. Teodolinda Stocchetti e dall'Avv. Antonio De Cristofano
- Resistente
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 14 del
10/05/2021 emessa del presidente p. t. dell' . Controparte_1
Inizialmente il giudizio veniva incardinato innanzi al Giudice di pace di Piedimonte
Matese il quale con sentenza n. 255/22 pubblicata in data 25.02.2022 dichiarava la propria incompetenza per materiae onerava la ricorrente alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria C. V. entro i successivi 90 giorni;
Pertanto, la ricorrente, in data 12.05.21, iscriveva riassumeva la causa Parte_1
con il presente procedimento chiedendo “disporsi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in ulteriore via preliminare, in virtù della scriminante ed esimente di cui all'art. 3 della legge 24/11/1989, n. 689, e din virtù del fatto che l'ordinanza d'ingiunzione n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t.
dell'ente fosse stata emessa in paese violazione dell'articolo CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 ovvero la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento impugnato e le sanzioni anche conseguenziali, in uno alla ingiunzione di pagamento n. 05 del 03.12.21 della società per evidente mancanza dei presupposti di legge e normativi. Parte_2
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il contestando integralmente il ricorso. Controparte_1
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato la causa era rinviata per la decisione e, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, viene decisa con il presente provvedimento.
L'opposizione è fondata e va accolta con riguardo all'assorbente rilievo dell'omesso rispetto da parte dell'ente resistente del termine di cui all'art 25 per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Con riguardo al caso di specie trova applicazione la norma speciale, l'art. 25 della l.
Reg. n° 33, del 01.09.1993, Reg. Campania, in materia di “istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”, che prevede che il Presidente del debba emettere CP_1
l'ordinanza che stabilisce l'ingiunzione di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del verbale. Né è possibile ritenere che tale termine sia superato da quanto assunto dalla giurisprudenza di legittimità nella generale materia delle opposizione ad ordinanza ingiunzione, dal momento che in questo secondo caso la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, non sia necessariamente di novanta giorni, come previsto in via generale dall'art. 2 legge 241/90 e ha ritenuto applicabile il diverso termine pagina 4 di 6 quinquennale previsto per legge o regolamento dall'art. 28 della stessa legge 689\1981 ,
in quanto applicabile in assenza di diverso termine previsto per legge o regolamento
(Cass.27-04-2006); tale pronuncia non può riferirsi alla fattispecie in esame, attesa appunto la previsione, nella legge regionale Campania, del termine di trenta giorni dalla notifica del verbale entro cui deve emettersi l'ordinanza-ingiunzione.
Risultando, dunque, l'ordinanza d'ingiunzione n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t.
dell emessa in violazione dell'articolo 25 (oblazione e Controparte_1
definizione amministrativa delle sanzioni) della legge regionale n. 33 del 1-09-1993 in quanto l'ordinanza n. 14 del 10/05/2021 è stata notificata alla ricorrente in data 14/06/21
mentre il relativo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 31 R. G. è stato elevato in data 24/06/16, l'opposizione va accolta con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione dell . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara la nullità l'ordinanza n. 14 del 10/05/2021 del presidente p. t. dell
[...]
notificata alla ricorrente in data 14/06/21, ed il relativo verbale di Controparte_1
contestazione di illecito amministrativo n. 31 R. G. elevato in data 24/06/16 dal Corpo
Forestale dello Stato comando prov. le di Caserta, comando stazione di Letino con pagina 5 di 6 revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 05 del 03.12.21 della società “ Parte_2
[...
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese, € 540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
S. Maria C.V., 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 (oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni) della legge regionale n. 33 del
1-09-1993, disporsi la nullità o, comunque, l'inefficacia del verbale amministrativo e tutte le ingiunzioni e le sanzioni conseguenziali;
in via principale, disporsi l'inesistenza