Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1006/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1006/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata in cancelleria in data 27/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, in persona del liquidatore OR Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vallone ed elettivamente domiciliata in
[...]
Policastro Bussentino (SA), alla Via Nazionale nr. 84, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
e avv. Marsicano, rappresentati e difesi dall'avv. Germana Controparte_1 CP_2
Passaro ed elettivamente domiciliati in Orria (SA), alla Via Marchesano nr. 12, presso studio difensore.
- appellati –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione agli
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 27/09/2023 per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 06/10/2023, la , in persona Parte_1 del liquidatore OR , proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
168/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata in cancelleria in data
27/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “1) rigetta l'opposizione; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione mobiliare notificato a mezzo posta in data 07/11/2016 e a mezzo pec presso il procuratore in data
17/11/2016 e iscritto a ruolo in data 23/11/2016, la , Parte_1 in persona del liquidatore OR , introduceva il giudizio di merito Parte_2 ex artt. 616 e 618 c.p.c. a seguito di ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emessa e depositata in cancelleria in data 10/08/2016 con la quale il G.E., ritenuto sussistente il fumus dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi notificato al terzo esecutato accoglieva il ricorso e per l'effetto sospendeva la Parte_3 procedura esecutiva R.G.E. n. 246/2916 intrapresa da e avv. Controparte_1 CP_2
Marsicano - in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1658/2012 del
15/11/2012 - nei confronti della e assegnava alle Parte_1 parti il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, rimettendo la liquidazione delle spese del procedimento di opposizione al giudice del merito. Nel giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c. introdotto innanzi al Tribunale di
Vallo della Lucania, l'opponente , venuta a Parte_1 conoscenza aliunde dell'atto di pignoramento presso terzi e della successiva iscrizione a ruolo pag. 2/6 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania R.G.E. 246/2016, esponeva di essere creditrice del per la somma di € 20.000,00 a titolo di diverse fatture per lavori Parte_3 eseguiti dalla in favore del negli Parte_1 Parte_3 anni 2009, 2010 e 2011; precisava che con atto per notar – reg.to in Eboli Persona_1 il 28/05/2014 – aveva ceduto ogni credito vantato nei confronti del alla Parte_3
Banca di Credito Cooperativo dei previa autorizzazione alla cessione del Controparte_3
RUP del del 11/04/2014, prot. n. 2429 e che tale atto di cessione del Parte_3 credito era stato notificato al debitore ceduto in data 23/06/2014 con Parte_3 prot. n. 3957. Nell'opposizione de qua, lamentava la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore e la sua inesistenza, la nullità del pignoramento ex art. 2914 c.c.; pertanto, chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento presso terzi e per l'effetto di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E. 246/2016, con vittoria di spese, diritti e onorari. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 21/12/2016, si costituivano in giudizio CP_1
e vv. Marsicano, quali parti convenute, che eccepivano l'inammissibilità
[...] CP_2 dell'opposizione, nel merito l'erronea individuazione della normativa di legge, la mancata valutazione degli elementi di fatto, in definitiva chiedevano di rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice, di dichiarare la prosecuzione della procedura esecutiva, di assegnare le somme pignorate, con vittoria di spese e competenze del giudizio. In assenza di richieste istruttorie, la causa perveniva all'udienza del 21/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; con sentenza n. 168/2023 emessa e depositata in cancelleria in data 27/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'opposizione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, Parte_1
, in persona del liquidatore OR , censurava
[...] Parte_2
l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare: Annullare la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio con rimessione della causa al Giudice a quo Tribunale di Vallo della Lucania B. Nel merito:
pag. 3/6 annullare la sentenza in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 168/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania,
Sezione Civile, G.o.t. Dott.ssa Maria Teresa Saporito nell'ambito del giudizio N.R.G. 1834/2016, depositata in cancelleria in data 27/02/23, mai notificata, C. Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento, per nullità inesistenza del credito e della corrispondente dichiarazione del
[...]
e ordinare a quest'ultimo il pagamento delle somme pignorate in favore dell'istante Parte_3 [...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e conseguentemente disattendere tutte Parte_1 le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
D. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
07/01/2024, si costituivano in giudizio e avv. Marsicano, quali Controparte_1 CP_2 parti appellate, che chiedevano rigettarsi l'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Fissata la prima udienza per il 01/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 09/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del
09/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Il giudizio di primo grado ha avuto come oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.c. avverso il pignoramento presso terzi notificato da e Marsicano alla appellante, ed al CP_1 [...]
in qualità di terzo e relativamente al credito vantato verso il dalla Parte_3 Pt_3 [...] per lavori svolti in favore dell'ente locale. L'opposizione, tra le altre ragioni, Parte_4 ha riguardato l'impugnazione della dichiarazione positiva del terzo, in ragione di una pregressa cessione di credito fatta dal creditore cedente in favore del cessionario
[...]
conosciuta dal debitore ceduto con la conseguente Controparte_4 Parte_3
pag. 4/6 indisponibilità del credito in favore del pignoramento e la nullità della dichiarazione resa. La sentenza ha pronunciato in ordine a detto motivo, ritenendo la cessione non opponibile al
. Il terzo, tuttavia, restava estraneo al processo esecutivo. Il primo motivo Parte_3 di appello è relativo alla violazione del contraddittorio, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di opposizione del terzo dichiarante Esso è Parte_3 stato indicato come litisconsorte necessario, per cui la violazione attiene alla integrità del contraddittorio rilevabile anche in appello. Il motivo è fondato ed assorbente rispetto agli altri proposti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la partecipazione del terzo pignorato deve essere considerata come necessaria e dunque lo stesso come litisconsorte necessario, in tutti i procedimenti di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Questo perché destinatario di obblighi nascenti dall'esecuzione, e con conseguente incidenza sulla sua posizione. L'interesse alla partecipazione al giudizio è stato inteso in senso ampio, in ragione della possibilità del terzo di controllare la destinazione delle somme vincolate, e si appoggiare le ragioni della opposizione. La sua partecipazione è necessaria quanto, si discute, della validità del pignoramento, come nel caso in oggetto, avendo il Comune di interesse Parte_3 ad interloquire stante che tra le ragioni della opposizione di è la contestazione della validità della dichiarazione resa, in relazione alla pregressa cessione del credito maturato del debitore pignorato. Pertanto, il mancato rilievo del vizio del contraddittorio, in relazione alla mancata partecipazione del terzo, litisconsorte necessario, rende nulla la sentenza, e viziato l'intero processo, circostanza rilevabile in ogni grado. (Cass. civ. sez. III n. 5476/2023) Ciò posto a poco rileva la circostanza che tale assunto sia frutto di un sopravvenuto mutamento di giurisprudenza, se non ai fini della liquidazione delle spese, che possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del liquidatore OR Parte_1 Parte_2
, nei confronti di e vv. Marsicano, avverso la sentenza
[...] Controparte_1 CP_2
n. 168/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata in cancelleria in data
27/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 5/6 1. accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado, con riassunzione nel processo nei termini di legge.
2. Compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05/03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6