Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 9.9.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia alla
Via Donizetti 4, angolo Via Primicerio n. 86 presso lo studio dell'avv. Raffaele Marciano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(c.f.: ), , (c.f.:
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
), proprio e n.q. di eredi di e CodiceFiscale_3 Persona_1 Per_2
, elettivamente domiciliati in Anoia (RC), Via Vittorio Emanuele II, n. 27, presso
[...]
lo studio dell'avv. Giulio Ceravolo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATI –
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza n. 99/2019 del Tribunale di
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.9.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2014 Controparte_1 CP_2
e evocavano in giudizio, dinanzi al
[...] Persona_2 Controparte_3
Tribunale di Palmi, il al fine di ottenere il riconoscimento dei Parte_1
danni causati al fondo agricolo di loro proprietà sito nel predetto Comune, riportato in
Catasto terreni al Foglio 6, Particella n. 176, avente una superficie catastale pari a mq.
4572, adiacente alla strada comunale denominata “Oliveto Vecchio”, per omessa custodia e manutenzione della strada comunale. Asserivano gli attori che la strada denominata “Oliveto vecchio”, era strada comunale in quanto il Parte_1
ne aveva la gestione e, pertanto, su di esso gravava l'obbligo di manutenzione, custodia e salvaguardia dei diritti dei terzi. Deducevano, che la mancata manutenzione della strada protratta nel tempo aveva causato danni al fondo ed alle colture in esso esistenti in quanto priva di un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque piovane. Tale stato di assoluto abbandono aveva provocato lo smottamento del muro di contenimento della carreggiata formando un torrente di acqua che si era riversato all'interno della proprietà trovandosi ad un livello più basso rispetto alla strada. Concludevano, quindi, chiedendo al
Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. del per i danni arrecati al fondo agricolo di loro proprietà e, Parte_1
conseguentemente, condannare l'ente convenuto pagamento della somma complessiva di € 13.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 16.12.2014 si costituiva in giudizio il contestando la domanda attorea in quanto infondata in Parte_1
2 fatto e diritto. Eccepiva, in particolare, l'esclusione di qualsivoglia responsabilità di esso convenuto per i danni derivanti dall'omessa manutenzione del tratto stradale, in quanto la via “Oliveto vecchio” era una strada vicinale, di proprietà privata la cui manutenzione competeva ai proprietari dei fondi limitrofi e non al il quale non aveva mai Pt_1
assunto nella gestione del bene un comportamento compatibile con la qualità di proprietario. Sottolineava, al contrario, che era stato il a compiere Controparte_4
atti di disposizione del bene conciliabili con l'esercizio del diritto di proprietà avendo provveduto a curare la manutenzione nonché a fornire sottoservizi quale rete idrica, fognaria e pubblica illuminazione della strada in questione. Deduceva, inoltre, che era da ravvisarsi una responsabilità in capo agli attori per i danni da loro stessi subiti, poiché costoro, nell'eseguire i lavori di recinzione del fondo situato ad un livello inferiore rispetto a quello stradale, avevano installato una semplice rete metallica e non un muro di contenimento, insufficiente a trattenere uno smottamento del terreno. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito di rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di escludere la responsabilità, ex artt. 2043 e 2051 c.c., dell'ente convenuto in ordine alla determinazione dei danni lamentati da parte attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Completata l'istruttoria mediante prova per testi e c.t.u., all'udienza del
24.10.2018, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 30.1.2019, con termine per note conclusive.
A detta udienza le parti discutevano la causa che veniva pertanto trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 99/2019, pronunciata il 30.1.2019, pubblicata in pari data, il
Tribunale adito, sull'accertato presupposto che la strada vicinale “Oliveto vecchio” fosse di uso pubblico e nella custodia del , accoglieva la domanda e Parte_1 Parte_1
condannava l'ente convenuto, ex artt. 2051 e 2043 c.c., al pagamento della somma di €
13.454,86 a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori oltre interessi e
3 rivalutazione nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione il interponeva appello Parte_1
ritualmente notificato alla controparte. A mezzo del gravame, l'appellante eccepiva l'erronea applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. alla fattispecie di causa atteso che, dopo aver riconosciuto la natura vicinale e non comunale della via Oliveto Vecchio e ritenuto che la medesima fosse gravata da un diritto reale di transito a norma dell'art. 865 c.c., il primo giudice avrebbe dovuto applicare agli artt. 51 L. 2248/1865 e 3 D.L.LGT
1446/1918 ponendo le conseguenze dell'omessa custodia della strada privata in capo ai proprietari dei fondi serviti dalla suddetta strada vicinale. Rilevava, in ogni caso, che, anche laddove si volesse ritenere applicabile alla fattispecie di causa l'art. 2051 c.c., gli stessi attori avevano ammesso che i danni al loro fondo, conseguenti all'evento alluvionale del gennaio 2013, erano stati provocati da precipitazioni atmosferiche eccezionali, pertanto, era stata raggiunta la prova liberatoria del fortuito. Eccepiva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata posto che il
Tribunale adito, dopo aver ritenuto che il era tenuto solo a concorrere alle Pt_1
spese di manutenzione della strada vicinale nei limiti di cui all'art. 3 d.lgt. n. 1446/1918, aveva comunque posto a carico del medesimo appellante l'intero risarcimento dei danni accertati. Aggiungeva, che la tracimazione delle acque piovane e dei detriti riversati sul fondo attoreo era da imputarsi, per un verso, al mancato realizzo delle opere di canalizzazione delle acque che rappresentava un vizio originario della strada e, per altro verso, alla mancata realizzazione, da parte dei proprietari del fondo danneggiato, di un muretto di contenimento idoneo a trattenere la strada medesima. Lamentava, infine, che il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di considerare che la strada vicinale in questione ricadeva per metà nel territorio del Comune di invero portatore di CP_4
un maggiore interesse nella gestione del tratto stradale perché ubicata nelle immediate adiacenze del centro urbano del predetto Comune. In ordine alle spese di lite liquidate in sentenza l'appellante ne eccepiva la sproporzione.
Concludeva, chiedendo: -
4 “In via principale, dichiarare l'impugnata sentenza nulla per errores in judicando ovvero per carenza di motivazione e, per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del Parte_1
in ordine alla determinazione dei danni lamentati dagli appellati, attesa la natura vicinale della
strada denominata “Oliveto vecchio” la cui manutenzione, stanti le disposizioni di cui alla Legge
2248/1865 ed all'art. 1 D.Lgs. 179/2009, è affidata a “coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà” anche nelle ipotesi di uso pubblico per come previsto dalla giurisprudenza, ed in
particolare vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2548/2005; In via subordinata, in riforma
dell'impugnata sentenza, sulla base di una rinnovata valutazione della prova e della documentazione
prodotta in primo grado, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sigg. per i Controparte_5
danni arrecati al fondo di loro proprietà in quanto i lavori di recinzione dello stesso, eseguiti in
economia, hanno grandemente concorso alla determinazione del danno e, conseguentemente, ridurre
il quantum alla somma ritenuta di giustizia;
condannare gli appellati al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta del 8.11.2019 si costituivano in giudizio
[...]
e in proprio e n.q. di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , eccependo la nullità dell'atto d'appello per Persona_1 Persona_2
mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto nonché la sua inammissibilità per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, insistevano nella responsabilità esclusiva del (RC) per la mancata realizzazione di opere di Parte_1
manutenzione necessarie per regimentare e convogliare le acque meteoriche onde evitare fenomeni di corrosione del manto stradale della strada pubblica comunale denominata “Oliveto Vecchio” (adiacente al fondo di proprietà degli attori) e di smottamenti ai margini della carreggiata. Concludevano chiedendo:
a) Preliminarmente, rigettare l'appello proposto dal perché Parte_2
inammissibile-improcedibile per inesistenza giuridica/nullità assoluta dell'atto medesimo per
mancanza di sottoscrizione-firma digitale sia dell'atto di gravame che della procura alle liti;
b) Dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dal Parte_2
per difetto dei requisiti formali previsti per l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per violazione
[...]
5 della legge processuale e degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. perché l'impugnazione proposta dal
non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
Parte_2
c) Nel merito, si chiede l'integrale rigetto delle domande avanzate con l'atto di appello dal
parte appellante, avverso la sentenza 99/2019 Reg. Sent., emessa dal Parte_2
Tribunale Civile di Palmi (RC), in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente, voglia
la Corte adita confermare la sentenza n. 99/2019 Reg. Sent., emessa dal Tribunale Civile di Palmi
(RC), in composizione monocratica, pubblicata il 30.01.2019, Repert. n. 125/2019 del 31.01.2019,
resa nell'ambito del procedimento n. 893/2014 R.G.;
d) Condannare, conseguentemente, il in persona del Sindaco, Parte_2
legale rappresentante, alle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi
in favore del procuratore antistatario.
- Accogliere, conseguentemente, in ogni caso, tutte le domande avanzate in primo grado dagli
appellati, sigri , che qui si hanno per integralmente richiamate, precisate - come da Controparte_6
motivazione - e trascritte, confermando la sentenza n. 99/2019 del Tribunale Civile di Palmi (RC), in
composizione monocratica.
- Respingere tutte le domande proposte con l'atto di appello dal Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con vittoria di spese, competenze ed onorari
di giudizio, oltre accessori come per legge, e distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni altro e consequenziale provvedimento di legge.”
All'udienza del 9.9.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni di nullità del gravame agitate da parte appellata.
In ordine alla mancanza di firma digitale del difensore dell'appellante apposta
6 nell'atto d'appello notificato alle controparti l'eccezione va rigettata.
Con il recente arresto del 12/03/2024 n. 6477 le SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale sul tema affermando che “Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello
Stato.”.
Al fine di meglio evidenziare l'applicazione del precedente giurisprudenziale alla fattispecie di causa appare opportuno rilevare che, nella parte motiva della sentenza citata, la Suprema Corte ha affermato che “A tal riguardo varrà rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (tra cui quella stessa indicata dall'ordinanza interlocutoria n.
16454/2023) assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, in modo tale che possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale. Dunque, la sottoscrizione è un elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso. Il suo difetto ne comporta
l'inesistenza se non ne sia desumibile la paternità da altri elementi. Si pensi, in particolare, alla sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine della stessa. In altri termini, la funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può essere assolta tramite elementi qualificanti diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore.
Lo scopo è dunque - in siffatti stretti termini - conseguibile aliunde”.
Nel caso di specie, risulta acquisto al fascicolo telematico il messaggio pec - in
Email estensione “. - inviato dall'indirizzo enunciato nell'atto Email_2
d'appello come indirizzo elettronico del procuratore del appellante ed avente Pt_1
come destinatario della notifica il difensore costituito nel giudizio di primo grado di uno degli appellati ( , che tuttavia era anche difensore di tutti gli altri Controparte_3
appellati (per i quali risultano invece depositati solo i files pdf della ricevuta di consegna del messaggio pec).
7 Il suddetto messaggio pec - la cui provenienza dal postulato difensore del
[...]
non è stata messa in discussione da parte degli appellati - contiene il file pdf Parte_1
c.d. “nativo” dell'atto d'appello privo di firma digitale (così come appaiono privi di firma digitale tutti gli altri allegati al predetto messaggio pec ossia il mandato alla lite allegato in copia informatica per immagini dell'originale analogico dal quale è stato estratto,
l'attestazione di conformità del mandato, la sentenza impugnata, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata nonché la stessa relata di notifica).
In sede di iscrizione a ruolo, tuttavia, sono stati depositati telematicamente il file informatico del pdf “nativo” dell'atto d'appello munito di firma digitale da parte del medesimo difensore menzionato nell'atto notificato, il file della copia per immagini su supporto informatico del mandato alle liti munito di firma digitale (.p7m) anche se privo di autentica della sottoscrizione autografa apposta dal Sindaco del Comune di , Parte_1
nonché la stessa nota di iscrizione a ruolo firmata digitalmente (.p7m) dal predetto difensore.
Detti files sottoscritti digitalmente, unitamente al messaggio di notifica proveniente dall'indirizzo pec - di cui parte appellata non contesta Email_2
l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Controparte_7
(cd. Reginde ex art. 7 DM 44/2011) - rappresentano elementi univoci da cui
[...]
desumere la paternità dell'atto d'appello, rimanendo così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione del file informatico dell'atto d'appello notificato telematicamente dall'appellante, anche in considerazione del raggiungimento dello scopo (essendosi costituiti in giudizio tutti gli appellati intimati, attori in primo grado).
Parte appellata eccepisce, inoltre, che l'appellante avrebbe depositato “… la sentenza appellata e la relativa attestazione di conformità in un file denominato “sentenza pdf” (non per uso appello che avrebbe dovuto rilasciare la cancelleria del Giudice che l'ha emessa) anche questi privi di firma autografa/digitale del procuratore medesimo, con conseguente nullità dell'atto
d'appello…”
Anche tale eccezione non merita condivisione in quanto l'art. 347 c.p.c. prevede
8 l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo “copia” della sentenza impugnata e laddove tale incombente non sia stato assolto, la Suprema
Corte ha escluso che detta omissione sia comminata a pena di improcedibilità come previsto invece dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti
(Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n. 23713 “L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che
l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”; cfr. in termini Ordinanza Corte Cass. n. 20849/2021).
Nel caso di specie, l'appellante ha notificato, prima, e depositato, poi, copia informatica di un documento nativo digitale della sentenza impugnata la quale presenta sul bordo destro delle pagine, la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, segni grafici che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano la firma digitale ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento.
L'appellante ha, dunque, assolto all'onere di depositare “copia” della sentenza impugnata secondo quanto previsto dall'art. 347 c.p.c. che, ancorché priva dell'attestazione di conformità al suo originale informatico presente nel fascicolo telematico di primo grado dal quale è stata estratta, è corredata dalla stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico dell'atto giudiziario al fine di consentire al giudice del
9 gravame il controllo sulla tempestività dell'impugnazione nonché di disporre di tutti gli elementi utili per decidere nel merito.
In ordine allo ius postulandi l'appellante eccepisce che “la firma apposta sulla procura del legale rappresentate dell'Ente non risulta autenticata dal difensore”.
L'eccezione, posta sempre a fondamento dell'asserita nullità del gravame, è infondata.
Risulta acquisito al fascicolo telematico il mandato alle liti conferito dal Sindaco
p.t. del appellante - versato in atti mediante copia informatica per immagini del Pt_1
documento analogico (munito di sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente) – che, sebbene non riporti l'attestazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, è digitalmente firmato dal difensore medesimo.
L'art. 83 comma 3 c.p.c. nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato implicitamente anche quando la firma del difensore sia apposta, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), a confezionamento del testo del documento.
Del resto, secondo Cassazione civile sez. un., 28/11/2005, n.25032 “la procura speciale alle liti è valida anche senza certificazione. Cioè, anche se l'avvocato non ha certificato la firma del cliente” cfr. in motivazione: “Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, espresso anche a
Sezioni unite (ma con decisioni non adottate nella sede di cui all'art. 374 secondo comma cod. proc. civ., la mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione della procura alla lite, rilasciata in calce od a margine ai sensi dell'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., implica non nullità, ma mera irregolarità della procura stessa, superata dalla costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte contesti, formulando pertinenti ragioni ed allegando specifiche prove, l'autenticità di detta sottoscrizione” .
In ispecie, peraltro, parte appellata non ha contestato che la sottoscrizione autografa apposta in calce al mandato conferito al difensore non fosse quella riconducibile al Sindaco p.t. del Comune di che lo ha rilasciato in favore del Parte_1
10 suddetto procuratore costituitosi in giudizio nell'interesse dell'ente stesso.
Per completezza, è d'uopo altresì evidenziare che, con comparsa del 4.10.2021, il si è costituito in giudizio con il ministero di un nuovo difensore Parte_1
versando atti copia informatica per immagine dell'originale analogico del mandato alle liti munito di sottoscrizione autografa del Sindaco p.t. dell'ente e di attestazione di conformità del difensore che lo ha firmato digitalmente.
Va, infine. rigettata l'eccepita inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) posto che i rilievi critici alla sentenza avversata, puntualmente espressi, non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
Quanto al merito della vicenda, l'appellante, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, dopo aver appurato che la strada Via “Oliveto
Vecchio” fosse di natura vicinale e non comunale e dopo aver ritenuto che la strada medesima in virtù della suddetta natura fosse gravata da un diritto reale di transito, aveva erroneamente applicato alla fattispecie di causa gli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. ponendo a carico del appellante la responsabilità per danni da omessa custodia laddove, Pt_1
di contro, avrebbe dovuto applicare le disposizioni normative specifiche di cui agli artt.
51 L. 2248/1865 e 3 DLLgt 1446/1918.
La doglianza è parzialmente condivisibile, secondo le argomentazioni appresso evidenziate.
Va premesso, in primo luogo, che parte appellante, pur non contestando la natura
“vicinale” della strada in questione, così come appurato nel giudizio, ha censurato l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. posto che, a suo dire, detta strada avrebbe uso esclusivamente privato.
Tanto premesso, va rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse
11 siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del la quale può Pt_1
aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/03/2023, n. 8879).
Le strade vicinali sono strade di proprietà privata, costituite con apporti di terreno dei proprietari frontisti (cfr. Cass. n. 3130/213).
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che una strada vicinale può essere qualificata di “uso pubblico” quando sussistano determinati elementi di fatto, consistenti nell'esistenza di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, dalla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (anche per il collegamento con la pubblica via), nonché dalla esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, non essendo sufficienti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di declassamento, questi ultimi provvedimenti a carattere intrinsecamente dichiarativo e non costitutivo (cfr. T.A.R. Perugia 2/3/2018
n. 142; T.A.R. Ancona 1/2/2016 n. 48).
In tal senso anche la giurisprudenza civile di merito Corte appello Brescia sez. II,
04/02/2022, n.165: “Secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza che una strada abbia avuto concretamente e per lungo tempo un uso pubblico è uno dei requisiti per affermarne la qualifica di
"strada vicinale pubblica". Al fine di considerare una strada come rientrante in tale categoria, il giudice dovrà , infatti, valutare se sussistono gli estremi del passaggio esercitato "jure servitutis publicae", vale a dire: - esercitato dalle persone appartenenti ad comunità territoriale;
- la concreta adeguatezza della strada a soddisfare interessi di carattere generale;
- l'esistenza di circostanze obiettivamente idonee a far presumere il diritto di uso pubblico, come ad esempio che tale uso si sia protratto per tempi molto lunghi”.
Nel caso di specie, dalla c.t.u. espletata è emerso che la strada interpoderale Via
Oliveto Vecchio funge da confine tra i Comuni di e posto Parte_1 CP_4
12 esattamente al centro della linea di mezzeria e che la parte di strada interessata dallo smottamento verso valle (terreno degli attori) ricade nell'ambito del Comune di
. Parte_1
Più precisamente l'ausiliare del giudice ha affermato che “A conferma di ciò i
responsabili dei relativi uffici tecnici, su mia esplicita richiesta hanno risposto che l'asse di mezzeria
della carreggiata funge da confine tra i due Enti” allegando le note di riscontro inviate dai rispettivi Uffici Tecnici di entrambi i Comuni [cfr. nota del 7.12.2016 n. prot. 11695
“… si ritiene che nel caso in questione il confine tra il di Controparte_4 Pt_1 Parte_1
e il Comune di della strada riportata al foglio n. 6 particella n. 176 denominata via Oliveto CP_4
vecchio, sia determinato dal centro della carreggiata”; cfr nota 28.11.2016 n. prot. 25063
“… si ritiene che nel caso specifico, il confine amministrativo comunale Parte_1
vada collocato in asse alla predetta strada interpoderale (mezzeria)” ].
Il c.t.u. ha pure appurato che “… tale via interna, utilizzata abitualmente dalla generalità
dei cittadini in quanto di veloce comunicazione tra i due comuni, presenta un buon grado di
urbanizzazione, con attraversamento tramite condotta dell'acqua, rete fognaria, pubblica
illuminazione, tappetino stradale, opere tutte realizzate probabilmente per come legalmente compete
ad ogni singolo ente, che ne detiene il possesso per poter effettuare tali interventi” e che “… il tratto ancora oggi interessato dal cedimento, compete al di .” Pt_1 Parte_1
Alla luce dei suddetti riscontri, deve ritenersi provata la natura di uso pubblico del tratto di strada oggetto della presente controversia con la conseguente responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa custodia.
E' noto che la responsabilità da cose in custodia, prevista dall'articolo 2051 c.c., prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, ma opera sul piano oggettivo e, quindi, presuppone solo l'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso nonché l'eventuale ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale.
Il caso fortuito può essere rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o della stessa persona danneggiata ed è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da
13 intendersi dal punto di vista oggettivo e della regolarità casuale, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode.
Orbene, nella fattispecie, provato il ruolo di custode dell' per il CP_8
tratto di strada in questione siccome sito nell'ambito di sua competenza (cfr. c.t.u. “… il tratto ancora oggi interessato dal cedimento, compete al ”), è stata raggiunta Parte_1
la prova del nesso eziologico tra la res ed i lamentati danni al fondo di parte attrice posto che il pregiudizio è derivato dallo smottamento della sede stradale sita ad un livello superiore rispetto al fondo attoreo (cfr. C.t.u. “ …il terreno si sviluppa al di sotto della sede
stradale, per una differenza di quote rispetto alla sede stradale, nel tratto soggetto allo smottamento,
variabile tra 50 cm e 95 cm nel punto più basso”) .
I danni accertati e non contestati dall'appellante hanno riguardato: - quanto al danno emergente, la rete metallica di recinzione posta a demarcazione della proprietà attrice, che risulta “pericolante e dissestata e andrà sostituita per tutto il tratto danneggiato di circa 27 ml “ (cfr. pag.9 c.t.u.) determinato in € 6.058,61 nonché la spesa sostenuta per la rimozione dei detriti accumulatisi sul fondo attoreo pari ad € 1.952,00 (cfr. c.t.u.: “Dalla
documentazione presente nel fascicolo di parte attrice (fattura allegata) per la rimozione dei detriti
che hanno invaso la proprietà di parte attrice, la sig.ra ha speso 1.952,00 €” ); - quanto al CP_1
lucro cessante, il mancato guadagno per la perdita delle colture (piante di ulivo ed agrumi) stimato dal c.t.u. in € 5.444,25 ( di cui € 1.349,25 da imputare al mancato raccolto degli agrumi ed e € 4.095,00 da imputare al mancato raccolto delle olive;
cfr. pag. 11 c.t.u.).
L'appellante ha però chiesto che, laddove fosse stata accertato l'eventuale ruolo di custode da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quest'ultimo fosse ritenuto esente da responsabilità atteso che in giudizio era stata raggiunta la prova liberatoria del fortuito consistito nelle eccezionali precipitazioni atmosferiche collegate all'evento alluvionale del gennaio 2013.
L'eccezione è inammissibile.
Il costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha allegato Parte_1
14 detta circostanza al fine di invocare la prova liberatoria del fortuito essendosi, di contro, riferito al “fatto del danneggiato” e precisamente alla mancata realizzazione, da parte degli attori, di un muro di contenimento che potesse proteggere il fondo di proprietà sito ad una quota inferiore rispetto alla stradella interpoderale, limitandosi ad apporre una rete metallica di recinzione su cordoli di cemento realizzati in economia.
Peraltro, a differenza di quanto asserito dall'appellante, gli attori non hanno mai riferito di un evento atmosferico eccezionale che avrebbe provocato lo smottamento avendo allegato fenomeni di corrosione del manto stradale e smottamento della carreggiata vieppiù aggravantisi “in occasione di eventi pluviometrici, durante le precipitazioni meteorologiche”.
Sotto il profilo della prova liberatoria, la doglianza andrà pertanto scrutinata nei limiti delle allegazioni di parte convenuta - rappresentata dal “fatto del danneggiato” - di cui però il collegio condivide solo in parte la fondatezza.
Sebbene, infatti, il c.t.u. abbia rilevato che “la posa in opera del cordolo non risulta essere stata eseguita a regola d'arte, in quanto sicuramente realizzata in economia dai proprietari,
costruita per delimitare il confine della proprietà non presenta alcuna armatura di rinforzo e di
resistenza” lo stesso professionista incaricato ha pure evidenziato che “… se pur presente
non avrebbe evitato la situazione denunciata ed oggetto di causa, ma solo lenito i danni, in quanto
in ogni caso di sarebbe verificato il “Sifonamento”.
Quindi, secondo quanto sopra appurato, la realizzazione “non a regola d'arte” dei manufatti danneggiati ha rappresentato una concausa dell'evento lesivo che, seppur non dotata di efficienza causale autonoma tale da interrompere il nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ha certamente influito sulla portata del pregiudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n. 2148: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento”).
15 Gli appellati vanno conseguentemente dichiarati corresponsabili nella produzione dell'evento dannoso secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, 1^ co. c.c. in forza del quale il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Tale conclusione appare peraltro compatibile con il concorrente obbligo di manutenzione e custodia dei proprietari dei fondi viciniori che si servono della strada vicinale di uso pubblico secondo la regolamentazione speciale di cui al R.D. n.
2248/1865, all'allegato F (artt. 1, 9, 18, 19, 20, 51, e 84) ed al D.L. Lgt. 1.9.1918, n. 1146
(cfr. Corte d'Appello Reggio Calabria 4/07/2019 n. 577).
Invero, in base all'art. 3 del decreto Luogotenenziale da ultimo citato (convertito nella L. n. 473/1925, il è tenuto a partecipare agli oneri Pt_1
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico, nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda dell'importanza delle strade, in concorso con gli utenti della strada (Cass. Civ. sent. n. 6141/2018).
Ne deriva che, tenuto conto del frequente uso della strada interpoderale “Oliveto
Vecchio” da parte degli attori come strada vicinale di accesso la fondo di loro proprietà
(cfr. atto di citazione: “… il fondo agricolo è adiacente alla strada comunale denominata oliveto vecchio …””… a tale fondo si accede attraverso la strada comunale attraverso un cancello di ferro”) nonché della ciclicità degli eventi pluviometrici che danno luogo al prevedibile e non sporadico fenomeno di “sifonamento” di cui si è riferito nel libello introduttivo del giudizio, (cfr. testualmente “… si è riversata e si riversa in occasione delle piogge, soprattutto nel periodo invernale, una grande massa d'acqua mista a detriti…”) il collegio ritiene che la responsabilità dell'evento lesivo vada ascritta ad entrambe le parti in causa in ragione del
50% ciascuna di talché l'appellante sarà tenuto a corrispondere agli appellati la somma di € 6.727,43 pari alla metà dei danni accertati e quantificati in € 13.454,86 nella statuizione avversata.
Trattandosi di debito di valore da illecito civile, la somma liquidata alla data della
16 sentenza di primo grado, andrà devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino alla data della suddetta pronuncia e sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali il cui computo continuerà sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, della non complessità della lite e dell'unicità del giudizio vanno così regolamentate:
- Dispone la compensazione in ragione della metà delle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado sicché l'appellante sarà tenuto al pagamento in favore degli appellati della restante metà pari ad € 2.534,00 (oltre spese generali 15%, Iva
e Cpa se dovute);
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore degli appellati che liquida per la fase del gravame in € 5.809,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri medi del DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00
(tenuto conto del risarcimento riconosciuto di € 6.727,43) così di seguito specificati: € 1.134,00 fase studio;
€ 921,00 fase introduttiva;
€ 1.843,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.911,00 fase decisionale;
- Dispone che le spese del gravame siano compensate in ragione della metà di talché l'appellante sarà tenuto al pagamento in favore degli appellati dalla restante metà pari ad € 2.904,50 (oltre accessori di legge);
- Dispone che le spese del gravame sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore antistatario degli appellati che ne ha fatto richiesta;
- Pone a carico di entrambe le parti in causa le spese di C.t.u. liquidate nel giudizio di primo grado il cui importo va distribuito, nel rapporto interno tra le stesse, in ragione del 50% ciascuna;
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 521/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_1 [...]
e in proprio e n.q. di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , così dispone;
Persona_1 Persona_2
1) Accoglie parzialmente l'appello;
2) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la responsabilità del per i danni arrecati agli appellati nei limiti della Parte_1
somma di € 6.727,43 oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di cui in parte motiva;
dichiara il tenuto a corrispondere le spese di lite Parte_1
liquidate nel giudizio di primo grado entro i limiti della disposta compensazione in ragione della metà pari ad € 2.534,00 (oltre accessori di legge); pone a carico di entrambe le parti in causa le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di primo grado il cui importo va distribuito, nel rapporto interno tra le stesse, in ragione del 50% ciascuna;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che stante la disposta compensazione in ragione della metà vengono liquidate in €
2.904,50 (oltre accessori di legge) disponendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario degli appellati che ne ha fatto richiesta;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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