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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24057071151 REGISTRO 2024
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24057071151 0 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 141/25 R.G., avverso l'avviso di liquidazione relativamente ad imposta di registro, correlata ad atto di compravendita di cui era avente causa Ricorrente_2
, il quale parimenti ha proposto impugnazione avverso il medesimo atto, iscritto al n. 186/25. I due ricorsi sono stati riuniti per pacifica connessione, trattandosi della medesima materia d'impugnazione, dello stesso atto (avviso di liquidazione), della stessa imposta di registro.
I ricorrenti hanno contestato la mancanza di contraddittorio ed inoltre hanno ritenuto sussistere il presupposto dell'effettività della destinazione ad abitazione in quanto, subito dopo l'acquisto, hanno avviato l'iter amministrativo, cioè le pratiche edilizie, volto alla trasformazione dell'immobile in abitazione.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della spettanza della tariffa agevolata.
L'amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base delle argomentazioni svolte nell'atto impugnato, che ha ritenuto dover essere oggetto di conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato.
L'avviso di liquidazione d'imposta n. 24057071151, che ha proceduto alla rettifica della liquidazione dell'imposta di registro versata in relazione all'atto a firma del Notaio Nominativo_1 registrato il 6/11/24, ha motivato che: “trattandosi di immobile non a destinazione abitativa, non risulta applicabile l'agevolazione pur avendo la parte acquirente dichiarato in atto che l'immobile sarà oggetto di ristrutturazione/ regolarizzazione urbanistica e destinato ad uso abitazione. L'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al
DPR n. 131/1986 dispone espressamente l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% nell'ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II bis. Deve trattarsi, pertanto, di unità immobiliari che, sulla base i criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative…L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/08/25 n. 38 ha precisato che oggetto del trasferimento dev'essere un fabbricato a destinazione abitativa “ovverossia strutturalmente concepito per uso abitativo”, ammettendo peraltro che lo stesso possa trovarsi in fase di costruzione all'atto dell'acquisto…Secondo la giurisprudenza, l'agevolazione alla prima casa compete ai fabbricati in corso di costruzione destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo;
non è invece richiesto che gli stessi siano già idonei a detto uso al momento dell'acquisto...L'agevolazione è stata confermata allorché al momento della stipula del contratto risulti che l'immobile sia in fase di trasformazione edilizia in unità immobiliare residenziale abitativa…Non è quindi contemplata invece l'ipotesi di cui al presente atto, in cui non sono già esistenti titoli edilizi idonei alla trasformazione in abitazione. Perciò si applica l'imposta di registro con aliquota ordinaria al 9% sul prezzo dichiarato ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986”
Tali complessive e chiare argomentazioni appaiono suscettibili di adeguata conferma.
All'atto della stipula debbono sussistere già gli strumenti, i titoli, per potersi sostenere in modo concreto e fattivo che l'immobile compravenduto sarà destinato ad abitazione, per specifica e pregressa attivazione, estrinsecante la volontà chiara delle parti. Ove questo non sia avvenuto, non è possibile il riconoscimento dell'imposta agevolata, non essendo adeguatamente dimostrato, in quel momento, che l'immobile fosse strutturalmente concepito per uso abitativo.
Per quanto attiene alla mancanza di contraddittorio, esso è ritenuto dalla sessa normativa non necessario in caso di avviso di liquidazione con omesso od insufficiente versamento, come nella fattispecie.
Le spese possono essere compensate, in quanto si tratta di controversia interpretativa di norme, non ancora da ritenersi superata da costanti e conformi statuizioni sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24057071151 REGISTRO 2024
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24057071151 0 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 141/25 R.G., avverso l'avviso di liquidazione relativamente ad imposta di registro, correlata ad atto di compravendita di cui era avente causa Ricorrente_2
, il quale parimenti ha proposto impugnazione avverso il medesimo atto, iscritto al n. 186/25. I due ricorsi sono stati riuniti per pacifica connessione, trattandosi della medesima materia d'impugnazione, dello stesso atto (avviso di liquidazione), della stessa imposta di registro.
I ricorrenti hanno contestato la mancanza di contraddittorio ed inoltre hanno ritenuto sussistere il presupposto dell'effettività della destinazione ad abitazione in quanto, subito dopo l'acquisto, hanno avviato l'iter amministrativo, cioè le pratiche edilizie, volto alla trasformazione dell'immobile in abitazione.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della spettanza della tariffa agevolata.
L'amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base delle argomentazioni svolte nell'atto impugnato, che ha ritenuto dover essere oggetto di conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato.
L'avviso di liquidazione d'imposta n. 24057071151, che ha proceduto alla rettifica della liquidazione dell'imposta di registro versata in relazione all'atto a firma del Notaio Nominativo_1 registrato il 6/11/24, ha motivato che: “trattandosi di immobile non a destinazione abitativa, non risulta applicabile l'agevolazione pur avendo la parte acquirente dichiarato in atto che l'immobile sarà oggetto di ristrutturazione/ regolarizzazione urbanistica e destinato ad uso abitazione. L'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al
DPR n. 131/1986 dispone espressamente l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% nell'ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II bis. Deve trattarsi, pertanto, di unità immobiliari che, sulla base i criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative…L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/08/25 n. 38 ha precisato che oggetto del trasferimento dev'essere un fabbricato a destinazione abitativa “ovverossia strutturalmente concepito per uso abitativo”, ammettendo peraltro che lo stesso possa trovarsi in fase di costruzione all'atto dell'acquisto…Secondo la giurisprudenza, l'agevolazione alla prima casa compete ai fabbricati in corso di costruzione destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo;
non è invece richiesto che gli stessi siano già idonei a detto uso al momento dell'acquisto...L'agevolazione è stata confermata allorché al momento della stipula del contratto risulti che l'immobile sia in fase di trasformazione edilizia in unità immobiliare residenziale abitativa…Non è quindi contemplata invece l'ipotesi di cui al presente atto, in cui non sono già esistenti titoli edilizi idonei alla trasformazione in abitazione. Perciò si applica l'imposta di registro con aliquota ordinaria al 9% sul prezzo dichiarato ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986”
Tali complessive e chiare argomentazioni appaiono suscettibili di adeguata conferma.
All'atto della stipula debbono sussistere già gli strumenti, i titoli, per potersi sostenere in modo concreto e fattivo che l'immobile compravenduto sarà destinato ad abitazione, per specifica e pregressa attivazione, estrinsecante la volontà chiara delle parti. Ove questo non sia avvenuto, non è possibile il riconoscimento dell'imposta agevolata, non essendo adeguatamente dimostrato, in quel momento, che l'immobile fosse strutturalmente concepito per uso abitativo.
Per quanto attiene alla mancanza di contraddittorio, esso è ritenuto dalla sessa normativa non necessario in caso di avviso di liquidazione con omesso od insufficiente versamento, come nella fattispecie.
Le spese possono essere compensate, in quanto si tratta di controversia interpretativa di norme, non ancora da ritenersi superata da costanti e conformi statuizioni sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.