Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Armando Crini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con il quale sono state assegnate alla minore -OMISSIS- un numero di ore settimanali di sostegno asseritamente insufficienti a sopperire alle sue difficoltà cognitive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni scolastiche intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AN CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Premette la ricorrente di essere genitore della minore -OMISSIS-, iscritta al quarto anno della scuola primaria dell'infanzia presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-“ di -OMISSIS-, affetta da "Disabilità intellettiva di grado lieve" , come da documentazione sanitaria in atti .
Con il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026, approvato e sottoscritto il 21 ottobre 2025, è stato assegnato alla minore un insegnante di sostegno per undici ore settimanali, che secondo la ricorrente sarebbero insufficienti a sopperire alle difficoltà cognitive della minore.
2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 10 gennaio 2026, l’odierna istante, nella spiegata qualità di genitore della minore, ha adito questo Tribunale Amministrativo chiedendo: l’annullamento del PEI nella parte relativa all’assegnazione delle ore di sostegno e, per l’effetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione all’alunna disabile di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 per l’anno scolastico in corso e per quelli successivi, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla minore, a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno, quantificato in via equitativa in € 1.000,00 dall’inizio dell’anno scolastico sino all’effettiva assegnazione, per ogni mese di mancato supporto con l’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio con memoria di stile le Amministrazioni intimate, che successivamente hanno depositato documentazione.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026, previa comunicazione alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo ammnistrativo, della sussistenza di dubbi in ordine alla tempestività della domanda di annullamento del PEI, con cui sono state assegnate le ore di sostegno alla minore.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Come segnalato nel corso della camera di consiglio il ricorso è in parte irricevibile e, per il resto, infondato.
Il Collegio osserva che la domanda di annullamento del PEI per l’anno scolastico in corso (in virtù del quale è stato assegnato alla minore un insegnante di sostegno per undici ore settimanali) è tardiva, in quanto il provvedimento in questione risulta adottato e sottoscritto, anche dalla odierna ricorrente, in data 21 ottobre 2025 (allegato 01 del deposito originale pagg. 1 e 2), mentre il ricorso all’esame risulta come detto notificato il 10 gennaio 2026, in evidente violazione del termine di decadenza di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo.
L’inoppugnabilità del provvedimento di cui trattasi preclude il riconoscimento del preteso diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1.
7. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla fruizione di un numero insufficiente di ore di sostegno, invece, non è fondata e deve essere respinta.
Anche a non considerare che il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato o, quanto meno, ridotto con la tempestiva impugnazione del PEI va altresì rilevato che:
- il danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla mancata o ritardata assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate alla gravità dell’handicap deve essere provato con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni semplici, al fine di dimostrare che, in assenza di tale attività, il minore ha subito deficit cognitivi che ne abbiano pregiudicato il corso di studi ovvero turbamenti dell’animo che abbiano inciso sulla sua qualità di vita;
- il richiedente è tenuto quindi ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza e non un mero danno-evento, “ il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26792; Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n. 21865; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34) ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 giugno 2019, n. 4454; in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023; TAR Palermo, sez. III, 17 novembre 2023, n. 3406);
- nel caso di specie, la ricorrente non ha concretamente dimostrato la circostanza che la figlia disabile fruendo di (sole) 11 ore di sostegno settimanali abbia subito un peggioramento o una regressione, ovvero che ci sia stata una incidenza negativa nella sua vita di relazione con gli altri alunni, né vi è altrimenti prova di patemi d’animo e sofferenze psicologiche patite dalla minore.
8. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile nei termini indicati e, per il resto, va rigettato perché infondato.
9. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla mancanza di difese scritte delle resistenti Amministrazioni sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente
AN CI, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CI | DE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.