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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR MADDALONI Presidente
Dott. DR ES PIROLA Consigliere rel.
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA LA PIRA N. 6 LISSONE presso lo studio dell'avv. BONAZZA
GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Controparte_2
presso lo studio dell'avv. VIGANO' MARTA, che lo rappresenta e difende
[...]
come da delega in atti, unitamente all'avv. PARRAVICINI ELENA CLAUDIA
pagina 1 di 5 ( ) VIA PERGOLESI, 33 20900 C.F._2 CP_2 Parte_2
( ) VIA PERGOLESI, 33 20900 C.F._3 CP_2
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in parziale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO revocare la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ora per violazione del principio di CP_3 Controparte_1 soccombenza, disponendo la compensazione totale o quantomeno parziale delle stesse ex art. 92 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, con pieno favore delle spese di lite;
- nel merito respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. In ogni caso non si accetta il contraddittorio su domande nuove formulate in questa sede e comunque in corso di causa dall'appellante, né su nuove produzioni documentali. In via istruttoria: ci si riporta integralmente al contenuto di quanto dedotto nelle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale di Monza, con riguardo alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4 e – ora – per sentirle condannare al CP_5 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito di alcune cure odontoiatriche dalla stessa effettuate negli anni dal 2014 al 2016 presso il Centro Odontostomatologico di Muggiò, afferente al presidio sanitario di Desio. La citazione di entrambe le convenute era, a suo avviso, pagina 2 di 5 ficata dalla circostanza che il Centro presso cui l'attrice aveva ricevuto le suddette cure afferiva, fino al 31.12.2015, all' di passando poi dall' 1.1.2016 all' di CP_3 CP_4 CP_3 CP_2 Si costituivano entrambe le convenute. L' di per quanto qui rileva, eccepiva il proprio CP_3 CP_2 difetto di legittimazione passiva in quanto in quanto le prestazioni ricevute dall'attrice erano avvenute nel periodo intercorrente tra il settembre 2014 e il giugno 2015, quindi quando il Centro Odontostomatologico afferiva all'altra convenuta di CP_3 CP_4 di in subordine, chiedeva di chiamare in causa il Raggruppamento Temporaneo di CP_3 CP_2 Imprese costituito da e – subentrata ad parte del RTI al Controparte_6 Controparte_7 CP_8 momento dei fatti. Entrambe si costituivano in giudizio, in proprio e come assuntrice Controparte_7 di ramo d'azienda di la quale dava atto di essere stata, con provvedimento del Controparte_6 26.6.2018, ammessa al concordato preventivo in continuità; dal 1.8.2018, in attuazione del piano concordatario, subentrava nei rapporti attivi e passivi facenti capo a Controparte_7 Controparte_6 veniva in seguito dichiarata fallita, con conseguente interruzione e successiva Controparte_7 riassunzione del giudizio, nel quale entrambe le terze chiamate rimanevano contumaci.
2. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2320/2024 pubblicata in data 25.9.2024, ha:
− accertato la responsabilità dell' di condannandola al risarcimento dei danni CP_3 CP_4 patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice;
− rigettato la domanda nei confronti dell' di sulla base della considerazione che la CP_3 CP_2 CTU ha ritenuto del tutto marginale l'intervento degli operatori intervenuto nel periodo in cui il Centro Odontostomatologico afferiva all' CP_5
− conseguentemente, condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_5 liquidando a tale titolo l'importo di € 7.000,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso C.U., marca da bollo, spese vive di notifica dell'atto introduttivo ed oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
3. ha proposto appello nei confronti di per il solo governo Parte_1 CP_5 delle spese, articolandolo in quattro motivi:
3.1 Con il primo motivo ha censurato l'omessa considerazione della condotta processuale e preprocessuale tenuta da con le relative conseguenze sull'aggravamento della CP_3 durata e dei costi di lite. Le condotte contestate riguardano sia la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, preliminare all'instaurazione del giudizio, sia il fatto che non si è limitata a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ma ha anche CP_3 formulato una domanda di manleva con la quale ha dilatato i tempi del processo;
3.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e verità processuale da parte delle due parti pubbliche che hanno assunto in giudizio difese tra loro inconciliabili, ponendo in essere una condotta che non può essere premiata con la condanna alla refusione delle spese di lite;
3.3 Con il terzo motivo ha censurato l'erronea valutazione fatta dal giudice di prime cure della consulenza tecnica che ha comunque ritenuto che un impatto, sia pure marginale, sul danno abbiano avuto anche gli interventi eseguiti dal gennaio al luglio 2016, circostanza che avrebbe dovuto far ritenere insussistente il difetto di legittimazione passiva di fondata CP_5
pagina 3 di 5 sull'assunto che, per accordo intercorso fra le due aziende sanitarie, tutti i sinistri verificatisi prima del 31.12.2015 presso la struttura di Muggiò sarebbero rimasti in carico a di CP_3
mentre quelli verificatisi dal 1.1.2016 a di CP_4 CP_3 CP_2
3.4 Con il quarto motivo ha infine censurato la violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la mancata compensazione delle spese in ragione della sussistenza di ragioni di obiettiva incertezza che avrebbero giustificato la compensazione delle spese.
4. (già ASST di si è costituita in giudizio, Controparte_1 CP_2 chiedendo in via principale di dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello e, in subordine, il rigetto della domanda con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 I quattro motivi di appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La regolamentazione delle spese segue il principio della causalità, di cui il principio di soccombenza è una specificazione -ex plurimis, Cass. n. 9457 del 6.4.2023 ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. L'art. 92 c.p.c. prevede dei temperamenti alla regola della soccombenza, consentendo al giudice di procedere alla compensazione delle spese tra le parti nei casi – oltre che di soccombenza reciproca – di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento giurisprudenziale relativo alle questioni dirimenti, oltre che quando intervengano altre gravi ed eccezionali ragioni – Corte cost. n. 77 del 19.4.2018. Ciò posto, nessuno dei motivi addotti nei motivi di appello è idoneo a integrare i gravi motivi che possono giustificare la compensazione delle spese fra le parti. Risulta dalla ctu che il trattamento odontostomatologico è iniziato il 31.10.2014 con la rimozione delle contenzioni sugli incisivi superiori e inferiori. Quindi, è proseguito con successive sedute fino al 5.6.2015 quando venivano eseguite le cementificazioni definitive. In data 19.6.2015, la paziente iniziava a lamentare dolore. Gli interventi seguenti erano diretti esclusivamente a individuare le cause e a porre rimedio al dolore causato dall'esecuzione della prestazione sanitaria in modo imperito. Conseguentemente, la danneggiata era in grado di individuare il lasso temporale in cui erano avvenute gli interventi sanitari che le avevano causato il danno. Parimenti, la Regione Lombardia con legge regionale n. 23 del 11.8.2015 entrata in vigore il 1.1.2016 aveva attribuito all' di il presidio sanitario di Desio a cui faceva riferimento il presidio CP_3 CP_2 sanitario di Muggiò ove erano stati eseguiti gli interventi. Quindi, posto che la domanda è stata proposta dall' appellante nell'anno 2020, quando erano stati emanati anche gli atti attuativi del provvedimento normativo, era nelle condizioni, già prima di introdurre il giudizio, di individuare l'unico legittimato passivo nell' di ritenuto poi CP_3 CP_4 responsabile dal tribunale. pagina 4 di 5 Ciò a prescindere dall'omessa partecipazione di al procedimento di mediazione CP_3 obbligatoria. Non sussisteva, quindi, diversamente da quanto rappresentato nell'atto di appello, alcuna situazione di obiettiva incertezza in merito all'individuazione del legittimato passivo. In ogni caso, in proposito è comunque dirimente il fatto che dopo il deposito della ctu che aveva ritenuto che gli interventi eseguiti dopo gennaio 2016 rientranti nella competenza di CP_3 fossero stati irrilevanti rispetto alla causazione del danno lamentato, la aveva comunque ribadito Pt_1 le stesse conclusioni contenute nell'atto introduttivo richiedendo nuovamente la condanna di CP_3
[...] Parimenti, la chiamata in manleva di un terzo non può essere ritenuta una condotta causativa di un aggravio nelle attività processuali tale da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che comportano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Infatti, la chiamata di un terzo è espressione del diritto di difesa come il fatto che ciascuna delle due parti pubbliche abbia sviluppato, di fronte alla domanda rivolta nei rispettivi confronti, una difesa fra loro antitetica. Consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata al Parte_1 pagamento in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, individuato secondo il disputatum, liquidate, sulla base dei valori medi del DM 147/2022 per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2320/24 pubblicata in data 25.9.2024;
3. condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in complessivi € 3.966,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1-quater, DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DR ES LA AR DD
Provvedimento redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Persona_1
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