Sentenza breve 17 settembre 2025
Decreto collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 17/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2025, proposto da JA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo NA, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di REVOCA del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. GH JA in data 13/06/2025 (codice pratica P-LT/L/Q/2025/105585), provvedimento emesso dalla UTG DI LATINA - SUI in data 21/07/2025, con conseguente annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo NA e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che con il provvedimento in epigrafe lo Sportello Unico per l’Immigrazione di NA ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, in quanto è stato espresso il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che non ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi perché il permesso di soggiorno è scaduto il 28 marzo 2023 e l’istanza di conversione è stata presentata il 4 marzo 2025;
CONSIDERATO che avverso il prefato provvedimento il ricorrente è tempestivamente insorto con il ricorso in epigrafe recante un primo articolato motivo con cui ha denunciato l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 10, del decreto legislativo 286/98 e dell'art. 5, comma 5, del t.u.; eccesso di potere per illogicità’ e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse; motivazione illogica erronea e/o insufficiente; eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, lamentando, in sostanza che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base di un requisito non richiesto dalla legge, ma sull'erroneo presupposto che si possa richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in subordinato entro i 60 giorni dalla scadenza del medesimo, mentre invece l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 - nel prescrivere che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato - richiede come presupposto che l'attività di lavoro stagionale si sia protratta per almeno tre mesi e che, come anche confermato dalla giurisprudenza, l'istanza di conversione può essere validamente presentata anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno stagionale, purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti necessari per il rilascio del permesso per lavoro subordinato;
CONSIDERATO che con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7,8,9,10 e 10 bis legge 241/1990 e successive modifiche – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/90 -illegittimità del modus operandi della p.a., in quanto la UTG DI LATINA, nell’adottare il provvedimento impugnato, non ha tenuto in alcun conto tali osservazioni e non ha indicato in alcun modo nel provvedimento finale i motivi per i quali si discostava da tali osservazioni;
CONSIDERATO che, pertanto ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che si è costituita in resistenza l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ufficio Territoriale per il Governo con atto di mero stile;
CONSIDERATO che alla odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorso, il cui primo motivo è manifestamente fondato, merita di essere accolto;
RITENUTO che il provvedimento impugnato, basato unicamente sulla frattanto intervenuta scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, non sia coerente con la normativa invocata, come da giurisprudenza del giudice di appello da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi;
CONSIDERATO che in proposito è stato osservato che: “Invero, non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023);
CONSIDERATO che i principi declinati dal giudice di appello si attagliano anche al caso di specie e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto collide con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 che ai fini in parola richiede l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, non costituendo elemento ostativo, ai fini in parola, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da convertire;
CONSIDERATO che dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’annullamento del provvedimento impugnato, cui consegue l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valutando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti come sopra indicati;
CONSIDERATO che la statuizione resa esonera dall’esame del secondo motivo di ricorso, con cui invece è dedotta una illegittimità di carattere procedimentale, dal cui accoglimento non deriverebbe alcuna utilità aggiuntiva per il ricorrente;
CONSIDERATO che il difensore del ricorrente ha depositato il 4 settembre 2025 istanza per la liquidazione della parcella, attesa l’ammissione al gratuito patrocinio del suo assistito con decreto n. 69 del 4 settembre 2025, sussistendone i presupposti;
RITENUTO di rinviare ad apposita camera di consiglio la liquidazione della parcella al difensore di parte ricorrente, ove sarà valutata la completezza della documentazione a tali fini esibita;
RITENUTO che le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo e, tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia), il quale prevede che: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.";
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO