Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 324 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) Pt_1
appellante
E
(contumace) e Controparte_1 CP_2
(avv. Pietro Menniti) appellati
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione a preavviso di fermo amministrativo. Prescrizione dei contributi previdenziali.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Contro il preavviso di fermo amministrativo che le era stato notificato l'8.9.2018, ha proposto ricorso in data 26.9.2018 al tribunale di CP_2
Catanzaro ed ha eccepito di non aver ricevuto la notifica del propedeutico avviso di addebito che l' aveva emesso a seguito del mancato pagamento di contributi Pt_1
previdenziali dovuti per l'anno 2011, dei quali ha quindi denunciato la prescrizione.
Pag. 1 di 5
giacenza, bensì perché sul medesimo plico non era specificata la data in cui la compiuta giacenza s'era perfezionata. Ha dunque dichiarato la prescrizione quinquennale dei contributi azionati con quell'avviso di addebito. Ha posto le spese di lite a carico dell' . Pt_1
3. L'Istituto appella la sentenza per i due ordini di motivi appresso riassunti ed esaminati.
4. Nella contumacia dell' e nella resistenza Controparte_1 della contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, il
Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello – che è ammissibile perché, in conformità all'art. 434 c.p.c., si incentra, con specificità di argomentazioni, sue due questioni giuridiche e fattuali immediatamente riconoscibili – è infondato.
6. Con il primo motivo di gravame, l' censura il capo della sentenza con Pt_1
cui il tribunale ha giudicato invalida la notificazione dell'avviso di addebito. Sostiene:
a) che l'agente postale abbia attestato la mancata consegna in data 12.12.2017 del plico contenente l'avviso di addebito al destinatario e, successivamente, abbia apposto il timbro attestante la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza dopo i termini previsti;
b) che la notifica deve quindi reputarsi ritualmente perfezionata con il decorso del termine di 30 giorni dall'avviso di giacenza, per come prevede il regolamento postale;
c) che lo stesso regolamento non impone che l'agente postale indichi anche la data in cui si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza;
d) che pertanto la notifica si era perfezionata in data 11.1.2018 e l'opposizione proposta solo in data
26.9.2018 per far valere la prescrizione della pretesa contributiva dell' deve Pt_1
ritenersi inammissibile ex art. 24, d.lgs. n. 46/1999, perché tardiva.
Pag. 2 di 5 7. Il motivo che si appunta sulla ritualità della notifica dell'avviso di addebito,
e perciò riapre la cognizione sull'intera statuizione resa al riguardo dal tribunale1, non merita seguito perché non vi è prova che la notifica si sia perfezionata.
8. Trattandosi, invero, della notifica tramite il servizio postale di un atto impositivo che non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria avrebbe richiesto la produzione – pacificamente mancante nel caso di specie – della raccomandata informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale (c.d. CAD).
9. In tal senso è l'indicazione ermeneutica delle sezioni unite della Corte di
AS2, che solo di recente è stata recepita anche dalla sezione lavoro della stessa
Corte in un caso identico a quello di specie3.
10. Con il secondo motivo, l' sostiene che, comunque, la prescrizione Pt_1
quinquennale del credito contributivo che il tribunale ha dichiarato estinto è stata 1 Ex multis cfr. Cass. 10760/2019: “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame …”. Cfr. anche, in mot., Cass. 34017/2019. 2 Cass. SU 10012/2021: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima". 3 Cass. 9125/2024, in Giustiziacivile.com n. 11/2024, approfondimento dell'8.11.2024 (Riscossione di contributi previdenziali: la AS riconduce a ragionevolezza la disciplina della notifica semplificata in caso di “irreperibilità relativa”), secondo cui anche nel caso di avviso di addebito afferente al recupero di contributi dell'Istituto previdenziale, come in quello di cartella in materia di imposte, la notifica semplificata presuppone la consegna dell'atto al notificando o a taluna delle persone legittimate a riceverlo, perché diversamente, come sostengono le Sezioni Unite, occorre un adempimento ulteriore e “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto […] presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Cfr. anche Cass.
22148/2024.
Pag. 3 di 5 interrotta per iniziativa dell' che, con atto notificato in data Controparte_1
1.8.2016, ha accertato, a carico della contribuente appellata, la produzione nel 2011 di un reddito maggiore di quello dichiarato e sul quale, quindi, le ha chiesto di versare all' i contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti. Pt_1
11. Il motivo non può essere accolto alla luce del già citato insegnamento delle sezioni unite della AS secondo cui la prova del perfezionamento della procedura notificatoria “diretta”, in caso di irreperibilità relativa, esige la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, comprovante non la sola spedizione, ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
12. Nel caso di specie, l' non ha fornito tale prova. Anche l'accertamento Pt_1
fiscale, invero, è stato notificato a mezzo posta con le formalità previste per il caso di irreperibilità temporanea del destinatario ed è documentato l'invio, da parte dell'agente postale, della raccomandata informativa, della quale però non è provata l'effettiva ricezione4.
13. Ne consegue, con questa diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata.
14. Stante la novità dell'arresto della sezione lavoro della AS (che in precedenza s'era espressa in termini difformi – cfr., ad esempio, Cass. n. 35692/2021), si ravvisano le condizioni contemplate dall'art. 92, c. 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del grado.
15. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 07/04/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 265/2023, pubblicata in data 22/03/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
Pag. 4 di 5
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. doc.
3.1. allegato al fascicolo di primo grado.