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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.4181 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
CF: , nata a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SPENSATELLO PAOLA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, CF: , nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PISANO LUCIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cagliari
l'11.05.1996, atto iscritto al n.127-Parte 2-Serie A-Anno 1996 dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Cagliari”;
dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto in favore della signora Pt_1
il signor resta impegnato ad ottemperare al pagamento del mutuo, compresa la quota CP_1
di spettanza della signora , gravante sulla casa coniugale, sita in Cagliari via Parte_1
Giotto n.6 fino alla sua naturale scadenza;
le parti si obbligano reciprocamente ad addivenire entro il 31 dicembre 2026 alla divisione
dell'immobile di cui al punto precedente, sita in Cagliari, via Giotto n. 6 in due porzioni pari ognuna
al 50% del valore dell'immobile e da intestare ognuna ad un singolo coniuge;
disporre la compensazione delle spese e competenze del giudizio;
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da n data 28/06/2024 e regolare costituzione del resistente in data 06.09.2024, Pt_1
all'udienza del 09.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della
Pagina 2 domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (l'11.06.2014) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.06.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
.
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 11/05/1996 tra nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
SARDARA (SU), il 27/06/1959, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.127, parte II, serie A, anno 1996 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2. nessun assegno divorzile è dovuto in favore della signora Pt_1
3. dà atto che il signor resta impegnato ad ottemperare al pagamento del mutuo, CP_1
compresa la quota di spettanza della signora gravante sulla casa coniugale, sita Parte_1
in Cagliari via Giotto n.6 fino alla sua naturale scadenza;
4. dà atto che le parti si obbligano reciprocamente ad addivenire entro il 31 dicembre 2026 alla divisione dell'immobile di cui al punto precedente, sita in Cagliari, via Giotto n. 6 in due porzioni pari ognuna al 50% del valore dell'immobile e da intestare ognuna ad un singolo coniuge;
5. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Pagina 3 Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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