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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7120/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con l'avv. ENRICO CERUTTI P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ) con l'avv. CHIARA NT C.F._1
PANZANI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
In via pregiudiziale: Accertato il mancato adempimento del contratto da parte della società
[...]
CP_
e in particolare dell'art. 19 dichiarare improcedibile, irrituale ed illegittimo il ricorso monitorio e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2365/2023 RG
5837/2023. In via principale: In accoglimento della presente opposizione, dichiarare come nullo e/o revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 2365/2023 RG 5837/2023 del 23/10/2023 del Tribunale di
Modena, per tutte le ragioni sopra dedotte e rigettare quindi le domande tutte di parte opposta.
In via riconvenzionale: Accertarsi e dichiararsi che i vizi e i ritardi di cui è causa siano unicamente imputabili a e dichiararsi tenuta al pagamento di NT
€.57.201,72 ovvero, in subordine, condannarsi , in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da ritardo in misura non inferiore ad
€.38.440,10 previa compensazione della minor somma ingiunta di €.18.761,62, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletando istruttoria o sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ove dovuta.
In via subordinata: Accertare l'effettiva attività espletata da in favore NT
della e, al netto delle contestazioni documentate e del ritardo Parte_1 nell'esecuzione e, rideterminato l'ammontare del quantum eventualmente dovuto a tale titolo, condannare quest'ultima alla minore somma che dovesse risultare in corso di causa e eventualmente procedere in compensazione con la somma dovuta da a NT
. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre accessori come per legge e con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
La parte convenuta come da note finali:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- In via principale: Accertata la vessatorietà delle clausole nn. 4,8,19 del contratto dichiararle inefficace e/o nulle.
- In subordine: accertato per quanto scritto in atti, che i procedimenti monitori non rientrano nell'oggetto della clausola 19 confermare il decreto opposto.
- In via di ulteriore subordine: accertato che la domanda riconvenzionale avversaria ha ad oggetto l'interpretazione e all'esecuzione del contratto di subappalto, dichiarala non procedibile.
NEL MERITO
- Accertato e dichiarato che il credito di azionato in via CP_2 CP_1 monitoria è certo liquido esigibile e non contestato e che l'opposizione è sfornita di prova e non è di pronta soluzione confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2 di 7 - Accertato e dichiarato che la domanda riconvenzionale di controparte è infondata, illegittima
e non provata, rigettarla e dichiarare che nulla deve a Parte_2 [...]
Controparte_3
In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi venga accertato un diritto di credito della opponente dichiarare la debitrice al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dal presente giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese competenze onorari del presente procedimento in favore dell'avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.12.2023 Parte_3
propone opposizione nei confronti di (nel prosieguo avverso NT CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2365/2023, emesso per il credito capitale di € 18.761,62, portato dalle fatture (doc.
1-4 mon.):
a. 17.1.2023 n. 2/23 di € 9.457,03 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi.
3°sal.»);
b. 17.1.2023 n. 3/23 di € 6.729,24 di cui insoluti € 3.364,62 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 4°sal.»);
c. 28.2.2023 n. 8/23 di € 6.585,80 di cui insoluti € 3.292,90 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 5°sal.»);
d. 28.2.2023 n. 9/23 di € 5.294,13 di cui insoluti € 2.647.07 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 6°sal.»); chiesto in pagamento quale compenso residuo (su € 39.028,60) del contratto di subappalto del
18.7.2022 avente ad oggetto l'edificazione di un immobile abitativo in Modena.
L'opponente non contesta il titolo del rapporto (doc. 3 att.), ma eccepisce:
3 di 7 a. l'improcedibilità della domanda;
b. vizi dell'opera denunciati il 10.2.2023 e un ritardo nella consegna (dal 30.10.2022 al
28.2.2023) contestato il 14.2.2023 (doc.
4-5 att.);
c. la conseguente ritenuta da parte della committente in data 14.7.2023 di € Parte_4
10.367,40 sul compenso dovuto a per la quota dell'opera subappaltata (€ 5.021,88 Parte_3 corrispondenti allo stato di progressione lavori di aprile 2023 ed € 1.781,84 per ciascuno degli stati successivi da maggio a luglio 2023).
Chiede in riconvenzionale il risarcimento del danno e il pagamento della penale (art. 8).
Costituitasi in giudizio, eccepisce la decadenza dalla garanzia e contesta le difese CP_1
avversarie.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 26.6.2024, la causa è istruita con documenti e testimonianze.
Espletata la mediazione obbligatoria di fonte contrattuale (cfr. art. 5 sexies d. lgs. cit.), la causa
è discussa e posta in decisione all'udienza del 6.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
In disparte l'assoluta genericità dell'allegazione, gli unici vizi specificati nella missiva del
10.2.2023 (doc. 4 att.), anteriore al collaudo, sono manifestamente apparenti (residui delle lavorazioni sui getti in calcestruzzo, vespai nei getti di calcestruzzo, scopertura dei ferri di armatura, inaccessibilità degli ambienti al pianterreno) e congrui con l'entità della successiva ritenuta di € 779,00 sul sesto stato di progressione dei lavori (doc. 6 conv.), non richiesta dalla convenuta (cfr. doc. 6 mon.) e testualmente imputata alla «sistemazione del getto caldana del solaio in pendenza».
La condotta successiva di configura una tacita accettazione dell'opera che Parte_3 trasferisce sulla committente l'onere di provare i vizi e i conseguenti danni in conformità al principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (CC II 9.8.2013 n. 19146; CC II 13.3.2023 n.
7267). In particolare:
a. i messaggi dell'opponente asseritamente comprovanti i vizi e l'inadempimento (doc. 8 conv.; doc. 7 att.) denotano il suo consapevole ritardo nel pagamento sospeso in autotutela («in attesa di ricevere i conti da ), poiché il 22.5.2023, dopo la sua consegna, l'opponente si Pt_4
scusa con la controparte («Ciao scusaci ma non ci siamo dimenticati, purtroppo CP_1
anche le nostre buone intenzioni saltano a causa di eventi esterni. Ti aggiorno a breve. Tu poi hai sistemato il lavoro di »); Pt_4
4 di 7 b. l'istruttoria orale ha confermato che, dopo il collaudo, nel corso di un incontro nella sede dell'opponente il cui svolgimento in data 20.3.2023 non è specificamente contestato, il legale rappresentante di ha proposto a una rateizzazione del debito giustificando Parte_3 CP_1
il proprio ritardo con una crisi di liquidità ( consulente aziendale: «2. Vero che Per_1 all'incontro del 20.4.2023 la Cooperativa muratori confermava il credito del sig. in € CP_1
18.761,62 e dichiarava carenza di liquidità e formulava un piano di pagamento rateale che il sig. accettava?»; «Presto consulenza in favore del convenuto. Non ricordo la data CP_1
esatta né la cifra esatta, poiché forse una fattura non ancora era scaduta, ma ero presente.
Eravamo negli uffici della a io, il sig. e il Presidente della Parte_1 Pt_3 CP_1
Cooperativa»);
c. il 25.5.2023 il responsabile della commessa geometra di comunica a Parte_5 Parte_3
Cont («Oggetto: R: FATTURA TECNEDIL APRILE») che, per l'unico vizio Parte_4 residuo accertato nel contraddittorio dopo la consegna, l'opponente ha stimato una spesa di €
480,00, importo inferiore alla successiva ritenuta di € 779,25 (doc. 11 conv.: «Buonasera
CH. , riguardo alla denuncia dei vizi riscontrati, ricordo che era stato in precedenza CP_5
fatto un incontro in cantiere dedicato come da voi richiesto, si allega mail di riferimento, in quell'occasione 'ufficiale' non era stato notato o verbalizzato alcun problema. Nello stesso incontro, il fornitore che legge in copia per conoscenza, si era impegnato a CP_1 risolvere l'unico 'vizio' da voi riscontrato, che era quella della falda in pendenza, che presentava avvallamenti, pertanto si era deciso di fare un rasatura nei punti critici della stessa, con sabbia e cemento. Valutando l'importo complessivo dell'intervento, non realizzato dal nostro fornitore , si preventiva una cifra di € 500,00 circa a vostro favore in quanto CP_1
da voi realizzato, importo calcolato come segue : 2 persone in economia mezza giornata per preparazioni e rasatura 5 ore x 2 persone x 28,00 € = 280,00 €; Materiale stimato tipo 0,5 mc di cemento (sabbia e cemento ) + altro = 150,00 €; Utilizzo gru cantiere per tiro al piano e pulizie varie finali = 50,00 €; Totale intervento = 480,00 €. La fattura 166 da voi non autorizzata, ha un valore superiore all'importo a vostro credito, ricordo che nei mesi che rimarrà montato il ponteggio ci sarà la contabile del nolo e a finire quella della percentuale di smontaggio, pertanto chiediamo quanto segue: Pagamento della fattura n° 166, A seguire un incontro in cantiere per definire quali vizi riscontrate, dove sarà presente anche il fornitore , Alla prossima contabile del mese di Maggio, come sopra indicato, verrà CP_1
depennato il credito a vostro favore e eventuali altri importi che potranno essere valutati a
5 di 7 seguito dell'incontro in cantiere. Vi informo comunque già a conoscenza, che ho consegnato/inviato tutti i documenti necessari al collaudo finale della struttura ultimata, come richiesto e indicato dall'Ing Resto a disposizione per comunicazioni in merito. Per_2
Cordiali saluti. Geom. »); Parte_5
d. in data successiva alle ritenute della committente, il 4.8.2023, ha disposto il Parte_3
pagamento di € 2.935,65 per il «saldo ft. 35/001/2022» (doc. 9 mon.).
2.
L'art. 8 del contratto (doc. 5 mon.) stabiliva la durata dell'opera in cento giorni, dal 25.7.2022 al 30.10.2022.
Il compendio istruttorio conferma la non imputabilità al convenuto del ritardo nella consegna, cagionata dall'attesa della gru, la cui predisposizione competeva a (cfr. all. a al Parte_3
contratto, p. 2-3), da opere commissionate a dopo la conclusione del contratto (dato CP_1
incontroverso e documentato), come la posa del ponteggio riscontrata dal capo cantiere (doc.
3-4 conv.), e dall'interferenza con ulteriori maestranze (doc. 3 conv.). In particolare, dall'istruttoria è emerso che:
a. intorno al 15.11.2022 chiese a di eseguire le opere di sopraelevazione («11. Parte_3 CP_1
Vero che a metà novembre a venivano chieste opere diverse da quelle stabilite nel CP_1
contratto che si mostra al teste quali ad esempio quelle relative alla sopraelevazione?»;
: «Lo confermo. Eravamo andati per la carpenteria e successivamente il Testimone_1
Per capocantiere, forse di nome , ci ha indicato di realizzare anche il ponteggio esterno e sistemare un po' la pulizia del cantiere»; «Lo confermo. Testimone_2
Eravamo andati per la carpenteria e successivamente il capocantiere, di cui non ricordo il nome, ci ha indicato di realizzare anche il ponteggio esterno, i tracciati e l'assistenza»);
b. la gru è arrivata in cantiere dopo l'1.9.2022 («9.Vero che alla data stabilita per l'inizio lavori del 25.7.2022 nel cantiere di via Silingardi a Modena era assente la gru?»; : Testimone_1
«Lo confermo. Lo ricordo perché le dimensioni della gru non passano inosservante. È arrivata circa un mese dopo, quando avevamo già fatto le fondazioni»; Testimone_2
«Lo confermo;
la gru è arrivata a settembre ed è stata successivamente
[...]
sostituita perché non funzionava»);
c. contesta per la prima volta il ritardo a il 4.2.2023 (doc. 5 att.), quando era Parte_3 CP_1
già in ritardo nel pagamento (cfr. doc. 9 conv.: ordine di bonifico in data 4.8.2023 della fattura n. 35/001/2022).
6 di 7 I lavori sono iniziati il 9.9.2022 (cfr. doc. 3 conv.) con quarantanove giorni di ritardo;
quindi, sarebbero dovuti terminare il 18.12.2022 (cento giorni), ma le opere ulteriori ne hanno ampliato la durata e, unitamente alla morosità dell'opponente, escludono la rimproverabilità del ritardo alla convenuta. Ne consegue che la penale, validamente pattuita (inter alias CC II 30.6.2021 n.
18550), non è dovuta.
Al rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_3 NT
avverso il decreto ingiuntivo n. 2365/2023:
[...]
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale;
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c.;
4- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 8 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7120/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con l'avv. ENRICO CERUTTI P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ) con l'avv. CHIARA NT C.F._1
PANZANI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
In via pregiudiziale: Accertato il mancato adempimento del contratto da parte della società
[...]
CP_
e in particolare dell'art. 19 dichiarare improcedibile, irrituale ed illegittimo il ricorso monitorio e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2365/2023 RG
5837/2023. In via principale: In accoglimento della presente opposizione, dichiarare come nullo e/o revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 2365/2023 RG 5837/2023 del 23/10/2023 del Tribunale di
Modena, per tutte le ragioni sopra dedotte e rigettare quindi le domande tutte di parte opposta.
In via riconvenzionale: Accertarsi e dichiararsi che i vizi e i ritardi di cui è causa siano unicamente imputabili a e dichiararsi tenuta al pagamento di NT
€.57.201,72 ovvero, in subordine, condannarsi , in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da ritardo in misura non inferiore ad
€.38.440,10 previa compensazione della minor somma ingiunta di €.18.761,62, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletando istruttoria o sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ove dovuta.
In via subordinata: Accertare l'effettiva attività espletata da in favore NT
della e, al netto delle contestazioni documentate e del ritardo Parte_1 nell'esecuzione e, rideterminato l'ammontare del quantum eventualmente dovuto a tale titolo, condannare quest'ultima alla minore somma che dovesse risultare in corso di causa e eventualmente procedere in compensazione con la somma dovuta da a NT
. Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre accessori come per legge e con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
La parte convenuta come da note finali:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- In via principale: Accertata la vessatorietà delle clausole nn. 4,8,19 del contratto dichiararle inefficace e/o nulle.
- In subordine: accertato per quanto scritto in atti, che i procedimenti monitori non rientrano nell'oggetto della clausola 19 confermare il decreto opposto.
- In via di ulteriore subordine: accertato che la domanda riconvenzionale avversaria ha ad oggetto l'interpretazione e all'esecuzione del contratto di subappalto, dichiarala non procedibile.
NEL MERITO
- Accertato e dichiarato che il credito di azionato in via CP_2 CP_1 monitoria è certo liquido esigibile e non contestato e che l'opposizione è sfornita di prova e non è di pronta soluzione confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2 di 7 - Accertato e dichiarato che la domanda riconvenzionale di controparte è infondata, illegittima
e non provata, rigettarla e dichiarare che nulla deve a Parte_2 [...]
Controparte_3
In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi venga accertato un diritto di credito della opponente dichiarare la debitrice al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dal presente giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese competenze onorari del presente procedimento in favore dell'avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.12.2023 Parte_3
propone opposizione nei confronti di (nel prosieguo avverso NT CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2365/2023, emesso per il credito capitale di € 18.761,62, portato dalle fatture (doc.
1-4 mon.):
a. 17.1.2023 n. 2/23 di € 9.457,03 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi.
3°sal.»);
b. 17.1.2023 n. 3/23 di € 6.729,24 di cui insoluti € 3.364,62 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 4°sal.»);
c. 28.2.2023 n. 8/23 di € 6.585,80 di cui insoluti € 3.292,90 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 5°sal.»);
d. 28.2.2023 n. 9/23 di € 5.294,13 di cui insoluti € 2.647.07 («Lavori di carpenteria per la realizzazione di travi di solaio, solaio e muretto di recinzione eseguiti presso il vostro cantiere sito a Modena in via Siligardi. 6°sal.»); chiesto in pagamento quale compenso residuo (su € 39.028,60) del contratto di subappalto del
18.7.2022 avente ad oggetto l'edificazione di un immobile abitativo in Modena.
L'opponente non contesta il titolo del rapporto (doc. 3 att.), ma eccepisce:
3 di 7 a. l'improcedibilità della domanda;
b. vizi dell'opera denunciati il 10.2.2023 e un ritardo nella consegna (dal 30.10.2022 al
28.2.2023) contestato il 14.2.2023 (doc.
4-5 att.);
c. la conseguente ritenuta da parte della committente in data 14.7.2023 di € Parte_4
10.367,40 sul compenso dovuto a per la quota dell'opera subappaltata (€ 5.021,88 Parte_3 corrispondenti allo stato di progressione lavori di aprile 2023 ed € 1.781,84 per ciascuno degli stati successivi da maggio a luglio 2023).
Chiede in riconvenzionale il risarcimento del danno e il pagamento della penale (art. 8).
Costituitasi in giudizio, eccepisce la decadenza dalla garanzia e contesta le difese CP_1
avversarie.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 26.6.2024, la causa è istruita con documenti e testimonianze.
Espletata la mediazione obbligatoria di fonte contrattuale (cfr. art. 5 sexies d. lgs. cit.), la causa
è discussa e posta in decisione all'udienza del 6.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
In disparte l'assoluta genericità dell'allegazione, gli unici vizi specificati nella missiva del
10.2.2023 (doc. 4 att.), anteriore al collaudo, sono manifestamente apparenti (residui delle lavorazioni sui getti in calcestruzzo, vespai nei getti di calcestruzzo, scopertura dei ferri di armatura, inaccessibilità degli ambienti al pianterreno) e congrui con l'entità della successiva ritenuta di € 779,00 sul sesto stato di progressione dei lavori (doc. 6 conv.), non richiesta dalla convenuta (cfr. doc. 6 mon.) e testualmente imputata alla «sistemazione del getto caldana del solaio in pendenza».
La condotta successiva di configura una tacita accettazione dell'opera che Parte_3 trasferisce sulla committente l'onere di provare i vizi e i conseguenti danni in conformità al principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (CC II 9.8.2013 n. 19146; CC II 13.3.2023 n.
7267). In particolare:
a. i messaggi dell'opponente asseritamente comprovanti i vizi e l'inadempimento (doc. 8 conv.; doc. 7 att.) denotano il suo consapevole ritardo nel pagamento sospeso in autotutela («in attesa di ricevere i conti da ), poiché il 22.5.2023, dopo la sua consegna, l'opponente si Pt_4
scusa con la controparte («Ciao scusaci ma non ci siamo dimenticati, purtroppo CP_1
anche le nostre buone intenzioni saltano a causa di eventi esterni. Ti aggiorno a breve. Tu poi hai sistemato il lavoro di »); Pt_4
4 di 7 b. l'istruttoria orale ha confermato che, dopo il collaudo, nel corso di un incontro nella sede dell'opponente il cui svolgimento in data 20.3.2023 non è specificamente contestato, il legale rappresentante di ha proposto a una rateizzazione del debito giustificando Parte_3 CP_1
il proprio ritardo con una crisi di liquidità ( consulente aziendale: «2. Vero che Per_1 all'incontro del 20.4.2023 la Cooperativa muratori confermava il credito del sig. in € CP_1
18.761,62 e dichiarava carenza di liquidità e formulava un piano di pagamento rateale che il sig. accettava?»; «Presto consulenza in favore del convenuto. Non ricordo la data CP_1
esatta né la cifra esatta, poiché forse una fattura non ancora era scaduta, ma ero presente.
Eravamo negli uffici della a io, il sig. e il Presidente della Parte_1 Pt_3 CP_1
Cooperativa»);
c. il 25.5.2023 il responsabile della commessa geometra di comunica a Parte_5 Parte_3
Cont («Oggetto: R: FATTURA TECNEDIL APRILE») che, per l'unico vizio Parte_4 residuo accertato nel contraddittorio dopo la consegna, l'opponente ha stimato una spesa di €
480,00, importo inferiore alla successiva ritenuta di € 779,25 (doc. 11 conv.: «Buonasera
CH. , riguardo alla denuncia dei vizi riscontrati, ricordo che era stato in precedenza CP_5
fatto un incontro in cantiere dedicato come da voi richiesto, si allega mail di riferimento, in quell'occasione 'ufficiale' non era stato notato o verbalizzato alcun problema. Nello stesso incontro, il fornitore che legge in copia per conoscenza, si era impegnato a CP_1 risolvere l'unico 'vizio' da voi riscontrato, che era quella della falda in pendenza, che presentava avvallamenti, pertanto si era deciso di fare un rasatura nei punti critici della stessa, con sabbia e cemento. Valutando l'importo complessivo dell'intervento, non realizzato dal nostro fornitore , si preventiva una cifra di € 500,00 circa a vostro favore in quanto CP_1
da voi realizzato, importo calcolato come segue : 2 persone in economia mezza giornata per preparazioni e rasatura 5 ore x 2 persone x 28,00 € = 280,00 €; Materiale stimato tipo 0,5 mc di cemento (sabbia e cemento ) + altro = 150,00 €; Utilizzo gru cantiere per tiro al piano e pulizie varie finali = 50,00 €; Totale intervento = 480,00 €. La fattura 166 da voi non autorizzata, ha un valore superiore all'importo a vostro credito, ricordo che nei mesi che rimarrà montato il ponteggio ci sarà la contabile del nolo e a finire quella della percentuale di smontaggio, pertanto chiediamo quanto segue: Pagamento della fattura n° 166, A seguire un incontro in cantiere per definire quali vizi riscontrate, dove sarà presente anche il fornitore , Alla prossima contabile del mese di Maggio, come sopra indicato, verrà CP_1
depennato il credito a vostro favore e eventuali altri importi che potranno essere valutati a
5 di 7 seguito dell'incontro in cantiere. Vi informo comunque già a conoscenza, che ho consegnato/inviato tutti i documenti necessari al collaudo finale della struttura ultimata, come richiesto e indicato dall'Ing Resto a disposizione per comunicazioni in merito. Per_2
Cordiali saluti. Geom. »); Parte_5
d. in data successiva alle ritenute della committente, il 4.8.2023, ha disposto il Parte_3
pagamento di € 2.935,65 per il «saldo ft. 35/001/2022» (doc. 9 mon.).
2.
L'art. 8 del contratto (doc. 5 mon.) stabiliva la durata dell'opera in cento giorni, dal 25.7.2022 al 30.10.2022.
Il compendio istruttorio conferma la non imputabilità al convenuto del ritardo nella consegna, cagionata dall'attesa della gru, la cui predisposizione competeva a (cfr. all. a al Parte_3
contratto, p. 2-3), da opere commissionate a dopo la conclusione del contratto (dato CP_1
incontroverso e documentato), come la posa del ponteggio riscontrata dal capo cantiere (doc.
3-4 conv.), e dall'interferenza con ulteriori maestranze (doc. 3 conv.). In particolare, dall'istruttoria è emerso che:
a. intorno al 15.11.2022 chiese a di eseguire le opere di sopraelevazione («11. Parte_3 CP_1
Vero che a metà novembre a venivano chieste opere diverse da quelle stabilite nel CP_1
contratto che si mostra al teste quali ad esempio quelle relative alla sopraelevazione?»;
: «Lo confermo. Eravamo andati per la carpenteria e successivamente il Testimone_1
Per capocantiere, forse di nome , ci ha indicato di realizzare anche il ponteggio esterno e sistemare un po' la pulizia del cantiere»; «Lo confermo. Testimone_2
Eravamo andati per la carpenteria e successivamente il capocantiere, di cui non ricordo il nome, ci ha indicato di realizzare anche il ponteggio esterno, i tracciati e l'assistenza»);
b. la gru è arrivata in cantiere dopo l'1.9.2022 («9.Vero che alla data stabilita per l'inizio lavori del 25.7.2022 nel cantiere di via Silingardi a Modena era assente la gru?»; : Testimone_1
«Lo confermo. Lo ricordo perché le dimensioni della gru non passano inosservante. È arrivata circa un mese dopo, quando avevamo già fatto le fondazioni»; Testimone_2
«Lo confermo;
la gru è arrivata a settembre ed è stata successivamente
[...]
sostituita perché non funzionava»);
c. contesta per la prima volta il ritardo a il 4.2.2023 (doc. 5 att.), quando era Parte_3 CP_1
già in ritardo nel pagamento (cfr. doc. 9 conv.: ordine di bonifico in data 4.8.2023 della fattura n. 35/001/2022).
6 di 7 I lavori sono iniziati il 9.9.2022 (cfr. doc. 3 conv.) con quarantanove giorni di ritardo;
quindi, sarebbero dovuti terminare il 18.12.2022 (cento giorni), ma le opere ulteriori ne hanno ampliato la durata e, unitamente alla morosità dell'opponente, escludono la rimproverabilità del ritardo alla convenuta. Ne consegue che la penale, validamente pattuita (inter alias CC II 30.6.2021 n.
18550), non è dovuta.
Al rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_3 NT
avverso il decreto ingiuntivo n. 2365/2023:
[...]
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale;
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c.;
4- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Modena, 8 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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