Articolo 9 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 agosto 1982
Art. 9.
Dopo l' articolo 263-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 263-quater - Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente e' ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982