Articolo 194 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 194.
Commissione ((medica)) interforze di seconda istanza

(( 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all' articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni mediche interforze di seconda istanza. (( 1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. )) (( 2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. )) 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione ((di cui al comma 01)) , con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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