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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 41435 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Stefano Di Giacomo e Parte_1
Antonino Di Giacomo – ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara irripetibile l'indebito contestato al ricorrente con lettera del 30/9/2024; b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 50,00 per spese e €. 3.900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 13/11/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi irripetibile l'indebito di €. 10.247,71 contestatogli CP_1 con lettera del 30/9/2024, erogatogli dal gennaio 2022 al luglio 2024 sulla pensione di invalidità civile ex art. 12, legge n.118/71 e s.m.; con condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o recuperato.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi): a) buona fede/legittimo affidamento. L'indebito scaturiva da redditi regolarmente e tempestivamente denunciati al fisco che l' aveva l'onere di conoscere;
CP_1
b) carenza di motivazione;
c) inammissibilità della compensazione. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): CP_1 dalla dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 emergeva che l'attore in detti anni, oltre ad aver superato il limite di reddito prescritto per la prestazione, lo aveva superato a motivo della percezione di consistenti redditi da lavoro (18,9
K nel 2021, 35,8 K nel 2022, 36,3 K nel 2023). Tali evidenze erano radicalmente incompatibili con la veridicità dell'accertamento giudiziale del novembre 2020 che sovvertendo, in sede di giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., l'esito di revisione ~ 2 ~
sanitaria e di ATPO-prima fase, aveva giudicato che l'attore fosse di nuovo in condizione di totale inabilità dall'ottobre 2019, peraltro sulla base di presunte ostanti crisi diarroiche. Tale caso era equiparabile a quelli di radicale incompatibilità ai quali si applicava l'art. 2033 c.c..
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quando di ragione.
2. In materia di indebito assistenziale vige, in difetto di diversa specifica previsione, e comunque nei casi in cui l'indebito si verifica per motivi di reddito, il principio di settore secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non retroattivamente, salvo che il percipiente CP_1 non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. 28871/2018); ovvero l'indebito sia CP_1 addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019,
13915/2021, 24133/2021, 24617/2022).
3. Il legittimo affidamento è di solito escluso se l'assistito omette di assolvere ad obblighi di comunicazione reddituale.
4. Tuttavia nel caso di specie i redditi ostativi risultano sempre regolarmente denunciati al Fisco. Quello del 2021 nella dichiarazione dei redditi presentata il 8/9/22; quello del 2022 nella dichiarazione dei redditi presentata il 24/7/2023; quello del 2023 nella dichiarazione dei redditi presentata il 23/7/2024.
5. L'art. 42 del d.l. n.269/2003 conv. in legge n. 326/2003 consente da allora all' di verificare i redditi dichiarati all'anagrafe tributaria e quindi di CP_1 effettuare i necessari controlli.
6. Ancora più chiaramente, l'art. 15 del d.l. n.78/2009 conv. in legge n. 102/2009 prevede che dal 1/1/2010 l'Amministrazione finanziaria deve fornire a richiesta dell' ogni informazione rilevante per il riconoscimento e la liquidazione CP_1 delle prestazioni, anche relativamente ai redditi dei coniugi.
7. L'art.13, co.8, del d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2020, prevede (in conseguenza della conoscibilità d'ufficio dei redditi dichiarati al fisco) che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all solo CP_1
i dati reddituali non dichiarati al fisco.
8. Di conseguenza, ove l'indebito si sia verificato per non avere l' tenuto CP_1 conto di redditi da esso conosciuti o conoscibili secondo le predette regole, l'affidamento del beneficiario deve ritenersi legittimo e come tale tutelato (Cass. 13223/2020) a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione periodica, riguardo ai redditi in questione peraltro nella specie inesistente.
9. Nella specie è infatti documentato ed incontroverso che il reddito da lavoro che il ricorrente ha percepito nel 2021 era stato dichiarato al Fisco il 8/9/2022, sicchè l'Istituto poteva conoscerlo sin da allora. ~ 3 ~
10. Il giudicante è incline a ritenere che la regola posta dall'art. 13, co.2, della legge n.412/91, secondo la quale l' deve provvedere all'accertamento ed al CP_1 recupero degli indebiti per reddito entro l'anno successivo, seppure non direttamente applicabile all'assistenza, vada ascritta alla regola di settore, dovendosi tenere conto del fisiologico sfasamento temporale tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso, ed apparendo tale fattore meritevole di considerazione ai fini del necessario bilanciamento, sembrando inammissibile che per definizione il primo anno di indebito per motivi reddituali sia sempre irripetibile, ed in definitiva tollerabile una ripetibilità retroattiva annuale anche alla luce dei princìpi posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio 2021 ( ). Pt_2
11. Pur tuttavia, nella specie, l'attore ha preso a lavorare nel 2021, il suo reddito ostativo era noto dal 2022, sicchè l' avrebbe potuto e quindi dovuto
CP_1 verificarlo e contestarlo entro il 2023. E questo dice poco, perché a ben vedere l' stesso documenta che il reddito ostativo del 2021 è un reddito nel quale
CP_1 era versata in tempo reale contribuzione nella gestione dei lavoratori dipendenti. Ed appare di palmare evidenza che il fatto, dedotto dalla difesa dell' secondo il quale le due gestioni “non sono tra loro dialoganti” (ma
CP_1 anche il fatto che l' non si curi di verificare annualmente all'anagrafe
CP_1 tributaria lo stato reddituale dei propri assistiti), è fatto ad esso solo imputabile, che non può togliere nulla al legittimo affidamento degli assistiti.
12. Priva di merito appare peraltro la pretesa assimilabilità del caso a quelli di percezione di prestazione normativamente incompatibile per i quali si suole invece affermare l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
(Cass. 24617/2022 e Cass. 30516/2022 per la contestuale percezione dell'indennità di frequenza e quella di comunicazione;
Cass. 15759/2019 per la contestuale percezione della pensione di invalidità civile e dell'assegno ordinario di invalidità; Cass. 18963/2016 per il caso di reintegra nel posto di lavoro in corso di percezione di pensione incompatibile con l'attività lavorativa). Ed invero, tra pensione di invalidità civile ed attività lavorativa non esiste alcuna incompatibilità normativa, cosa che si spiega agevolmente considerando che la totale invalidità civile si stabilisce secondo criteri tabellari che non possono escludere l'esistenza di attività lavorativa lucrative compatibili, e d'altronde la pe3nsione in questione è una prestazione che ha per presupposto uno stato di bisogno che è definito in base ad una condizione sanitaria riferita alla capacità lavorativa generica ed a un limite di reddito, peraltro piuttosto elevato, e difficile a raggiungersi senza lavorare. Poichè il limite di reddito è indifferenziato per fonte, esso può ben essere un reddito da lavoro, perchè il limite individua lo stato di bisogno ritenuto rilevante, e non certo la capacità lavorativa, in nessun modo può ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa contraddica “ontologicamente” lo stato di invalidità totale, si da potersi parlare di incompatibilità, invece che di venir meno del requisito reddituale. 13. Particolarmente gratuite, oltre che irrilevanti, appaiono infine le allusioni dell' riguardo all'attitudine delle emergenze reddituali da lavoro palesatesi CP_1 ~ 4 ~
dal 2021 a mettere in evidenza una pretesa simulazione della condizione sulla base della quale l'attore venne riscontrato totalmente inabile nel 2020. Peraltro la sentenza, passata in giudicato, “facit de albo nigrum”, peraltro “rebus sic stantibus”, per il momento in cui emessa ed il tempo anteriore, e l' ha CP_1 sempre la possibilità di sottoporre a revisione gli assistiti, specie se ha motivo di sospettare essi non siano più totalmente inabili, fermo restando che fino a revisione negativa o omessa presentazione a visita gli stati accertati in sede amministrativa o giudiziale non possono essere messi in discussione “in peius”
(art. 37, co.8, legge n.448/98; art.80, co.3, d.l. n.112/2008 conv. legge n.133/2008; Cass. 2056/2004, 6610/2005).
14. La domanda restitutoria va disattesa non essendosi provato, e nemmeno concretamente allegato alcun recupero di somme.
15. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta, seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 41435 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Stefano Di Giacomo e Parte_1
Antonino Di Giacomo – ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara irripetibile l'indebito contestato al ricorrente con lettera del 30/9/2024; b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 50,00 per spese e €. 3.900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 13/11/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi irripetibile l'indebito di €. 10.247,71 contestatogli CP_1 con lettera del 30/9/2024, erogatogli dal gennaio 2022 al luglio 2024 sulla pensione di invalidità civile ex art. 12, legge n.118/71 e s.m.; con condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o recuperato.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi): a) buona fede/legittimo affidamento. L'indebito scaturiva da redditi regolarmente e tempestivamente denunciati al fisco che l' aveva l'onere di conoscere;
CP_1
b) carenza di motivazione;
c) inammissibilità della compensazione. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): CP_1 dalla dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 emergeva che l'attore in detti anni, oltre ad aver superato il limite di reddito prescritto per la prestazione, lo aveva superato a motivo della percezione di consistenti redditi da lavoro (18,9
K nel 2021, 35,8 K nel 2022, 36,3 K nel 2023). Tali evidenze erano radicalmente incompatibili con la veridicità dell'accertamento giudiziale del novembre 2020 che sovvertendo, in sede di giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., l'esito di revisione ~ 2 ~
sanitaria e di ATPO-prima fase, aveva giudicato che l'attore fosse di nuovo in condizione di totale inabilità dall'ottobre 2019, peraltro sulla base di presunte ostanti crisi diarroiche. Tale caso era equiparabile a quelli di radicale incompatibilità ai quali si applicava l'art. 2033 c.c..
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quando di ragione.
2. In materia di indebito assistenziale vige, in difetto di diversa specifica previsione, e comunque nei casi in cui l'indebito si verifica per motivi di reddito, il principio di settore secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non retroattivamente, salvo che il percipiente CP_1 non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. 28871/2018); ovvero l'indebito sia CP_1 addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019,
13915/2021, 24133/2021, 24617/2022).
3. Il legittimo affidamento è di solito escluso se l'assistito omette di assolvere ad obblighi di comunicazione reddituale.
4. Tuttavia nel caso di specie i redditi ostativi risultano sempre regolarmente denunciati al Fisco. Quello del 2021 nella dichiarazione dei redditi presentata il 8/9/22; quello del 2022 nella dichiarazione dei redditi presentata il 24/7/2023; quello del 2023 nella dichiarazione dei redditi presentata il 23/7/2024.
5. L'art. 42 del d.l. n.269/2003 conv. in legge n. 326/2003 consente da allora all' di verificare i redditi dichiarati all'anagrafe tributaria e quindi di CP_1 effettuare i necessari controlli.
6. Ancora più chiaramente, l'art. 15 del d.l. n.78/2009 conv. in legge n. 102/2009 prevede che dal 1/1/2010 l'Amministrazione finanziaria deve fornire a richiesta dell' ogni informazione rilevante per il riconoscimento e la liquidazione CP_1 delle prestazioni, anche relativamente ai redditi dei coniugi.
7. L'art.13, co.8, del d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2020, prevede (in conseguenza della conoscibilità d'ufficio dei redditi dichiarati al fisco) che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all solo CP_1
i dati reddituali non dichiarati al fisco.
8. Di conseguenza, ove l'indebito si sia verificato per non avere l' tenuto CP_1 conto di redditi da esso conosciuti o conoscibili secondo le predette regole, l'affidamento del beneficiario deve ritenersi legittimo e come tale tutelato (Cass. 13223/2020) a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione periodica, riguardo ai redditi in questione peraltro nella specie inesistente.
9. Nella specie è infatti documentato ed incontroverso che il reddito da lavoro che il ricorrente ha percepito nel 2021 era stato dichiarato al Fisco il 8/9/2022, sicchè l'Istituto poteva conoscerlo sin da allora. ~ 3 ~
10. Il giudicante è incline a ritenere che la regola posta dall'art. 13, co.2, della legge n.412/91, secondo la quale l' deve provvedere all'accertamento ed al CP_1 recupero degli indebiti per reddito entro l'anno successivo, seppure non direttamente applicabile all'assistenza, vada ascritta alla regola di settore, dovendosi tenere conto del fisiologico sfasamento temporale tra dato reddituale e conoscibilità dello stesso, ed apparendo tale fattore meritevole di considerazione ai fini del necessario bilanciamento, sembrando inammissibile che per definizione il primo anno di indebito per motivi reddituali sia sempre irripetibile, ed in definitiva tollerabile una ripetibilità retroattiva annuale anche alla luce dei princìpi posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio 2021 ( ). Pt_2
11. Pur tuttavia, nella specie, l'attore ha preso a lavorare nel 2021, il suo reddito ostativo era noto dal 2022, sicchè l' avrebbe potuto e quindi dovuto
CP_1 verificarlo e contestarlo entro il 2023. E questo dice poco, perché a ben vedere l' stesso documenta che il reddito ostativo del 2021 è un reddito nel quale
CP_1 era versata in tempo reale contribuzione nella gestione dei lavoratori dipendenti. Ed appare di palmare evidenza che il fatto, dedotto dalla difesa dell' secondo il quale le due gestioni “non sono tra loro dialoganti” (ma
CP_1 anche il fatto che l' non si curi di verificare annualmente all'anagrafe
CP_1 tributaria lo stato reddituale dei propri assistiti), è fatto ad esso solo imputabile, che non può togliere nulla al legittimo affidamento degli assistiti.
12. Priva di merito appare peraltro la pretesa assimilabilità del caso a quelli di percezione di prestazione normativamente incompatibile per i quali si suole invece affermare l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
(Cass. 24617/2022 e Cass. 30516/2022 per la contestuale percezione dell'indennità di frequenza e quella di comunicazione;
Cass. 15759/2019 per la contestuale percezione della pensione di invalidità civile e dell'assegno ordinario di invalidità; Cass. 18963/2016 per il caso di reintegra nel posto di lavoro in corso di percezione di pensione incompatibile con l'attività lavorativa). Ed invero, tra pensione di invalidità civile ed attività lavorativa non esiste alcuna incompatibilità normativa, cosa che si spiega agevolmente considerando che la totale invalidità civile si stabilisce secondo criteri tabellari che non possono escludere l'esistenza di attività lavorativa lucrative compatibili, e d'altronde la pe3nsione in questione è una prestazione che ha per presupposto uno stato di bisogno che è definito in base ad una condizione sanitaria riferita alla capacità lavorativa generica ed a un limite di reddito, peraltro piuttosto elevato, e difficile a raggiungersi senza lavorare. Poichè il limite di reddito è indifferenziato per fonte, esso può ben essere un reddito da lavoro, perchè il limite individua lo stato di bisogno ritenuto rilevante, e non certo la capacità lavorativa, in nessun modo può ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa contraddica “ontologicamente” lo stato di invalidità totale, si da potersi parlare di incompatibilità, invece che di venir meno del requisito reddituale. 13. Particolarmente gratuite, oltre che irrilevanti, appaiono infine le allusioni dell' riguardo all'attitudine delle emergenze reddituali da lavoro palesatesi CP_1 ~ 4 ~
dal 2021 a mettere in evidenza una pretesa simulazione della condizione sulla base della quale l'attore venne riscontrato totalmente inabile nel 2020. Peraltro la sentenza, passata in giudicato, “facit de albo nigrum”, peraltro “rebus sic stantibus”, per il momento in cui emessa ed il tempo anteriore, e l' ha CP_1 sempre la possibilità di sottoporre a revisione gli assistiti, specie se ha motivo di sospettare essi non siano più totalmente inabili, fermo restando che fino a revisione negativa o omessa presentazione a visita gli stati accertati in sede amministrativa o giudiziale non possono essere messi in discussione “in peius”
(art. 37, co.8, legge n.448/98; art.80, co.3, d.l. n.112/2008 conv. legge n.133/2008; Cass. 2056/2004, 6610/2005).
14. La domanda restitutoria va disattesa non essendosi provato, e nemmeno concretamente allegato alcun recupero di somme.
15. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta, seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)