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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AR MO - Presidente
Dott. NN MA - Consigliere relatore
Dott. Irene Lupo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1276/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
BORGOGNONE, 50 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. LAPETINA SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
[...] CP_2
RECLAMATA
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL TRIBUNALE DI COMO, N.
21/2025 DI Parte_1
RECLAMATA
PROCURA GENERALE – SEDE
1 R.G. N. 176/2025
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RECLAMANTE:
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente reclamo, visti i gravi e fondati motivi sopra meglio spiegati e nel caso di specie tutti sussistenti, previa sospensione immediata ex art. 52 C.C. I. I degli effetti della sentenza n. 30 2025 del Tribunale di Como ovverosia la sospensione in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione, così provveda:
- Dichiari la nullità/invalidità della sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Como in data
03/03/2025, publicata in data 31 marzo 2025 ed in pari data notificata al reclamante (all. 1 e 1 a), per incompetenza territoriale;
- In subordine, revochi la sentenza impugnata per mancata valida instaurazione del contraddittorio e/o per difetto dei presupposti di legge della liquidazione giudiziale;
- Ordini la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente, ovvero, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, come meglio spiegato in premessa e narrativa, rigetti integralmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- nelle denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale di Como sia ritenuto competente territorialmente ovverosia che il contraddittorio sia ritenuto correttamente instaurato, in ogni caso, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, come meglio spiegato in premessa e narrativa, rigetti integralmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, da liquidarsi anche in via antistataria al sottoscritto procuratore
Per LA PROCURA GENERALE:
Rigettarsi il reclamo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 30/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2 R.G. N. 176/2025
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , Parte_2 che si è dichiarata creditrice in forza di titolo esecutivo, per € 24.538,56 di cui a decreto ingiuntivo,
e di altri importi maturati successivamente all'emissione del decreto, fino ad un ammontare complessivo per contributi non pagati di € 37.796,19.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata rilevata la ritualità della notifica e la propria competenza, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (tra cui € 11.000 per debiti erariali e € 63.000 per debiti contributivi), ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII
e la situazione di insolvenza.
Ha proposto reclamo la società deducendo in primo luogo Parte_1
l'incompetenza per territorio del tribunale di Como, in quanto la sede principale dell'impresa si troverebbe nel circondario di ove risulta la sede operativa. CP_2
Ha rilevato l'irritualità della notifica al legale rappresentante, in quanto non effettuata presso il suo domicilio, precludendo la difesa davanti al tribunale.
Inoltre, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione prodotta risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Né la curatela della liquidazione giudiziale, né il creditore istante si sono costituiti.
E' intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. L'incompetenza territoriale.
La reclamante deduce che l'incompetenza per territorio del tribunale di Como, cioè del circondario che corrisponde alla sede legale, in ragione del fatto che la sede operativa e amministrativa è collocata a Lentate sul Seveso, e dunque nel territorio del tribunale di Monza. A riprova di ciò riferisce che anche nella visura camerale risulta l'unità operativa in Lentate.
Rileva la Corte che la presenza di una unità locale operativa, a cui sono addetti anche alcuni dipendenti, non basta a ritenere che la sede principale dell'impresa sia in una collocazione diversa da quella in cui si trova la sede legale, dato che la norma di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) indica una presunzione di coincidenza tra la sede legale e il centro degli interessi principali dell'impresa. Non vi sono precise allegazioni in ordine al fatto che tutta l'attività, anche quella direttiva ed amministrativa, si svolgesse in un luogo diverso dalla sede legale.
3 R.G. N. 176/2025
La prova in questo senso deve ritenersi insufficiente, e dunque l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2. La notifica del decreto di convocazione.
Anche la questione relativa all'irritualità della notifica del decreto di convocazione avanti il
Tribunale non merita accoglimento, dato che la notifica risulta essere stata correttamente effettuata nei confronti della società ai sensi dell'art. 40 c. 6, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, e non vi è necessità di notifica al legale rappresentante personalmente.
3. La qualifica di impresa minore.
Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Peraltro, anche in sede di reclamo, non è stata in grado di colmare tale lacuna probatoria.
Invero, seppure i dati forniti dalla reclamante vadano nella direzione di affermare che i limiti di cui all'art. 2 non sono stati superati nel triennio, ciò che si rileva è che i dati forniti non sono di per sé adeguati a fornire un quadro attendibile della situazione effettiva dell'impresa.
In particolare, quanto ai bilanci, gli stessi non sono mai stati depositati, e dunque la loro redazione postuma, in occasione del reclamo, non consente di ritenere sussistente la loro intrinseca attendibilità.
Inoltre, quanto alle dichiarazioni Iva, in assenza delle scritture contabili che consentano di valutare la correttezza e completezza delle stesse, non possono essere assunte come elemento determinante circa il mancato superamento delle soglie.
Il curatore della liquidazione giudiziale ha riferito di non essere stato in grado di verificare la contabilità, dato che l'imprenditore, pure richiesto e sollecitato in tale senso, non l'ha fornita, neppure per quanto riguarda la documentazione bancaria quali gli estratti conto.
4 R.G. N. 176/2025
Quanto all'ammontare dei debiti, infine, si rileva che è lo stesso reclamante, nella documentazione allegata, che riferisce che l'indebitamento è cresciuto negli ultimi anni, arrivando all'ammontare di oltre € 400.000,00 (vedasi relazione doc. 11).
Il fatto poi che le insinuazioni al passivo, allo stato, siano di importi sottosoglia, è un dato compatibile con il fatto che la mancata produzione della contabilità potrebbe aver limitato la platea dei creditori a cui la curatela indirizza gli avvisi al fine di sollecitare l'insinuazione al passivo. In altri termini, non può escludersi che i debiti siano maggiori di quelli allo stato risultanti dalle insinuazioni tempestive.
La mancanza di attendibilità della documentazione prodotta dalla reclamante comporta che non possa dirsi soddisfatto da parte della stessa l'onere probatorio a lei spettante, con conseguente rigetto del reclamo.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte istante.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Como di n. 30/2025, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei reclamanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est La Presidente
NN MA AR MO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AR MO - Presidente
Dott. NN MA - Consigliere relatore
Dott. Irene Lupo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1276/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
BORGOGNONE, 50 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. LAPETINA SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
[...] CP_2
RECLAMATA
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL TRIBUNALE DI COMO, N.
21/2025 DI Parte_1
RECLAMATA
PROCURA GENERALE – SEDE
1 R.G. N. 176/2025
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RECLAMANTE:
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente reclamo, visti i gravi e fondati motivi sopra meglio spiegati e nel caso di specie tutti sussistenti, previa sospensione immediata ex art. 52 C.C. I. I degli effetti della sentenza n. 30 2025 del Tribunale di Como ovverosia la sospensione in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione, così provveda:
- Dichiari la nullità/invalidità della sentenza n. 30/2025 emessa dal Tribunale di Como in data
03/03/2025, publicata in data 31 marzo 2025 ed in pari data notificata al reclamante (all. 1 e 1 a), per incompetenza territoriale;
- In subordine, revochi la sentenza impugnata per mancata valida instaurazione del contraddittorio e/o per difetto dei presupposti di legge della liquidazione giudiziale;
- Ordini la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente, ovvero, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, come meglio spiegato in premessa e narrativa, rigetti integralmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- nelle denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale di Como sia ritenuto competente territorialmente ovverosia che il contraddittorio sia ritenuto correttamente instaurato, in ogni caso, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, come meglio spiegato in premessa e narrativa, rigetti integralmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, da liquidarsi anche in via antistataria al sottoscritto procuratore
Per LA PROCURA GENERALE:
Rigettarsi il reclamo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 30/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2 R.G. N. 176/2025
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , Parte_2 che si è dichiarata creditrice in forza di titolo esecutivo, per € 24.538,56 di cui a decreto ingiuntivo,
e di altri importi maturati successivamente all'emissione del decreto, fino ad un ammontare complessivo per contributi non pagati di € 37.796,19.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata rilevata la ritualità della notifica e la propria competenza, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (tra cui € 11.000 per debiti erariali e € 63.000 per debiti contributivi), ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII
e la situazione di insolvenza.
Ha proposto reclamo la società deducendo in primo luogo Parte_1
l'incompetenza per territorio del tribunale di Como, in quanto la sede principale dell'impresa si troverebbe nel circondario di ove risulta la sede operativa. CP_2
Ha rilevato l'irritualità della notifica al legale rappresentante, in quanto non effettuata presso il suo domicilio, precludendo la difesa davanti al tribunale.
Inoltre, ha dedotto l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione prodotta risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII.
Né la curatela della liquidazione giudiziale, né il creditore istante si sono costituiti.
E' intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. L'incompetenza territoriale.
La reclamante deduce che l'incompetenza per territorio del tribunale di Como, cioè del circondario che corrisponde alla sede legale, in ragione del fatto che la sede operativa e amministrativa è collocata a Lentate sul Seveso, e dunque nel territorio del tribunale di Monza. A riprova di ciò riferisce che anche nella visura camerale risulta l'unità operativa in Lentate.
Rileva la Corte che la presenza di una unità locale operativa, a cui sono addetti anche alcuni dipendenti, non basta a ritenere che la sede principale dell'impresa sia in una collocazione diversa da quella in cui si trova la sede legale, dato che la norma di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) indica una presunzione di coincidenza tra la sede legale e il centro degli interessi principali dell'impresa. Non vi sono precise allegazioni in ordine al fatto che tutta l'attività, anche quella direttiva ed amministrativa, si svolgesse in un luogo diverso dalla sede legale.
3 R.G. N. 176/2025
La prova in questo senso deve ritenersi insufficiente, e dunque l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2. La notifica del decreto di convocazione.
Anche la questione relativa all'irritualità della notifica del decreto di convocazione avanti il
Tribunale non merita accoglimento, dato che la notifica risulta essere stata correttamente effettuata nei confronti della società ai sensi dell'art. 40 c. 6, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, e non vi è necessità di notifica al legale rappresentante personalmente.
3. La qualifica di impresa minore.
Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Peraltro, anche in sede di reclamo, non è stata in grado di colmare tale lacuna probatoria.
Invero, seppure i dati forniti dalla reclamante vadano nella direzione di affermare che i limiti di cui all'art. 2 non sono stati superati nel triennio, ciò che si rileva è che i dati forniti non sono di per sé adeguati a fornire un quadro attendibile della situazione effettiva dell'impresa.
In particolare, quanto ai bilanci, gli stessi non sono mai stati depositati, e dunque la loro redazione postuma, in occasione del reclamo, non consente di ritenere sussistente la loro intrinseca attendibilità.
Inoltre, quanto alle dichiarazioni Iva, in assenza delle scritture contabili che consentano di valutare la correttezza e completezza delle stesse, non possono essere assunte come elemento determinante circa il mancato superamento delle soglie.
Il curatore della liquidazione giudiziale ha riferito di non essere stato in grado di verificare la contabilità, dato che l'imprenditore, pure richiesto e sollecitato in tale senso, non l'ha fornita, neppure per quanto riguarda la documentazione bancaria quali gli estratti conto.
4 R.G. N. 176/2025
Quanto all'ammontare dei debiti, infine, si rileva che è lo stesso reclamante, nella documentazione allegata, che riferisce che l'indebitamento è cresciuto negli ultimi anni, arrivando all'ammontare di oltre € 400.000,00 (vedasi relazione doc. 11).
Il fatto poi che le insinuazioni al passivo, allo stato, siano di importi sottosoglia, è un dato compatibile con il fatto che la mancata produzione della contabilità potrebbe aver limitato la platea dei creditori a cui la curatela indirizza gli avvisi al fine di sollecitare l'insinuazione al passivo. In altri termini, non può escludersi che i debiti siano maggiori di quelli allo stato risultanti dalle insinuazioni tempestive.
La mancanza di attendibilità della documentazione prodotta dalla reclamante comporta che non possa dirsi soddisfatto da parte della stessa l'onere probatorio a lei spettante, con conseguente rigetto del reclamo.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte istante.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Como di n. 30/2025, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei reclamanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est La Presidente
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