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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3180/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Società_1 Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4089/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031011647700 IMPOSTA PATRIM. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031011647700 ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Società_1” impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'estratto di ruolo semplificato contenente la cartella di pagamento n. 298200310116477000 di euro 6.386,64, relativa a ILOR anno 1997 della quale la stessa era venuta a conoscenza a seguito della richiesta del citato “estratto di ruolo semplificato” rilasciato dall'Agente della riscossione l'1/06/2018 (cfr. provvedimento impugnato e ricorso introduttivo in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo richiamando “ … l'art. 3/bis D.L. n.
146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, che ha inserito all'art. 12 c. 4/bis) DPR 602/73, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non correttamente notificata, statuendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo soltanto in alcuni casi chiaramente specificati in detto articolo 3/bis, per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo semplificato senza una specifica prova e motivazione riferita al caso specifico, non è atto impugnabile ….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza richiamando la violazione dell'art. 101 cpc e dell'art. 21 d.lvo
546 del 1992, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
1.- Come già accennato,il D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), ha introdotto dal 21/12/2021, il comma 4-bis all'art. 12 del Dpr n. 602/1973, disponendo (in breve) che “L'estratto di ruolo non è impugnabile
…” salvo che il contribuente dimostri (in breve) che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nessuna delle citate condizioni è stata dimostrata
2.- La richiamata violazione dell'art. 101 cpc e dell'art. 21 d.lvo 546 del 1992 devono ritenersi in conferenti: la prima disposizione si riferisce al c.d. principio del contraddittorio, la seconda ai termini di impugnazione.
Nella fattispecie, il primo Giudice ha pronunciato l'inammissibilità nella considerazione (chiaramente espressa in sentenza) che il provvedimento non era impugnabile.
3.- Ed infatti, l'estratto di ruolo non è impugnabile: non rientra nel novero degli atti ex art. 19, d.lgs. n. 546/92, il debitore difetta di interesse (ex art. 100 c.p.c.) al suo annullamento” (Cassazione, Ordinanza n.
22507/2019).
La norma in parola si applica anche ai rapporti ed ai giudizi in corso avviati precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (Cassazione, sentenza n. 14073/2020).
-In ragione di quanto precede va rigettato l'appello.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3180/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Società_1 Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4089/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031011647700 IMPOSTA PATRIM. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820031011647700 ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Società_1” impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'estratto di ruolo semplificato contenente la cartella di pagamento n. 298200310116477000 di euro 6.386,64, relativa a ILOR anno 1997 della quale la stessa era venuta a conoscenza a seguito della richiesta del citato “estratto di ruolo semplificato” rilasciato dall'Agente della riscossione l'1/06/2018 (cfr. provvedimento impugnato e ricorso introduttivo in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo richiamando “ … l'art. 3/bis D.L. n.
146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, che ha inserito all'art. 12 c. 4/bis) DPR 602/73, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non correttamente notificata, statuendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo soltanto in alcuni casi chiaramente specificati in detto articolo 3/bis, per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo semplificato senza una specifica prova e motivazione riferita al caso specifico, non è atto impugnabile ….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza richiamando la violazione dell'art. 101 cpc e dell'art. 21 d.lvo
546 del 1992, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
1.- Come già accennato,il D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), ha introdotto dal 21/12/2021, il comma 4-bis all'art. 12 del Dpr n. 602/1973, disponendo (in breve) che “L'estratto di ruolo non è impugnabile
…” salvo che il contribuente dimostri (in breve) che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nessuna delle citate condizioni è stata dimostrata
2.- La richiamata violazione dell'art. 101 cpc e dell'art. 21 d.lvo 546 del 1992 devono ritenersi in conferenti: la prima disposizione si riferisce al c.d. principio del contraddittorio, la seconda ai termini di impugnazione.
Nella fattispecie, il primo Giudice ha pronunciato l'inammissibilità nella considerazione (chiaramente espressa in sentenza) che il provvedimento non era impugnabile.
3.- Ed infatti, l'estratto di ruolo non è impugnabile: non rientra nel novero degli atti ex art. 19, d.lgs. n. 546/92, il debitore difetta di interesse (ex art. 100 c.p.c.) al suo annullamento” (Cassazione, Ordinanza n.
22507/2019).
La norma in parola si applica anche ai rapporti ed ai giudizi in corso avviati precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (Cassazione, sentenza n. 14073/2020).
-In ragione di quanto precede va rigettato l'appello.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN