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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 1976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25.02.2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA BIANCHI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE REISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M: nulla oppone
1 PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 19.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alle domande sullo status in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a sub ii del reg. UE 2019/1111 in quanto in Italia si trovava l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora visto che la residenza abituale di parte ricorrente si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. b reg. UE 1259/10 visto che l'attuale residenza abituale di parte ricorrente si trova in Italia e che l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia nell'anno antecedente a quello in cui è stata adita l'autorità giudiziaria.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in RI d'DD (MI) in data 30.04.2005, risultano separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Cremona depositato in data 19.05.2021.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta il
18.03.2021 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 25.02.2023 nè è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RI d'DD (MI) in data
30.04.2005 tra e iscritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di RI d'DD (MI) Atto Numero 1, Anno 2005.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AP D'AD (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25.02.2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
19.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA BIANCHI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE REISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M: nulla oppone
1 PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 19.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alle domande sullo status in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a sub ii del reg. UE 2019/1111 in quanto in Italia si trovava l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora visto che la residenza abituale di parte ricorrente si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. b reg. UE 1259/10 visto che l'attuale residenza abituale di parte ricorrente si trova in Italia e che l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia nell'anno antecedente a quello in cui è stata adita l'autorità giudiziaria.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in RI d'DD (MI) in data 30.04.2005, risultano separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Cremona depositato in data 19.05.2021.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta il
18.03.2021 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 25.02.2023 nè è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RI d'DD (MI) in data
30.04.2005 tra e iscritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di RI d'DD (MI) Atto Numero 1, Anno 2005.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AP D'AD (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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