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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5976/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006450735 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 28.10.2022, l'appellante Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 2327/02/2022 della CTP di RA che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29820190006450735, relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2016, deducendo: (i) inesistenza/nullità della notifica PEC della cartella;
(ii) difetto di motivazione;
(iii) omessa instaurazione del contraddittorio e mancato invio dell'avviso bonario;
(iv) violazione dell'art. 6, c. 2, L. 212/2000 e dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997; (v) inesistenza della pretesa tributaria.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RA, che ha depositato controdeduzioni e documentazione (dichiarazione IVA/2017, esiti del controllo automatizzato ex art. 36- bis/54-bis, comunicazione di irregolarità con prova di ricezione, prospetto versamenti), e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che ha depositato memoria di costituzione eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva sui vizi afferenti l'attività dell'ente impositore e, nel merito, la piena legittimità della notifica PEC e della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è fondata in relazione ai motivi che investono la fase accertativa/liquidatoria e il contenuto del ruolo, atti imputabili all'ente impositore. L'Agente della Riscossione è legittimato solo in presenza di vizi propri della cartella
(formazione/ notifica), mentre le censure sulla debenza del tributo e sugli esiti del controllo automatizzato riguardano l'Agenzia delle Entrate. L'eccezione è fondata solo con riferimento ai vizi ascrivibili alla attività dell'ente impositore.
2. Sulla notifica della cartella via PEC
L'appellante deduce l'inesistenza/nullità della notifica perché trasmessa via PEC con allegato in formato
PDF asseritamente non “nativo digitale”. La censura è infondata:
Per l'anno 2019, la notifica delle cartelle a mezzo PEC è espressamente consentita dall'art. 26, c. 2, d.P.R.
602/1973 (come modificato dall'art. 14, d.lgs. 159/2015), all'indirizzo risultante dagli elenchi di legge. Nel caso in esame la cartella è stata notificata il 14/10/2019 via PEC.
La CTP ha già ritenuto sanata ogni irregolarità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, stante la tempestiva impugnazione;
tale principio trova costante conferma nella giurisprudenza di legittimità anche in tema di notifiche telematiche.
La memoria dell'Agente della Riscossione precisa che la cartella è documento informatico nativo digitale originato dai sistemi informativi e che, comunque, la validità della trasmissione in formato PDF è pacificamente ammessa;
l'eventuale difformità formale non determina nullità in assenza di concreto pregiudizio difensivo. Ne consegue il rigetto del motivo.
3. Sul dedotto difetto di motivazione della cartella
La cartella impugnata è meramente liquidatoria degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, conseguente a omessi versamenti dell'imposta dichiarata dal contribuente. In tali ipotesi, la motivazione è soddisfatta ove l'atto indichi tributo, periodo d'imposta, imponibile/ causale, importi e riferimenti al controllo;
inoltre il contribuente, avendo egli stesso dichiarato l'imposta, è già in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa. La CTP ha correttamente richiamato tali principi, ritenendo la cartella conforme al modello ministeriale e sufficientemente motivata
Anche il motivo relativo alla mancata esplicitazione analitica del calcolo degli interessi/compensi è infondato: la cartella riporta le voci e i codici normativi di riferimento e non è richiesta l'indicazione del dettaglio matematico, fermo restando che gli interessi di mora decorrono e si determinano in base all'art. 30 d.P.R.
602/1973.
4. Sul contraddittorio e sull'avviso bonario
L'appellante deduce la nullità per mancato invio della comunicazione di irregolarità e per violazione dell'art. 6, c. 5, L. 212/2000. Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate risulta, per contro, che in data
28/04/2018 è stata inviata la comunicazione di irregolarità n. 1747417401 (raccomandata
ADERBIS1700000002838), ricevuta dal contribuente il 04/05/2018; non essendo intervenuto pagamento/ definizione nel termine, si è proceduto all'iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella.
In ogni caso, la giurisprudenza consolidata esclude la nullità della cartella per omesso invio della comunicazione quando si tratta di omesso/ritardato versamento di imposte dichiarate, non emergendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La sentenza appellata ha correttamente applicato tali principi.
5. Sulla inesistenza della pretesa tributaria
Dagli esiti del controllo e dai versamenti abbinati emerge che il contribuente ha indicato nel quadro VL
“acconti versati” € 9.171,00 ma ha effettuato versamenti di acconti per € 1.170,00, con conseguente IVA a debito pari a € 35.823,00 (in luogo di € 27.822,00), non versata. L'appellante non ha fornito prova di versamenti idonei né elementi suscettibili di infirmare la liquidazione automatizzata. Il motivo va pertanto rigettato.
Conclusivamente, i motivi d'appello sono tutti infondati e la sentenza impugnata n. 2327/02/2022 della CTP di RA merita conferma integrale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 2327/02/2022 della CTP di RA;
Conferma la cartella di pagamento n. 29820190006450735 per l'anno d'imposta IVA 2016;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario) con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2, antistatario.
Condanna la parte ricorrente a € 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
RA
Così deciso in Palermo 10.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5976/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006450735 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 28.10.2022, l'appellante Ricorrente_1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 2327/02/2022 della CTP di RA che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n.
29820190006450735, relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2016, deducendo: (i) inesistenza/nullità della notifica PEC della cartella;
(ii) difetto di motivazione;
(iii) omessa instaurazione del contraddittorio e mancato invio dell'avviso bonario;
(iv) violazione dell'art. 6, c. 2, L. 212/2000 e dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997; (v) inesistenza della pretesa tributaria.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RA, che ha depositato controdeduzioni e documentazione (dichiarazione IVA/2017, esiti del controllo automatizzato ex art. 36- bis/54-bis, comunicazione di irregolarità con prova di ricezione, prospetto versamenti), e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che ha depositato memoria di costituzione eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva sui vizi afferenti l'attività dell'ente impositore e, nel merito, la piena legittimità della notifica PEC e della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è fondata in relazione ai motivi che investono la fase accertativa/liquidatoria e il contenuto del ruolo, atti imputabili all'ente impositore. L'Agente della Riscossione è legittimato solo in presenza di vizi propri della cartella
(formazione/ notifica), mentre le censure sulla debenza del tributo e sugli esiti del controllo automatizzato riguardano l'Agenzia delle Entrate. L'eccezione è fondata solo con riferimento ai vizi ascrivibili alla attività dell'ente impositore.
2. Sulla notifica della cartella via PEC
L'appellante deduce l'inesistenza/nullità della notifica perché trasmessa via PEC con allegato in formato
PDF asseritamente non “nativo digitale”. La censura è infondata:
Per l'anno 2019, la notifica delle cartelle a mezzo PEC è espressamente consentita dall'art. 26, c. 2, d.P.R.
602/1973 (come modificato dall'art. 14, d.lgs. 159/2015), all'indirizzo risultante dagli elenchi di legge. Nel caso in esame la cartella è stata notificata il 14/10/2019 via PEC.
La CTP ha già ritenuto sanata ogni irregolarità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, stante la tempestiva impugnazione;
tale principio trova costante conferma nella giurisprudenza di legittimità anche in tema di notifiche telematiche.
La memoria dell'Agente della Riscossione precisa che la cartella è documento informatico nativo digitale originato dai sistemi informativi e che, comunque, la validità della trasmissione in formato PDF è pacificamente ammessa;
l'eventuale difformità formale non determina nullità in assenza di concreto pregiudizio difensivo. Ne consegue il rigetto del motivo.
3. Sul dedotto difetto di motivazione della cartella
La cartella impugnata è meramente liquidatoria degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, conseguente a omessi versamenti dell'imposta dichiarata dal contribuente. In tali ipotesi, la motivazione è soddisfatta ove l'atto indichi tributo, periodo d'imposta, imponibile/ causale, importi e riferimenti al controllo;
inoltre il contribuente, avendo egli stesso dichiarato l'imposta, è già in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa. La CTP ha correttamente richiamato tali principi, ritenendo la cartella conforme al modello ministeriale e sufficientemente motivata
Anche il motivo relativo alla mancata esplicitazione analitica del calcolo degli interessi/compensi è infondato: la cartella riporta le voci e i codici normativi di riferimento e non è richiesta l'indicazione del dettaglio matematico, fermo restando che gli interessi di mora decorrono e si determinano in base all'art. 30 d.P.R.
602/1973.
4. Sul contraddittorio e sull'avviso bonario
L'appellante deduce la nullità per mancato invio della comunicazione di irregolarità e per violazione dell'art. 6, c. 5, L. 212/2000. Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate risulta, per contro, che in data
28/04/2018 è stata inviata la comunicazione di irregolarità n. 1747417401 (raccomandata
ADERBIS1700000002838), ricevuta dal contribuente il 04/05/2018; non essendo intervenuto pagamento/ definizione nel termine, si è proceduto all'iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella.
In ogni caso, la giurisprudenza consolidata esclude la nullità della cartella per omesso invio della comunicazione quando si tratta di omesso/ritardato versamento di imposte dichiarate, non emergendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La sentenza appellata ha correttamente applicato tali principi.
5. Sulla inesistenza della pretesa tributaria
Dagli esiti del controllo e dai versamenti abbinati emerge che il contribuente ha indicato nel quadro VL
“acconti versati” € 9.171,00 ma ha effettuato versamenti di acconti per € 1.170,00, con conseguente IVA a debito pari a € 35.823,00 (in luogo di € 27.822,00), non versata. L'appellante non ha fornito prova di versamenti idonei né elementi suscettibili di infirmare la liquidazione automatizzata. Il motivo va pertanto rigettato.
Conclusivamente, i motivi d'appello sono tutti infondati e la sentenza impugnata n. 2327/02/2022 della CTP di RA merita conferma integrale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 2327/02/2022 della CTP di RA;
Conferma la cartella di pagamento n. 29820190006450735 per l'anno d'imposta IVA 2016;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario) con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2, antistatario.
Condanna la parte ricorrente a € 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
RA
Così deciso in Palermo 10.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE