Art. 1. 1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma dell' articolo 82 della Costituzione , una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. ((1)) 2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416/ bis del codice penale .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 luglio 1991, n. 229 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992."
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. ((1)) 2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416/ bis del codice penale .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 luglio 1991, n. 229 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992."