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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 384/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 384/2019 R.G. vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea A. Roseto;
appellante principale
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone;
appellata
e
TR
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Festa;
appellata
e
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Testa;
appellata
1
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Mario Pepe;
appellata
e
(C.F.: ) e per essa Controparte_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_6 difesa dall'Avv. Massimo Larussa;
appellata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_7 C.F._1 dall'Avv. Andrea A. Roseto;
appellato
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_8 C.F._2 dall'Avv. Umberto Casale;
appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 378/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 03.08.2018, avente ad oggetto responsabilità da indebito pagamento assegni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 CP_7
Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, - accertare, preliminarmente, la illegittimità e/o erroneità della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 372/2018 del 02/08/'18, pubblicata in data 03/08/'18 e resa nel giudizio civile n. RG 214/2005
e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sia nei confronti della
che nei confronti del Sig. , in proprio, accogliere Parte_1 CP_7
Parte integralmente la domanda proposta dalla con l'originario atto di Pt_1 citazione;
- per l'effetto, accertata la responsabilità della , _9 condannarla al pagamento in favore della della complessiva somma di Parte_1
2 €. 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per le causali di cui in narrativa, dal momento in cui ciascun assegno è stato pagato sino al soddisfo, oltre al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente individuata, a titolo di risarcimento per i danni subiti;
- in subordine, nella diversa ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda, voglia condannare la _9
al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta accertata, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria come per legge dal momento in cui ciascun assegno è stato pagato sino al soddisfo, oltre al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente individuata, a titolo di risarcimento per i danni subiti e comunque disattendere ogni singola richiesta formulata nei confronti del Sig. , in proprio, in quanto CP_7 destituita di ogni fondamento, illegittima e pretestuosa;
- in ogni caso, voglia condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese _9
e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con sentenza clausolata”.
Per “si riporta alle difese in atti ed insiste per l'accoglimento _9 delle conclusioni ivi rassegnate, e, quindi, per il rigetto dell'avversa impugnazione
e di ogni domanda con la stessa formulata, del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti”.
Per Controparte_10 [...]
: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Controparte_3
Catanzaro, in via preliminare, dichiarare l'estromissione di TR stante l'avvenuta cessione in favore del e, nel Controparte_3 merito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza n. 372/2018, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 02.08.2018. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per “ribadita l'impugnazione e la Controparte_4 contestazione dei motivi di gravame, poiché inammissibili e infondati in fatto e diritto, si riporta al contenuto dei propri atti difensivi, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritte e riprodotte”.
Per “Voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_5 disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in acco- glimento di quanto da parte concludente in atti dedotto e rappresentato, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome destituito di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto,
3 confermare in ogni sua parte la sentenza n.372/2018 resa dal Tribunale di
Castrovillari in data 02.08.2018 e pubblicata il 03.08. 2022”.
Per : “si insiste affinchè sia, per le motivazioni tutte dedotte in CP_8 comparsa di costituzione, riformata la sentenza appellata e venga:
1. accertato e dichiarato il diritto della a ricevere esclusivamente dalla Parte_1 CP_9 il pagamento di euro 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per aver quest'ultima sottratto ingiustamente tale importo dal conto corrente societario;
2. accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra la
ed il Sig. stante l'assenza di valido titolo in _9 CP_8 essere tra le parti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto alla da CP_9 parte del sig. relativamente al rapporto per cui è causa;
3. accertata e CP_8 dichiarata, per le motivazioni di diritto meglio esplicate in atti, la non sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto rigettata qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dalla nei confronti del Sig. _9
relativamente al rapporto per cui è causa”. CP_8
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 19.12.05, la società Parte_1 titolare presso la filiale di AN (CS) di del conto corrente _9 bancario n. 359872, conveniva in giudizio la suddetta banca lamentando l'irregolare rilascio a soggetti non autorizzati di quattro blocchetti di assegni relativi al menzionato conto (segnatamente i carnet nn.: 126082250/259 del 3.10.02. consegnato a persona non identificata;
126080140/149 del 28.8.02, consegnato a persona non identificata;
126081370/379 del 9.8.02, consegnato ad;
CP_8
111093150/159 dell'8.7.02, consegnato ad ) e la negoziazione di CP_8 ventuno titoli (nn. 111089964-11, 111089967-01, 111089968-02, 111089973-07,
111089979-00, 111093153-02, 111093152-01, 111093155-04, 111093159-08,
111093156-05, 126081371-00, 126081372-01, 126080147-11, 126080148-12,
126080145-09, 111089961-08, 111089978-12, 126080149-00, 126082250-08,
126082256-01, 126082257-02) non recanti firma di traenza dell'amministratore unico e legale rappresentante, , - ovvero recanti firma non autografa;
CP_7 chiedeva, pertanto, la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme così attinte dal conto per complessivi €94.700,00 ed il risarcimento del danno ulteriore.
4 Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa pretesa e formulava domanda riconvenzionale, nei confronti della e del terzo chiamato Parte_1 CP_7
, suo garante, per il pagamento della somma di €23.376,07, oltre interessi
[...] moratori successivi all'1.1.05, a titolo di saldo negativo del conto corrente in discussione;
chiamava inoltre in causa, al fine di esserne garantita in caso di soccombenza, le banche negoziatrici degli assegni, Controparte_4
e Banca di Credito Cooperativo di Tarsia, nonché il sig. quale
[...] CP_8 soggetto che aveva ritirato due libretti di assegni ed era beneficiario degli assegni oggetto dei predetti libretti.
Si costituivano tutti i terzi chiamati che resistevano alle pretese formulate da
CP_9
In corso di causa la veniva sottoposta a Controparte_11 liquidazione coatta amministrativa e il procedimento, inizialmente interrotto, veniva riassunto nei confronti del Commissario liquidatore, nonché della
[...]
cessionaria delle attività e passività Controparte_12 dell'Istituto posto in liquidazione. Successivamente si costituiva Controparte_13 quale procuratrice di a sua volta cessionaria dalla Controparte_5
dei crediti di pertinenza della Banca di Credito Cooperativo TR di Tarsia.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. grafologica, con sentenza n. 378/2018 il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti, sul conto corrente bancario meglio indicato in parte motiva, corrispondenti agli assegni bancari nn.
0126082257-02, 0126082256-01, 0126082250-08, 0126081372-01, 0126081371-
00, 0126080149-00, 0126080148-12, 111089964-11, 111089967-01, 111089968-02,
111089973-07, 111089979-00, 111089961-08 e 111089978-12; 2) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata da parte attrice;
3). rigetta, nei confronti di parte attrice e del , la domanda riconvenzionale di parte CP_7 convenuta;
4). rigetta la domanda di garanzia proposta da parte convenuta nei confronti delle banche chiamate in causa;
5). accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di e, per l'effetto: CP_8
a). accerta e dichiara l'obbligo di quest'ultimo di pagare a € 31.500,00, CP_9 oltre interessi legali, come da domanda;
b). condanna quest'ultimo al pagamento indicato al capo che precede;
6). condanna la convenuta alla refusione del 50% delle
5 spese processuali nei confronti dell'attrice, che, già compensata la restante metà, sono liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) ed € 259,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 7). condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali nei confronti del , liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da CP_7
€ 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 8). condanna la convenuta alla refusione Cont delle spese processuali nei confronti della in persona del l.r.p.t., liquidate ex
D.M. n. 55/14 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 9). condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali nei confronti della
[...]
in persona del l.r.p.t., liquidate ex TR
D.M. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 2.400,00 per compensi (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al
15%; 10). condanna alla refusione delle spese processuali nei CP_8 confronti di liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01 a € CP_9
52.000,00) in complessivi € 5.500,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed €
2.000,00 per la fase decisionale) ed €35,63 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 11). compensa le spese fra
e le restanti parti;
12). nulla per le spese fra Controparte_13 [...]
in persona del l.r.p.t., e le restanti parti;
13). pone Controparte_15 definitivamente a carico dell'attrice per il 25% e della convenuta per il 75% le spese di CTU”.
In particolare, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare sollevata da in ordine alla decadenza della società correntista dal diritto di contestare CP_9
i pagamenti indicati in citazione in quanto debitamente annotati nell'estratto conto
6 non tempestivamente impugnato, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. dott. il quale aveva accertato la falsità della firma Persona_1 limitatamente agli assegni prodotti in originale nn. 0126082256-01, 0126082257-02,
0126082250-08, 0126081372-01, 0126081371-00, 0126080149-00, 0126080148-
12, 0111089979-00, 0111093159-08, 0111093156-05, 0111093155-04. Riteneva, tuttavia, che la falsità della firma non fosse riconoscibile ictu oculi e pertanto escludeva la responsabilità della per la negoziazione dei predetti assegni. CP_9
Con riferimento alla consegna dei carnets il Tribunale riteneva che, per gli assegni tratti dal libretto ritirato l'08.07.2002 (assegni dal n. 111093150 al n. 111093159), non sussistesse alcuna scorrettezza da parte della banca che li aveva rilasciati, come era desumibile dalla ricevuta, a persona indicata come consegnatario nella stessa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della correntista.
Rispetto ai restanti titoli tratti dai carnets consegnati il 9.8.2002 (assegni dal n.
126081370 al n. 126081379), il 28.8.2002 (assegni dal n. 126080140 al n.
126080149) e il 3.10.2002 (assegno dal n. 126082250 al 126082259), il Tribunale rilevava che le richieste di rilascio non erano complete perché non compilate rispetto alla persona del consegnatario, né risultava a chi fossero stati consegnati gli assegni e pertanto riteneva che rispetto ai predetti assegni sussistesse l'inadempimento della consistente nell'aver consegnato a soggetto non autorizzato blocchetti di CP_9 assegni poi falsificati ed incassati, con la conseguenza che la successiva negoziazione dei titoli da parte di soggetti altrettanto privi del potere di disporre del conto costituiva fatto imputabile alla società convenuta e che l'importo degli assegni così negoziati pari a complessivi €35.000,00 non poteva essere considerato una posta passiva del conto corrente oggetto di causa.
Quanto ai restanti assegni prodotti solo in copia, il Tribunale rilevava che il c.t.u., in mancanza degli originali, non aveva potuto valutare la genuinità della sottoscrizione. Tuttavia, stante il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'emittente, ad avviso del giudice di primo grado sarebbe stato onere della banca, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ottenerne la verificazione sicchè in mancanza le firme andavano ritenute apocrife. Essendo altresì mancata la prova, che incombeva sempre sulla banca, della non rilevabilità ictu oculi della falsificazione, il Tribunale riteneva che anche la negoziazione dei predetti titoli fosse imputabile a sicchè il CP_9 relativo importo pari ad €32.200,00 non poteva essere considerato una posta passiva del conto corrente.
7 Il giudice di prime cure riteneva, quindi, indebitamente annotati sul conto, quali poste passive della società convenuta, complessivi €67.200,00.
Poiché il saldo finale, quale risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla banca, era pari ad €23.376,07 a debito della correntista, ne derivava un risultato finale di €43.823,93 a credito della società attrice, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito per il pagamento del saldo era infondata, parimenti alla domanda riconvenzionale nei confronti di , CP_7 stante l'inesistenza dell'obbligazione principale.
Il Tribunale dichiarava, invece, inammissibile la domanda di ripetizione formulata dalla correntista. Riteneva, in proposito, che essendo il conto ancora aperto non era configurabile alcun pagamento.
Rigettava poi la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto non provata.
Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda di rivalsa formulata da nei confronti degli altri istituti di credito. Rilevava al riguardo che CP_9
l'accoglimento della domanda principale nei confronti della convenuta traeva origine, in parte, non già dall'avvenuto pagamento degli assegni, bensì dal rilascio dei relativi carnets a soggetti non legittimati a riceverli, condotta imputabile unicamente a Con riferimento, invece, all'accoglimento della domanda CP_9 principale per la parte in cui non aveva assolto all'onere di dimostrare la CP_9 propria diligenza attraverso la produzione dell'originale degli assegni, osservava che solo in quanto depositaria dello specimen, era concretamente in grado di CP_9 verificare la conformità di esso alla firma di traenza.
Quanto all'azione di rivalsa formulata da nei confronti di CP_9 [...]
, il Tribunale riteneva che, con riferimento ai titoli dei quali non era stato CP_8 prodotto l'originale, non vi fosse prova che la firma di traenza fosse apocrifa, sicchè non poteva dirsi che lo spostamento di ricchezza in suo favore e a danno della banca fosse ingiustificato. Rispetto ai restanti, tutti emessi in favore del tranne CP_8
l'assegno n. 0126081372-01 e recanti l'importo complessivo di €31.500,00, il
Tribunale riteneva che l'accertata falsità della sottoscrizione determinasse la fondatezza dell'azione di rivalsa.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
20.02.2019, la denunciandone la illegittimità nella parte in cui il Parte_1 giudice di primo grado aveva escluso la rilevabilità ictu oculi della firma apposta
8 sugli assegni oggetto di verifica da parte del c.t.u.. Deduceva l'appellante che la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado circa la impossibilità per gli operatori dell'istituto di credito - venuti in contatto diretto con gli assegni con firma apocrifa - di potersi rendere conto della difformità delle sottoscrizioni con lo specimen di firma, ritenendo non agevolmente percepibile la falsificazione, collideva con quanto affermato dal nominato c.t.u. che, al contrario, non parlava in nessun modo di assoluta difficoltà nel percepire la falsificazione ma, anzi, evidenziava analiticamente le numerose difformità e divergenze fra la firma apposta dal Sig.
sullo specimen (e gli altri saggi grafici di comparazione) con tutte le firme CP_7 riportate sugli assegni contestati concludendo, con assoluta certezza, circa la falsità di tutte le firme apposte sui 13 assegni originali.
L'appellante denunciava, poi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era pervenuta esclusivamente ad una pronuncia di mero accertamento della responsabilità della senza condannare questa alla restituzione delle somme CP_9 irregolarmente addebitate sul c/c intestato alla nonostante l'avvenuto Parte_1 accertamento, nel corso del giudizio di primo grado, dell'illegittimo prelievo di ingenti somme tramite la negoziazione e l'incasso di ventuno assegni con firma apocrifa facenti parte di quattro carnets di assegni indebitamente rilasciati a soggetti diversi dall'Amministratore (unico soggetto abilitato e legittimato alla richiesta degli stessi). Rilevava in proposito che il giudice di primo grado aveva utilizzato, errando, un principio di diritto valido per un'ipotesi differente, quella cioè in cui il correntista eccepisca il pagamento di interessi o spese non dovuti e che vengono a lui addebitati dalla banca sul proprio conto corrente, in siffatta ipotesi era costante l'orientamento giurisprudenziale che esige, preliminarmente, che la banca abbia effettivamente addebitato queste somme per interessi e spese sul c/c del titolare, sottraendole materialmente alla sua disponibilità, riconoscendo il diritto del correntista di contestarle e richiederne la restituzione solo al momento della chiusura del conto stesso. Evidenziava ancora un'ulteriore ed illegittima incongruenza nella sentenza impugnata laddove il giudice aveva ritenuto acclarata la responsabilità del terzo chiamato in causa, Sig. , nei confronti della per l'importo CP_8 CP_9 complessivo di €. 31.500,00 in quanto, essendo stata accertata la falsità della firma sugli assegni portati all'incasso in suo favore e non riconducibili alla , Pt_1 questi aveva beneficiato di un ingiustificato arricchimento che doveva essere condannato a restituire e purtuttavia, stranamente ed erroneamente, il Sig. era CP_8
9 stato condannato a restituire la predetta somma non al titolare del conto dal quale quei soldi erano stati materialmente appresi, ma alla che – quale semplice CP_9 mandataria – aveva effettuato il pagamento in suo favore e che per effettuarlo aveva fatto ricorso alle somme depositate sul c/c della . Pt_1
Infine, l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza con riferimento alla reiezione della domanda formulata dalla (e in proprio dal Sig. ) per Pt_1 CP_7 il risarcimento dei danni patiti in seguito al comportamento colpevolmente negligente della relativo alla mancata verifica della genuinità delle firme CP_9 di traenza di tutti e ventuno gli assegni contestati che hanno provocato un ammanco dal conto societario di €. 94.700,00. Assumeva l'appellante che era lo stesso giudice ad affermare che l'inadempimento della aveva creato una perdita CP_9 economica per il patrimonio del correntista;
inoltre il danno sofferto dalla Pt_1 per il negligente contegno della era provato anche dal fatto che l'aver CP_9 addebitato tutti quegli assegni sul conto corrente societario aveva determinato lo svuotamento dello stesso dalla consistente liquidità in esso depositata, con conseguente formazione di un rilevante passivo, pari ad €. 23.376,07, che aveva così determinato l'utilizzo degli affidamenti ottenuti dalla banca, dei quali poi la stessa aveva chiesto il rientro.
Con comparsa depositata in data 18.06.2019 si costituiva la quale _9 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e la infondatezza dello stesso, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In data 25.06.2019 si costituiva TR
, cui subentrava ex art. 111 c.p.c. in data 10.02.2020 il
[...] [...]
la quale evidenziava la mancata impugnazione della Controparte_16 pronuncia di rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e chiedeva comunque il rigetto dell'appello.
Negli stessi termini concludeva nella Controparte_4 comparsa depositata l'08.07.2019.
In data 27.06.2019 si costituiva che si associava alle conclusioni CP_7 della Parte_1
In data 03.07.2019 si costituiva anche il quale si associava alla CP_8 richiesta dell'appellante di condannare esclusivamente la al _9 pagamento della somma indebitamente sottratta dal conto corrente della Parte_1
e, in via incidentale, denunciava la illegittimità della condanna pronunciata nei
[...]
10 suoi confronti non esistendo alcun titolo in virtù del quale egli era tenuto a garantire la Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e _9 dichiarare il diritto della a ricevere esclusivamente dalla Parte_1 CP_9 il pagamento di euro 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per aver quest'ultima sottratto ingiustamente tale importo dal proprio conto corrente;
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra la
ed il Sig. stante l'assenza di valido titolo in _9 CP_8 essere tra le parti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto alla da CP_9 parte del sig. relativamente al rapporto per cui è causa;
accertare e CP_8 dichiarare, per le motivazioni di diritto meglio esplicate in atti, la non sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto rigettare qualsivoglia richiesta di pagamento formulata”.
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2019 la causa veniva rinviata al
14.06.2022 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
In data 13.06.2022 si costituiva e per essa Controparte_5 CP_6
quale cessionaria di .
[...] TR
All'udienza del 14.06.2022 la causa veniva rinviata al 09.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato"
11 le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello principale è fondato per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Questa Corte ritiene, innanzitutto, corretta la motivazione adottata dal Giudice di primo grado laddove ha escluso la rilevabilità ictu oculi della falsità della firma apposta sugli assegni che hanno formato oggetto di verifica da parte del c.t.u..
Come affermato ripetutamene dai giudici di legittimità, in caso di pagamento di assegni con firma di traenza falsa, la responsabilità dell'istituto di credito viene in rilievo solo qualora la falsità sia apprezzabile ictu oculi. Il canone in base al quale apprezzare la diligenza del funzionano è infatti quello previsto dall'articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell'attività bancaria e cioè alla diligenza media, non essendo tenuto il funzionano a disporre delle qualità di un esperto grafologo, né la banca a dotarsi di specifici strumenti meccanici o fisici ai fini del controllo sull'autenticità delle firme ( Cass. civ. n. 3314/2024; n. 8731/2016; n. 20292/2011).
12 Come risulta dalle indagini del c.t.u. compendiate nella relazione integrativa del
22.05.2012 e fondate sul raffronto tra la firma depositata dal cliente presso la banca, in occasione dell'apertura del conto corrente e le firme contestate, le sottoscrizioni esaminate, in originale, risultano connotate dalle seguenti difformità rispetto alla firma autografa: 1) discordanza nella gestualità costruttiva della lettera “F”; 2) discordanza nell'asse di scrittura della lettera “B”; 3) discordanza nella dimensione della seconda lettera del nome.
Ora, posto che la c.t.u. non contiene valutazioni in ordine alla rilevabilità ictu oculi della contraffazione, ad avviso della Corte la rilevazione delle predette difformità, che hanno portato il perito a concludere per l'apocrifia delle sottoscrizioni, non ha potuto essere effettuata che grazie ad un esame attento e particolareggiato ed a particolari cognizioni tecniche. Da un esame visivo dei titoli si ricava, infatti, la insussistenza di difformità morfologiche strutturali nella scrittura, rilevabili a prima vista. I titoli posti all'incasso non presentano segni di manomissione e la contraffazione non appare grossolana, involuta o incerta nel tracciato. Lo stesso c.t.u. nella prima relazione ha affermato che “L'autore delle firme contestate ha studiato la scrittura del sig. ” (pag. 26 della relazione) e CP_7 nella relazione integrativa ha dato atto che le firme contestate presentano qualche somiglianza di carattere formale con le autentiche.
Va invece accolto il motivo d'appello fondato sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata ad accertare la responsabilità di CP_9 vuoi per la consegna dei carnets a soggetto non autorizzato, vuoi per la negoziazione di assegni con firma di traenza falsa, senza condannare la stessa alla restituzione delle somme irregolarmente addebitate sul c/c intestato alla Parte_1
Come condivisibilmente rilevato dall'appellante, il giudice di primo grado ha fatto applicazione di un principio di diritto che è inconferente nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame, infatti, non si è in presenza di una mera annotazione in conto, bensì di un vero e proprio pagamento avendo la versato in favore CP_9 dell'apparente beneficiario degli assegni la somma dagli stessi portata. In altri termini la ha pagato i titoli portati all'incasso con denaro del correntista che CP_9 ha quindi diritto alla restituzione delle relative somme, mancando la causa giustificativa del versamento.
13 Ne deriva che l'appellante ha diritto alla restituzione dell'importo di €67.200,00 di cui il Tribunale ha accertato l'illegittimo addebito (cfr. pag. 12 della sentenza). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (19.12.2005).
La sentenza va, invece, confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice-appellante, avendo il Tribunale correttamente rilevato la mancanza di prova dei pregiudizi subiti a causa della indisponibilità della somma.
3.2. La sentenza va, infine, confermata nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dalla nei riguardi di . Le doglianze sul punto CP_9 CP_8 sono state formulate dall'appellato con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2019, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (09.07.2019), sicchè l'appello incidentale si appalesa inammissibile per tardività.
§ 4. Le spese processuali
4.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, va confermata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata.
Quanto al presente grado, va condannata alla rifusione delle spese _9 di lite nei confronti di mentre le spese vanno compensate nei confronti Parte_1 di tutte le altre parti in quanto le banche negoziatrici sono state chiamate in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, si è limitato ad aderire CP_7 all'appello della e l'inammissibilità dell'appello incidentale di Parte_1 [...]
è stata rilevata d'ufficio. CP_8
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto CP_8 dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata Parte_1 il 20.02.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da , nei CP_8 confronti di _9 TR
,
[...] Controparte_3 Controparte_17
[...]
[...] e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_5 CP_7
378/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 03.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore _9 di della somma di €67.200,00 oltre interessi legali dal 19.12.2005 al Parte_1 saldo;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_8
c) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in _9 favore dell'appellante principale che liquida in €1.165,50 per esborsi ed in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea A. Roseto, dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite del presente grado tra tutte le altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 384/2019 R.G. vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea A. Roseto;
appellante principale
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone;
appellata
e
TR
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Festa;
appellata
e
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Testa;
appellata
1
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Mario Pepe;
appellata
e
(C.F.: ) e per essa Controparte_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_6 difesa dall'Avv. Massimo Larussa;
appellata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_7 C.F._1 dall'Avv. Andrea A. Roseto;
appellato
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_8 C.F._2 dall'Avv. Umberto Casale;
appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 378/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 03.08.2018, avente ad oggetto responsabilità da indebito pagamento assegni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 CP_7
Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, - accertare, preliminarmente, la illegittimità e/o erroneità della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 372/2018 del 02/08/'18, pubblicata in data 03/08/'18 e resa nel giudizio civile n. RG 214/2005
e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sia nei confronti della
che nei confronti del Sig. , in proprio, accogliere Parte_1 CP_7
Parte integralmente la domanda proposta dalla con l'originario atto di Pt_1 citazione;
- per l'effetto, accertata la responsabilità della , _9 condannarla al pagamento in favore della della complessiva somma di Parte_1
2 €. 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per le causali di cui in narrativa, dal momento in cui ciascun assegno è stato pagato sino al soddisfo, oltre al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente individuata, a titolo di risarcimento per i danni subiti;
- in subordine, nella diversa ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda, voglia condannare la _9
al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta accertata, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria come per legge dal momento in cui ciascun assegno è stato pagato sino al soddisfo, oltre al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente individuata, a titolo di risarcimento per i danni subiti e comunque disattendere ogni singola richiesta formulata nei confronti del Sig. , in proprio, in quanto CP_7 destituita di ogni fondamento, illegittima e pretestuosa;
- in ogni caso, voglia condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese _9
e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con sentenza clausolata”.
Per “si riporta alle difese in atti ed insiste per l'accoglimento _9 delle conclusioni ivi rassegnate, e, quindi, per il rigetto dell'avversa impugnazione
e di ogni domanda con la stessa formulata, del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti”.
Per Controparte_10 [...]
: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Controparte_3
Catanzaro, in via preliminare, dichiarare l'estromissione di TR stante l'avvenuta cessione in favore del e, nel Controparte_3 merito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza n. 372/2018, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 02.08.2018. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per “ribadita l'impugnazione e la Controparte_4 contestazione dei motivi di gravame, poiché inammissibili e infondati in fatto e diritto, si riporta al contenuto dei propri atti difensivi, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritte e riprodotte”.
Per “Voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_5 disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in acco- glimento di quanto da parte concludente in atti dedotto e rappresentato, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome destituito di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto,
3 confermare in ogni sua parte la sentenza n.372/2018 resa dal Tribunale di
Castrovillari in data 02.08.2018 e pubblicata il 03.08. 2022”.
Per : “si insiste affinchè sia, per le motivazioni tutte dedotte in CP_8 comparsa di costituzione, riformata la sentenza appellata e venga:
1. accertato e dichiarato il diritto della a ricevere esclusivamente dalla Parte_1 CP_9 il pagamento di euro 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per aver quest'ultima sottratto ingiustamente tale importo dal conto corrente societario;
2. accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra la
ed il Sig. stante l'assenza di valido titolo in _9 CP_8 essere tra le parti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto alla da CP_9 parte del sig. relativamente al rapporto per cui è causa;
3. accertata e CP_8 dichiarata, per le motivazioni di diritto meglio esplicate in atti, la non sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto rigettata qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dalla nei confronti del Sig. _9
relativamente al rapporto per cui è causa”. CP_8
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 19.12.05, la società Parte_1 titolare presso la filiale di AN (CS) di del conto corrente _9 bancario n. 359872, conveniva in giudizio la suddetta banca lamentando l'irregolare rilascio a soggetti non autorizzati di quattro blocchetti di assegni relativi al menzionato conto (segnatamente i carnet nn.: 126082250/259 del 3.10.02. consegnato a persona non identificata;
126080140/149 del 28.8.02, consegnato a persona non identificata;
126081370/379 del 9.8.02, consegnato ad;
CP_8
111093150/159 dell'8.7.02, consegnato ad ) e la negoziazione di CP_8 ventuno titoli (nn. 111089964-11, 111089967-01, 111089968-02, 111089973-07,
111089979-00, 111093153-02, 111093152-01, 111093155-04, 111093159-08,
111093156-05, 126081371-00, 126081372-01, 126080147-11, 126080148-12,
126080145-09, 111089961-08, 111089978-12, 126080149-00, 126082250-08,
126082256-01, 126082257-02) non recanti firma di traenza dell'amministratore unico e legale rappresentante, , - ovvero recanti firma non autografa;
CP_7 chiedeva, pertanto, la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme così attinte dal conto per complessivi €94.700,00 ed il risarcimento del danno ulteriore.
4 Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa pretesa e formulava domanda riconvenzionale, nei confronti della e del terzo chiamato Parte_1 CP_7
, suo garante, per il pagamento della somma di €23.376,07, oltre interessi
[...] moratori successivi all'1.1.05, a titolo di saldo negativo del conto corrente in discussione;
chiamava inoltre in causa, al fine di esserne garantita in caso di soccombenza, le banche negoziatrici degli assegni, Controparte_4
e Banca di Credito Cooperativo di Tarsia, nonché il sig. quale
[...] CP_8 soggetto che aveva ritirato due libretti di assegni ed era beneficiario degli assegni oggetto dei predetti libretti.
Si costituivano tutti i terzi chiamati che resistevano alle pretese formulate da
CP_9
In corso di causa la veniva sottoposta a Controparte_11 liquidazione coatta amministrativa e il procedimento, inizialmente interrotto, veniva riassunto nei confronti del Commissario liquidatore, nonché della
[...]
cessionaria delle attività e passività Controparte_12 dell'Istituto posto in liquidazione. Successivamente si costituiva Controparte_13 quale procuratrice di a sua volta cessionaria dalla Controparte_5
dei crediti di pertinenza della Banca di Credito Cooperativo TR di Tarsia.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. grafologica, con sentenza n. 378/2018 il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea
e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti, sul conto corrente bancario meglio indicato in parte motiva, corrispondenti agli assegni bancari nn.
0126082257-02, 0126082256-01, 0126082250-08, 0126081372-01, 0126081371-
00, 0126080149-00, 0126080148-12, 111089964-11, 111089967-01, 111089968-02,
111089973-07, 111089979-00, 111089961-08 e 111089978-12; 2) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata da parte attrice;
3). rigetta, nei confronti di parte attrice e del , la domanda riconvenzionale di parte CP_7 convenuta;
4). rigetta la domanda di garanzia proposta da parte convenuta nei confronti delle banche chiamate in causa;
5). accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di e, per l'effetto: CP_8
a). accerta e dichiara l'obbligo di quest'ultimo di pagare a € 31.500,00, CP_9 oltre interessi legali, come da domanda;
b). condanna quest'ultimo al pagamento indicato al capo che precede;
6). condanna la convenuta alla refusione del 50% delle
5 spese processuali nei confronti dell'attrice, che, già compensata la restante metà, sono liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) ed € 259,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 7). condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali nei confronti del , liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da CP_7
€ 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 8). condanna la convenuta alla refusione Cont delle spese processuali nei confronti della in persona del l.r.p.t., liquidate ex
D.M. n. 55/14 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 4.000,00 per compensi (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 9). condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali nei confronti della
[...]
in persona del l.r.p.t., liquidate ex TR
D.M. n. 55/14 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) in complessivi € 2.400,00 per compensi (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al
15%; 10). condanna alla refusione delle spese processuali nei CP_8 confronti di liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01 a € CP_9
52.000,00) in complessivi € 5.500,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed €
2.000,00 per la fase decisionale) ed €35,63 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%; 11). compensa le spese fra
e le restanti parti;
12). nulla per le spese fra Controparte_13 [...]
in persona del l.r.p.t., e le restanti parti;
13). pone Controparte_15 definitivamente a carico dell'attrice per il 25% e della convenuta per il 75% le spese di CTU”.
In particolare, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione preliminare sollevata da in ordine alla decadenza della società correntista dal diritto di contestare CP_9
i pagamenti indicati in citazione in quanto debitamente annotati nell'estratto conto
6 non tempestivamente impugnato, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. dott. il quale aveva accertato la falsità della firma Persona_1 limitatamente agli assegni prodotti in originale nn. 0126082256-01, 0126082257-02,
0126082250-08, 0126081372-01, 0126081371-00, 0126080149-00, 0126080148-
12, 0111089979-00, 0111093159-08, 0111093156-05, 0111093155-04. Riteneva, tuttavia, che la falsità della firma non fosse riconoscibile ictu oculi e pertanto escludeva la responsabilità della per la negoziazione dei predetti assegni. CP_9
Con riferimento alla consegna dei carnets il Tribunale riteneva che, per gli assegni tratti dal libretto ritirato l'08.07.2002 (assegni dal n. 111093150 al n. 111093159), non sussistesse alcuna scorrettezza da parte della banca che li aveva rilasciati, come era desumibile dalla ricevuta, a persona indicata come consegnatario nella stessa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della correntista.
Rispetto ai restanti titoli tratti dai carnets consegnati il 9.8.2002 (assegni dal n.
126081370 al n. 126081379), il 28.8.2002 (assegni dal n. 126080140 al n.
126080149) e il 3.10.2002 (assegno dal n. 126082250 al 126082259), il Tribunale rilevava che le richieste di rilascio non erano complete perché non compilate rispetto alla persona del consegnatario, né risultava a chi fossero stati consegnati gli assegni e pertanto riteneva che rispetto ai predetti assegni sussistesse l'inadempimento della consistente nell'aver consegnato a soggetto non autorizzato blocchetti di CP_9 assegni poi falsificati ed incassati, con la conseguenza che la successiva negoziazione dei titoli da parte di soggetti altrettanto privi del potere di disporre del conto costituiva fatto imputabile alla società convenuta e che l'importo degli assegni così negoziati pari a complessivi €35.000,00 non poteva essere considerato una posta passiva del conto corrente oggetto di causa.
Quanto ai restanti assegni prodotti solo in copia, il Tribunale rilevava che il c.t.u., in mancanza degli originali, non aveva potuto valutare la genuinità della sottoscrizione. Tuttavia, stante il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dall'emittente, ad avviso del giudice di primo grado sarebbe stato onere della banca, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ottenerne la verificazione sicchè in mancanza le firme andavano ritenute apocrife. Essendo altresì mancata la prova, che incombeva sempre sulla banca, della non rilevabilità ictu oculi della falsificazione, il Tribunale riteneva che anche la negoziazione dei predetti titoli fosse imputabile a sicchè il CP_9 relativo importo pari ad €32.200,00 non poteva essere considerato una posta passiva del conto corrente.
7 Il giudice di prime cure riteneva, quindi, indebitamente annotati sul conto, quali poste passive della società convenuta, complessivi €67.200,00.
Poiché il saldo finale, quale risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta dalla banca, era pari ad €23.376,07 a debito della correntista, ne derivava un risultato finale di €43.823,93 a credito della società attrice, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito per il pagamento del saldo era infondata, parimenti alla domanda riconvenzionale nei confronti di , CP_7 stante l'inesistenza dell'obbligazione principale.
Il Tribunale dichiarava, invece, inammissibile la domanda di ripetizione formulata dalla correntista. Riteneva, in proposito, che essendo il conto ancora aperto non era configurabile alcun pagamento.
Rigettava poi la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto non provata.
Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda di rivalsa formulata da nei confronti degli altri istituti di credito. Rilevava al riguardo che CP_9
l'accoglimento della domanda principale nei confronti della convenuta traeva origine, in parte, non già dall'avvenuto pagamento degli assegni, bensì dal rilascio dei relativi carnets a soggetti non legittimati a riceverli, condotta imputabile unicamente a Con riferimento, invece, all'accoglimento della domanda CP_9 principale per la parte in cui non aveva assolto all'onere di dimostrare la CP_9 propria diligenza attraverso la produzione dell'originale degli assegni, osservava che solo in quanto depositaria dello specimen, era concretamente in grado di CP_9 verificare la conformità di esso alla firma di traenza.
Quanto all'azione di rivalsa formulata da nei confronti di CP_9 [...]
, il Tribunale riteneva che, con riferimento ai titoli dei quali non era stato CP_8 prodotto l'originale, non vi fosse prova che la firma di traenza fosse apocrifa, sicchè non poteva dirsi che lo spostamento di ricchezza in suo favore e a danno della banca fosse ingiustificato. Rispetto ai restanti, tutti emessi in favore del tranne CP_8
l'assegno n. 0126081372-01 e recanti l'importo complessivo di €31.500,00, il
Tribunale riteneva che l'accertata falsità della sottoscrizione determinasse la fondatezza dell'azione di rivalsa.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
20.02.2019, la denunciandone la illegittimità nella parte in cui il Parte_1 giudice di primo grado aveva escluso la rilevabilità ictu oculi della firma apposta
8 sugli assegni oggetto di verifica da parte del c.t.u.. Deduceva l'appellante che la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado circa la impossibilità per gli operatori dell'istituto di credito - venuti in contatto diretto con gli assegni con firma apocrifa - di potersi rendere conto della difformità delle sottoscrizioni con lo specimen di firma, ritenendo non agevolmente percepibile la falsificazione, collideva con quanto affermato dal nominato c.t.u. che, al contrario, non parlava in nessun modo di assoluta difficoltà nel percepire la falsificazione ma, anzi, evidenziava analiticamente le numerose difformità e divergenze fra la firma apposta dal Sig.
sullo specimen (e gli altri saggi grafici di comparazione) con tutte le firme CP_7 riportate sugli assegni contestati concludendo, con assoluta certezza, circa la falsità di tutte le firme apposte sui 13 assegni originali.
L'appellante denunciava, poi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era pervenuta esclusivamente ad una pronuncia di mero accertamento della responsabilità della senza condannare questa alla restituzione delle somme CP_9 irregolarmente addebitate sul c/c intestato alla nonostante l'avvenuto Parte_1 accertamento, nel corso del giudizio di primo grado, dell'illegittimo prelievo di ingenti somme tramite la negoziazione e l'incasso di ventuno assegni con firma apocrifa facenti parte di quattro carnets di assegni indebitamente rilasciati a soggetti diversi dall'Amministratore (unico soggetto abilitato e legittimato alla richiesta degli stessi). Rilevava in proposito che il giudice di primo grado aveva utilizzato, errando, un principio di diritto valido per un'ipotesi differente, quella cioè in cui il correntista eccepisca il pagamento di interessi o spese non dovuti e che vengono a lui addebitati dalla banca sul proprio conto corrente, in siffatta ipotesi era costante l'orientamento giurisprudenziale che esige, preliminarmente, che la banca abbia effettivamente addebitato queste somme per interessi e spese sul c/c del titolare, sottraendole materialmente alla sua disponibilità, riconoscendo il diritto del correntista di contestarle e richiederne la restituzione solo al momento della chiusura del conto stesso. Evidenziava ancora un'ulteriore ed illegittima incongruenza nella sentenza impugnata laddove il giudice aveva ritenuto acclarata la responsabilità del terzo chiamato in causa, Sig. , nei confronti della per l'importo CP_8 CP_9 complessivo di €. 31.500,00 in quanto, essendo stata accertata la falsità della firma sugli assegni portati all'incasso in suo favore e non riconducibili alla , Pt_1 questi aveva beneficiato di un ingiustificato arricchimento che doveva essere condannato a restituire e purtuttavia, stranamente ed erroneamente, il Sig. era CP_8
9 stato condannato a restituire la predetta somma non al titolare del conto dal quale quei soldi erano stati materialmente appresi, ma alla che – quale semplice CP_9 mandataria – aveva effettuato il pagamento in suo favore e che per effettuarlo aveva fatto ricorso alle somme depositate sul c/c della . Pt_1
Infine, l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza con riferimento alla reiezione della domanda formulata dalla (e in proprio dal Sig. ) per Pt_1 CP_7 il risarcimento dei danni patiti in seguito al comportamento colpevolmente negligente della relativo alla mancata verifica della genuinità delle firme CP_9 di traenza di tutti e ventuno gli assegni contestati che hanno provocato un ammanco dal conto societario di €. 94.700,00. Assumeva l'appellante che era lo stesso giudice ad affermare che l'inadempimento della aveva creato una perdita CP_9 economica per il patrimonio del correntista;
inoltre il danno sofferto dalla Pt_1 per il negligente contegno della era provato anche dal fatto che l'aver CP_9 addebitato tutti quegli assegni sul conto corrente societario aveva determinato lo svuotamento dello stesso dalla consistente liquidità in esso depositata, con conseguente formazione di un rilevante passivo, pari ad €. 23.376,07, che aveva così determinato l'utilizzo degli affidamenti ottenuti dalla banca, dei quali poi la stessa aveva chiesto il rientro.
Con comparsa depositata in data 18.06.2019 si costituiva la quale _9 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e la infondatezza dello stesso, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In data 25.06.2019 si costituiva TR
, cui subentrava ex art. 111 c.p.c. in data 10.02.2020 il
[...] [...]
la quale evidenziava la mancata impugnazione della Controparte_16 pronuncia di rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e chiedeva comunque il rigetto dell'appello.
Negli stessi termini concludeva nella Controparte_4 comparsa depositata l'08.07.2019.
In data 27.06.2019 si costituiva che si associava alle conclusioni CP_7 della Parte_1
In data 03.07.2019 si costituiva anche il quale si associava alla CP_8 richiesta dell'appellante di condannare esclusivamente la al _9 pagamento della somma indebitamente sottratta dal conto corrente della Parte_1
e, in via incidentale, denunciava la illegittimità della condanna pronunciata nei
[...]
10 suoi confronti non esistendo alcun titolo in virtù del quale egli era tenuto a garantire la Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e _9 dichiarare il diritto della a ricevere esclusivamente dalla Parte_1 CP_9 il pagamento di euro 94.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per aver quest'ultima sottratto ingiustamente tale importo dal proprio conto corrente;
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra la
ed il Sig. stante l'assenza di valido titolo in _9 CP_8 essere tra le parti e per l'effetto disporre che nulla è dovuto alla da CP_9 parte del sig. relativamente al rapporto per cui è causa;
accertare e CP_8 dichiarare, per le motivazioni di diritto meglio esplicate in atti, la non sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto rigettare qualsivoglia richiesta di pagamento formulata”.
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2019 la causa veniva rinviata al
14.06.2022 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
In data 13.06.2022 si costituiva e per essa Controparte_5 CP_6
quale cessionaria di .
[...] TR
All'udienza del 14.06.2022 la causa veniva rinviata al 09.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato"
11 le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello principale è fondato per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Questa Corte ritiene, innanzitutto, corretta la motivazione adottata dal Giudice di primo grado laddove ha escluso la rilevabilità ictu oculi della falsità della firma apposta sugli assegni che hanno formato oggetto di verifica da parte del c.t.u..
Come affermato ripetutamene dai giudici di legittimità, in caso di pagamento di assegni con firma di traenza falsa, la responsabilità dell'istituto di credito viene in rilievo solo qualora la falsità sia apprezzabile ictu oculi. Il canone in base al quale apprezzare la diligenza del funzionano è infatti quello previsto dall'articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell'attività bancaria e cioè alla diligenza media, non essendo tenuto il funzionano a disporre delle qualità di un esperto grafologo, né la banca a dotarsi di specifici strumenti meccanici o fisici ai fini del controllo sull'autenticità delle firme ( Cass. civ. n. 3314/2024; n. 8731/2016; n. 20292/2011).
12 Come risulta dalle indagini del c.t.u. compendiate nella relazione integrativa del
22.05.2012 e fondate sul raffronto tra la firma depositata dal cliente presso la banca, in occasione dell'apertura del conto corrente e le firme contestate, le sottoscrizioni esaminate, in originale, risultano connotate dalle seguenti difformità rispetto alla firma autografa: 1) discordanza nella gestualità costruttiva della lettera “F”; 2) discordanza nell'asse di scrittura della lettera “B”; 3) discordanza nella dimensione della seconda lettera del nome.
Ora, posto che la c.t.u. non contiene valutazioni in ordine alla rilevabilità ictu oculi della contraffazione, ad avviso della Corte la rilevazione delle predette difformità, che hanno portato il perito a concludere per l'apocrifia delle sottoscrizioni, non ha potuto essere effettuata che grazie ad un esame attento e particolareggiato ed a particolari cognizioni tecniche. Da un esame visivo dei titoli si ricava, infatti, la insussistenza di difformità morfologiche strutturali nella scrittura, rilevabili a prima vista. I titoli posti all'incasso non presentano segni di manomissione e la contraffazione non appare grossolana, involuta o incerta nel tracciato. Lo stesso c.t.u. nella prima relazione ha affermato che “L'autore delle firme contestate ha studiato la scrittura del sig. ” (pag. 26 della relazione) e CP_7 nella relazione integrativa ha dato atto che le firme contestate presentano qualche somiglianza di carattere formale con le autentiche.
Va invece accolto il motivo d'appello fondato sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata ad accertare la responsabilità di CP_9 vuoi per la consegna dei carnets a soggetto non autorizzato, vuoi per la negoziazione di assegni con firma di traenza falsa, senza condannare la stessa alla restituzione delle somme irregolarmente addebitate sul c/c intestato alla Parte_1
Come condivisibilmente rilevato dall'appellante, il giudice di primo grado ha fatto applicazione di un principio di diritto che è inconferente nel caso di specie.
Nella fattispecie in esame, infatti, non si è in presenza di una mera annotazione in conto, bensì di un vero e proprio pagamento avendo la versato in favore CP_9 dell'apparente beneficiario degli assegni la somma dagli stessi portata. In altri termini la ha pagato i titoli portati all'incasso con denaro del correntista che CP_9 ha quindi diritto alla restituzione delle relative somme, mancando la causa giustificativa del versamento.
13 Ne deriva che l'appellante ha diritto alla restituzione dell'importo di €67.200,00 di cui il Tribunale ha accertato l'illegittimo addebito (cfr. pag. 12 della sentenza). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (19.12.2005).
La sentenza va, invece, confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice-appellante, avendo il Tribunale correttamente rilevato la mancanza di prova dei pregiudizi subiti a causa della indisponibilità della somma.
3.2. La sentenza va, infine, confermata nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dalla nei riguardi di . Le doglianze sul punto CP_9 CP_8 sono state formulate dall'appellato con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2019, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (09.07.2019), sicchè l'appello incidentale si appalesa inammissibile per tardività.
§ 4. Le spese processuali
4.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, va confermata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata.
Quanto al presente grado, va condannata alla rifusione delle spese _9 di lite nei confronti di mentre le spese vanno compensate nei confronti Parte_1 di tutte le altre parti in quanto le banche negoziatrici sono state chiamate in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, si è limitato ad aderire CP_7 all'appello della e l'inammissibilità dell'appello incidentale di Parte_1 [...]
è stata rilevata d'ufficio. CP_8
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto CP_8 dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata Parte_1 il 20.02.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da , nei CP_8 confronti di _9 TR
,
[...] Controparte_3 Controparte_17
[...]
[...] e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_5 CP_7
378/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 03.08.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore _9 di della somma di €67.200,00 oltre interessi legali dal 19.12.2005 al Parte_1 saldo;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_8
c) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in _9 favore dell'appellante principale che liquida in €1.165,50 per esborsi ed in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea A. Roseto, dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite del presente grado tra tutte le altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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