Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 17094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17094/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Venezia Via Bissuola n. 150,
e nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Venezia Via Bissuola n. 152
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma (pec:
presso il cui studio – sito in Fidenza (PR), Piazza Repubblica, n. Email_1
matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Tremestieri Etneo (CT);
2) I coniug vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove Parte_1 Parte_2
crede la propria residenza, con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni della stessa.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con la Persona_1
modalità dell'affido condiviso, fissandone la residenza prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, quando lo desidera, previo appuntamento telefonico con la sig.ra almeno 24 h prima. In ogni caso, compatibilmente con i propri impegni Pt_2
lavorativi e con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, il si non appena lo stesso Pt_1
avrà rinvenuto una propria abitazione, potrà tenere con s nei week-end a fine settimana Per_1
alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19,30 quando avrà cura di riaccompagnare la figlia a casa della sig.r nel corso di ciascuna settimana potrà tenere Pt_2
con sé la figlia due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio sino alle ore19,30; nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno per iscritto;
per le altre festività, quali il compleanno e l'onomastico della figlia, i coniugi avranno cura di trascorrere tali giorni ad anni alterni con la minore.
In caso di malattia di uno dei due genitori l'altro coniuge si impegna a tener con sé la figli Per_1
ed eventualmente gli animali da affezione, pari merito se uno dei due coniugi fosse impegnato per lavoro o per esigenze di visita a parenti delle rispettive famiglie di origine, i giorni di visita non goduti dal coniuge impedito saranno poi recuperabili appena cessata la causa.
4) La casa coniugale di proprietà del sig , e concessa in comodato gratuito ai Parte_3
signor viene assegnata, con tutti gli arredi che la corredano, alla signor Parte_4 Parte_2
che vi continuerà a viverci con la figlia minor
[...] Persona_1
Il Sig ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando via con sé solo i Parte_1
propri effetti personali;
R.G. 17094/2023
5) I coniug dichiarano di aver ciascuno redditi propri e di Parte_1 Parte_2
essere autosufficienti e di non pretendere l'uno dall'altro alcun contributo mensile.
6) Il Sig. si impegna a corrispondere un importo mensile di euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figli entro il Persona_1
giorno 20 di ogni mese, da versare sul conto corrente intestato alla sig.r Parte_2
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie italiane a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
Il Sig e la Sig.r provvederanno al pagamento del 50% delle Parte_1 Parte_2
spese straordinarie sostenute per la figli ricomprendendovi anche le spese per le feste di Per_1
compleanno ed onomastico della piccola Si rimanda al Protocollo di intesa per la Per_1
trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone firmato il 20/09/2019 tra il Presidente del Tribunale di Venezia e il Presidente del C.O.A. di Venezia e che si allega per comodità di lettura
Le spese che non importano il preventivo assenso dell'altro genitore dovranno essere debitamente documentate e quindi rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale ed amministrativa.
Quanto alle spese che necessitano del preventivo accordo dei genitori, anch'esse dovranno essere debitamente documentate, e la relativa somma di spettanza sarà versata al momento dell'atto dell'accordo stesso.
7) la coppia durante il matrimonio ha accolto due cani di sesso femminile, la prima di nom Per_2
microchi ed iscritta all'anagrafe canina come di proprietà del Sig PartitaIVA_1 Parte_1
e l'altra, di nome avente microchip ed iscritta all'anagrafe
[...] Per_3 PartitaIVA_2
canina come di proprietà della Sig.r Parte_2
I coniugi si impegnano a sostenere il mantenimento dei due animali da affezione in parti uguali, dividendo le relative spese per gli stessi, purché previamente concordate e debitamente documentate, al 50 % ciascuno.
In caso di gravi patologie dei predetti animali, i coniugi avranno cura di scegliere un unico medico veterinario di fiducia al fine di poter decidere insieme la miglior terapia che si renderà necessaria. R.G. 17094/2023
8) il si si impegna a far utilizzare alla moglie, a necessità della stessa e per i bisogni della Pt_1
famiglia, una vettura intestata al medesimo o alla propria società;
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio/ recapito anche telefonico per essere a conoscenza degli spostamenti nelle varie località quando hanno con sé la figlia minore.
10) L'assegno unico per la figlia a carico, di cui al d.lvo 21.12.2021 n.230, in deroga a quanto previsto dal comma 4 art.6 della predetta disposizione di legge, competerà per l'intero alla madre collocataria.
Relativamente alle detrazioni fiscali per figlio minore e/o a carico, la figli risulterà Persona_1
a carico della sig.r nella misura del 100% . Parte_2
11) I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza chiamata per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che, resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica in udienza, di avervi aderito liberamente e coscientemente;
I coniugi infatti non intendono reciprocamente conciliarsi e confermano le conclusioni rassegnate nell'odierno ricorso.”
Conclusioni del P.M.: Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
21.11.2023, e esponevano di aver contratto matrimonio con Parte_2 Parte_1
rito concordatario, in data 11.07.1996, in Tremestieri Etneo (CT), matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1996, parte II, Serie A, atto n. 6
e che dall'unione era nata la figlia (nata a [...] il [...]). Per_1
A seguito dell'udienza del 27.02.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza n.
2709/2024 (pubblicata il 29.07.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 4.11.2024 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. R.G. 17094/2023
Con il deposito in data 29.10.2024 delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate in epigrafe.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti va accolta.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nella fase di separazione consensuale, le cui condizioni sono state omologate con sentenza del
Tribunale di Venezia n. 2709/2024 (pubblicata il 29.07.2024).
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, oltre che rispondenti all'interesse della figlia minore.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 Pt_1
celebrato in data 11.07.1996 iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...]
Tremestieri Etneo dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 6 alle condizioni in epigrafe riportate;
R.G. 17094/2023
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 - sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 21.11.2023 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., in data 29.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024 che si riportano: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del