Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 11/03/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI OL
composta dai magistrati:
NR MARINARO Presidente HA GROSSMANN Referendario – relatore Anna LA Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2582 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale nei confronti di
- OL EL, nata il [...] a [...], c.f. [...], in proprio, nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società EDELWEISS S.A.S. DI OL IE & C. e di titolare dell’impresa individuale AG AN DI OL IE;
- RO KO, nato il [...] a [...], c.f. [...], in proprio e nella sua qualità di amministratore di fatto della società EDELWEISS S.A.S. DI OL IE & C.;
- EDELWEISS S.A.S. di OL IE & C., con sede legale in Bolzano, Via NR Fermi n. 20, partita IVA 01235690219, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- AG AN DI OL IE, impresa individuale, con sede legale in Laives (BZ), Via J.F. Kennedy n. 193, partita IVA 00178300216, in persona del legale rappresentante pro tempore;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, Referendario HA AN, ed il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio.
Ritenuto in FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La qui prospettata responsabilità erariale attiene alla ravvisata indebita percezione di contributi pubblici erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, per il tramite dell’impresa individuale IA ND di IG EL, nonché della società Edelweiss S.a.s. di IG EL & C., di cui i signori EL IG e KO RO sarebbero stati rispettivamente legale rappresentante ed amministratore di fatto.
A detta dell’organo requirente, dalle indagini sarebbe “emersa un’articolata condotta fraudolenta, basata sulla falsificazione della documentazione contabile”. In particolare, la società Edelweiss S.a.s. di IG EL & C. avrebbe presentato indebitamente undici domande di contributo ed avrebbe illegittimamente percepito nove contributi per un ammontare complessivo pari ad euro 228.305,98. L’impresa individuale IA ND di IG EL avrebbe invece illegittimamente beneficiato di due sovvenzioni pubbliche per un ammontare complessivo di euro 81.980,00.
Il Pubblico Ministero ha pertanto emesso in data 4 settembre 2025 invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti, con contestuale ricorso per sequestro conservativo ante causam.
Con decreto n. 11/2025/FU dell’8 settembre 2025 il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, ha autorizzato, nei confronti degli odierni convenuti ed in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di euro 310.285,98, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, di beni mobili, immobili, crediti e rapporti finanziari, nei termini ivi meglio precisati.
All’esito dell’udienza monocratica del 15 ottobre 2025, il Giudice designato ha considerato acclarati, nei limiti di una valutazione sommaria, come richiesta in sede cautelare, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, reputando tuttavia eccedente il valore dei beni e dei crediti sequestrati in rapporto alle esigenze cautelari. Con ordinanza n. 3/2025, depositata in Segreteria il 23 ottobre 2025, ha pertanto confermato parzialmente il sequestro cautelare disposto con il menzionato decreto presidenziale.
Successivamente al deposito, in data 26 novembre 2025, dell’atto introduttivo del presente giudizio, è stata fissata con decreto presidenziale di pari data l’udienza del 5 marzo 2026.
Nonostante la rituale notifica del predetto decreto e dell’atto di citazione, i convenuti non si sono costituiti entro il termine di cui all’art. 90 c.g.c.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, non essendo comparso nessuno per i convenuti, il Procuratore regionale ha chiesto la dichiarazione di contumacia degli stessi e l’accoglimento integrale delle domande formulate nell’atto di citazione.
Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Posto quanto precede, si osserva come, a fronte della verificata regolarità delle prescritte notificazioni, non sia pervenuto alcun riscontro all’emesso invito a dedurre né alcuna costituzione in giudizio nella presente sede. Nell’ambito del procedimento cautelare ante causam, invece, la difesa dei convenuti non ha contestato le esigenze cautelari, concentrando l’attenzione sul valore dei beni e dei crediti sequestrati, ritenuti eccedenti rispetto alle esigenze cautelari.
Il Collegio ritiene dunque che dalle risultanze istruttorie in atti, vieppiù alla luce del rinunciatario comportamento sia preprocessuale che processuale dei convenuti (cfr. in termini Sez. giur. Bolzano, sentenze n. 8/2025 e 6/2022), ben possa affermarsi la sussistenza di tutti gli elementi della contestata responsabilità amministrativo-contabile.
L’indebita percezione delle sovvenzioni pubbliche per cui è causa emerge, nello specifico, dal raffronto tra i documenti acquisiti dagli organi di polizia nel corso delle indagini e quelli presentati dai convenuti in sede di rendicontazione delle domande di contributo. L’esame incrociato evidenzia invero una falsificazione, alterazione ovvero artificiosa predisposizione della documentazione consegnata alla Provincia Autonoma di Bolzano al fine di ottenere l’erogazione dei contributi. Dal carattere fraudolento delle condotte così poste in essere è del resto chiaramente desumibile la connotazione dolosa dell’elemento soggettivo. Da ultimo, per quanto attiene al rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato la giurisdizione contabile abbraccia tanto gli enti beneficiari di risorse pubbliche quanto i rispettivi amministratori e legali rappresentanti, che si siano inseriti nel relativo procedimento di concessione (cfr. Sez. giur. Piemonte, sent. n. 72/2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 84/2025). Viene dunque innanzitutto in rilievo il ruolo della signora EL IG, titolare dell’impresa individuale IA ND di IG EL, nonché legale rappresentante della società Edelweiss S.a.s. di IG EL & C. Si riscontra poi una pluralità di elementi che, nel loro insieme, consentono di ravvisare in capo al signor KO RO la qualità di amministratore di fatto della menzionata società (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 84/2025: “Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, quale intraneus con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società (Sez. Piemonte, sent. n. 98/2023)”). Tra questi si annovera l’età della signora IG, madre del signor RO, l’indicazione di quest’ultimo quale direttore di progetto o referente delle istanze di contributo, la sottoscrizione, da parte del medesimo, di domande di contributo, la cointestazione o delega per l’operatività bancaria in favore dello stesso.
3. Ne deriva la condanna al pagamento in favore della Provincia Autonoma di Bolzano delle seguenti somme:
- euro 228.305,98 da parte dei convenuti EL IG, KO RO ed Edelweiss S.a.s. di IG EL & C., in solido tra loro;
- ulteriori euro 81.980,00 da parte dei convenuti EL IG ed impresa individuale IA ND di IG EL, in solido tra loro.
A tali somme andrà aggiunta la rivalutazione monetaria a far tempo dall’ultima indebita erogazione (cfr. Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1028/1996).
Sull’importo così rivalutato saranno corrisposti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
4. A mente dell’art. 80 c.g.c., al pieno accoglimento della domanda attorea consegue la conversione in pignoramento del sequestro conservativo disposto con la menzionata ordinanza n. 3/2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 686 c.p.c.
5. Le spese di giustizia del procedimento cautelare ante causam e del presente giudizio, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di contumacia,
1) condanna i convenuti IE OL, RK RO ed Edelweiss S.a.s. di IG EL & C., in solido tra loro, al pagamento in favore della RO NO DI OL della somma di euro 228.305,98, oltre rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
2) condanna le convenute IE OL e IA ND di IG EL, in solido tra loro, al pagamento in favore della RO NO DI OL dell’ulteriore somma di euro 81.980,00, oltre rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
3) dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 3/2025 del 15 ottobre 2025, depositata in Segreteria il 23 ottobre 2025;
4) condanna i convenuti IE OL, RK RO, Edelweiss S.a.s. di IG EL & C. e IA ND di IG EL, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giustizia relative al procedimento cautelare ante causam ed al presente giudizio, da rimborsare allo Stato, quantificate rispettivamente in euro 489,93 ed euro 276,96, e dunque complessivamente in euro 766,89.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
| L’estensore | Il Presidente |
| HA AN | NR AR |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Depositata in segreteria il giorno 11.03.2026