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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 27.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4956 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Filomena Letizia ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dip. dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso il 04.07.2024 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di assegno di invalidità, stante l'accertata CP_2
sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 27.02.2024.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
30.08.2024; v. all. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1
della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 02.01.2025 il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data immediatamente successiva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione (avvenuta il
28.02.2024) del modello AP70 – e tenuto conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 28.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino