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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 719/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento insussistenza indebito previdenziale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Parte_1
rigettate tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente
CP_ accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito qui impugnato e vantato dall nei suoi confronti, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
trattenuto sulle pensioni versate alla ricorrente a tale titolo oltre interessi e rivalutazione se dovuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito previdenziale che le veniva contestato dall' CP_1
2. In particolare, la riferiva di essere titolare di due pensioni (di vecchiaia e di Pt_1
reversibilità), percependo mensilmente la somma complessiva di 800,00 euro. Fin dall'inizio del trattamento pensionistico in oggetto la ricorrente non risultava avere altre fonti di reddito.
3. La ricorrente aggiungeva che a partire dal mese di giugno 2023 l' ha iniziato a CP_1
trattenere la cifra di 110,69 euro dalle pensioni erogate, in quanto nel 2020 le era stata erogata indebitamente sulla pensione un importo pari a 2.213,87 euro. La ragione del versamento indebito risiedeva nell'omessa comunicazione dei redditi da parte della ricorrente in riferimento all'anno 2019.
4. La sosteneva la fondatezza del ricorso in quanto non aveva alcun obbligo di Pt_1
comunicare i redditi, perché del tutto priva di altre fonti di sostentamento. Inoltre,
Pag. 2 di 5 affermava che era pacifico il principio della irripetibilità dell'indebito assistenziale al periodo antecedente alla data del provvedimento di accertamento.
5. In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava le CP_1
argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, sosteneva la legittimità del proprio operato, in quanto risultava che la ricorrente aveva omesso di indicare i redditi percepiti nell'anno 2019, così violando 13, comma 6, lettera c), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Tale obbligo, secondo l'ente previdenziale, è fondato su disposizioni di legge e prescindere da richieste o solleciti dell' che, comunque, CP_1
nel caso di specie vi sono stati.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 05.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è titolare di due trattamenti pensionistici: una pensione di vecchiaia (Cat. VR n. 30027985) e una di reversibilità
(Cat. SR n. 32028946).
10. È circostanza pacifica che la in riferimento all'anno 2019, non ha comunicato Pt_1 il reddito percepito. Circostanza parimenti non contestata è l'assenza di redditi diversi dal trattamento pensionistico in riferimento alla suddetta annualità.
11. Occorre, pertanto, verificare se il percettore di pensione abbia l'obbligo di comunicare all' i redditi percepiti anche nel caso in cui dia privo di redditi diversi dalla CP_1
pensione erogata.
12. Sul punto è necessario interpretare la disposizione di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L.
207/2008, che prevede: “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
Pag. 3 di 5 stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa…”.
13. Il dato letterale della suddetta disposizione porta a interpretare “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” nel modo indicato dalla ricorrente, ovvero ritenere che l'obbligo di comunicazione dei redditi sussiste solo in capo a quei soggetti che, oltre alla pensione, abbiano altre fonti di sostentamento che possano incidere sulle erogazioni delle prestazioni assistenziali. Solo chi ha redditi ulteriori li deve comunicare all' Chi non percepisce alcun reddito, non ha alcun obbligo di comunicazione CP_1 all'ente previdenziale. Nel caso in cui il legislatore avesse voluto fissare un obbligo generalizzato di comunicazione dei redditi, lo avrebbe scritto in modo chiaro e con termini diversi.
14. Questa esegesi trova conforto nella finalità della norma, che è quella di mettere l'ente previdenziale nelle condizioni di conoscere tempestivamente le variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione che possano determinare una revoca o una riduzione del trattamento pensionistico.
15. Questa interpretazione è supportata anche da una circolare dell' (la n. 195 del CP_1
30.11.2015) che prevede: “Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_1 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)”.
16. Pertanto, si deve affermare che la parte convenuta non poteva chiedere alla parte ricorrente la restituzione delle somme precedentemente erogate per la ragione che era stata omessa la comunicazione dei dati reddituali, in quanto tale obbligo non sussiste per chi non è titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' CP_1
17. Va, infine, aggiunto che, in ogni caso, l'ente previdenziale non avrebbe potuto andare a recuperare il trattamento pensionistico a suo dire erogato indebitamente per il principio,
Pag. 4 di 5 ormai consolidato in giurisprudenza, dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale in merito alle prestazioni erogate prima del provvedimento di revoca o di modica del trattamento assistenziale: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. L., 26036/2019).
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito vantato dall' nei confronti CP_1 della ricorrente per l'importo pari a 2.213,87 euro;
2) condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto sulle pensioni versate alla CP_1
ricorrente a tale titolo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 886,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara
Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 719/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento insussistenza indebito previdenziale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Parte_1
rigettate tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente
CP_ accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito qui impugnato e vantato dall nei suoi confronti, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
trattenuto sulle pensioni versate alla ricorrente a tale titolo oltre interessi e rivalutazione se dovuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito previdenziale che le veniva contestato dall' CP_1
2. In particolare, la riferiva di essere titolare di due pensioni (di vecchiaia e di Pt_1
reversibilità), percependo mensilmente la somma complessiva di 800,00 euro. Fin dall'inizio del trattamento pensionistico in oggetto la ricorrente non risultava avere altre fonti di reddito.
3. La ricorrente aggiungeva che a partire dal mese di giugno 2023 l' ha iniziato a CP_1
trattenere la cifra di 110,69 euro dalle pensioni erogate, in quanto nel 2020 le era stata erogata indebitamente sulla pensione un importo pari a 2.213,87 euro. La ragione del versamento indebito risiedeva nell'omessa comunicazione dei redditi da parte della ricorrente in riferimento all'anno 2019.
4. La sosteneva la fondatezza del ricorso in quanto non aveva alcun obbligo di Pt_1
comunicare i redditi, perché del tutto priva di altre fonti di sostentamento. Inoltre,
Pag. 2 di 5 affermava che era pacifico il principio della irripetibilità dell'indebito assistenziale al periodo antecedente alla data del provvedimento di accertamento.
5. In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che contestava le CP_1
argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, sosteneva la legittimità del proprio operato, in quanto risultava che la ricorrente aveva omesso di indicare i redditi percepiti nell'anno 2019, così violando 13, comma 6, lettera c), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Tale obbligo, secondo l'ente previdenziale, è fondato su disposizioni di legge e prescindere da richieste o solleciti dell' che, comunque, CP_1
nel caso di specie vi sono stati.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 05.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è titolare di due trattamenti pensionistici: una pensione di vecchiaia (Cat. VR n. 30027985) e una di reversibilità
(Cat. SR n. 32028946).
10. È circostanza pacifica che la in riferimento all'anno 2019, non ha comunicato Pt_1 il reddito percepito. Circostanza parimenti non contestata è l'assenza di redditi diversi dal trattamento pensionistico in riferimento alla suddetta annualità.
11. Occorre, pertanto, verificare se il percettore di pensione abbia l'obbligo di comunicare all' i redditi percepiti anche nel caso in cui dia privo di redditi diversi dalla CP_1
pensione erogata.
12. Sul punto è necessario interpretare la disposizione di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L.
207/2008, che prevede: “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
Pag. 3 di 5 stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa…”.
13. Il dato letterale della suddetta disposizione porta a interpretare “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” nel modo indicato dalla ricorrente, ovvero ritenere che l'obbligo di comunicazione dei redditi sussiste solo in capo a quei soggetti che, oltre alla pensione, abbiano altre fonti di sostentamento che possano incidere sulle erogazioni delle prestazioni assistenziali. Solo chi ha redditi ulteriori li deve comunicare all' Chi non percepisce alcun reddito, non ha alcun obbligo di comunicazione CP_1 all'ente previdenziale. Nel caso in cui il legislatore avesse voluto fissare un obbligo generalizzato di comunicazione dei redditi, lo avrebbe scritto in modo chiaro e con termini diversi.
14. Questa esegesi trova conforto nella finalità della norma, che è quella di mettere l'ente previdenziale nelle condizioni di conoscere tempestivamente le variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione che possano determinare una revoca o una riduzione del trattamento pensionistico.
15. Questa interpretazione è supportata anche da una circolare dell' (la n. 195 del CP_1
30.11.2015) che prevede: “Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_1 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)”.
16. Pertanto, si deve affermare che la parte convenuta non poteva chiedere alla parte ricorrente la restituzione delle somme precedentemente erogate per la ragione che era stata omessa la comunicazione dei dati reddituali, in quanto tale obbligo non sussiste per chi non è titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' CP_1
17. Va, infine, aggiunto che, in ogni caso, l'ente previdenziale non avrebbe potuto andare a recuperare il trattamento pensionistico a suo dire erogato indebitamente per il principio,
Pag. 4 di 5 ormai consolidato in giurisprudenza, dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale in merito alle prestazioni erogate prima del provvedimento di revoca o di modica del trattamento assistenziale: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. L., 26036/2019).
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito vantato dall' nei confronti CP_1 della ricorrente per l'importo pari a 2.213,87 euro;
2) condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto sulle pensioni versate alla CP_1
ricorrente a tale titolo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 886,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara
Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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