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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 466/2023
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del
11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to POLLICORO STEFANIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to COLETTA CP_1 P.IVA_1
ELEONORA/ resistente
OGGETTO: indennita - rendita vitalizia CP_1
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata, nella specie “tendinosi spalla bilaterale” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva di aver già ottenuto il riconoscimento della tecnopatia denunciata, ossia “spondilodiscopatie del tratto lombare” e “ernie discali lombari” con danno biologico quantificato al 10%, e di aver successivamente presentato domanda per ottenere il riconoscimento di altra patologia sofferta.
Precisava, infatti, di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo dal
1987 ad oggi, e che tali mansioni comportavano movimentazioni manuale di carichi di notevole peso, con sovraccarico degli arti superiori, assunzioni di posizioni incongrue, con ritmi incessanti e senza pause.
In ragione di ciò, presentava domanda amministrativa di malattia professionale all' , che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento CP_1
veniva presentato anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costitutiva ritualmente l che contestava la fondatezza della CP_1
domanda, evidenziando la mancata esposizione dell'istante al rischio lavorativo, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che dall'espletata consulenza medica del dott. Persona_1
è emerso che il ricorrente è attualmente affetto da “tendinosi di
[...]
spalla bilaterale”, concludendo per l'accertamento della presenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori “idoneo ad innescare la patologia” e, quindi, del nesso di causalità. Ha così individuato, per questa, una percentuale di danno biologico pari al 4%, in riferimento a quanto previsto dai codici 224 e 227, e con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Dunque, le risultanze della CTU hanno permesso di accertare una maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
Di conseguenza, il CTU ha riconosciuto un danno complessivo in misura del 13% (tredici percento), in ragione del precedente riconoscimento di altra tecnopatia (spondilodiscopatie del tratto lombare e delle ernie discali lombari) in misura del 10%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav.
27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
Pag. 3 di 6 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione complessivo pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il
13% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Pag. 4 di 6 ***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett.
a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 13 (tredici) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale ex
Pag. 5 di 6 D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 11.02.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
Pag. 6 di 6
Sezione lavoro
N.R.G. 466/2023
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del
11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to POLLICORO STEFANIA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to COLETTA CP_1 P.IVA_1
ELEONORA/ resistente
OGGETTO: indennita - rendita vitalizia CP_1
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dell'ulteriore malattia professionale denunciata, nella specie “tendinosi spalla bilaterale” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva di aver già ottenuto il riconoscimento della tecnopatia denunciata, ossia “spondilodiscopatie del tratto lombare” e “ernie discali lombari” con danno biologico quantificato al 10%, e di aver successivamente presentato domanda per ottenere il riconoscimento di altra patologia sofferta.
Precisava, infatti, di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo dal
1987 ad oggi, e che tali mansioni comportavano movimentazioni manuale di carichi di notevole peso, con sovraccarico degli arti superiori, assunzioni di posizioni incongrue, con ritmi incessanti e senza pause.
In ragione di ciò, presentava domanda amministrativa di malattia professionale all' , che veniva rigettata. Avverso tale provvedimento CP_1
veniva presentato anche ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costitutiva ritualmente l che contestava la fondatezza della CP_1
domanda, evidenziando la mancata esposizione dell'istante al rischio lavorativo, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che dall'espletata consulenza medica del dott. Persona_1
è emerso che il ricorrente è attualmente affetto da “tendinosi di
[...]
spalla bilaterale”, concludendo per l'accertamento della presenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori “idoneo ad innescare la patologia” e, quindi, del nesso di causalità. Ha così individuato, per questa, una percentuale di danno biologico pari al 4%, in riferimento a quanto previsto dai codici 224 e 227, e con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Dunque, le risultanze della CTU hanno permesso di accertare una maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
Di conseguenza, il CTU ha riconosciuto un danno complessivo in misura del 13% (tredici percento), in ragione del precedente riconoscimento di altra tecnopatia (spondilodiscopatie del tratto lombare e delle ernie discali lombari) in misura del 10%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav.
27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
Pag. 3 di 6 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione complessivo pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il
13% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo CP_1
importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Pag. 4 di 6 ***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. osì provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett.
a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 13 (tredici) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale ex
Pag. 5 di 6 D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 11.02.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
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