Decreto cautelare 30 settembre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 8518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8518 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Istituto Comprensivo G. AS di RS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ambito Territoriale di Caserta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “ G. AS ” di RS (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore in epigrafe indicato su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e dell’Istituto Comprensivo G. AS di RS;
Vista la nota del 13.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa OV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “G. AS ” di RS (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n. 2249 del 30.09.2025 è stato rilevato che il PEI redatto per l’anno in corso, in data 22.09.2025, pur riconoscendo che l’alunno necessita dell’aiuto costante dell’insegnante di sostegno per tutte le 30 ore di frequenza (vedi pag. 13) , non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ( 18 ore settimanali) e non si fa neppure menzione della delibera del GLO. Conseguentemente è stata ordinata la riformulazione del PEI sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto, fissando la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
3. In data 28 ottobre 2025, parte ricorrente unitamente alla richiesta di passaggio in decisione, ha depositato copia del PEI rimodulato, adottato il 21 ottobre 2025, nel quale a seguito del decreto monocratico n. 2249/2025 del 30 settembre 2025, il collegio docenti indica ex novo la necessità della copertura totale delle 30 ore, e richiede anche per l’anno in corso il mantenimento del sostegno didattico per tutte le 30 ore, ma ha anche segnalato che le ore di sostegno aggiuntive non sono state ancora concretamente attribuite. Ha chiesto, pertanto, rinviarsi la trattazione dell’istanza cautelare per verificare l’adempimento all’incombente.
4. Con ordinanza n. 2983/2025 del 27.11.2025 l’istanza di parte ricorrente è stata accolta con rinvio in prosecuzione alla camera di consiglio del 18.12.2025.
5. Con la nota del 13.12.2025, parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo il minore ottenuto le ore di sostegno previste dal PEI.
6. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
7. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga ”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- dell’Istituto Comprensivo G. AS di RS;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito –Dipartimento del personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
OV RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RI | NA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.