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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 115/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 66/2020, emessa dal Tribunale civile di Gela il
06.02.2020, depositata in data 07.02.2020, non notificata, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.07.1967 ed ivi residente nella Via Palestro n. 21, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Rosario
Didato, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.04.1958 e (CF. ), nata a Parte_2 C.F._3
Mazzarino il 10.06.1961, ivi residenti nella via P. Micca n. 6, elettivamente domiciliati in San Cataldo nella via Caltanissetta n. 19, presso lo studio dell'Avv.
1 Sergio Anzaldi, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale e mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con applello incidentale
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E NEI CONFRONTI DI
- (C.F. ), nato PA C.F._4
a Caltanissetta il 13.09.1949 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bettina Bartoli ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta viale Sicilia n. 176 presso lo studio dell'avv.to Lupo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
- (C.F. nato a [...] [...], CP_3 C.F._5
c.f. ), ivi residente nel V.le della Resistenza n. 127/A e C.F._5
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
30.04.1970, residente nella via Trento n. 15 Forlì, quali eredi universali ed aventi causa di nata a [...] il [...] ivi deceduta il 06.09.2009; Persona_1
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_5 C.F._7
residente a [...]; (C.F. CP_6
, nata a [...] il [...]ed ivi residente nella CodiceFiscale_8
via Roma n. 40; nata a [...] il [...] n.q. di Controparte_7
procuratore generale del sig. (C.F. ), nato a CP_8 C.F._9
Mazzarino il 27.01.1948, residente a [...], giusta procura rilasciata in data 13.07.2015 in Cinisello Balsamo avanti il
Notar n. di rep.
2.017 e di racc. n. 609; tutti elettivamente domiciliati in Per_2
Mazzarino nella Via Santa Lucia n. 90 presso lo studio dell'Avv. Ermelinda Maria
Tedeschi Rizzone, del foro di Caltanissetta, che li rappresenta e difende giusta procura speciale e mandato alle liti in calce alla comparsa di intervento adesivo in appello
2 APPELLATI
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
01/4/1940; (C.F. ), nato a Controparte_10 C.F._11
Mazzarino il, 07/1/1965; (C.F. ), Controparte_11 C.F._12
nata a [...] il [...]; (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...]; C.F._13 Parte_4
(C.F. , nata a [...] il [...]; tutti elettivamente C.F._14
domiciliati in Mazzarino nel c.so. V. Emanuele 82, presso lo studio dell'Avv.
Fausto G. Giuliana, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
29.02.2024 così concludeva:“ si reiterano e rassegnano le seguenti istanze e conclusioni: In via principale: s'insiste tanto nell'atto di citazione in appello quanto nelle note di udienza già in atti e, in particolare, per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate con l'atto di gravame (interrogatorio formale dell'appellato sig. e rinnovazione della c.t.u. tecnica di primo Controparte_1
grado per gravi carenze metodologiche e valutative, errori ed omissioni determinanti ai fini della decisione), come puntualmente reiterate nelle note di trattazione scritta in atti del 12.2.2021 e del 15.4.2021; In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta principale, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalle difese degli appellati tanto con le comparse di costituzione quanto con le successive note di trattazione scritta, perché tutte infondate in fatto ed in diritto, precisa le conclusioni riportandosi al contenuto e alle conclusioni di merito già formulate
3 nell'atto di gravame, chiedendo che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore degli appellanti incidentali, e Controparte_1 [...]
con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così Parte_2 concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita in accoglimento delle nostre domande ragioni ed eccezioni così statuire: In via preliminare:
1. in accoglimento del nostro appello incidentale ed in riforma sul punto della impugnata sentenza n. 66/2020 emessa nel procedimento n. 1661/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Gela, porre le spese e i compensi del CTU ivi compreso l'acconto versato in capo ed a carico dell'appellante sig. Parte_1
2.. Ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per la mancata correlazione tra le parti della sentenza che si intendono impugnare e
i relativi motivi di appello, rimessi genericamente alle sole contestazioni dei CTP dell'appellante avverso la relazione del CTU;
Nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni:
4. Ritenere e dichiarare l'intervenuta preclusione della eccezione del conflitto di interessi non avendo l'appellante proposto e rilevato il detto conflitto nella successiva udienza utile del 10.01.2017, essendosi costituiti in giudizio i sigg.ri n.q. di eredi e con comparsa adesiva Per_1 CP_3 Per_1 CP_7
del 05.01.2017; 5. Ritenere e dichiarare che l'odierno procuratore non è incorso in alcun conflitto di interessi avendo i sigg.ri n.q. di eredi e Per_1 CP_3 Per_1
aderito con intervento volontario alle domande degli appellati senza porre CP_7
alcun vincolo, condizione o contrasto alle domande attrici e per la modesta porzione di terreno interessata alla costituzione alla servitù quantificata dal CTU in € 8,00 e di cui € 2,00 per ogni singolo interveniente.
6. Ritenere e dichiarare che i fondi degli appellati sono totalmente interclusi come da conclusioni riportate nella relazione del CTU ed ispezionati direttamente del giudicante di primo grado per la verifica dello stato dei luoghi, con conferma della sentenza di primo grado
e conseguente rigetto dell'appello;
8. Rigettare tutte le singole difese, eccezioni e affermazioni avversarie, poiché semplicemente labiali e destituite da ogni
4 fondamento giuridico e fattuale;
9. Ordinare la espunzione dal fascicolo telematico gli accertamenti investigativi del sig. prodotti in giudizio CP_12
tardivamente e al di fuori dei termini ex art. 183 c.p.c., nonché per la mancata autorizzazione al deposito da parte del giudicante;
10. Rigettare le strumentali domande riconvenzionali, poste in manifesta mala fede, da parte appellante in capo a parte appellata, dichiarando: a) che gli smottamenti si verificano per fatto
e colpa dell'appellante che nel corso degli anni ha sempre accumulato terrà di riporto lungo il proprio confine fino a costituire una scarpata dell'altezza di circa mt. 6,00; b) che la conduttura idrica e il suo contatore sono di proprietà del
avendoli installati sui luoghi a seguito stipulazione del Parte_5
contratto di fornitura del 08.01.1990; 11. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante sig. al pagamento in favore degli appellati al risarcimento Parte_1
danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza;
12. Rigettare tutte le residue domande di rinnovo o di richiamo del CTU di primo grado per le finalità strumentali a cui sono destinate, ivi compresa la rideterminazione della indennità per la costituzione della servitù. Con richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190c.p.c.”.
Il procuratore dell'appellante incidentale con note di PA
trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “ritenuto impugnativamente l'atto di citazione in appello del sig. che Parte_1
si contesta, perché infondato in fatto ed in diritto, e le comparse e note di trattazione scritta avverse, insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti ed in particolare nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale di seguito riportate: piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Caltanissetta adversis reiectis, Dichiarare infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per le causali indicate in narrativa, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 66/2020 pubbl. il 07/02/2020 nel
5 procedimento RG n. 1661/2014.In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 66/2020 nel senso che, come stabilito dal CTU Geom.
nella relazione depositata in data 29.06.2017, la servitù di passaggio Per_3
interesserà la particella 25 di proprietà per una lunghezza di mt. 7,00 CP_2
ed una larghezza di ml. 3,00 per una superficie complessiva di mq. 21,00. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma”, e chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di rito”.
Il procuratore degli appellati CP_3 Controparte_13 [...]
e con note di trattazione scritta per CP_5 CP_6 Controparte_7
l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “Gli odierni concludenti accogliendo le conclusioni formulate dagli appellati, da intendersi qui integralmente riportate, trascritte e fatte proprie, e riportandosi altresì a quanto dedotto nella propria comparsa di intervento adesivo, concludono come segue: I sigg.ri CP_3
, , , e
[...] Controparte_13 CP_5 CP_6 Controparte_7
n.q., come sopra rappresentati e difesi, prestano il loro espresso ed incondizionato consenso alla costituzione coattiva di passaggio meccanico e pedonale a carico dei fondi indistinti ed indivisi di loro proprietà di cui al foglio di mappa n. 66, particella 16 e, se il caso a tutta l'estensione necessaria a tale passaggio, in favore dei fondi di proprietà degli appellati signori e Controparte_1 [...]
siti in agro del Comune di Mazzarino, contrada Fontanelle, distinti al Parte_2
catasto dei terreni al foglio di mappa n. 66, particelle 199, 19, 23 e 24, quest'ultima in comproprietà alla signora , giusti atti di Parte_2
provenienza, quali rispettivamente atto di donazione del 07.11.1986 rogato in
Notar rep. n. 4594/2026 e atto di compravendita del 05.06.1986 rogato Per_4
in Notar n. Rep. 3034/1363. Tanto esposto, precisano le conclusioni e Per_4
chiedono la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nulla sulle spese di giudizio”.
6 Il procuratore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 [...]
e , con note di CP_11 Parte_3 Parte_4 trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “il sottoscritto procuratore, nel riportarsi in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, richiamate tutte le ragioni e difese in essa contenute, che devono ritenersi qui tutte per intero ritrascritte, e contestato quanto erroneamente addotto da parte appellante, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e chiede che la causa sia posta in decisione con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/11/2014 i coniugi e Controparte_1 [...]
chiamavano in giudizio innanzi al Tribunale di Gela Parte_2 Parte_1
; ; gli eredi di ,
[...] Controparte_14 Persona_5 Persona_1
, , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
(quest'ultima procuratore generale del sig. ; CP_7 CP_8 [...]
; tutti quali proprietari dei fondi limitrofi, per sentir PA
dichiarare che il proprio fondo, sito nel territorio del comune di Mazzarino, c.da
“Fontanella”, a seguito della restituzione di porzioni di terre su cui insisteva una servitù di passaggio, era divenuto intercluso e che, pertanto, avevano diritto ad ottenere il passaggio coattivo per la coltivazione e il conveniente uso dello stesso.
Gli attori chiedevano, nello specifico, che venisse costituita con sentenza la servitù
di passaggio della larghezza di almeno mt 3,00 a carico dei terreni distinti in catasto al fg. di mappa 66, di proprietà di part. 16 di Parte_1
proprietà dei signori , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
part. 25 di proprietà di
[...] CP_8 PA
.
[...]
7 Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta Parte_1
avversaria, ed assumendo che il fondo degli attori non era intercluso, in quanto gli attori vi accedevano attraverso due stradelle: da quella che si diparte dalla strada vicinale Mastra lungo il confine tra la part. 28 (di proprietà di ) Controparte_15
e la part. 29 (di proprietà di , Parte_6 Parte_7 Persona_6
, , ), attraversando la part. 25 Persona_7 Persona_8 Persona_9
(di proprietà di ); da quella esistente che dipartendosi dalla strada CP_2
provinciale posta a sud della part. 25, percorre tale particella di proprietà di
; che, in via del tutto subordinata, in applicazione dell'art. 1501 c.c., la CP_2
servitù venisse costituita sul confine dei fondi dei signori e CP_10 CP_16
in quanto consentiva un percorso più breve ed agevole, risultando
[...]
quella richiesta dagli attori eccessivamente gravosa per il suo fondo perché
particolarmente scosceso.
Si costituiva in giudizio formulandole seguenti domande: “- PA
ritenere, dichiarare e statuire il diritto del sig. a subire il PA
minore pregiudizio dalla costituzione della servitù di passaggio sul fondo di sua
proprietà e, nello specifico, autorizzare il chiesto e costituendo passaggio coattivo
nella parte della particella 25, in proprietà del convenuto , in adiacenza CP_2
al confine con la particella 22, di proprietà - ritenere, dichiarare e CP_8
statuire il diritto del sig. ad avere corrisposto un indennizzo PA
per la costituenda servitù coattiva di passaggio richiesta da parte attrice”.
Su provvedimento del 02/4/2015 il Giudice autorizzava a Parte_1
integrare il contraddittorio con i signori , Controparte_14 Parte_3
e che, costituitisi in giudizio contestavano l'assunto del sig. Controparte_17
deducendo che era sempre esistita la servitù di passaggio a carico del Parte_1
fondo del sig. ed a favore dei fondi dei signori e Parte_1 Persona_10
che tutti i proprietari dei fondi limitrofi, ne avevano sempre usufruito.
8 Si costituivano pure gli eredi e aventi causa di dichiarando di non Persona_5
opporsi alla domanda.
Si costituivano in giudizio, infine, , e Controparte_9 Controparte_10 [...]
n.q. di eredi del sig. nelle more deceduto. CP_11 Controparte_14
Espletata l'istruttoria svoltasi mediante Consulenza Tecnica D'Ufficio con il
Geometra al quale il Tribunale aveva affidato l'incarico di CP_18
rilevare ed accertare lo stato d'interclusione del fondo attoreo ed, in caso positivo, di stabilire alla luce dei rilievi delle parti e delle conformazioni dei luoghi il percorso più agevole per raggiungere detto fondo, le opere necessarie, l'eventuale indennizzo da corrispondere ai fondi serventi, il Tribunale rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2018 data in cui veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse e delle repliche. Successivamente il Giudice, ritenuto necessario verificare sui luoghi quanto esposto dalle parti e dal CTU, rimetteva la causa sul ruolo per la comparizione delle parti per poi procedere alla ispezione sui luoghi alla presenza del CTU.
Esaminati i luoghi, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 66/2020 con dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domande degli attori e, per l'effetto, dispone la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo attoreo dominante mediante l'attraversamento dei seguenti fondi: a) -La particella 250 (proprietà per una lunghezza Parte_1
di mI. 21,00 ed una larghezza di ml. 3,00 ed una superficie di mq.63,00; b) - La
particella 16 (Proprietà eredi chiolo) per mq.8,00; c) - La particella Per_11
161 (proprietà per una lunghezza di ml. 40,00 ed una larghezza di ml. Parte_1
3,00 per una superficie complessiva di mq. 120,00; d) - La particella 19 (proprietà
per una lunghezza di ml. 43,00 ed una larghezza di ml. 3,00 per una CP_1
superficie complessiva di mq. 129,00; e) - La particella 25 (proprietà ) CP_2
9 per una lunghezza di ml. 34,00 ed una larghezza di ml. 3,00 per una superficie
complessiva di mq. 102,00; vedasi la planimetria allegata alla relazione TAV. n.
3 parte integrante della presente. Dispone altresì la misura della indennità da
corrispondere ai proprietari dei fondi serventi come segue:
1- al Sig. Parte_1
, €. 183,00; 2- F.lli eredi , : €. 8,00; 3- Sig.
[...] Per_1 CP_3 CP_2
€ 102,00. Liquida le spese del procedimento in € 100,00 per spese vive
[...]
€ 2430,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge in favore degli attori
e ed a carico del convenuto Controparte_1 Parte_2 Parte_1
come pure le spese in favore di
[...] Controparte_19
e , liquidate nella misura di € 1400,00 oltre spese
[...] Parte_4
generali, iva e cpa come per legge, sono poste a carico del convenuto Parte_1
”.
[...]
2. ha interposto appello avverso la su indicata sentenza Parte_1
lamentando, con il primo motivo, il difetto di motivazione della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla irritualità della costituzione degli eredi Per_1
perché avvenuta con lo stesso procuratore degli attori e quindi in conflitto di interessi, eccepita nel giudizio di primo grado.
Col secondo motivo l'appellante lamenta “le gravi e numerose carenze
metodologiche e valutative della c.t.u. tecnica a firma del geom. , fatta Per_3
propria ed in modo acritico dall'Autorità Giudiziaria che ha adottato la sentenza oggi impugnata”, che ha accertato la interclusione dei fondi di proprietà
meglio evidenziate dal proprio consulente Arch. , e Persona_10 Per_12
ulteriormente sviluppate dal geom. autore di una seconda consulenza CP_20
giurata commissionata da esso appellante, che invero avrebbero accertato l'esistenza di un percorso di collegamento di detti fondi alla via pubblica e quindi la non interclusione dei fondi medesimi.
10 Col terzo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sulle domande riconvenzionali spiegate in primo grado di accertamento della realizzazione da parte degli appellati di opere di sbancamento Persona_10
e scalzamento della base del terreno di sua proprietà e di rimozione del contatore dell'acqua potabile e della tubatura idrica illegittimamente installati nel suo fondo dagli stessi, come accertati dal proprio CTP Arch. . Per_12
Col quarto motivo l'appellante contesta le conclusioni dell'espletata CTU in quanto frutto di errori e omissioni, come evidenziati dal proprio CTP Arch. Per_12
e dal suo secondo CTP Geom. CP_20
Hanno resistito al gravame e proponendo Controparte_1 Parte_2
a loro volta appello incidentale con cui hanno eccepito l'“irrituale liquidazione
delle spese e dei compensi del CTU effettuata dal Giudicante di prime cure in via
definitiva con decreto del 06.02.2020 e posta irragionevolmente in pagamento a carico degli attori-appellati”, chiedendo la riforma della sentenza sul punto con condanna dell'appellante al pagamento di tali oneri, in quanto soccombente.
L'appellato , costituitosi in giudizio, ha PA
resistito al gravame, proponendo, a sua volta appello incidentale con cui ha impugnato la “sentenza di I° grado nella parte in cui, presumibilmente per mero errore, il Giudice ha errato nel riportare il tragitto della stradella per come invece stabilito dal CTU”.
Sostiene che l'errore consiste nel fatto che il CTU Geom. nella relazione Per_3
depositata il 29.06.2017 precisava che la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 di sua proprietà per una lunghezza di mt. 7,00, una larghezza di ml.
3,00, per una superficie complessiva di mq. 21,00, mentre il primo giudice in sentenza, pur richiamando l'elaborato peritale e la planimetria allegata alla relazione . 3, indicava misure diverse e cioè una lunghezza di mt. 34, una Pt_8
larghezza di ml. 3,00 e una superficie complessiva di mq. 102,00.
11 Si sono costituiti anche gli appellati , CP_3 Controparte_13 [...]
, e , quest'ultima n.q. di procuratore CP_5 CP_6 Controparte_7
generale del sig. nato a [...] il [...], con comparsa di CP_8
intervento adesivo, dichiarando di non si opporsi “alla costituzione della servitù
coattiva a carico dei fondi di loro proprietà ed in favore dei fondi di proprietà degli appellati, non avendo alcun interesse a proporre qualsiasi opposizione”.
Si sono costituiti in giudizio pure gli appellati , Controparte_9 CP_10
e
[...] Controparte_11 Parte_3 Parte_4
spiegando le seguenti domande: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO
contrariis reiectis;
in via preliminare, · rigettare l'istanza inibitoria proposta ex
adverso per i motivi esposti in epigrafe;
· ritenere e dichiarare inammissibile il
proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc;
· ritenere e dichiarare
inammissibili le nuove soluzioni alternative richieste solo in sede di gravame
(punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di appello) nonché la nuova documentazione prodotta da parte appellante;
nel merito, · previe le declaratorie
del caso, rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata in ordine all'individuazione della servitù di
passaggio. in subordine e in via gradata, · in caso di accoglimento della domanda
in ordine alla insussistenza del requisito dell'interclusione del fondo, ritenere e
dichiarare che non esiste alcun passaggio che si diparte dalla strada vicinale
Mastra lungo il confine tra la part. 28 (di proprietà di ) e la Controparte_16
part. 29 (di proprietà di , , , Parte_6 Parte_7 Persona_6
, , ), attraversando la part. 25 Persona_7 Persona_8 Persona_9
(di proprietà di ) e che il passaggio alternativo indicato dal CP_2 Parte_1
è invece la stradella che si diparte dalla strada vicinale Mastra che attraversa la
particella 29 di proprietà , Parte_6 Parte_9 [...]
, e;
· in caso di ammissione Parte_10 Persona_8 Parte_11
12 delle nuove soluzioni richieste da parte appellante nei confronti dei signori
di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di appello, Parte_12
ritenere e dichiarare le stesse inaccoglibili, per tutti i motivi esposti in narrativa,
e per l'effetto rigettarle;
in estremo subordine, · nella denegata e non temuta
ipotesi di ammissione e accoglimento delle nuove domande proposte da parte
appellante nei confronti dei signori (punti 3) e 4) delle Parte_12
conclusioni dell'atto di appello), condannare i signori alla Persona_10
realizzazione di tutte le opere necessarie per la costituzione del passaggio ed al
pagamento in favore dei signori di un equo compenso Parte_12
proporzionato al danno cagionato dal passaggio, considerato sia il valore della
superficie asservita che il pregiudizio derivante al fondo servente e alle parti personalmente. Vittoria di spese, onorari e competenze.”.
La Corte con Ordinanza 06.09.2021, dichiarati non sussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata formulata dall'appellante, dichiarava inammissibile la richiesta dell'appellante di ammissione dell'interrogatorio formale di , rigettava la Controparte_1
richiesta di richiamo del CTU e/o di rinnovo della CTU formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 29.02.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127
ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale, formulata dagli appellati , CP_3 CP_13
, e , contenendo il gravame la
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi,
13 il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. Sempre in via preliminare va invece accolta l'eccezione di inammissibilità, pure sollevata dai predetti appellati, della produzione dell'appellante principale, in questa fase di giudizio, riguardante: 1) Consulenza tecnica del Geom. 2) CP_20
Relazione investigativa a firma del sig. . Persona_13
Ritiene la Corte che trattasi all'evidenza di documenti che avrebbero potuto essere nella disponibilità dell'appellante principale già nel corso del giudizio di primo grado. Ne consegue che detti documenti avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati nel corso di detto giudizio. E poiché così non è stato, né è stata dedotta una specifica impossibilità a provvedervi in tal senso, i documenti prodotti sono da ritenere inammissibili e degli stessi non dovrà tenersi conto per la decisione.
5 Sull'appello principale.
5.1 L'appellante con il primo motivo reitera l'eccezione di irritualità della costituzione degli eredi perché avvenuta con lo stesso procuratore degli Per_1
attori e quindi in conflitto di interessi, disattesa dal primo giudice.
Pur dandosi atto dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale su detta eccezione, la Corte ne rileva l'infondatezza atteso che nel costituirsi in giudizio con lo stesso procuratore di parte attrice gli eredi non hanno contrapposto istanze in Per_1
conflitto con le stesse ma hanno espresso “incondizionato consenso” alla richiesta attrice di costituzione coattiva di servitù di passaggio a carico dei loro fondi.
5.2 Infondato è il secondo motivo con cui l'appellante sostiene la non interclusione dei fondi avendo i propri consulenti accertato l'esistenza di Persona_10
una stradella che li conduce alla via pubblica.
Ed invero, premessa la dichiarata inutilizzabilità dell'elaborato peritale del Geom.
rileva la Corte che l'assunto sostenuto dal CTP Arch. circa la non CP_20 Per_12
interclusione dei fondi di parte attrice per l'esistenza di una stradella che li collega
14 alla via pubblica, non ha trovato conforto nell'elaborato peritale del CTU,
condiviso dalla Corte, come del resto dal Tribunale, laddove viene dato atto che
“Dalle verifiche effettuate sui luoghi oggetto di causa, si è accertato che il fondo di proprietà non ha accesso alla via pubblica ed è quindi intercluso, in CP_1
quanto la stradella che si diparte dalla strada vicinale Mastra che attraversa la
particella 29 di proprietà , , Parte_6 Parte_9 Persona_6
, e è impercorribile con Persona_7 Persona_8 Parte_11
qualsiasi mezzo, data la notevole pendenza che con le piogge si trasforma in
canale per la raccolta delle acque, per tali motivi, il terreno a valle è stato eroso
fino a creare una interruzione di detto passaggio (Vedi Foto il giorno 11/02/2017
N° 3-4-5 e 6)” (pag.
5-6 CTU Geom. . Circostanza, quest'ultima, peraltro Per_3
personalmente verificata dal primo decidente nel corso dell'ispezione dei luoghi eseguita in data 08/10/2019, di cui viene dato atto in sentenza.
5.3 Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame.
Pur dandosi atto dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande riconvenzionali spiegate dall'appellante in primo grado, procedendosi al loro scrutinio in questa fase di giudizio, rileva la Corte che stesse non possono trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova nel corso del giudizio che i coniugi avessero effettuato opere di sbancamento e Persona_10
scalzamento della base del terreno di proprietà del e collocato Parte_1
illegittimamente nel fondo di questi il contatore dell'acqua potabile e la tubatura idrica, non rilevando a tale fine il richiamato accertamento peritale dell'Arch.
costituendo lo stesso “una semplice allegazione difensiva di carattere Per_12
tecnico priva di autonomo valore probatorio, dalla quale il giudice di merito, che
esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzare e a confutare il contenuto” (Cass., sez. lav., 10.12.2002, n. 17556), così come avvenuto nel corso del giudizio di primo grado.
15 5.4 Miglior sorte non merita il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta gli errori in cui sarebbe incorso il CTU principalmente nella individuazione del percorso più agevole per raggiungere il fondo Lanzarone-
Domina e nella quantificazione dell'indennità dovuta in favore dei proprietari dei fondi serventi, richiamando a supporto gli elaborati peritali dei propri consulenti.
Ed invero, detto dell'inutilizzabilità della relazione peritale del Geom. CP_20
rileva la Corte come sulle osservazioni del CTP Arch. il CTU si è Per_12
ampiamente ed esaustivamente pronunciato, confermando che il tragitto più breve e di minor danno ai fondi serventi per l'accesso ai fondi interclusi di proprietà
è quello indicato nella Tavola n. 3, allegata all'elaborato peritale, che CP_1
si diparte dalla Strada Vicinale Mastra fino a raggiungere la particella 19 di proprietà CP_1
Non ritiene, dunque, questa Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalle valutazioni contenute nell'espletata perizia, fondata su seri e completi accertamenti nonché sorretta da condivisibili argomentazioni in ordine alla opportunità delle soluzioni adottate e ciò anche in ordine alla quantificazione delle indennità in favore dei fondi serventi.
L'appello principale va pertanto rigettato.
6. Sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
. Parte_2
Inammissibile è il gravame proposto da e Controparte_1 Parte_2
con il motivo sopra dedotto, non essendo lo stesso correlato ad alcun capo della sentenza impugnata che nulla ha disposto in ordine alle spese di CTU ed alle parti che ne devono sostenere l'onere.
7. Sull'appello incidentale proposto da PA
.
[...]
16 Col proposto gravame l'appellante incidentale lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice laddove, pur facendo proprie e richiamando le risultanze peritali dell'espletata CTU e la planimetria allegata alla relazione Tav. n. 3, secondo cui la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 di sua proprietà per una lunghezza di mt. 7,00, una larghezza di ml. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 21,00, sia in parte motiva che in dispositivo ha invece indicano che la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 per una lunghezza di mt.
34,00, una larghezza di ml. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 102,00.
A giudizio della Corte la doglianza va qualificata come istanza di correzione della sentenza impugnata e come tale va accolta, essendo pacifico ed evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha riportato in sentenza dati diversi da quelli indicati dal Consulente nell'elaborato peritale.
8. In conseguenza del rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da e
[...] Controparte_1 [...]
, ritiene la Corte sussistere giustificate ragioni per dichiararsi Parte_2
compensate tra dette parti le spese di lite del presente grado.
L'appellante principale va invece condannato a rifondere le spese del presente grado in favore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 [...]
e dell'appellato CP_11 Parte_3 Parte_4
, e degli appellati , PA CP_3 [...]
, e , liquidati in favore CP_13 CP_5 CP_6 Controparte_7
di ciascuno di essi come in dispositivo.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e il pagamento di un ulteriore Controparte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
17
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1 CP_1
e e da ,
[...] Parte_2 PA
avverso la sentenza n. 66/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 06.02.2020 e depositata in data 07.02.202, così statuisce:
- Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_1
Parte_2
- Compensa integralmente tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali e le spese del presente grado. Controparte_1 Parte_2
- Condanna alla refusione delle spese del presente grado in Parte_1
favore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e dell'appellato
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, e degli appellati , PA CP_3 CP_13
, e , liquidati in favore di
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
ciascuno di essi in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e
CPA.
A correzione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Gela sostituisce a pag. 5, rigo 1 della sentenza alla locuzione “ml. 34,00” la locuzione corretta “ml.
7,00”, a pag. 5 rigo 2 della sentenza alla locuzione “mq. 102,00” la locuzione corretta “mq. 21,00”, a pag. 6 rigo 4 del dispositivo alla locuzione “ml. 34,00” la locuzione corretta “ml. 7,00” ed alla “locuzione “mq. 102,00” la locuzione corretta
“mq. 21,00”.
Dispone l'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado.
18 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 115/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 66/2020, emessa dal Tribunale civile di Gela il
06.02.2020, depositata in data 07.02.2020, non notificata, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.07.1967 ed ivi residente nella Via Palestro n. 21, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Rosario
Didato, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.04.1958 e (CF. ), nata a Parte_2 C.F._3
Mazzarino il 10.06.1961, ivi residenti nella via P. Micca n. 6, elettivamente domiciliati in San Cataldo nella via Caltanissetta n. 19, presso lo studio dell'Avv.
1 Sergio Anzaldi, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale e mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con applello incidentale
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E NEI CONFRONTI DI
- (C.F. ), nato PA C.F._4
a Caltanissetta il 13.09.1949 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bettina Bartoli ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta viale Sicilia n. 176 presso lo studio dell'avv.to Lupo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
- (C.F. nato a [...] [...], CP_3 C.F._5
c.f. ), ivi residente nel V.le della Resistenza n. 127/A e C.F._5
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
30.04.1970, residente nella via Trento n. 15 Forlì, quali eredi universali ed aventi causa di nata a [...] il [...] ivi deceduta il 06.09.2009; Persona_1
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_5 C.F._7
residente a [...]; (C.F. CP_6
, nata a [...] il [...]ed ivi residente nella CodiceFiscale_8
via Roma n. 40; nata a [...] il [...] n.q. di Controparte_7
procuratore generale del sig. (C.F. ), nato a CP_8 C.F._9
Mazzarino il 27.01.1948, residente a [...], giusta procura rilasciata in data 13.07.2015 in Cinisello Balsamo avanti il
Notar n. di rep.
2.017 e di racc. n. 609; tutti elettivamente domiciliati in Per_2
Mazzarino nella Via Santa Lucia n. 90 presso lo studio dell'Avv. Ermelinda Maria
Tedeschi Rizzone, del foro di Caltanissetta, che li rappresenta e difende giusta procura speciale e mandato alle liti in calce alla comparsa di intervento adesivo in appello
2 APPELLATI
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
01/4/1940; (C.F. ), nato a Controparte_10 C.F._11
Mazzarino il, 07/1/1965; (C.F. ), Controparte_11 C.F._12
nata a [...] il [...]; (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...]; C.F._13 Parte_4
(C.F. , nata a [...] il [...]; tutti elettivamente C.F._14
domiciliati in Mazzarino nel c.so. V. Emanuele 82, presso lo studio dell'Avv.
Fausto G. Giuliana, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
29.02.2024 così concludeva:“ si reiterano e rassegnano le seguenti istanze e conclusioni: In via principale: s'insiste tanto nell'atto di citazione in appello quanto nelle note di udienza già in atti e, in particolare, per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate con l'atto di gravame (interrogatorio formale dell'appellato sig. e rinnovazione della c.t.u. tecnica di primo Controparte_1
grado per gravi carenze metodologiche e valutative, errori ed omissioni determinanti ai fini della decisione), come puntualmente reiterate nelle note di trattazione scritta in atti del 12.2.2021 e del 15.4.2021; In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta principale, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalle difese degli appellati tanto con le comparse di costituzione quanto con le successive note di trattazione scritta, perché tutte infondate in fatto ed in diritto, precisa le conclusioni riportandosi al contenuto e alle conclusioni di merito già formulate
3 nell'atto di gravame, chiedendo che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore degli appellanti incidentali, e Controparte_1 [...]
con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così Parte_2 concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita in accoglimento delle nostre domande ragioni ed eccezioni così statuire: In via preliminare:
1. in accoglimento del nostro appello incidentale ed in riforma sul punto della impugnata sentenza n. 66/2020 emessa nel procedimento n. 1661/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Gela, porre le spese e i compensi del CTU ivi compreso l'acconto versato in capo ed a carico dell'appellante sig. Parte_1
2.. Ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per la mancata correlazione tra le parti della sentenza che si intendono impugnare e
i relativi motivi di appello, rimessi genericamente alle sole contestazioni dei CTP dell'appellante avverso la relazione del CTU;
Nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni:
4. Ritenere e dichiarare l'intervenuta preclusione della eccezione del conflitto di interessi non avendo l'appellante proposto e rilevato il detto conflitto nella successiva udienza utile del 10.01.2017, essendosi costituiti in giudizio i sigg.ri n.q. di eredi e con comparsa adesiva Per_1 CP_3 Per_1 CP_7
del 05.01.2017; 5. Ritenere e dichiarare che l'odierno procuratore non è incorso in alcun conflitto di interessi avendo i sigg.ri n.q. di eredi e Per_1 CP_3 Per_1
aderito con intervento volontario alle domande degli appellati senza porre CP_7
alcun vincolo, condizione o contrasto alle domande attrici e per la modesta porzione di terreno interessata alla costituzione alla servitù quantificata dal CTU in € 8,00 e di cui € 2,00 per ogni singolo interveniente.
6. Ritenere e dichiarare che i fondi degli appellati sono totalmente interclusi come da conclusioni riportate nella relazione del CTU ed ispezionati direttamente del giudicante di primo grado per la verifica dello stato dei luoghi, con conferma della sentenza di primo grado
e conseguente rigetto dell'appello;
8. Rigettare tutte le singole difese, eccezioni e affermazioni avversarie, poiché semplicemente labiali e destituite da ogni
4 fondamento giuridico e fattuale;
9. Ordinare la espunzione dal fascicolo telematico gli accertamenti investigativi del sig. prodotti in giudizio CP_12
tardivamente e al di fuori dei termini ex art. 183 c.p.c., nonché per la mancata autorizzazione al deposito da parte del giudicante;
10. Rigettare le strumentali domande riconvenzionali, poste in manifesta mala fede, da parte appellante in capo a parte appellata, dichiarando: a) che gli smottamenti si verificano per fatto
e colpa dell'appellante che nel corso degli anni ha sempre accumulato terrà di riporto lungo il proprio confine fino a costituire una scarpata dell'altezza di circa mt. 6,00; b) che la conduttura idrica e il suo contatore sono di proprietà del
avendoli installati sui luoghi a seguito stipulazione del Parte_5
contratto di fornitura del 08.01.1990; 11. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante sig. al pagamento in favore degli appellati al risarcimento Parte_1
danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza;
12. Rigettare tutte le residue domande di rinnovo o di richiamo del CTU di primo grado per le finalità strumentali a cui sono destinate, ivi compresa la rideterminazione della indennità per la costituzione della servitù. Con richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190c.p.c.”.
Il procuratore dell'appellante incidentale con note di PA
trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “ritenuto impugnativamente l'atto di citazione in appello del sig. che Parte_1
si contesta, perché infondato in fatto ed in diritto, e le comparse e note di trattazione scritta avverse, insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti ed in particolare nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale di seguito riportate: piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Caltanissetta adversis reiectis, Dichiarare infondato e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per le causali indicate in narrativa, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 66/2020 pubbl. il 07/02/2020 nel
5 procedimento RG n. 1661/2014.In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 66/2020 nel senso che, come stabilito dal CTU Geom.
nella relazione depositata in data 29.06.2017, la servitù di passaggio Per_3
interesserà la particella 25 di proprietà per una lunghezza di mt. 7,00 CP_2
ed una larghezza di ml. 3,00 per una superficie complessiva di mq. 21,00. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma”, e chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di rito”.
Il procuratore degli appellati CP_3 Controparte_13 [...]
e con note di trattazione scritta per CP_5 CP_6 Controparte_7
l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “Gli odierni concludenti accogliendo le conclusioni formulate dagli appellati, da intendersi qui integralmente riportate, trascritte e fatte proprie, e riportandosi altresì a quanto dedotto nella propria comparsa di intervento adesivo, concludono come segue: I sigg.ri CP_3
, , , e
[...] Controparte_13 CP_5 CP_6 Controparte_7
n.q., come sopra rappresentati e difesi, prestano il loro espresso ed incondizionato consenso alla costituzione coattiva di passaggio meccanico e pedonale a carico dei fondi indistinti ed indivisi di loro proprietà di cui al foglio di mappa n. 66, particella 16 e, se il caso a tutta l'estensione necessaria a tale passaggio, in favore dei fondi di proprietà degli appellati signori e Controparte_1 [...]
siti in agro del Comune di Mazzarino, contrada Fontanelle, distinti al Parte_2
catasto dei terreni al foglio di mappa n. 66, particelle 199, 19, 23 e 24, quest'ultima in comproprietà alla signora , giusti atti di Parte_2
provenienza, quali rispettivamente atto di donazione del 07.11.1986 rogato in
Notar rep. n. 4594/2026 e atto di compravendita del 05.06.1986 rogato Per_4
in Notar n. Rep. 3034/1363. Tanto esposto, precisano le conclusioni e Per_4
chiedono la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nulla sulle spese di giudizio”.
6 Il procuratore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 [...]
e , con note di CP_11 Parte_3 Parte_4 trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “il sottoscritto procuratore, nel riportarsi in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, richiamate tutte le ragioni e difese in essa contenute, che devono ritenersi qui tutte per intero ritrascritte, e contestato quanto erroneamente addotto da parte appellante, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e chiede che la causa sia posta in decisione con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/11/2014 i coniugi e Controparte_1 [...]
chiamavano in giudizio innanzi al Tribunale di Gela Parte_2 Parte_1
; ; gli eredi di ,
[...] Controparte_14 Persona_5 Persona_1
, , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
(quest'ultima procuratore generale del sig. ; CP_7 CP_8 [...]
; tutti quali proprietari dei fondi limitrofi, per sentir PA
dichiarare che il proprio fondo, sito nel territorio del comune di Mazzarino, c.da
“Fontanella”, a seguito della restituzione di porzioni di terre su cui insisteva una servitù di passaggio, era divenuto intercluso e che, pertanto, avevano diritto ad ottenere il passaggio coattivo per la coltivazione e il conveniente uso dello stesso.
Gli attori chiedevano, nello specifico, che venisse costituita con sentenza la servitù
di passaggio della larghezza di almeno mt 3,00 a carico dei terreni distinti in catasto al fg. di mappa 66, di proprietà di part. 16 di Parte_1
proprietà dei signori , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
part. 25 di proprietà di
[...] CP_8 PA
.
[...]
7 Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta Parte_1
avversaria, ed assumendo che il fondo degli attori non era intercluso, in quanto gli attori vi accedevano attraverso due stradelle: da quella che si diparte dalla strada vicinale Mastra lungo il confine tra la part. 28 (di proprietà di ) Controparte_15
e la part. 29 (di proprietà di , Parte_6 Parte_7 Persona_6
, , ), attraversando la part. 25 Persona_7 Persona_8 Persona_9
(di proprietà di ); da quella esistente che dipartendosi dalla strada CP_2
provinciale posta a sud della part. 25, percorre tale particella di proprietà di
; che, in via del tutto subordinata, in applicazione dell'art. 1501 c.c., la CP_2
servitù venisse costituita sul confine dei fondi dei signori e CP_10 CP_16
in quanto consentiva un percorso più breve ed agevole, risultando
[...]
quella richiesta dagli attori eccessivamente gravosa per il suo fondo perché
particolarmente scosceso.
Si costituiva in giudizio formulandole seguenti domande: “- PA
ritenere, dichiarare e statuire il diritto del sig. a subire il PA
minore pregiudizio dalla costituzione della servitù di passaggio sul fondo di sua
proprietà e, nello specifico, autorizzare il chiesto e costituendo passaggio coattivo
nella parte della particella 25, in proprietà del convenuto , in adiacenza CP_2
al confine con la particella 22, di proprietà - ritenere, dichiarare e CP_8
statuire il diritto del sig. ad avere corrisposto un indennizzo PA
per la costituenda servitù coattiva di passaggio richiesta da parte attrice”.
Su provvedimento del 02/4/2015 il Giudice autorizzava a Parte_1
integrare il contraddittorio con i signori , Controparte_14 Parte_3
e che, costituitisi in giudizio contestavano l'assunto del sig. Controparte_17
deducendo che era sempre esistita la servitù di passaggio a carico del Parte_1
fondo del sig. ed a favore dei fondi dei signori e Parte_1 Persona_10
che tutti i proprietari dei fondi limitrofi, ne avevano sempre usufruito.
8 Si costituivano pure gli eredi e aventi causa di dichiarando di non Persona_5
opporsi alla domanda.
Si costituivano in giudizio, infine, , e Controparte_9 Controparte_10 [...]
n.q. di eredi del sig. nelle more deceduto. CP_11 Controparte_14
Espletata l'istruttoria svoltasi mediante Consulenza Tecnica D'Ufficio con il
Geometra al quale il Tribunale aveva affidato l'incarico di CP_18
rilevare ed accertare lo stato d'interclusione del fondo attoreo ed, in caso positivo, di stabilire alla luce dei rilievi delle parti e delle conformazioni dei luoghi il percorso più agevole per raggiungere detto fondo, le opere necessarie, l'eventuale indennizzo da corrispondere ai fondi serventi, il Tribunale rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2018 data in cui veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse e delle repliche. Successivamente il Giudice, ritenuto necessario verificare sui luoghi quanto esposto dalle parti e dal CTU, rimetteva la causa sul ruolo per la comparizione delle parti per poi procedere alla ispezione sui luoghi alla presenza del CTU.
Esaminati i luoghi, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 66/2020 con dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domande degli attori e, per l'effetto, dispone la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo attoreo dominante mediante l'attraversamento dei seguenti fondi: a) -La particella 250 (proprietà per una lunghezza Parte_1
di mI. 21,00 ed una larghezza di ml. 3,00 ed una superficie di mq.63,00; b) - La
particella 16 (Proprietà eredi chiolo) per mq.8,00; c) - La particella Per_11
161 (proprietà per una lunghezza di ml. 40,00 ed una larghezza di ml. Parte_1
3,00 per una superficie complessiva di mq. 120,00; d) - La particella 19 (proprietà
per una lunghezza di ml. 43,00 ed una larghezza di ml. 3,00 per una CP_1
superficie complessiva di mq. 129,00; e) - La particella 25 (proprietà ) CP_2
9 per una lunghezza di ml. 34,00 ed una larghezza di ml. 3,00 per una superficie
complessiva di mq. 102,00; vedasi la planimetria allegata alla relazione TAV. n.
3 parte integrante della presente. Dispone altresì la misura della indennità da
corrispondere ai proprietari dei fondi serventi come segue:
1- al Sig. Parte_1
, €. 183,00; 2- F.lli eredi , : €. 8,00; 3- Sig.
[...] Per_1 CP_3 CP_2
€ 102,00. Liquida le spese del procedimento in € 100,00 per spese vive
[...]
€ 2430,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge in favore degli attori
e ed a carico del convenuto Controparte_1 Parte_2 Parte_1
come pure le spese in favore di
[...] Controparte_19
e , liquidate nella misura di € 1400,00 oltre spese
[...] Parte_4
generali, iva e cpa come per legge, sono poste a carico del convenuto Parte_1
”.
[...]
2. ha interposto appello avverso la su indicata sentenza Parte_1
lamentando, con il primo motivo, il difetto di motivazione della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla irritualità della costituzione degli eredi Per_1
perché avvenuta con lo stesso procuratore degli attori e quindi in conflitto di interessi, eccepita nel giudizio di primo grado.
Col secondo motivo l'appellante lamenta “le gravi e numerose carenze
metodologiche e valutative della c.t.u. tecnica a firma del geom. , fatta Per_3
propria ed in modo acritico dall'Autorità Giudiziaria che ha adottato la sentenza oggi impugnata”, che ha accertato la interclusione dei fondi di proprietà
meglio evidenziate dal proprio consulente Arch. , e Persona_10 Per_12
ulteriormente sviluppate dal geom. autore di una seconda consulenza CP_20
giurata commissionata da esso appellante, che invero avrebbero accertato l'esistenza di un percorso di collegamento di detti fondi alla via pubblica e quindi la non interclusione dei fondi medesimi.
10 Col terzo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sulle domande riconvenzionali spiegate in primo grado di accertamento della realizzazione da parte degli appellati di opere di sbancamento Persona_10
e scalzamento della base del terreno di sua proprietà e di rimozione del contatore dell'acqua potabile e della tubatura idrica illegittimamente installati nel suo fondo dagli stessi, come accertati dal proprio CTP Arch. . Per_12
Col quarto motivo l'appellante contesta le conclusioni dell'espletata CTU in quanto frutto di errori e omissioni, come evidenziati dal proprio CTP Arch. Per_12
e dal suo secondo CTP Geom. CP_20
Hanno resistito al gravame e proponendo Controparte_1 Parte_2
a loro volta appello incidentale con cui hanno eccepito l'“irrituale liquidazione
delle spese e dei compensi del CTU effettuata dal Giudicante di prime cure in via
definitiva con decreto del 06.02.2020 e posta irragionevolmente in pagamento a carico degli attori-appellati”, chiedendo la riforma della sentenza sul punto con condanna dell'appellante al pagamento di tali oneri, in quanto soccombente.
L'appellato , costituitosi in giudizio, ha PA
resistito al gravame, proponendo, a sua volta appello incidentale con cui ha impugnato la “sentenza di I° grado nella parte in cui, presumibilmente per mero errore, il Giudice ha errato nel riportare il tragitto della stradella per come invece stabilito dal CTU”.
Sostiene che l'errore consiste nel fatto che il CTU Geom. nella relazione Per_3
depositata il 29.06.2017 precisava che la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 di sua proprietà per una lunghezza di mt. 7,00, una larghezza di ml.
3,00, per una superficie complessiva di mq. 21,00, mentre il primo giudice in sentenza, pur richiamando l'elaborato peritale e la planimetria allegata alla relazione . 3, indicava misure diverse e cioè una lunghezza di mt. 34, una Pt_8
larghezza di ml. 3,00 e una superficie complessiva di mq. 102,00.
11 Si sono costituiti anche gli appellati , CP_3 Controparte_13 [...]
, e , quest'ultima n.q. di procuratore CP_5 CP_6 Controparte_7
generale del sig. nato a [...] il [...], con comparsa di CP_8
intervento adesivo, dichiarando di non si opporsi “alla costituzione della servitù
coattiva a carico dei fondi di loro proprietà ed in favore dei fondi di proprietà degli appellati, non avendo alcun interesse a proporre qualsiasi opposizione”.
Si sono costituiti in giudizio pure gli appellati , Controparte_9 CP_10
e
[...] Controparte_11 Parte_3 Parte_4
spiegando le seguenti domande: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO
contrariis reiectis;
in via preliminare, · rigettare l'istanza inibitoria proposta ex
adverso per i motivi esposti in epigrafe;
· ritenere e dichiarare inammissibile il
proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc;
· ritenere e dichiarare
inammissibili le nuove soluzioni alternative richieste solo in sede di gravame
(punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di appello) nonché la nuova documentazione prodotta da parte appellante;
nel merito, · previe le declaratorie
del caso, rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata in ordine all'individuazione della servitù di
passaggio. in subordine e in via gradata, · in caso di accoglimento della domanda
in ordine alla insussistenza del requisito dell'interclusione del fondo, ritenere e
dichiarare che non esiste alcun passaggio che si diparte dalla strada vicinale
Mastra lungo il confine tra la part. 28 (di proprietà di ) e la Controparte_16
part. 29 (di proprietà di , , , Parte_6 Parte_7 Persona_6
, , ), attraversando la part. 25 Persona_7 Persona_8 Persona_9
(di proprietà di ) e che il passaggio alternativo indicato dal CP_2 Parte_1
è invece la stradella che si diparte dalla strada vicinale Mastra che attraversa la
particella 29 di proprietà , Parte_6 Parte_9 [...]
, e;
· in caso di ammissione Parte_10 Persona_8 Parte_11
12 delle nuove soluzioni richieste da parte appellante nei confronti dei signori
di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di appello, Parte_12
ritenere e dichiarare le stesse inaccoglibili, per tutti i motivi esposti in narrativa,
e per l'effetto rigettarle;
in estremo subordine, · nella denegata e non temuta
ipotesi di ammissione e accoglimento delle nuove domande proposte da parte
appellante nei confronti dei signori (punti 3) e 4) delle Parte_12
conclusioni dell'atto di appello), condannare i signori alla Persona_10
realizzazione di tutte le opere necessarie per la costituzione del passaggio ed al
pagamento in favore dei signori di un equo compenso Parte_12
proporzionato al danno cagionato dal passaggio, considerato sia il valore della
superficie asservita che il pregiudizio derivante al fondo servente e alle parti personalmente. Vittoria di spese, onorari e competenze.”.
La Corte con Ordinanza 06.09.2021, dichiarati non sussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata formulata dall'appellante, dichiarava inammissibile la richiesta dell'appellante di ammissione dell'interrogatorio formale di , rigettava la Controparte_1
richiesta di richiamo del CTU e/o di rinnovo della CTU formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 29.02.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127
ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale, formulata dagli appellati , CP_3 CP_13
, e , contenendo il gravame la
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi,
13 il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. Sempre in via preliminare va invece accolta l'eccezione di inammissibilità, pure sollevata dai predetti appellati, della produzione dell'appellante principale, in questa fase di giudizio, riguardante: 1) Consulenza tecnica del Geom. 2) CP_20
Relazione investigativa a firma del sig. . Persona_13
Ritiene la Corte che trattasi all'evidenza di documenti che avrebbero potuto essere nella disponibilità dell'appellante principale già nel corso del giudizio di primo grado. Ne consegue che detti documenti avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati nel corso di detto giudizio. E poiché così non è stato, né è stata dedotta una specifica impossibilità a provvedervi in tal senso, i documenti prodotti sono da ritenere inammissibili e degli stessi non dovrà tenersi conto per la decisione.
5 Sull'appello principale.
5.1 L'appellante con il primo motivo reitera l'eccezione di irritualità della costituzione degli eredi perché avvenuta con lo stesso procuratore degli Per_1
attori e quindi in conflitto di interessi, disattesa dal primo giudice.
Pur dandosi atto dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale su detta eccezione, la Corte ne rileva l'infondatezza atteso che nel costituirsi in giudizio con lo stesso procuratore di parte attrice gli eredi non hanno contrapposto istanze in Per_1
conflitto con le stesse ma hanno espresso “incondizionato consenso” alla richiesta attrice di costituzione coattiva di servitù di passaggio a carico dei loro fondi.
5.2 Infondato è il secondo motivo con cui l'appellante sostiene la non interclusione dei fondi avendo i propri consulenti accertato l'esistenza di Persona_10
una stradella che li conduce alla via pubblica.
Ed invero, premessa la dichiarata inutilizzabilità dell'elaborato peritale del Geom.
rileva la Corte che l'assunto sostenuto dal CTP Arch. circa la non CP_20 Per_12
interclusione dei fondi di parte attrice per l'esistenza di una stradella che li collega
14 alla via pubblica, non ha trovato conforto nell'elaborato peritale del CTU,
condiviso dalla Corte, come del resto dal Tribunale, laddove viene dato atto che
“Dalle verifiche effettuate sui luoghi oggetto di causa, si è accertato che il fondo di proprietà non ha accesso alla via pubblica ed è quindi intercluso, in CP_1
quanto la stradella che si diparte dalla strada vicinale Mastra che attraversa la
particella 29 di proprietà , , Parte_6 Parte_9 Persona_6
, e è impercorribile con Persona_7 Persona_8 Parte_11
qualsiasi mezzo, data la notevole pendenza che con le piogge si trasforma in
canale per la raccolta delle acque, per tali motivi, il terreno a valle è stato eroso
fino a creare una interruzione di detto passaggio (Vedi Foto il giorno 11/02/2017
N° 3-4-5 e 6)” (pag.
5-6 CTU Geom. . Circostanza, quest'ultima, peraltro Per_3
personalmente verificata dal primo decidente nel corso dell'ispezione dei luoghi eseguita in data 08/10/2019, di cui viene dato atto in sentenza.
5.3 Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame.
Pur dandosi atto dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande riconvenzionali spiegate dall'appellante in primo grado, procedendosi al loro scrutinio in questa fase di giudizio, rileva la Corte che stesse non possono trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova nel corso del giudizio che i coniugi avessero effettuato opere di sbancamento e Persona_10
scalzamento della base del terreno di proprietà del e collocato Parte_1
illegittimamente nel fondo di questi il contatore dell'acqua potabile e la tubatura idrica, non rilevando a tale fine il richiamato accertamento peritale dell'Arch.
costituendo lo stesso “una semplice allegazione difensiva di carattere Per_12
tecnico priva di autonomo valore probatorio, dalla quale il giudice di merito, che
esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzare e a confutare il contenuto” (Cass., sez. lav., 10.12.2002, n. 17556), così come avvenuto nel corso del giudizio di primo grado.
15 5.4 Miglior sorte non merita il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta gli errori in cui sarebbe incorso il CTU principalmente nella individuazione del percorso più agevole per raggiungere il fondo Lanzarone-
Domina e nella quantificazione dell'indennità dovuta in favore dei proprietari dei fondi serventi, richiamando a supporto gli elaborati peritali dei propri consulenti.
Ed invero, detto dell'inutilizzabilità della relazione peritale del Geom. CP_20
rileva la Corte come sulle osservazioni del CTP Arch. il CTU si è Per_12
ampiamente ed esaustivamente pronunciato, confermando che il tragitto più breve e di minor danno ai fondi serventi per l'accesso ai fondi interclusi di proprietà
è quello indicato nella Tavola n. 3, allegata all'elaborato peritale, che CP_1
si diparte dalla Strada Vicinale Mastra fino a raggiungere la particella 19 di proprietà CP_1
Non ritiene, dunque, questa Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalle valutazioni contenute nell'espletata perizia, fondata su seri e completi accertamenti nonché sorretta da condivisibili argomentazioni in ordine alla opportunità delle soluzioni adottate e ciò anche in ordine alla quantificazione delle indennità in favore dei fondi serventi.
L'appello principale va pertanto rigettato.
6. Sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
. Parte_2
Inammissibile è il gravame proposto da e Controparte_1 Parte_2
con il motivo sopra dedotto, non essendo lo stesso correlato ad alcun capo della sentenza impugnata che nulla ha disposto in ordine alle spese di CTU ed alle parti che ne devono sostenere l'onere.
7. Sull'appello incidentale proposto da PA
.
[...]
16 Col proposto gravame l'appellante incidentale lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice laddove, pur facendo proprie e richiamando le risultanze peritali dell'espletata CTU e la planimetria allegata alla relazione Tav. n. 3, secondo cui la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 di sua proprietà per una lunghezza di mt. 7,00, una larghezza di ml. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 21,00, sia in parte motiva che in dispositivo ha invece indicano che la servitù di passaggio avrebbe interessato la particella 25 per una lunghezza di mt.
34,00, una larghezza di ml. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 102,00.
A giudizio della Corte la doglianza va qualificata come istanza di correzione della sentenza impugnata e come tale va accolta, essendo pacifico ed evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha riportato in sentenza dati diversi da quelli indicati dal Consulente nell'elaborato peritale.
8. In conseguenza del rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da e
[...] Controparte_1 [...]
, ritiene la Corte sussistere giustificate ragioni per dichiararsi Parte_2
compensate tra dette parti le spese di lite del presente grado.
L'appellante principale va invece condannato a rifondere le spese del presente grado in favore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 [...]
e dell'appellato CP_11 Parte_3 Parte_4
, e degli appellati , PA CP_3 [...]
, e , liquidati in favore CP_13 CP_5 CP_6 Controparte_7
di ciascuno di essi come in dispositivo.
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e il pagamento di un ulteriore Controparte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
17
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1 CP_1
e e da ,
[...] Parte_2 PA
avverso la sentenza n. 66/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 06.02.2020 e depositata in data 07.02.202, così statuisce:
- Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Controparte_1
Parte_2
- Compensa integralmente tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali e le spese del presente grado. Controparte_1 Parte_2
- Condanna alla refusione delle spese del presente grado in Parte_1
favore degli appellati , Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e dell'appellato
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, e degli appellati , PA CP_3 CP_13
, e , liquidati in favore di
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
ciascuno di essi in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e
CPA.
A correzione della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Gela sostituisce a pag. 5, rigo 1 della sentenza alla locuzione “ml. 34,00” la locuzione corretta “ml.
7,00”, a pag. 5 rigo 2 della sentenza alla locuzione “mq. 102,00” la locuzione corretta “mq. 21,00”, a pag. 6 rigo 4 del dispositivo alla locuzione “ml. 34,00” la locuzione corretta “ml. 7,00” ed alla “locuzione “mq. 102,00” la locuzione corretta
“mq. 21,00”.
Dispone l'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado.
18 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
19