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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. NA AN de IV ha pronunciato ex artt. 281 terdecies
c.p.c., 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 27.06.2023 e segnata dal N. R.G.C.A. 7871/2023, promossa da
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Massimo BRANCOLI
-ricorrente-
Contro
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio p.t., , in persona Controparte_2 del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze
-resistenti-
e
Controparte_3
-convenuta contumace-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertati e dichiarati la responsabilità della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per i fatti allegati, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti;
-dichiarare che i fatti narrati possono essere qualificati come crimini contro l'umanità; conseguentemente condannare per le causali di cui in narrativa la
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, descritti in premessa, subiti dal ricorrente nella misura di euro
50.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia e provata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dal giorno della deportazione;
disporre che la somma così stabilita a titolo di risarcimento dei danni, interessi, rivalutazione monetaria e spese di causa, venga versata al ricorrente anche ai sensi dell' art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022 dallo
Stato Italiano e per l'effetto condannare anche in solido la in Controparte_1 rappresentanza dello Stato italiano, in persona del suo Presidente in carica e il Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato, via dei Portoghesi, 12 Roma, a corrispondere il sopraddetto risarcimento ed indennizzo in favore del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per i resistenti: Piaccia all'On. Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: a) in via principale, dichiarare inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 43 c. 2 del d.l 36/22; b) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Federale di Germania e la sua CP_3 estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni domanda nei suoi confronti.
Concisa esposizione dei Fatti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.06.2023, il
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1
, la Controparte_4 Controparte_1
in rappresentanza dello Stato italiano in persona del suo Presidente in
[...] carica, e il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla comunità locale di a seguito dei crimini di Parte_1 guerra e contro l'umanità compiuti sul proprio territorio e in danno alla popolazione residente, nell'eccidio di Padule di Fucecchio il 23 agosto 1944, dalle forze del Terzo Reich.
Esponeva il a fondamento della Parte_1 propria pretesa, che la mattina del 23 agosto 1944, in più zone del comprensorio palustre di
Padule di Fucecchio, in particolare nei comuni di Larciano, Ponte Parte_1
Buggianese, e Fucecchio, forze armate tedesche organizzarono un'operazione Persona_1 di rastrellamento, terminata con l'uccisione di 184 civili italiani.
Artefice degli efferati crimini, furono alcuni reparti della 26° divisione tedesca comandata dal generale , che, in poche ore, procurarono la morte di Persona_2 intere famiglie sfollate e rifugiate nei casolari della zona paludosa.
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, evidenziava come l'eccidio avesse coinvolto ben nr. 184 civili residenti nella zona denominata Padule di Fucecchio e specificamente nel territorio del Comune di nr. 84 civili, tutti Parte_1 identificati e precisamente nei Natali;
(Giancarlo); CP_5 Controparte_6 [...]
( ; ; ; CP_7 Controparte_8 Per_3 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 nei Malucchi;
;
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
; ; negli Innocenti;
CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
; ; ; negli Iozzelli;
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
2 ; Bini;
; ; Per_4 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
; ( ); ; ;
[...] CP_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
; ; CP_35 Controparte_36 Controparte_37 CP_38 [...]
; ; CP_39 Controparte_40 CP_41 Controparte_42 CP_43
; nei Lorenzi;
[...] CP_44 CP_45 CP_46 CP_47
; ; nei Bini;
CP_48 CP_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
; nei Parlanti;
nei Malucchi;
Controparte_53 CP_54 Controparte_55 Per_5
CP_ nei;
( nei;
[...] CP_25 Persona_6 Persona_7 Per_8 Persona_9
; ; ; Persona_10 Parte_2 Controparte_56 Persona_11 CP_57
; ; nei nei
[...] Controparte_58 Controparte_59 Per_12 CP_60 Per_13
nei negli nei Malucchi;
CP_61 Per_13 Controparte_62 CP_5 Persona_14 Per_15
; ; ( nei CP_63 Controparte_64 CP_65 Per_16 CP_25 CP_66
;
[...] CP_67 CP_68 CP_69 CP_70 CP_71
; nei Lepori;
; negli Arinci;
[...] Controparte_72 CP_73 CP_74 CP_75
(Alcester); negli Arinci;
[...] CP_76 CP_77 CP_78 CP_79
; .
[...] CP_80 CP_81
Chiedeva, quindi, atteso il danno non patrimoniale sofferto dalla comunità da esso rappresentata, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine ai crimini di guerra subiti dai propri cittadini e conseguentemente dichiarato il proprio diritto a ricevere ristoro per un importo pari ad euro 50.000,00.
Per l'effetto, chiedeva la condanna della , in solido Controparte_4 con la e il , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo sopra indicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A sostegno della domanda risarcitoria parte ricorrente invocava le pronunce del
Tribunale Militare Penale di Roma nr. 8 del 25.5.2011 e della Corte di Appello Militare di
Roma nr. 115/2012, diventata quest'ultima definitiva a seguito di mancata impugnazione, e rilevava che l'entità del risarcimento richiesto in questa sede – euro 50 mila – coincideva con quanto già liquidato in sede penale a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, essendosi il costituitosi lì parte civile in tali procedimenti. Parte_1
Va dato atto che il Tribunale Militare di Roma aveva richiamato e fatta propria – nella ricostruzione dei fatti – la sentenza pronunciata dal Tribunale Militare territoriale di Firenze nei confronti del in data 23.09.1948, esecutiva il 3.12.1949. Controparte_82
Si costituivano in giudizio la e Controparte_1 il i quali, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
inoltre eccepivano l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 43 c. 2 del d.l. n. 36/22 e dell'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Interministeriale del 28/06/2023, poiché, potendo
3 l'Amministrazione comunale avanzare direttamente la domanda di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, poteva evitare di proporre la domanda in sede giudiziaria (comportante un aggravio di spese di lite, già liquidate in sede penale).
In subordine, chiedevano che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e quindi la sua estromissione dal presente giudizio. Controparte_4
Non si costituiva in giudizio la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA;
deve darsi atto che quest'ultima ha restituito gli atti inviatile alla notifica (trattasi dell'allegato 1 alla nota n. 1412/0014900 dell'1.02.2024, con cui il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica restituisce alla Procura della Repubblica di Firenze l'atto inviato alla notifica con allegata, appunto, la nota verbale non prodotta v. deposito del 28.02.2024). Il contenuto della Nota
RB che viene allegata agli atti che vengono restituiti è il seguente:
“Nota RB …
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma presenta i suoi complimenti al
[...]
e, con riferimento alla Controparte_83
Nota RB del 14.07.2023 di codesto Ministero (n. 1412/124791) ha l'onore di comunicare quanto segue:
1) L'ambasciata della ha l'onore di restituire l'accluso atto, cui non è stato Controparte_4 dato seguito: il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'articolo 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati. Infine, tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la
Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, va applicato ai fatti alla base degli atti sovrani in questione. Inoltre, l'Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania ha l'onore di richiamare l'attenzione di codesto Ministero sugli aspetti evidenziati nella sua Nota RB n. 257/2015 del 1° luglio 2015.
2) Come più volte comunicato, a partire dalla Nota RB del 2/15 del 5 gennaio 2015, il Governo della
Repubblica Federale di si aspetta che il Governo della Repubblica Italiana adempia agli obblighi CP_4 di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012.
3) Nella sua Nota RB n. 2/15 l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania aveva esposto dettagliatamente la sua posizione giuridica e segnalato espressamente che una ripresa o prosecuzione di procedimenti nonché l'ammissione di nuovi ricorsi contro la Repubblica Federale di Germania basati su violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale nonché l'adozione di misure di esecuzione forzata derivanti da sentenze italiane o straniere nel quadro di tali procedimenti rappresenterebbero una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la
Repubblica Federale di Germania (punto 5 della Nota RB 2/15).
4 4) L'Ambasciata della prega il Governo della Repubblica Italiana di Controparte_4 garantire, tramite l'Avvocatura dello Stato o con altri modi ritenuti adeguati, che la posizione giuridica esposta nella presente Nota RB nonché nella Nota verbale n. 2/15 del 5 gennaio 2015 dell'Ambasciata della Repubblica Germania trovi considerazione nei procedimenti ripresi o CP_4 avviati contro la Repubblica dinnanzi a tribunali italiani. L'Ambasciata della CP_4 CP_4 di sarebbe oltremodo grata al Controparte_4 CP_4 [...]
Italiana per la rassicurazione che l'Avvocatura dello Stato Controparte_83 interverrà in questi procedimenti e sarebbe grata se potesse essere informata per iscritto da codesto Ministero su tutti gli interventi dell'Avvocatura dello Stato a conferma del suo attivarsi a favore della CP_4
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania si avvale dell'occasione per rinnovare al
[...]
i sensi della sua più alta considerazione”. Controparte_83
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 16.7.2025, viene oggi decisa;
le parti hanno svolto le proprie difese mediante il deposito delle ulteriori note sostitutive di udienza autorizzate per l'udienza cartolare del 14.10.2025 (rinviata dal 6.10.2025 a seguito di istanza di parte ricorrente).
MOTIVI della DECISIONE
La domanda del ricorrente, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo intercorso tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945.
Difatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha riconosciuto la possibilità di derogare alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è
l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
5 Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle
Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre
2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della ribadita dalla CP_4
Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che «la proponibilità, contro la , della domanda volta al risarcimento dei danni Controparte_4 conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.» (Cass.
n. 3642/2024).
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva della Repubblica CP_4
Tedesca e della Controparte_1
Sulle ragioni che hanno condotto il legislatore italiano ad adottare il D.L. nr. 36 del
30.4.2022, convertito in legge nr. 79/2022 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» (in GU Serie generale n. 150 del 29 giugno 2022 e GU serie generale nr. 164 del 15.7.2022 supplemento nr. 27), l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha offerto un ampio riepilogo alle pagine 4 e 5 della comparsa conclusionale del
9.10.2025 che, per relationem, viene qui riportato e condiviso, sottolineando che il legislatore italiano è dovuto intervenire al fine di mantenere buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale (art. 117,
6 primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è l'Accordo di Bonn del
1961.
L'art. 43 del detto D.L. ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” al fine di assicurare continuità all'Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con DPR del 14 aprile 1962, n. 1263, dotandolo di euro 20 milioni di euro quale provvista per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, stabilendo, altresì, che hanno diritto all'accesso al Fondo “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo”.
Dunque, in attuazione degli accordi internazionali è possibile affermare che l'Italia ha assunto le obbligazioni risarcitorie della derivanti dalle Controparte_4 azioni giudiziarie promosse, con espromissione e liberazione ex lege ex art. 1272 c.c. del debitore originario (v. Corte Costituzionale nr. 159/2023), con scioglimento del vincolo di solidarietà e con estinzione di ogni azione esecutiva già intrapresa o intraprendibile contro lo
Stato estero e con facoltà del nuovo debitore (Repubblica Italiana) di disporre della situazione giuridica sia dei processi pendenti che di quelli da instaurare mediante la stipula di transazioni.
La Corte costituzionale ha opportunamente distinto i profili di giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, rilevando che:
· nei giudizi di accertamento della responsabilità della per crimini CP_4 internazionali gravi (jure imperii), non opera l'immunità degli Stati, perché essa non può prevalere sul diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 24 Cost.;
· nei giudizi esecutivi, invece, si applica la regola dell'immunità ristretta, recepita nel nostro ordinamento in base all'art. 10 Cost., che limita la pignorabilità dei beni agli asset destinati ad attività iure gestionis, escludendo quelli collegati a funzioni pubblicistiche.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, molto recentemente, con ordinanza n.
23669 del 21 agosto 2025, ha confermato che l'art. 43 del D.L. 36/2022 non crea una Contr surrogazione del nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la per l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase CP_4
7 esecutiva, mediante il meccanismo del Fondo Ristori, che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco.
Da tale premessa, discende che, comunque, in fase cognitiva, i soggetti contraddittori sono il , la Controparte_2 Controparte_3
e la
[...] Controparte_1
Contr Con particolare riguardo alla posizione del la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23669/2025, ha chiarito che il , nei Controparte_2 giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per crimini di guerra, non assume la qualità di parte convenuta, ma può esclusivamente intervenire in giudizio ad adiuvandum, in sostegno della in qualità di interventore adesivo dipendente ex art. Controparte_4
Contr 105 c.p.c.; il ha un interesse giuridico concreto a intervenire in giudizio, interesse che trova fondamento nella sua posizione eventuale di soggetto tenuto a sopportare, in fase esecutiva, le conseguenze economiche di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della e si tratta di un interesse effettivo e non meramente fattuale, che giustifica CP_4
Contr l'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ma che non è sufficiente a conferire al la qualità di parte processuale in senso proprio.
Si ribadisce come il meccanismo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 non elimina la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclude la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti;
l'effetto della norma è circoscritto alla fase successiva, quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei confronti del
Fondo, con espresso divieto di promuovere o proseguire procedure esecutive ordinarie contro lo Stato estero;
deve escludersi qualsiasi forma di successione o di responsabilità solidale tra la e lo Stato italiano. CP_4
L'art. 43 del D.L. 36/2022 non ha in alcun modo modificato la titolarità del rapporto giuridico controverso: la responsabilità per i danni derivanti da crimini di guerra continua a gravare interamente sulla mentre lo Stato italiano ha Controparte_4 assunto unicamente l'onere economico legato all'esecuzione delle sentenze di condanna, attraverso un meccanismo che si attiva solo dopo il passaggio in giudicato (Corte cost. n.
159/2023).
Si tratta, dunque, di una traslazione meramente patrimoniale nella fase attuativa, che non incide sul piano sostanziale della responsabilità.
Questo assetto normativo realizza un bilanciamento costituzionalmente orientato tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 24 Cost., che, secondo costante giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 140/2022, 128/2021, 522/2002, 321/1998), si estende anche alla fase esecutiva e il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, in particolare quelli derivanti dall'Accordo di Bonn del 1961, il cui contenuto è
8 riconosciuto come parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117, primo comma, Cost. (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007; n. 102 del 2020).
L'eccezione di parte convenuta non è quindi accolta.
La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto del al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1 derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati contro la popolazione civile nel territorio comunale
La produzione documentale di parte ricorrente - unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente ex art. 115 cpc - consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Ed invero, l'eccidio del 23.08.1944, nella zona di Padule di Fucecchio, è da annoverare tra i crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso - le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 c.c. - compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza del rapporto organico CP_4 esistente.
Sull'inammissibilità della domanda di parte ricorrente
Il , formulando in questa sede la domanda di Parte_1 risarcimento integrale del danno subito nella medesima misura di quanto liquidato dal
Tribunale penale Militare di Roma nel 2011 (v. pag. 73 di 77), non ha inteso implementare quanto già riconosciutogli da sentenza passata in giudicato, che, in quanto tale, abbisogna solo di essere portata in esecuzione. Tale condanna, pronunciata all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, costituisce il titolo esecutivo necessario per poter agire sul Fondo istituito presso il . Controparte_2
Pertanto, atteso il tenore dell'art. 43 del DL 36 del 30.4.2022, il ricorrente è già in possesso del titolo con il quale può accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per ottenere il “ristoro”, per cui nulla può statuire questo giudice.
Le spese processuali
Le spese processuali debbono essere compensate, atteso che da una parte l'Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva sollevato la questione e dall'altra parte ricorrente aveva chiesto, mediante le note sostitutive dell'udienza del 24.10.2024, un rinvio della causa per depositare l'istanza di accesso al Fondo, iniziativa di cui non ha dato poi alcun riscontro a questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda del inammissibile. Parte_1
9 Spese processuali compensate integralmente.
Firenze, il 15 ottobre 2025
10
La Giudice on.
NA AN de IV
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. NA AN de IV ha pronunciato ex artt. 281 terdecies
c.p.c., 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 27.06.2023 e segnata dal N. R.G.C.A. 7871/2023, promossa da
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Massimo BRANCOLI
-ricorrente-
Contro
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio p.t., , in persona Controparte_2 del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze
-resistenti-
e
Controparte_3
-convenuta contumace-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertati e dichiarati la responsabilità della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per i fatti allegati, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti;
-dichiarare che i fatti narrati possono essere qualificati come crimini contro l'umanità; conseguentemente condannare per le causali di cui in narrativa la
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, descritti in premessa, subiti dal ricorrente nella misura di euro
50.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia e provata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dal giorno della deportazione;
disporre che la somma così stabilita a titolo di risarcimento dei danni, interessi, rivalutazione monetaria e spese di causa, venga versata al ricorrente anche ai sensi dell' art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022 dallo
Stato Italiano e per l'effetto condannare anche in solido la in Controparte_1 rappresentanza dello Stato italiano, in persona del suo Presidente in carica e il Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato, via dei Portoghesi, 12 Roma, a corrispondere il sopraddetto risarcimento ed indennizzo in favore del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per i resistenti: Piaccia all'On. Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: a) in via principale, dichiarare inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 43 c. 2 del d.l 36/22; b) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Federale di Germania e la sua CP_3 estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni domanda nei suoi confronti.
Concisa esposizione dei Fatti
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.06.2023, il
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1
, la Controparte_4 Controparte_1
in rappresentanza dello Stato italiano in persona del suo Presidente in
[...] carica, e il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla comunità locale di a seguito dei crimini di Parte_1 guerra e contro l'umanità compiuti sul proprio territorio e in danno alla popolazione residente, nell'eccidio di Padule di Fucecchio il 23 agosto 1944, dalle forze del Terzo Reich.
Esponeva il a fondamento della Parte_1 propria pretesa, che la mattina del 23 agosto 1944, in più zone del comprensorio palustre di
Padule di Fucecchio, in particolare nei comuni di Larciano, Ponte Parte_1
Buggianese, e Fucecchio, forze armate tedesche organizzarono un'operazione Persona_1 di rastrellamento, terminata con l'uccisione di 184 civili italiani.
Artefice degli efferati crimini, furono alcuni reparti della 26° divisione tedesca comandata dal generale , che, in poche ore, procurarono la morte di Persona_2 intere famiglie sfollate e rifugiate nei casolari della zona paludosa.
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, evidenziava come l'eccidio avesse coinvolto ben nr. 184 civili residenti nella zona denominata Padule di Fucecchio e specificamente nel territorio del Comune di nr. 84 civili, tutti Parte_1 identificati e precisamente nei Natali;
(Giancarlo); CP_5 Controparte_6 [...]
( ; ; ; CP_7 Controparte_8 Per_3 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 nei Malucchi;
;
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
; ; negli Innocenti;
CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
; ; ; negli Iozzelli;
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
2 ; Bini;
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[...] CP_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
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; nei Lorenzi;
[...] CP_44 CP_45 CP_46 CP_47
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CP_48 CP_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
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Controparte_53 CP_54 Controparte_55 Per_5
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; nei Lepori;
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[...] Controparte_72 CP_73 CP_74 CP_75
(Alcester); negli Arinci;
[...] CP_76 CP_77 CP_78 CP_79
; .
[...] CP_80 CP_81
Chiedeva, quindi, atteso il danno non patrimoniale sofferto dalla comunità da esso rappresentata, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine ai crimini di guerra subiti dai propri cittadini e conseguentemente dichiarato il proprio diritto a ricevere ristoro per un importo pari ad euro 50.000,00.
Per l'effetto, chiedeva la condanna della , in solido Controparte_4 con la e il , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo sopra indicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A sostegno della domanda risarcitoria parte ricorrente invocava le pronunce del
Tribunale Militare Penale di Roma nr. 8 del 25.5.2011 e della Corte di Appello Militare di
Roma nr. 115/2012, diventata quest'ultima definitiva a seguito di mancata impugnazione, e rilevava che l'entità del risarcimento richiesto in questa sede – euro 50 mila – coincideva con quanto già liquidato in sede penale a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, essendosi il costituitosi lì parte civile in tali procedimenti. Parte_1
Va dato atto che il Tribunale Militare di Roma aveva richiamato e fatta propria – nella ricostruzione dei fatti – la sentenza pronunciata dal Tribunale Militare territoriale di Firenze nei confronti del in data 23.09.1948, esecutiva il 3.12.1949. Controparte_82
Si costituivano in giudizio la e Controparte_1 il i quali, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata;
inoltre eccepivano l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 43 c. 2 del d.l. n. 36/22 e dell'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Interministeriale del 28/06/2023, poiché, potendo
3 l'Amministrazione comunale avanzare direttamente la domanda di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, poteva evitare di proporre la domanda in sede giudiziaria (comportante un aggravio di spese di lite, già liquidate in sede penale).
In subordine, chiedevano che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e quindi la sua estromissione dal presente giudizio. Controparte_4
Non si costituiva in giudizio la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA;
deve darsi atto che quest'ultima ha restituito gli atti inviatile alla notifica (trattasi dell'allegato 1 alla nota n. 1412/0014900 dell'1.02.2024, con cui il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica restituisce alla Procura della Repubblica di Firenze l'atto inviato alla notifica con allegata, appunto, la nota verbale non prodotta v. deposito del 28.02.2024). Il contenuto della Nota
RB che viene allegata agli atti che vengono restituiti è il seguente:
“Nota RB …
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma presenta i suoi complimenti al
[...]
e, con riferimento alla Controparte_83
Nota RB del 14.07.2023 di codesto Ministero (n. 1412/124791) ha l'onore di comunicare quanto segue:
1) L'ambasciata della ha l'onore di restituire l'accluso atto, cui non è stato Controparte_4 dato seguito: il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'articolo 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati. Infine, tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la
Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, va applicato ai fatti alla base degli atti sovrani in questione. Inoltre, l'Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania ha l'onore di richiamare l'attenzione di codesto Ministero sugli aspetti evidenziati nella sua Nota RB n. 257/2015 del 1° luglio 2015.
2) Come più volte comunicato, a partire dalla Nota RB del 2/15 del 5 gennaio 2015, il Governo della
Repubblica Federale di si aspetta che il Governo della Repubblica Italiana adempia agli obblighi CP_4 di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012.
3) Nella sua Nota RB n. 2/15 l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania aveva esposto dettagliatamente la sua posizione giuridica e segnalato espressamente che una ripresa o prosecuzione di procedimenti nonché l'ammissione di nuovi ricorsi contro la Repubblica Federale di Germania basati su violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale nonché l'adozione di misure di esecuzione forzata derivanti da sentenze italiane o straniere nel quadro di tali procedimenti rappresenterebbero una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la
Repubblica Federale di Germania (punto 5 della Nota RB 2/15).
4 4) L'Ambasciata della prega il Governo della Repubblica Italiana di Controparte_4 garantire, tramite l'Avvocatura dello Stato o con altri modi ritenuti adeguati, che la posizione giuridica esposta nella presente Nota RB nonché nella Nota verbale n. 2/15 del 5 gennaio 2015 dell'Ambasciata della Repubblica Germania trovi considerazione nei procedimenti ripresi o CP_4 avviati contro la Repubblica dinnanzi a tribunali italiani. L'Ambasciata della CP_4 CP_4 di sarebbe oltremodo grata al Controparte_4 CP_4 [...]
Italiana per la rassicurazione che l'Avvocatura dello Stato Controparte_83 interverrà in questi procedimenti e sarebbe grata se potesse essere informata per iscritto da codesto Ministero su tutti gli interventi dell'Avvocatura dello Stato a conferma del suo attivarsi a favore della CP_4
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania si avvale dell'occasione per rinnovare al
[...]
i sensi della sua più alta considerazione”. Controparte_83
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 16.7.2025, viene oggi decisa;
le parti hanno svolto le proprie difese mediante il deposito delle ulteriori note sostitutive di udienza autorizzate per l'udienza cartolare del 14.10.2025 (rinviata dal 6.10.2025 a seguito di istanza di parte ricorrente).
MOTIVI della DECISIONE
La domanda del ricorrente, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo intercorso tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945.
Difatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha riconosciuto la possibilità di derogare alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è
l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
5 Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle
Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre
2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della ribadita dalla CP_4
Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che «la proponibilità, contro la , della domanda volta al risarcimento dei danni Controparte_4 conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.» (Cass.
n. 3642/2024).
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva della Repubblica CP_4
Tedesca e della Controparte_1
Sulle ragioni che hanno condotto il legislatore italiano ad adottare il D.L. nr. 36 del
30.4.2022, convertito in legge nr. 79/2022 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» (in GU Serie generale n. 150 del 29 giugno 2022 e GU serie generale nr. 164 del 15.7.2022 supplemento nr. 27), l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha offerto un ampio riepilogo alle pagine 4 e 5 della comparsa conclusionale del
9.10.2025 che, per relationem, viene qui riportato e condiviso, sottolineando che il legislatore italiano è dovuto intervenire al fine di mantenere buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale (art. 117,
6 primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è l'Accordo di Bonn del
1961.
L'art. 43 del detto D.L. ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” al fine di assicurare continuità all'Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con DPR del 14 aprile 1962, n. 1263, dotandolo di euro 20 milioni di euro quale provvista per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, stabilendo, altresì, che hanno diritto all'accesso al Fondo “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo”.
Dunque, in attuazione degli accordi internazionali è possibile affermare che l'Italia ha assunto le obbligazioni risarcitorie della derivanti dalle Controparte_4 azioni giudiziarie promosse, con espromissione e liberazione ex lege ex art. 1272 c.c. del debitore originario (v. Corte Costituzionale nr. 159/2023), con scioglimento del vincolo di solidarietà e con estinzione di ogni azione esecutiva già intrapresa o intraprendibile contro lo
Stato estero e con facoltà del nuovo debitore (Repubblica Italiana) di disporre della situazione giuridica sia dei processi pendenti che di quelli da instaurare mediante la stipula di transazioni.
La Corte costituzionale ha opportunamente distinto i profili di giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, rilevando che:
· nei giudizi di accertamento della responsabilità della per crimini CP_4 internazionali gravi (jure imperii), non opera l'immunità degli Stati, perché essa non può prevalere sul diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 24 Cost.;
· nei giudizi esecutivi, invece, si applica la regola dell'immunità ristretta, recepita nel nostro ordinamento in base all'art. 10 Cost., che limita la pignorabilità dei beni agli asset destinati ad attività iure gestionis, escludendo quelli collegati a funzioni pubblicistiche.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, molto recentemente, con ordinanza n.
23669 del 21 agosto 2025, ha confermato che l'art. 43 del D.L. 36/2022 non crea una Contr surrogazione del nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la per l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase CP_4
7 esecutiva, mediante il meccanismo del Fondo Ristori, che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco.
Da tale premessa, discende che, comunque, in fase cognitiva, i soggetti contraddittori sono il , la Controparte_2 Controparte_3
e la
[...] Controparte_1
Contr Con particolare riguardo alla posizione del la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23669/2025, ha chiarito che il , nei Controparte_2 giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per crimini di guerra, non assume la qualità di parte convenuta, ma può esclusivamente intervenire in giudizio ad adiuvandum, in sostegno della in qualità di interventore adesivo dipendente ex art. Controparte_4
Contr 105 c.p.c.; il ha un interesse giuridico concreto a intervenire in giudizio, interesse che trova fondamento nella sua posizione eventuale di soggetto tenuto a sopportare, in fase esecutiva, le conseguenze economiche di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della e si tratta di un interesse effettivo e non meramente fattuale, che giustifica CP_4
Contr l'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ma che non è sufficiente a conferire al la qualità di parte processuale in senso proprio.
Si ribadisce come il meccanismo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 non elimina la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclude la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti;
l'effetto della norma è circoscritto alla fase successiva, quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei confronti del
Fondo, con espresso divieto di promuovere o proseguire procedure esecutive ordinarie contro lo Stato estero;
deve escludersi qualsiasi forma di successione o di responsabilità solidale tra la e lo Stato italiano. CP_4
L'art. 43 del D.L. 36/2022 non ha in alcun modo modificato la titolarità del rapporto giuridico controverso: la responsabilità per i danni derivanti da crimini di guerra continua a gravare interamente sulla mentre lo Stato italiano ha Controparte_4 assunto unicamente l'onere economico legato all'esecuzione delle sentenze di condanna, attraverso un meccanismo che si attiva solo dopo il passaggio in giudicato (Corte cost. n.
159/2023).
Si tratta, dunque, di una traslazione meramente patrimoniale nella fase attuativa, che non incide sul piano sostanziale della responsabilità.
Questo assetto normativo realizza un bilanciamento costituzionalmente orientato tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 24 Cost., che, secondo costante giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 140/2022, 128/2021, 522/2002, 321/1998), si estende anche alla fase esecutiva e il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, in particolare quelli derivanti dall'Accordo di Bonn del 1961, il cui contenuto è
8 riconosciuto come parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117, primo comma, Cost. (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007; n. 102 del 2020).
L'eccezione di parte convenuta non è quindi accolta.
La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto del al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1 derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati contro la popolazione civile nel territorio comunale
La produzione documentale di parte ricorrente - unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente ex art. 115 cpc - consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Ed invero, l'eccidio del 23.08.1944, nella zona di Padule di Fucecchio, è da annoverare tra i crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso - le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 c.c. - compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza del rapporto organico CP_4 esistente.
Sull'inammissibilità della domanda di parte ricorrente
Il , formulando in questa sede la domanda di Parte_1 risarcimento integrale del danno subito nella medesima misura di quanto liquidato dal
Tribunale penale Militare di Roma nel 2011 (v. pag. 73 di 77), non ha inteso implementare quanto già riconosciutogli da sentenza passata in giudicato, che, in quanto tale, abbisogna solo di essere portata in esecuzione. Tale condanna, pronunciata all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, costituisce il titolo esecutivo necessario per poter agire sul Fondo istituito presso il . Controparte_2
Pertanto, atteso il tenore dell'art. 43 del DL 36 del 30.4.2022, il ricorrente è già in possesso del titolo con il quale può accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per ottenere il “ristoro”, per cui nulla può statuire questo giudice.
Le spese processuali
Le spese processuali debbono essere compensate, atteso che da una parte l'Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva sollevato la questione e dall'altra parte ricorrente aveva chiesto, mediante le note sostitutive dell'udienza del 24.10.2024, un rinvio della causa per depositare l'istanza di accesso al Fondo, iniziativa di cui non ha dato poi alcun riscontro a questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda del inammissibile. Parte_1
9 Spese processuali compensate integralmente.
Firenze, il 15 ottobre 2025
10
La Giudice on.
NA AN de IV