Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1400/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 1400/2025 R.G. promosso da c.f. (avv. ANDREA FERRARI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. STEFANO NICOLINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«affidamento condiviso del figlio minorenne con Persona_1
esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le parti già manifestano mutuo consenso al rilascio del documento d'identità o dei documenti validi per l'espatrio nell'interesse del figlio;
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impegno del resistente a volturare il contratto di locazione alla ricorrente, nonché tutte le utenze;
obbligo del resistente di versare, entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i due figli di euro 300,00 (euro 150,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da suddividere al 50% fra i genitori, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per ambo i figli;
obbligo del resistente di pagare il canone mensile di locazione della casa familiare, a titolo di componente del mantenimento dei figli. Il pagamento sarà dovuto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio più giovane;
obbligo del resistente di versare alla ricorrente, entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Se la moglie reperirà una occupazione a tempo indeterminato con una retribuzione netta di almeno euro 1.000,00 mensili, l'assegno sarà automaticamente caducato;
ove, invece,
l'occupazione dovesse essere a tempo determinato, con il medesimo limite minimo di retribuzione, l'assegno divorzile sarà automaticamente sospeso, per i mesi di vigenza del rapporto di lavoro;
rinunzia all'impugnazione della sentenza, se conforme alle condizioni concordate;
compensazione integrale delle spese di lite».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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