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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 773/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vito Antonio Brunetto;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano
Marcedone e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con appello depositato il 15 settembre 2023, impugnava la Parte_1
sentenza n. 218/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 17.03.2023, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso nei confronti dell' CP_1
volto all'annullamento del provvedimento di ripetizione delle somme precedentemente erogate dall'ente previdenziale a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2009 - 2013, e divenute oggetto di indebito a seguito di accertamento ispettivo, in ragione della mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere il giudice fondato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto che l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo ricadesse sul lavoratore.
Assume invece che l'onere di provare l'insussistenza del rapporto di lavoro tra l'appellante e l'azienda agricola “Pinzone Vecchio Calogero” spetterebbe all'organo accertatore, il quale non ha fornito alcuna prova, limitandosi a rinviare al rapporto di accertamento ispettivo versato in atti.
Aggiunge che tale accertamento censura indistintamente tutti i rapporti di lavoro risultanti dai registri e riconducibili al Pinzone, senza alcuna concreta valutazione dei fatti.
2 Deduce di aver adempiuto al proprio obbligo processuale indicando quale teste il collega , il quale, con le “ovvie limitazioni legate al notevole lasso di tempo Tes_1
trascorso tra i fatti e il momento in cui ebbe a rendere la propria testimonianza”, ha confermato la prestazione di attività in favore del Pinzone.
2. Sotto altro profilo, rileva l'esistenza di tre sentenze, in parte passate in giudicato, relative a fattispecie analoghe, che hanno accolto il ricorso di altri lavoratori dipendenti della stessa azienda agricola, fondate addirittura sulle dichiarazioni rese da esso appellante in qualità di teste escusso.
Evidenzia il paradosso del rigetto del proprio ricorso rispetto all'accoglimento delle domande di altri lavoratori che versavano in situazioni di fatto del tutto sovrapponibili alla propria.
Precisa, infine, che le suddette sentenze sono state prodotte in primo grado.
3. Il gravame non può trovare accoglimento.
4. I motivi di appello, che in considerazione della stretta connessione logico- giuridica vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
4.1 Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”- Sez. L - , Sentenza n. 12001 del 16/05/2018.
Nella fattispecie in esame, a seguito del “Verbale unico di accertamento e notificazione n. 4800000409693”, l ha disconosciuto i rapporti di lavoro CP_1
denunciati dall'Azienda agricola “Pinzone Vecchio Calogero”, con sede in
3 Tortorici;
nel verbale, i funzionari hanno precisato le ragioni dell'annullamento; con specifico riguardo ai lavoratori che hanno prestato attività nel territorio di
Villasmundo, Comune di Melilli (tra cui l'odierno appellante), gli stessi hanno evidenziato che il “Terreno in discorso, come prima accennato, è un terreno praticamente incolto, con evidenti segni di mancata manutenzione ove dalle denunce DMAG, in alcuni mesi risultano presenti nello stesso periodo fino a 25 persone che in base alle dichiarazioni raccolte, avrebbero accudito una decina di vitelli…”; inoltre, in ordine ai capi in allevamento è stato accertato che l'intero allevamento di 57 bovini è stato venduto in data 9.03.2007; inoltre, si legge che
“Sentito il sig. Pinzone Vecchio Calogero, in data 25 marzo 2014, dichiarava di essere titolare dell'azienda agricola da più di 10 anni e di avere sempre avuto animali, bovini ma anche suini”, precisando: “Al momento attuale non ho animali,
a dicembre 2013 ho venduto tutti gli animali, circa una cinquantina. La persona a cui ho venduto gli animali, di cui non ricordo il nome, è delle parti di Barcellona, non me li ha ancora pagati e quindi non ho ancora emesso fattura”, inoltre, è stato accertato che Pinzone Vecchio Calogero aveva già provveduto ad assumere braccianti per l'anno 2014, cessando alcuni rapporti dal giorno successivo all'inizio dell'accertamento ispettivo (marzo 2014).
Tanto ha permesso agli ispettori di concludere nei termini che seguono: CP_1
“Si è quindi alla presenza di un'azienda che non opera correttamente in quanto, anche se risulta formalmente istituita, dal 1997, almeno dal 2007 (data in cui sono stati venduti tutti gli animali) non si evidenziano elementi idonei atte a dimostrare un'attività agricola con dipendenti manifestando solamente elementi negativi, in particolare si evidenzia l'assenza di animali che non risultano dal registro di stalla
e che non si sono neanche riscontrati durante i nostri accessi (mancano tutte le dichiarazioni reddituali, dichiarazioni IVA, dichiarazioni IRAP, mancata esibizione LUL) ai fini della regolarità come impresa agricola e dei rapporti di
4 lavoro dichiarati. Per tutto quanto sopra si può ragionevolmente concludere che
l'azienda non abbia necessità di prestazioni lavorative potendo contare sul solo apporto del titolare”.
A fronte di tali elementi, il teste escusso nel giudizio di primo grado, Parte_2
(cfr. verbale di udienza del 21.05.2021), ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR:
Sì è vero. Ero un collega di lavoro e lavoravamo assieme. A domanda a chiarimento il teste dichiara di non ricordare precisamente gli anni in cui il signor
ha lavorato per conto della ditta Pinzone Vecchio e ciò poiché sono passati Pt_1
parecchi anni;
ricordo solo che abbiamo lavorato insieme quasi quattro anni”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto le stesse inidonee ai fini della prova del rapporto di lavoro: “Nel caso di specie manca tale prova. Da un lato, infatti, vanno considerate le puntuali risultanze del verbale ispettivo;
dall'altro lato, le generiche dichiarazioni del teste (che ha dichiarato di avere lavorato per Parte_2
quattro anni per la ditta Pinzone, assieme al ricorrente, ma di non ricordare il periodo)”.
In relazione alle dichiarazioni rese dal tese escusso (e alla superiore valutazione), prescindendo dal difetto di allegazione e prova circa la specifica attività lavorativa svolta in concreto, deve rilevarsi che le stesse non appaiono idonee a comprovare la prestazione lavorativa del nel periodo oggetto di giudizio (2009-2013). Pt_1
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il teste esaminato non ha fornito indicazioni puntuali in ordine agli anni in cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa. Tale circostanza assume rilievo anche alla luce di quanto emerge dal verbale ispettivo, dal quale si evince che l Parte_3
ha avviato l'attività con assunzione di manodopera agricola a
[...]
decorrere dal 2001 e che, secondo il prospetto allegato al medesimo verbale, il teste ha prestato attività lavorativa per la suddetta azienda esclusivamente negli Tes_1
anni 2011 e 2013.
5 4.2 Né può rilevare la documentazione prodotta in atti (sentenza n. 1186/2019 del 8.01.2020 e atti del relativo procedimento n. 226/2016 R.G.; sentenza n.
1187/2019 del 08.02.2020 e atti del relativo procedimento n. 249/2016 R.G.; sentenza n. 677/2020 del 24.11.2020), avendo il giudicato effetti solo tra le parti e non potendosi ricavare dai verbali delle dichiarazioni testimoniali elementi che possano provare il rapporto di lavoro dell'appellante.
5. Per le ragioni che precedono, in difetto di prova puntuale del rapporto di lavoro svolto dall'appellante in favore della ditta Pinzone e in presenza di molteplici elementi di segno contrario, la domanda proposta in primo grado non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto dell'appello.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che CP_1
vengono liquidate nella somma di € 2.906,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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