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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3827/2022 in data 17.6.2022, promossa da
- (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. COSMA ROBERTO, con domicilio eletto P.IVA_1 presso lo studio del difensore in VIA ALFIERI 2, SPINEA (VE),
attrice
contro
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 degli avv. BAREL BRUNO e STEFAN STEFANIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in V.LE MONTE GRAPPA 45, TREVISO,
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._1
RIZZI CAMILLA e AUGENTI CARLO, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in PIAZZALE STAZIONE 6, PADOVA,
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LOVISON CRISTINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PIAZZA
NINO BIXIO 7, PORDENONE,
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
GREGORIS GINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CIMA
MANDRIA 1, MONTEBELLUNA (TV),
convenuti
nonché contro
- (C.F. ) TR C.F._4
convenuto contumace *** avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
***
CONCLUSIONI
- per SOCIO UNICO: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
NEL MERITO:
IN PRINCIPALITA'
Accertare e dichiarare che la società (P.IVA: ), in persona del Pt_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico, Sig. Parte_4
va creditrice nei confronti dell' in persona del
[...] Parte_5 legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dei signori TR [...]
, , , ciascuno per il proprio ruolo, poteri e per CP_2 Parte_2 Parte_3 periodo di competenza, in solido tra loro, dell'importo complessivo di € 67.451,91 ovvero di quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannarsi l' in Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore oltre che i signori TR
, e ciascuno per il proprio ruolo, poteri Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e per periodo di competenza, in solido tra loro, al pagamento in favore di di Pt_1 quanto verrà accertato e dichiarato, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.
IN SUBORDINE
Accertarsi e dichiararsi per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. dell' in persona del Parte_5 legale rappresentante pro tempore, per un importo pari ad € 67.451,91 ovvero di quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, e per l'effetto condannare dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5
e i signori , , , TR Controparte_2 Parte_2 Parte_3 ciascuno per il proprio ruolo, poteri e per periodo di competenza in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € 67.451,91 ovvero di quanto verrà Pt_1 accertato e dichiarato, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.”
- per Controparte_1
Pag. 2 di 10 “Nel merito, in principalità: respingersi ogni domanda proposta nei confronti dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e “ perché Parte_6 Parte_5 improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, anche con riferimento alle altre parti convenute, per tutte le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria: si ribadiscono le eccezioni già sollevate con riferimento ai capitoli di prova orale di parte attrice e alla tardiva produzione del doc. 32 attoreo.
In ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifuso.”
- per : Controparte_2
“previo ogni necessario adempimento, accertamento e declaratoria, l'Ill.mo Giudice
Adito voglia:
In via pregiudiziale e preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto e carenza di legittimazione passiva del dott. e per l'effetto ordinarsi l'estromissione Controparte_2 di questi dal procedimento;
In via principale nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione in via pregiudiziale e preliminare, rigettare tutte le domande di parte attrice, sia in principalità, che in subordine, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni espresse in atti di causa;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo al dott. e/o corresponsabilità Controparte_2 dei convenuti tutti nella causazione del pregiudizio economico asseritamente sofferto da parte attrice, rideterminare la misura delle pretese risarcitorie di quest'ultima nei confronti del convenuto e delle parti citate in giudizio singolarmente, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con compensi e spese di causa rifuse, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
- per : Parte_2
“Nel merito, in principalità:
- respingersi ogni domanda proposta nei confronti del deducente perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Nel merito, in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo al deducente:
- rideterminare e ricondurre ad equità le pretese risarcitorie dell'attrice in ragione di quanto esposto in atti, anche tenuto conto del contributo causale e della concorrente responsabilità attorea, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- accertarsi la specifica responsabilità/corresponsabilità attribuibile al deducente ed agli altri convenuti di cui sia ritenuta la corresponsabilità nella causazione del
Pag. 3 di 10 pregiudizio economico per cui è causa e determinare la misura delle pretese risarcitorie nei confronti di ciascuno singolarmente;
- in caso di ritenuta solidarietà tra i convenuti persone fisiche, condannare CP_3
e/o a tenere indenne il deducente di quanto
[...] Controparte_2 Parte_3 fosse richiesto di pagare in eccedenza rispetto alla propria responsabilità.
In via istruttoria: si ribadisce la genericità, irrilevanza e inammissibilità della prova orale attorea e l'eccezione di tardiva produzione del doc. 32 attoreo.
In ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifusi.”
- per : Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: accertati e ritenuti i fatti di causa, respingere ogni domanda svolta nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e diritto e Parte_3 comunque prescritta.
Con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e del compenso professionale.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part (di seguito, ha convenuto in Controparte_4 giudizio l' (di Controparte_5 seguito, nonché , e Pt_5 TR Controparte_2 Parte_2 Parte_3
(i quali, dal 2013 al 2016, si erano succeduti nella gestione del al fine di
[...] Pt_5 sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 67.451,91, dovuta in virtù del mancato pagamento di una serie di fatture emesse negli anni 2013-2016 per determinati servizi (di pulizia, sanificazione locali, disinfestazione, tenuta del verde) resi favore del dal 2013 al 2015 ovvero, in subordine, per sentirli condannare, Pt_5 sempre in solido, al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 2041 CC.
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la genericità della Pt_5 domanda, l'improcedibilità della stessa o comunque la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice (stante la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento) e il ne bis in idem quanto alla domanda proposta in via principale
(essendo analoga domanda di condanna stata dichiarata infondata con sentenza di questo Tribunale n. 587/2019, resa nel procedimento RG 7163/2016) e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, stante la prescrizione del diritto, l'assenza di qualsivoglia condotta antigiuridica in capo al l'assenza di nesso di causa ex art. 1227 CC, la Pt_5 totale carenza di prova relativamente alla domanda ex art. 2041 CC.
si è costituito svolgendo difese pressoché integralmente sovrapponibili a quelle Pt_2 svolte dal eccependo altresì l'inapplicabilità dell'art. 191 co. 4 DLGS 267/2000 Pt_5
Pag. 4 di 10 (disposizione comunque nemmeno invocata dall'attrice) e formulando, in subordine, domanda di regresso nei confronti degli altri convenuti.
si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo CP_2 in pensione dall'1.7.2013), la mancanza di prova dei presupposti per la responsabilità del funzionario e l'assenza in capo a sé di qualsivoglia indebito arricchimento
(verificatosi semmai in capo al . Pt_5
si è costituita eccependo l'assenza di responsabilità (essendosi limitata a dare Pt_3 seguito ai decreti del Commissario Straordinario Regionale), l'inapplicabilità dell'art. 191 TUEL, l'assenza di indebito arricchimento e la prescrizione di qualsivoglia domanda risarcitoria.
è invece rimasto contumace. CP_3
La causa viene ora in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove testimoniali.
***
Non merita accoglimento l'eccezione, sollevata dal di improcedibilità della Pt_5 domanda (o di difetto di interesse ad agire in capo all'attrice) stante la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Sul punto pare sufficiente rilevare che l'art. 10 co. 2 lett. c) L 3/2012 prevede che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore”: il divieto attiene quindi solo alle azioni esecutive e cautelari, non alle azioni di cognizione quale la presente (in tema di concordato preventivo, analogo per finalità e disciplina alla composizione della crisi, la giurisprudenza ha chiarito che “tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna”, Cass. 13181/2009).
Si osserva altresì che analoga disposizione è dettata finanche relativamente alla procedura (alternativa rispetto a quella di composizione della crisi) di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L 3/2012 (cfr., in particolare, l'art. 14-quinquies co. 2 lett.
b)). È ben vero che in tale ipotesi gli interpreti tendono a ritenere che siano vietate anche le azioni di cognizione, dovendo il passivo essere accertato secondo la procedura di cui all'art. 14-octies. Tuttavia, tali principi sono possono essere applicati alla procedura di composizione della crisi, stante l'evidente difformità delle due procedure.
Ciò posto, non si vede per quale ragione difetterebbe in capo all'odierna attrice l'interesse ad ottenere una statuizione di condanna nei confronti del (tanto più che, Pt_5 per quanto è dato sapere, l'accordo di composizione della crisi ben potrebbe nel caso di specie non essere affatto omologato).
***
Pag. 5 di 10 Per quanto l'attrice non abbia espressamente qualificato la domanda proposta in via principale, non pare di potersi mettere in dubbio che la stessa abbia esercitato nel presente giudizio un'azione di esatto adempimento dei contratti d'appalto conclusi col Part
l'attrice afferma testualmente, nel proprio atto di citazione, che “in Pt_5 esecuzione del contratto concluso ha sempre prestato la propria attività … è pertanto certo che l' è debitore delle somme portate dalle seguenti fatture … il Parte_5 credito trae origine dal mancato pagamento delle fatture” (cfr. pagg. 3 e 4 citazione).
L'attrice ritiene altresì che gli ulteriori convenuti, amministratori in carica e passati del sarebbero coobbligati in solido con l (anche se non è ben chiaro in virtù di Pt_5 Pt_5 quali principi: sulla circostanza si tornerà infra). Deve quindi ritenersi, stante l'allegata solidarietà, che anche la domanda nei confronti di tali convenuti sia stata formulata sulla base del medesimo titolo.
È tuttavia pacifico (anzi, è la stessa attrice ad allegarlo) che identica domanda di condanna, per il medesimo titolo e per le medesime prestazioni, era già stata rigettata dal sottoscritto giudice con la sentenza n. 587/2019 resa nel procedimento RG
7163/2016 (avente per l'appunto ad oggetto il pagamento delle medesime fatture azionate in questa sede), passata in giudicato. È quindi fondata l'eccezione di ne bis in idem ritualmente sollevata dal (si ricorda peraltro che l'eccezione di giudicato è Pt_5 pacificamente rilevabile d'ufficio), sulla quale l'attrice – in modo assai eloquente – nulla ha osservato nei propri pur corposi scritti difensivi.
***
Si rendono opportune a tal punto alcune ulteriori osservazioni quanto all'asserita responsabilità (a titolo contrattuale) degli amministratori del Pt_5
Al fine di sostenere la sussistenza di una responsabilità solidale di tali soggetti, l'attrice invoca, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, il dettato dell'art. 191 co.
4 DLGS 267/2000 (a mente del quale “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”).
Tali allegazioni devono anzitutto ritenersi inammissibili in quanto tardive, posto che la funzione degli scritti conclusionali è limitata all'illustrazione delle tesi già allegate nel rispetto delle preclusioni assertive.
In ogni caso, anche ad esaminarle nel merito, le tesi attoree sono infondate.
Anzitutto, il TUEL è applicabile, per definizione, unicamente agli enti locali (ossia, ai sensi dell'art. 2, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi dei predetti enti), fra i quali certamente non rientrano le quali il (cfr. Cass. 5130/2020, il quale ha chiarito che l'art. 191 Pt_5 Pt_5
Pag. 6 di 10 TUEL “riguarda esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi”).
In ogni caso, anche laddove applicabile, l'art. 191 co. 4 prevede che si instauri un rapporto obbligatorio diretto solo tra il fornitore e il funzionario (che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico), non anche nei confronti dell'ente locale (cfr. Cass. 17197/2024, per cui
“qualora la richiesta di prestazioni e servizi non rientri nello schema procedimentale di spesa previsto dalla legge, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario responsabile, i quali rispondono con il proprio patrimonio). Per di più, sempre l'art. 191 co. 4 limita la costituzione di tale rapporto obbligatorio alla “parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera
e)” (ossia al riconoscimento di debiti fuori bilancio per “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente). In sostanza, quindi, l'ente locale può riconoscere un debito fuori bilancio nei limiti dell'arricchimento ricevuto, mentre – per la quota di corrispettivo eccedente – il rapporto obbligatorio si costituisce
(esclusivamente) tra fornitore e funzionario, il che esclude evidentemente qualsivoglia vincolo di solidarietà. Nel presente caso, invece, l'attrice afferma essere sussistente una responsabilità solidale, per di più per l'intero debito, sia dei funzionari che dell'ente.
Infine, si richiama il convincente orientamento espresso dalla recente Cass. 6703/2025 per cui “l'azione diretta ex art. 191, comma 4, TUEL nei confronti del funzionario pubblico è esperibile solo nel caso di acquisizione di beni o servizi senza la registrazione dell'impegno contabile sul competente capitolo di bilancio. In caso contrario, non è possibile esperire tale azione in assenza di contratto valido per difetto della forma scritta” (cfr. anche Cass. 27814/2024), mentre nella presente fattispecie è già stata accertata, con pronuncia passata in giudicato, la nullità per difetto di forma dei Part contratti intercorsi tra e il Pt_5
***
Pur ribadendosi che l'attrice ha a tutti gli effetti esercitato in via principale un'azione di tipo contrattuale, non si può far a meno di rilevare come tutte le parti abbiano anche sviluppato argomentazioni relative ad una responsabilità risarcitoria di tipo extracontrattuale.
Part Quand'anche fosse questo il titolo della domanda svolta da (il che, come già detto, non è), comunque la stessa non meriterebbe accoglimento.
L'attrice non ha minimante chiarito in cosa si sostanzierebbe la responsabilità aquiliana dell'ente e dei suoi amministratori, salvo richiamare la sentenza n. 587/2019 del
Pag. 7 di 10 sottoscritto giudice (nonché l'ulteriore sentenza ivi richiamata n. 864/2015) nella parte in cui veniva stigmatizzata la condotta del consistita nell'aver continuato “a Pt_5 stipulare contratti, sia pur per motivi urgenti e financo nobili, salvo poi eccepirne la nullità per non pagare la prestazione correttamente offerta dalla controparte”.
Si osserva anzitutto che nei precedenti appena richiamati non vi à alcun accenno ad un'eventuale responsabilità risarcitoria in capo al essendosi questo giudice limitato Pt_5
a trasmettere gli atti alla Regione Veneto e alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine ad eventuali responsabilità di tipo disciplinare o contabile.
Soprattutto, se la doglianza attorea attenesse (come sembrerebbe dalle generiche allegazioni svolte dalla parte) ad una responsabilità risarcitoria conseguente alla stipula di contratti nulli, si ricadrebbe nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1338
CC, per cui “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto” (pur conscio dei contrastanti orientamenti in materia, ritiene questo giudice che detta responsabilità sia a tutti gli effetti da qualificarsi come extracontrattuale).
Tuttavia, nemmeno tale domanda potrebbe trovare accoglimento.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza in materia, l'art. 1338 CC tutela l'affidamento della parte e pertanto, laddove la nullità del contratto derivi dalla violazione di una norma generale (come nel presente caso, trattandosi di nullità per difetto di forma scritta), che si presume conosciuta o conoscibile da tutti i consociati, deve essere escluso l'affidamento incolpevole della parte adempiente (cfr. Cass.
7481/2007, Cass. 6337/1998 nonché, in fattispecie analoga alla presente, Cass.
9682/1992, per cui “il contraente che, sebbene non richiestone, esegue la prestazione prima dell'approvazione del contratto da parte della P.A. con la quale l'abbia stipulato
e quindi prima che la stipulazione stessa venga regolarizzata nella forma scritta, "ad substantiam" per i contratti delle amministrazioni pubbliche, non può far valere, qualora non sopravvenga tale formale stipulazione, e, conseguentemente, il contratto resti nullo per difetto della forma suddetta, alcuna responsabilità della controparte per colpa “in contrahendo", derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, così da escludere l'ipotizzabilità di un affidamento incolpevole della parte adempiente”).
Inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 1338 CC il risarcimento è dovuto solo nei limiti del c.d. interesse negativo, ossia il pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto e che può rilevare sia sotto il profilo del danno emergente (diminuzione patrimoniale che il soggetto avrebbe evitato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto, ad esempio per le spese assunte nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (guadagno che avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni dalle quali è stato distolto). È invece pacifico che non
Pag. 8 di 10 può essere risarcito il c.d. interesse positivo, ossia il pregiudizio corrispondente ai danni che si sarebbero evitati o ai mancati vantaggi che il contraente avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito. Nel presente caso deve per l'appunto ritenersi che la (eventuale) domanda risarcitoria avesse ad oggetto proprio l'interesse positivo, avendo l'attrice comunque chiesto il pagamento delle fatture emesse nei confronti del ossia la medesima utilità che le sarebbe derivata dalla Pt_5 conclusione ed esecuzione del contratto nullo.
Comunque, poi, dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dai convenuti, non potendosi in questa sede considerare l'atto interruttivo costituito dalla missiva del 7.10.2019 (doc. 32 att.), essendo la stessa stata prodotta solo Cont con la terza memoria ex art. 183 co. 6 , deputata però unicamente alle “sole indicazioni di prova contraria”, laddove invece il documento di cui si discute è stato prodotto a prova diretta (al fine di dimostrare la
contro
-eccezione di interruzione della prescrizione).
***
Si passa infine all'esame della domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 CC.
La domanda è sicuramente infondata nei confronti degli amministratori dell'ente convenuto, posto che è “chi … si è arricchito” che è tenuto ad indennizzare l'altra parte, mentre nel presente caso è evidente che l'unico soggetto in ipotesi arricchitosi è solo ed Part esclusivamente il (per aver beneficiato delle prestazioni rese in suo favore da , Pt_5 non i suoi amministratori.
La domanda ben potrebbe invece, in astratto, trovare accoglimento nei confronti del sussistendo il requisito della residualità di cui all'art. 2042 CC (stante la nullità dei Pt_5 contratti) ed essendo innegabile che le prestazioni rese in favore del abbiano avuto Pt_5 senz'altro utilità per quest'ultimo (sono anzi gli stessi convenuti ad affermare che le Part prestazioni di erano addirittura necessarie per la continuità dell'attività svolta dall'ente).
Tuttavia, neppure tale domanda può in concreto trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 2041 CC l'indennizzo dovuto corrisponde, nei limiti dell'arricchimento, alla
“diminuzione patrimoniale” subita dalla parte, con esclusione invece del lucro cessante
(ossia di quanto la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato valido ed efficace: Part cfr. ex multis Cass. 24370/2023). Nel caso di specie, però, si è limitata a chiedere il pagamento di una somma corrispondente al saldo delle fatture rimaste (in toto o in parte) impagate, senza in alcun modo provare di aver effettivamente patito un depauperamento patrimoniale, né men che meno l'ammontare dello stesso (ad esempio dimostrando i costi sostenuti per materiali e manodopera e sempre che si riuscisse a dimostrare che detti costi non risultavano già coperti dai pagamenti parziali pur effettuati dal . Pt_5
Pag. 9 di 10 ***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa e la ridotta attività istruttoria svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile la domanda proposta in via principale dall'attrice, in quanto coperta da giudicato;
2. rigetta la domanda proposta in via subordinata dall'attrice, in quanto infondata;
3. condanna l'attrice a rifondere ai Controparte_4 convenuti Controparte_5
, e le spese di lite del
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 presente procedimento, liquidate per ciascuno di essi in € 11.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 14 maggio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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