Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/03/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano, Guglielmo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS-Area I bis, recante diniego di rilascio del porto di pistola per difesa personale e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, per quanto occorra: il “parere contrario” espresso dal Comando Gruppo Carabinieri di Aversa, e la Comunicazione di preavviso di diniego di rilascio emessa dalla Prefettura in data 28.07.2022, prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 5 aprile 2023 e depositato il 2 maggio 2023, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Caserta ha respinto una istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento si basa sul presupposto che il ricorrente non darebbe piena garanzia di non abusare delle armi avendo a suo carico due procedimenti penali, il primo per il reato punito dall’articolo 208 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e l’altro per concorso in truffa continuato.
Il ricorrente premette: a) di essere amministratore di una società che gestisce impianti di distribuzione di carburanti e che, per tale ragione, maneggia ingenti quantità di denaro contante ed è stato ripetutamente vittima di reati contro il patrimonio; b) di essere già stato destinatario di un precedente diniego (per mancanza del presupposto del “ dimostrato bisogno ”) annullato dalla sentenza di questa sezione n. 5185 del 26 luglio 2021.
Egli denuncia che il provvedimento recante il nuovo diniego è illegittimo per violazione degli articoli 11 e 42 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e difetto di presupposti, istruttoria e motivazione.
In estrema sintesi la tesi del ricorrente è che il provvedimento impugnato è munito di una motivazione sostanzialmente apparente e comunque stereotipata – come oltretutto dimostra la circostanza che all’interno di esso vi è un riferimento a un soggetto diverso da lui – nel senso che tale motivazione sarebbe praticamente “ sovrapponibile a qualsiasi ipotesi di istanza volta al rilascio ”; al contrario il ricorrente evidenzia che, ove l’amministrazione, avesse meglio considerato la sua situazione, non avrebbe potuto non tener conto che non solo i fatti per i quali è sottoposto a procedimento penale non sono stati definitivamente accertati ma che essi, comunque, non si riferiscono a comportamenti di natura violenta e non possono essere di per sé considerati sintomatici di inaffidabilità, come di fatto è avvenuto, dato che il provvedimento impugnato è del tutto privo di un’analisi di tali fatti e di una valutazione in merito alla loro concreta attitudine a risultare sintomatici di inaffidabilità.
L’amministrazione resiste al ricorso.
In data 14 gennaio 2025 il ricorrente ha eseguito un deposito documentale; in particolare ha depositato: a) un certificato del casellario giudiziale e un certificato dei carichi pendenti da cui risulta la sua attuale condizione di soggetto incensurato; b) la sentenza n. 4616 del 17 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo ha prosciolto dal reato di cui all’articolo 256 d.lg. n. 152 (per intervenuta prescrizione); c) la sentenza n. 1127 del 10 aprile 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo ha assolto dal reato di truffa “ perché il fatto non sussiste ”.
In data 22 febbraio 2025 l’avvocatura dello Stato ha depositato vari documenti; si tratta di un deposito chiaramente tardivo e pertanto, data l’opposizione del difensore del ricorrente, di questi documenti non si terrà conto ai fini della decisione.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
In particolare non risulta condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento sarebbe privo di adeguata istruttoria e motivazione.
Sul punto va osservato che le valutazioni operate dall’amministrazione risultano supportate da un’adeguata istruttoria e il provvedimento rende – per quanto sinteticamente – conto di come le risultanze dell’istruttoria compiuta siano state ponderate; del resto l’onere motivazionale deve comunque essere inteso non in chiave formale ma in chiave sostanziale nel senso che, anche se gli enunciati del provvedimento risultino carenti, quest’ultimo ben potrebbe essere comunque supportato da altri atti istruttori che diano comunque garanzia che le valutazioni necessarie siano state eseguite.
Nella fattispecie l’assunto del ricorrente secondo cui la motivazione del provvedimento sarebbe stereotipata e, in definitiva, sostanzialmente apparente non risulta persuasiva, dato che nella motivazione si dà conto dei precedenti del ricorrente e delle ragioni per cui essi sono stati considerati sintomatici di una non piena affidabilità; la circostanza che i procedimenti penali a carico del ricorrente si siano conclusi favorevolmente (cioè senza che vi sia stata condanna) non è rilevante, dato che queste pronunce favorevoli sono intervenute in epoca successiva alla emanazione dell’atto impugnato (cosicché si tratta di sopravvenienze che al massimo il ricorrente potrà far valere ove decida di presentare una nuova istanza); né può essere considerato sintomatico di una motivazione “apparente” la circostanza che nel “corpo” del provvedimento vi sia un errore materiale (cioè il riferimento, quale richiedente, a un soggetto diverso dal ricorrente); si tratta infatti di un mero errore materiale, riconoscibile come tale, dato che il provvedimento menziona (esattamente) i procedimenti penali a carico del ricorrente e reca un riferimento sintetico (e parimenti esatto) alle argomentazioni della memoria difensiva del ricorrente per confutarle con argomenti che non risultano irragionevoli o incongrui e che sostanzialmente corrispondono a principi ripetutamente affermati in giurisprudenza in ordine alla ampiezza della discrezionalità dell’amministrazione e ai modi con cui essa deve essere esercitata.
In definitiva, quindi, il provvedimento è il frutto di una valutazione discrezionale che non risulta manifestamente irragionevole o incongrua alla luce della situazione esistente al tempo in cui essa è stata compiuta. Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.