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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2954/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020,
TRA
, nata a [...] – Wiedenbruck (Germania) il 02.07.1978, C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Alia (PA), C.da Chianchitelle, sn, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Maria Pia Pagano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Corso Umberto e Margherita n.61 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
D'Asaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 05/2020 del giudice di pace di RA DD conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Parte_1 pace di RA DD n. 05/2020.
Con tale pronuncia, il giudice di pace di RA DD, previa dichiarazione di contumacia di accoglieva le domande di e condannava alla Parte_1 CP_1 Parte_1 restituzione di beni mobili di proprietà dell'appellato.
Ebbene, l'appellante deduceva, quale unico motivo di gravame, l'inesistenza, o comunque la nullità, delle due notificazioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Assumeva, in particolare, di non essere mai venuta a conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, né con la prima notificata tentata nei suoi confronti, né con la seconda disposta a seguito di provvedimento del giudice di prime cure. Nello specifico, il giudice di prime cure ravvisando un mancato rispetto dei termini minimi a comparire, aveva disposto il rinnovo della notificazione, per poi, all'esito della compiuta attività, ritenere perfezionata validamente la seconda attività notificatoria, pronunciando, così, in sentenza, la declaratoria di contumacia di Parte_1
Ciò posto, l'appellante contestava, con riguardo ad entrambi i tentativi di notifica, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), nonché la mancata indicazione, sui due avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto giudiziario, delle operazioni compiute dall'operatore postale. Lamentava, inoltre, che i tentativi di notifica erano entrambi stati compiuti presso un indirizzo che non corrispondeva più al suo luogo di residenza.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, la declaratoria di inesistenza delle due notificazioni, con conseguente insanabilità di tutti gli atti consequenziali;
in subordine, chiedeva di dichiarare la nullità delle notificazioni, con remissione della causa, ex art. 354 cpc, al giudice di prime cure.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: CP_1
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., per carenza di motivazione specifica e mancata individuazione delle parti della sentenza impugnata e delle modifiche richieste;
- nel merito, rigettare tutte le domande e confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, e solo nell'ipotesi di accertamento della nullità della notificazione, la rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. *****
Sull'ammissibilità dell'appello
L'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dall'appellato non può trovare accoglimento.
L'atto di appello, sebbene contenente un unico motivo, individua chiaramente l'oggetto dell'impugnazione (la ritenuta errata declaratoria di contumacia resa dal giudice di prime cure) ed espone in modo sufficientemente chiaro le ragioni di censura, lamentando la mancata conoscenza del processo, con violazione del diritto di difesa.
Pertanto, esso risulta ammissibile.
Sulla regolarità delle due notifiche della citazione introduttiva
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che: “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) del plico presso l'ufficio postale” (Cass. n. 26287/2019).
Detto in altri termini, in caso di temporanea assenza del destinatario (o di rifiuto della persona abilitata a ricevere l'atto), ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio è necessario depositare in giudizio, innanzitutto, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'atto giudiziario. Avviso di ricevimento su cui è necessario che l'operatore postale abbia indicato l'attività da lui compiuta, e cioè quella di aver tentato la consegna del plico, e che, ciò nonostante, esso non è stato consegnato, o per temporanea assenza del destinatario o per rifiuto di persona abilitata a riceverlo;
con l'indicazione, altresì, del numero identificativo della seconda raccomandata disposta.
Seconda raccomandata (c.d. informativa) finalizzata alla trasmissione della comunicazione (CAD), al destinatario dell'atto giudiziario, dell'avvenuto deposito del plico presso il punto di deposito più vicino al destinatario (comunicazione riportante anche l'invito al ritiro, con l'avvertimento che decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, comunicante l'avviso “de quo”, la notifica sarà comunque perfezionata per compita giacenza).
Ebbene, proprio in ragione della funzione informativa svolta dalla seconda raccomandata, è necessario, ai fini della prova del regolare compimento dell'iter notificatorio, depositare anche l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, con cui è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito al destinatario (CAD).
Infatti, evidenzia la giurisprudenza di legittimità che: “in tema tanto di notificazione a mezzo posta, tanto di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 (in particolare, della prima parte del penultimo comma) della legge n. 890/1982, attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683). La sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione
(Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non soddisfa infatti una tale esigenza;
” (Cass. n. 16601/2019).
Tutto ciò posto, si evidenzia che tanto con riguardo alla prima notifica tentata, che con riguardo alla seconda notifica tentata, non sono stati depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD).
Circostanze, quelle sopra dette, tra l'altro, non oggetto di contestazione da parte dell'appellata che ha solo sostenuto sul punto che: “Non è necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa: siffatta comunicazione, tenuto conto del suo contenuto
(riferito unicamente alle attività svolte dall'agente postale, senza alcuna notizia sull'intrinseco dell'atto notificato) configura soltanto una modalità di rafforzamento dell'iter notificatorio già perfezionatasi”.
Ricostruzione, tuttavia, in diritto non condivisa dallo scrivente alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a cui si ritiene integralmente di aderire.
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità di entrambe le notifiche dell'atto di citazione di primo grado, ed assorbimento di ogni altro profilo di doglianza in merito alla regolarità dei due procedimenti notificatori.
Alla declaratoria di nullità delle notifiche dell'atto introduttivo, consegue la nullità della sentenza del giudice di prime cure ed applicazione dell'art. 354 cpc “ratione temporis” vigente, in base al quale ove il giudice di appello dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo giudizio, deve rimettere la causa al primo giudice.
Deve essere, inoltre, disposto anche un termine per la riassunzione del procedimento che si fissa in mesi tre.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, esse vengono dichiarate non ripetibili in ragione della mancata costituzione in tale grado di Parte_1
Quanto, invece, alle spese del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza dovendo essere condannato alla refusione delle stesse nei confronti dell'appellante; spese che si CP_1 liquidano, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., ai valori minimi (per la fase di studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'attività concretamente svolta nelle diverse fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 05/2020 del giudice di pace di RA DD;
b) rimette la causa al giudice di primo grado, con termine di mesi tre per la riassunzione;
c) dichiara non ripetibili le spese relative al primo grado di giudizio;
d) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.030,00, di cui € 178,00 per esborsi, ed € 852,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
30.09.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020,
TRA
, nata a [...] – Wiedenbruck (Germania) il 02.07.1978, C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Alia (PA), C.da Chianchitelle, sn, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Maria Pia Pagano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Corso Umberto e Margherita n.61 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
D'Asaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 05/2020 del giudice di pace di RA DD conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Parte_1 pace di RA DD n. 05/2020.
Con tale pronuncia, il giudice di pace di RA DD, previa dichiarazione di contumacia di accoglieva le domande di e condannava alla Parte_1 CP_1 Parte_1 restituzione di beni mobili di proprietà dell'appellato.
Ebbene, l'appellante deduceva, quale unico motivo di gravame, l'inesistenza, o comunque la nullità, delle due notificazioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Assumeva, in particolare, di non essere mai venuta a conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, né con la prima notificata tentata nei suoi confronti, né con la seconda disposta a seguito di provvedimento del giudice di prime cure. Nello specifico, il giudice di prime cure ravvisando un mancato rispetto dei termini minimi a comparire, aveva disposto il rinnovo della notificazione, per poi, all'esito della compiuta attività, ritenere perfezionata validamente la seconda attività notificatoria, pronunciando, così, in sentenza, la declaratoria di contumacia di Parte_1
Ciò posto, l'appellante contestava, con riguardo ad entrambi i tentativi di notifica, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), nonché la mancata indicazione, sui due avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto giudiziario, delle operazioni compiute dall'operatore postale. Lamentava, inoltre, che i tentativi di notifica erano entrambi stati compiuti presso un indirizzo che non corrispondeva più al suo luogo di residenza.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, la declaratoria di inesistenza delle due notificazioni, con conseguente insanabilità di tutti gli atti consequenziali;
in subordine, chiedeva di dichiarare la nullità delle notificazioni, con remissione della causa, ex art. 354 cpc, al giudice di prime cure.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: CP_1
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., per carenza di motivazione specifica e mancata individuazione delle parti della sentenza impugnata e delle modifiche richieste;
- nel merito, rigettare tutte le domande e confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, e solo nell'ipotesi di accertamento della nullità della notificazione, la rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. *****
Sull'ammissibilità dell'appello
L'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dall'appellato non può trovare accoglimento.
L'atto di appello, sebbene contenente un unico motivo, individua chiaramente l'oggetto dell'impugnazione (la ritenuta errata declaratoria di contumacia resa dal giudice di prime cure) ed espone in modo sufficientemente chiaro le ragioni di censura, lamentando la mancata conoscenza del processo, con violazione del diritto di difesa.
Pertanto, esso risulta ammissibile.
Sulla regolarità delle due notifiche della citazione introduttiva
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che: “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) del plico presso l'ufficio postale” (Cass. n. 26287/2019).
Detto in altri termini, in caso di temporanea assenza del destinatario (o di rifiuto della persona abilitata a ricevere l'atto), ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio è necessario depositare in giudizio, innanzitutto, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'atto giudiziario. Avviso di ricevimento su cui è necessario che l'operatore postale abbia indicato l'attività da lui compiuta, e cioè quella di aver tentato la consegna del plico, e che, ciò nonostante, esso non è stato consegnato, o per temporanea assenza del destinatario o per rifiuto di persona abilitata a riceverlo;
con l'indicazione, altresì, del numero identificativo della seconda raccomandata disposta.
Seconda raccomandata (c.d. informativa) finalizzata alla trasmissione della comunicazione (CAD), al destinatario dell'atto giudiziario, dell'avvenuto deposito del plico presso il punto di deposito più vicino al destinatario (comunicazione riportante anche l'invito al ritiro, con l'avvertimento che decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, comunicante l'avviso “de quo”, la notifica sarà comunque perfezionata per compita giacenza).
Ebbene, proprio in ragione della funzione informativa svolta dalla seconda raccomandata, è necessario, ai fini della prova del regolare compimento dell'iter notificatorio, depositare anche l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, con cui è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito al destinatario (CAD).
Infatti, evidenzia la giurisprudenza di legittimità che: “in tema tanto di notificazione a mezzo posta, tanto di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 (in particolare, della prima parte del penultimo comma) della legge n. 890/1982, attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683). La sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione
(Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non soddisfa infatti una tale esigenza;
” (Cass. n. 16601/2019).
Tutto ciò posto, si evidenzia che tanto con riguardo alla prima notifica tentata, che con riguardo alla seconda notifica tentata, non sono stati depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD).
Circostanze, quelle sopra dette, tra l'altro, non oggetto di contestazione da parte dell'appellata che ha solo sostenuto sul punto che: “Non è necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa: siffatta comunicazione, tenuto conto del suo contenuto
(riferito unicamente alle attività svolte dall'agente postale, senza alcuna notizia sull'intrinseco dell'atto notificato) configura soltanto una modalità di rafforzamento dell'iter notificatorio già perfezionatasi”.
Ricostruzione, tuttavia, in diritto non condivisa dallo scrivente alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a cui si ritiene integralmente di aderire.
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità di entrambe le notifiche dell'atto di citazione di primo grado, ed assorbimento di ogni altro profilo di doglianza in merito alla regolarità dei due procedimenti notificatori.
Alla declaratoria di nullità delle notifiche dell'atto introduttivo, consegue la nullità della sentenza del giudice di prime cure ed applicazione dell'art. 354 cpc “ratione temporis” vigente, in base al quale ove il giudice di appello dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo giudizio, deve rimettere la causa al primo giudice.
Deve essere, inoltre, disposto anche un termine per la riassunzione del procedimento che si fissa in mesi tre.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, esse vengono dichiarate non ripetibili in ragione della mancata costituzione in tale grado di Parte_1
Quanto, invece, alle spese del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza dovendo essere condannato alla refusione delle stesse nei confronti dell'appellante; spese che si CP_1 liquidano, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., ai valori minimi (per la fase di studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'attività concretamente svolta nelle diverse fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 05/2020 del giudice di pace di RA DD;
b) rimette la causa al giudice di primo grado, con termine di mesi tre per la riassunzione;
c) dichiara non ripetibili le spese relative al primo grado di giudizio;
d) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.030,00, di cui € 178,00 per esborsi, ed € 852,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
30.09.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle