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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13706/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un provvedimento emesso da PUBLISERVIZI spa a seguito di una istanza in autotutela presentata in data 26.5.2025 comprovante, a suo dire, lo stato di inagibilità di un immobile di proprietà sito in Torre del Greco in Indirizzo_1. Parte ricorrente contesta “la risposta ricevuta alla [….] PEC di richiesta di accesso agli atti, con la quale […] veniva genericamente comunicato che "non risultano istanze accolte" e che "il nominativo del responsabile del procedimento è indicato sugli avvisi e sulle comunicazioni d'esito consegnate in ufficio".
Non risulta costituita PUBLISERVIZI spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il giudice rileva che risulta depositata al PTT la sola copia del ricorso, e che il ricorso depositato con modalità cartacea non risulta notificato.
Inoltre, l'atto impugnato non rientra tra quelli opponibili ex art. 19 Legge 546/92.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13706/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000116 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un provvedimento emesso da PUBLISERVIZI spa a seguito di una istanza in autotutela presentata in data 26.5.2025 comprovante, a suo dire, lo stato di inagibilità di un immobile di proprietà sito in Torre del Greco in Indirizzo_1. Parte ricorrente contesta “la risposta ricevuta alla [….] PEC di richiesta di accesso agli atti, con la quale […] veniva genericamente comunicato che "non risultano istanze accolte" e che "il nominativo del responsabile del procedimento è indicato sugli avvisi e sulle comunicazioni d'esito consegnate in ufficio".
Non risulta costituita PUBLISERVIZI spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il giudice rileva che risulta depositata al PTT la sola copia del ricorso, e che il ricorso depositato con modalità cartacea non risulta notificato.
Inoltre, l'atto impugnato non rientra tra quelli opponibili ex art. 19 Legge 546/92.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.