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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice AN Lo BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza svolta in modalità mista del 19/12/2025 nel procedimento portante il n. 994 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Ferrero parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
ER NA parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della il 21/06/2022 in forza di Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di aver rassegnato le dimissioni il 07/06/2024, conveniva in giudizio l chiedendone la condanna al CP_1 pagamento dell'indennità di NASpI nella misura lorda di € 3.493,05 quanto al periodo
08/06/2024 - 06/09/2024.
A sostegno della domanda deduceva la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, determinate dal sistematico ritardato pagamento delle retribuzioni maturate nell'anno
2023, il cui versamento era stato del tutto omesso a decorrere dal settembre 2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l , che Controparte_3 deduceva di aver medio tempore provveduto al riconoscimento della pretesa, con l'erogazione della somma lorda di € 3.370,32, e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
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Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, avendo l' provveduto in via amministrativa CP_4 al riconoscimento della domanda, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
In mancanza di accordo delle parti sulla compensazione delle spese, ritiene il giudicante che la pronuncia sul punto debba essere resa in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore del ricorrente in considerazione del fatto che il riconoscimento del diritto è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore.
Alla liquidazione si provvede nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità della lite e l'assenza di attività istruttoria, e con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 che si stabilisce nella misura del 10%, in considerazione della limitata utilità dei collegamenti ipertestuali ad eccezione di pochi documenti e comunque di esigue dimensioni.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 979, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge
Così deciso in Asti, 19/12/2025
Il Giudice
AN Lo BE
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