Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9929
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto di precetto, basato su un'ordinanza cautelare, fosse inammissibile in quanto tale ordinanza avrebbe dovuto essere attuata ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto. Pertanto, ogni contestazione avrebbe dovuto essere rivolta al giudice della cautela e non tramite opposizione all'esecuzione. Di conseguenza, anche la domanda di cessazione della materia del contendere, basata sull'inammissibilità dell'opposizione, è stata dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9929
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9929
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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