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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9929 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25429/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Mauro BOSCO, Claudia BELLACHIOMA e Paolo TAMIETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bosco in Milano, Viale di Porta Vercellina, 9 Parte attrice opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
Parte convenuta opposta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto a loro notificato in data 10.6.2025, con cui gli è stato intimato di adempiere all'ordinanza cautelare n. 802/2025 del
7.2.2025, emessa a definizione del procedimento ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., e di procedere alla rimozione del condizionatore e della nuova grata posizionata in data 4.6.2025.
1.1. A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto l'inefficacia del titolo esecutivo azionato per aver già adempiuto al comando cautelare nel mese di febbraio 2025 e non potendo l'ordinanza essere nuovamente azionata per ottenere la rimozione della nuova grata collocata in data 4.6.2025, avente pagina 1 di 4 caratteristiche diverse rispetto alla prima già rimossa. Hanno, quindi, chiesto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e accertarsi l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
1.2. In sede di terza memoria integrativa gli attori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese, atteso che l'opposizione si era resa necessaria per resistere ad un'illegittima ed erronea iniziativa del che aveva notificato l'atto di precetto, pur dovendo CP_1 procedere all'attuazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., come poi effettivamente aveva fatto.
2. Con decreto del 24.7.2025 il Tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione ritenendo non sussistenti
“i presupposti per provvedere inaudita altera parte né per fissare udienza anticipata per delibare
l'istanza di sospensione atteso che: il titolo esecutivo è un'ordinanza cautelare, essa avrebbe dovuto essere eventualmente attuata con le modalità di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto;
parimenti, le contestazioni degli obbligati avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare (si vedano in questo senso Cass. 27392/2022, Cass. 13175/2021, Cass. 6621/2008 (precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari)”.
2.1. Con decreto dell'8.10.2025 ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_2
2.2. All'udienza del 16.12.2025 gli attori hanno precisato le conclusioni come da terza memoria integrativa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite, e la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada dichiarata inammissibile per le ragioni che si espongono.
3.1. Va, difatti, disattesa la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, basata dagli attori sulla circostanza che, successivamente alla proposizione dell'opposizione, il CP_1 non ha avviato alcuna azione esecutiva, introducendo il corretto procedimento di attuazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., così venendo meno l'interesse degli opponenti ad ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'atto di precetto.
3.2. Se è pur vero che, nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato sulla base di un'ordinanza cautelare, che, tuttavia, avrebbe dovuto essere attuata con le modalità di cui all'art. 669 duodecies
c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto, deve anche considerarsi che gli attori hanno proposto un'opposizione all'esecuzione inammissibile, poiché ogni pagina 2 di 4 eventuale contestazione formale o sostanziale dell'attuazione minacciata avrebbe potuto e dovuto essere proposta esclusivamente al giudice della cautela o della causa di merito, ferma l'irripetibilità delle spese indicate nell'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c.
Difatti, l'attuazione forzosa del provvedimento cautelare andava conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e con forme diverse dall'esecuzione e, quindi, senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e senza preventiva notificazione del precetto, con la conseguenza che le spese relative all'intimazione ex art. 480 c.p.c. non sono neppure ripetibili (cfr. sul punto Cass. civ. n. 2460/1979; Cass. n. 407/2006).
3.3. Parimenti, le contestazioni degli attori avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare. In questo senso, si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità con precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari, affermando che “poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., richiamato dal capoverso dell'art. 703 cod. proc. civ., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire
l'attuazione del provvedimento interdittale” (cfr. sul punto Cass. civ. 27392/2022, Cass. civ.
13175/2021, Cass. civ. 6621/2008).
3.4. In definitiva, sono quindi inammissibili sia l'attività del creditore volta a porre in attuazione l'ordinanza cautelare nelle forme previste per l'esecuzione forzata e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a precetto: l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice della cautela, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento.
3.5. Stante l'inammissibilità dell'opposizione, restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate dagli attori in ordine al già intervenuto adempimento al comando cautelare e alla inutilizzabilità dell'ordinanza in relazione alla differente grata apposta.
4. Alla luce dei principi espressi dalla già citata Cass. civ. n. 27392/2022, va disposta la compensazione pagina 3 di 4 delle spese di lite sulla base del presupposto che “è stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto - il precetto - del pari inammissibilmente formato” e, ad ogni modo, considerata la contumacia del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25429/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Mauro BOSCO, Claudia BELLACHIOMA e Paolo TAMIETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bosco in Milano, Viale di Porta Vercellina, 9 Parte attrice opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
Parte convenuta opposta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto a loro notificato in data 10.6.2025, con cui gli è stato intimato di adempiere all'ordinanza cautelare n. 802/2025 del
7.2.2025, emessa a definizione del procedimento ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., e di procedere alla rimozione del condizionatore e della nuova grata posizionata in data 4.6.2025.
1.1. A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto l'inefficacia del titolo esecutivo azionato per aver già adempiuto al comando cautelare nel mese di febbraio 2025 e non potendo l'ordinanza essere nuovamente azionata per ottenere la rimozione della nuova grata collocata in data 4.6.2025, avente pagina 1 di 4 caratteristiche diverse rispetto alla prima già rimossa. Hanno, quindi, chiesto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e accertarsi l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
1.2. In sede di terza memoria integrativa gli attori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese, atteso che l'opposizione si era resa necessaria per resistere ad un'illegittima ed erronea iniziativa del che aveva notificato l'atto di precetto, pur dovendo CP_1 procedere all'attuazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., come poi effettivamente aveva fatto.
2. Con decreto del 24.7.2025 il Tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione ritenendo non sussistenti
“i presupposti per provvedere inaudita altera parte né per fissare udienza anticipata per delibare
l'istanza di sospensione atteso che: il titolo esecutivo è un'ordinanza cautelare, essa avrebbe dovuto essere eventualmente attuata con le modalità di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto;
parimenti, le contestazioni degli obbligati avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare (si vedano in questo senso Cass. 27392/2022, Cass. 13175/2021, Cass. 6621/2008 (precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari)”.
2.1. Con decreto dell'8.10.2025 ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_2
2.2. All'udienza del 16.12.2025 gli attori hanno precisato le conclusioni come da terza memoria integrativa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite, e la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada dichiarata inammissibile per le ragioni che si espongono.
3.1. Va, difatti, disattesa la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, basata dagli attori sulla circostanza che, successivamente alla proposizione dell'opposizione, il CP_1 non ha avviato alcuna azione esecutiva, introducendo il corretto procedimento di attuazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., così venendo meno l'interesse degli opponenti ad ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'atto di precetto.
3.2. Se è pur vero che, nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato sulla base di un'ordinanza cautelare, che, tuttavia, avrebbe dovuto essere attuata con le modalità di cui all'art. 669 duodecies
c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto, deve anche considerarsi che gli attori hanno proposto un'opposizione all'esecuzione inammissibile, poiché ogni pagina 2 di 4 eventuale contestazione formale o sostanziale dell'attuazione minacciata avrebbe potuto e dovuto essere proposta esclusivamente al giudice della cautela o della causa di merito, ferma l'irripetibilità delle spese indicate nell'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c.
Difatti, l'attuazione forzosa del provvedimento cautelare andava conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e con forme diverse dall'esecuzione e, quindi, senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e senza preventiva notificazione del precetto, con la conseguenza che le spese relative all'intimazione ex art. 480 c.p.c. non sono neppure ripetibili (cfr. sul punto Cass. civ. n. 2460/1979; Cass. n. 407/2006).
3.3. Parimenti, le contestazioni degli attori avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare. In questo senso, si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità con precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari, affermando che “poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., richiamato dal capoverso dell'art. 703 cod. proc. civ., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire
l'attuazione del provvedimento interdittale” (cfr. sul punto Cass. civ. 27392/2022, Cass. civ.
13175/2021, Cass. civ. 6621/2008).
3.4. In definitiva, sono quindi inammissibili sia l'attività del creditore volta a porre in attuazione l'ordinanza cautelare nelle forme previste per l'esecuzione forzata e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a precetto: l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice della cautela, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento.
3.5. Stante l'inammissibilità dell'opposizione, restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate dagli attori in ordine al già intervenuto adempimento al comando cautelare e alla inutilizzabilità dell'ordinanza in relazione alla differente grata apposta.
4. Alla luce dei principi espressi dalla già citata Cass. civ. n. 27392/2022, va disposta la compensazione pagina 3 di 4 delle spese di lite sulla base del presupposto che “è stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto - il precetto - del pari inammissibilmente formato” e, ad ogni modo, considerata la contumacia del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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