Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 2
La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità.
L'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando si eccepisce il completo adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2001, n. 10998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10998 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. AR CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA IO legale rappresentante della Real S.a.S di IS ON e C. già s.r.l. Realinvest, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320 D 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difeso dagli avvocati LUIGI DI EO, LUIGI JANNARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE TRINITAPOLI in persona del Sindaco p.t. Geom. BARISCIANO ARCANGELO e del Dir. Gen. PISICCHIO EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell'Avv. PAOLO NAPOLETANO, (delegato per la discussione), difesi dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RI IC TO, AR LL, OI RE, CI OR, RC TO, DI GE OS NA, LO VA RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PIERINI, difesi dall'avvocato FABRIZIO PIJOLA LOMBARDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IG RE, RC CO, DI EO NC, NE AR, NE EONARDO, NE MP AB, NE NI tutti eredi di RO AN, UZ EP, CI AR vedova TA, ME AR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 06999/00 proposto da:
EP, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EP EONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI AR vedova TA, ME AR, elettivamente domiciliati e sul 3^ ricorso n^. 07161/00 proposto da:
CI AR, vedova ME, ME AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 49, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che li difende unitamente all'avvocato TO CAROPPO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI IC TO, AR LL, CI OR, OI RE, RC TO, DI GE OS NA, LOVA RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PIERINI, difesi dall'avvocato FABRIZIO LOMBARDO PIJOLA, giusta delega in atti;
- controricorrrenti -
contro
COMUNE TRINITAPOLI in persona del Sindaco p.t. Geom. BARISCIANO ARCANGELO e del Dir. Gen. PISICCHIO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.S. NITTI 11, presso o studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO (delegato per la discussione), difeso dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DIEO NC, NE AR, NE EONARDO, NE MP AB, NE NI, UZ EP, EA DI NA IO & C. S.a.s. in persona del legale rapp.te p.t.;
e sul 4^ ricorso n^. 09939//00 proposto da
CI AR ved. TA, ME AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che li difende unitamente all'avvocato TO CAROPPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IC TO, AR LL, CI OR, OI RE, RC TO, DI GE OS NA, LOVA RE, DI EO NC, NE AR, NE EONARDO, NE MP AB, NE NI, UZ EP, EA S.a.s. (già EA INVEST S.a.s. di IS ON & C.) in persona del legale rapp.te P.t.; COMUNE DI TRINITAPOLI in persona del Sindaco p.t.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 944/99 della Corte d'Appello di depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. AR CIOFFI;
uditi gli Avvocati Astolfo DI AMATO e TO CAROPPO, difensore dei controricorrenti SC IA e EO AR, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 7161/00 e 9939/00 ed il rigetto del ricorso 6999/00 di ZI EP;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il ricorso 4856/00: rigetto primo motivo, accoglimento del secondo;
ricorso 6999/00: rigetto primo e del secondo motivo, accoglimento del terzo;
ricorso 7061: rigetto;
ricorso 9939/00: inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 marzo 1986 EA TI, CO TI VE, NI TO RI, LL IA, AL DA, ET NO, LA IA RO TE, OM NA, TO NA, OS AD Di GE, AL OV e AN MA affermarono che avevano acquistato, alcuni da EP ZI, altri dall'ing. CO TA, altri ancora dalla società Realinvest, degli appezzamenti di terreno siti in contrada Pirazzitello del Comune di Trinitapoli, sui quali avevano poi edificato le costruzioni progettate dall'ing. CO TA, che aveva redatto anche il piano di lottizzazione dell'intera zona;
che nei loro atti di acquisto era stata espressamente richiamata la convenzione con la quale i venditori sì erano impegnati, con il Comune di Trinitapoli, a realizzare le opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, fognature, acquedotto, rete di distribuzione dell'energia elettrica, impianto di illuminazione delle strade, e quant'altro) previste da tale piano;
e che i venditori non avevano adempiuto tale obbligo, provocando ad essi notevoli disagi. Convennero quindi questi ultimi (al posto di CO TA, deceduto, i suoi eredi IA SC e AR TA), ed il comune di Trinitapoli, per sentirli condannare in solido all'esecuzione di tali opere, e a risarcire ad essi i danni subiti, da quantificare in corso di causa, o in separata sede.
I convenuti, eccettuato il Comune di Trinitapoli, si costituirono, e risposero: la società Realinvest, che aveva provveduto a realizzare tempestivamente le opere di urbanizzazione di sua competenza, e comunque che della loro mancata realizzazione avrebbe dovuto risponderne solo a coloro che avevano acquistato da essa, non anche a coloro che avevano acquistato da EP ZI e da CO TA;
IA SC e AR TA, che gli attori non avevano titolo per avvalersi della convenzione intercorsa tra i venditori ed il Comune, rispetto alla quale erano terzi, e comunque che con tale convenzione il Comune si era impegnato ad eseguire le opere di urbanizzazione, nel caso in cui i lottizzatori non vi avessero provveduto;
EP. ZI, che difettava di legittimazione passiva, essendo egli stato, nella circostanza, un semplice prestanome dell'ing. TA, e solo apparente proprietario e venditore di uno dei lotti.
I convenuti costituiti, quindi, chiesero tutti il rigetto delle domande;
EP ZI chiese inoltre, in via subordinata, garanzia a IA SC e AR TA;
e questi ultimi, in riconvenzionale, condanna degli attori al pagamento degli onorari dovuti al loro dante causa, che si erano avvalsi dei suoi progetti nella realizzazione delle loro costruzioni.
Il corso di causa, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, fu chiesto dagli attori, e concesso dal giudice istruttore, provvedimento cautelare con il quale venne ordinato ai convenuti di realizzare le opere di urbanizzazione.
Tale ordinanza venne eseguita, come risultò da una successiva ed ulteriore indagine peritale.
Con sentenza del gennaio 1997 il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere di realizzazione, e differì ad un successivo giudizio la liquidazione dei danni, al risarcimento dei quali condannò i convenuti costituiti, precisando in motivazione che "ciascun venditore risponderà di quelli cagionati ai propri acquirenti, se accertatì in concreto"; accolse poi la domanda riconvenzionale di IA US e AR TA, dichiarando inammissibile l'eccezione di prescrizione che le controparti avevano proposto in occasione della precisazione delle conclusioni. EA TI, NI TO RI, TT IA, AL DA, ET AR, OM NA, TO NA, OS AD Di GE, AL OV e gli eredi di AN RO (SC Di LE, IA RO, LEnardo RO, AB RO ed AN RO), nel frattempo deceduto, proposero appello principale, e i convenuti appelli incidentali.
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha, per quel che ancora rileva, confermato la condanna solidale (tale affermò essere stata quella statuita dal Tribunale) dei convenuti a risarcire agli attori i danni da essi subiti per il ritardo nella esecuzione delle opere di urbanizzazione, non ravvisando ragioni per differenziare la loro responsabilità al riguardo, ed escludendo colpe concorrenti del Comune di Trinitapoli, dal momento che non erano stati provati gli ostacoli che a dire dei convenuti quest'ultimo aveva frapposto alla loro realizzazione;
ed ha rigettato l'appello incidentale con cui EP ZI aveva ribadito la sua personale tesi difensiva proposta in primo grado (ed innanzi riferita), non avendo egli provato di essere stato un semplice prestanome.
La Corte d'appello di Bari, poi, riformando sul punto la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda riconvenzionale di IA US e AR TA. In particolare ha dichiarato ammissibile e fondata l'eccezione di prescrizione proposta dagli attori in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo esclusa l'applicabilità, nel caso di specie della norma di cui all'art. 2959 cod. civ., invocata dagli eredi del professionista, dal momento che gli attori (e convenuti in riconvenzionale) non avevano ammesso di non aver estinto l'obbligazione, esplicitamente o implicitamente (negandone l'esistenza), ma si erano limitati a sostenere che comunque avevano pagato quanto dovuto;
ed ha inoltre affermato la fondatezza anche di tale eccezione di pagamento, per le ragioni nel dettaglio esposte.
Hanno proposto ricorso per cassazione la società Real, per due motivi, EP ZI per quattro motivi, e IA SC e AR TA per quattro motivi.
Questi ultimi, quasi due mesi dopo la notificazione del loro ricorso, ne hanno notificato un altro, integrativo del primo, basato su otto motivi.
Tutti gli intimati, ad eccezione degli eredi di AN RO, hanno resistito con controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo ricorso proposto da IA SC e AR TA è inammissibile.
La proposizione di un rituale ricorso per cassazione determina infatti la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre quelli già formulati, e non è consentita la proposizione di un secondo ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità (vedi tra le tante, da ultimo, Cassazione civile sez. 1^, 13 agosto 1999, n. 8633) Con il suo ricorso la società Real, dopo aver puntualizzato che le convenzioni stipulate con il Comune di Trinitapoli aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione per cui è causa erano due, ed avevano ad oggetto opere diverse, e che ad una sola di esse era vincolata, in particolare nei confronti di coloro ai quali ha venuto dei lotti, sostiene (primo motivo) che essa realizzò tempestivamente (come "ampiamente dimostrato e documentato con il conforto della consulenza tecnica di ufficio") tutte le opere di sua competenza, fatta eccezione per quelle che esigevano "l'intervento indispensabile del Comune di Trinitapoli, la cui inerzia fu possibile vincere soltanto con il provvedimento del Giudice istruttore"; e censura quindi la sua condanna al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo che è stato ad essa imputato nella esecuzione delle dette opere, denunziando violazione dell'art. 1218 cod. civ.. La società Real sostiene poi (secondo motivo), che,
diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Bari nella sentenza impugnata, il Tribunale non l'aveva condannata a risarcire, in solido con gli altri due venditori, ed a tutti gli acquirenti, i danni da essi subiti per il ritardo con cui avevano adempiuto all'obbligo assunto nei confronti degli acquirenti di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma che l'ha condannata a risarcire, da sola, i danni subiti (per la ragione detta) soltanto dai suoi acquirenti;
e denunzia omessa ed insufficiente motivazione al riguardo, evidenziando l'inconcludenza dell'unica ragione esposta dalla Corte d'appello di Bari per affermare la detta solidarietà ("... Nè vi sono elementi per ritenere la maggiore o minore responsabilità dell'uno o dell'altro degli obbligati, che correttamente il primo giudice condannò in solido"), non avendo tenuto conto del fatto che diversi e distinti sono le convenzioni e i contratti stipulati dalle parti in causa, e che ciascuna di esse e vincolata solo nei confronti di coloro con i quali li ha stipulati. Il primo motivo del ricorso della società Real è
inammissibile; con esso, più che denunziare una violazione di legge, la ricorrente nega il suo inesatto (perché tardivo) adempimento, e la conseguente sua responsabilità per i danni subiti dagli acquirenti;
nega dunque un fatto, che è stato invece affermato dal giudice del merito, e del cui accertamento quest'ultimo ha dato conto con motivazione adeguata ed immune da errori logici e giudici, peraltro neppure denunziati.
Già il giudice di primo grado ebbe modo di affermare, infatti, che l'obbligo assunto dai tre venditori con i contratti di vendita stipulati con i rispettivi acquirenti di provvedere tempestivamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, li rendeva comunque responsabili nei loro confronti per il ritardo nel realizzarle, e che la allegata inerzia del Comune nel rilasciare le relative concessioni, lungi dal giustificarli, avrebbe tutt'al più consentito una loro rivalsa;
inerzia peraltro non dimostrata, dal momento che in ben dieci anni essi non avevano mai sollecitato il Comune al rilascio delle dette concessioni, ne' lo avevano mai messo in mora. Il giudice d'appello ha implicitamente fatto proprie tali osservazionì, allorché nella sua sentenza ha affermato che non era stata fornita prova adeguata degli asseriti ritardi ed ostacoli del Comune. Tale ricostruzione dei fatti non è stata poi censurata dalla ricorrente, che si è limitata a ribadire gli asseriti ritardi ed ostacoli, che sostiene di aver ampiamente dimostrato e documentato, e dunque a contrapporre la sua valutazione delle prove raccolte a quella condivisa dal giudice del merito.
Il secondo motivo della società Real è invece fondato. L'obbligazione del cui inesatto (perché tardivo) adempimento sono stati dichiarati responsabili la società Real, EP ZI e gli eredi di CO TA ha la sua matrice nei contratti che ciascuno di essi ha stipulato con coloro ai quali ha venduto i singoli lotti di cui erano proprietari;
e riesce davvero difficile comprendere la ragione per cui la Corte d'appello di Bari, sol perché ha accertato che tutti i venditori erano ugualmente inadempienti, ha affermato che ciascuno di essi è responsabile dei danni sofferti anche da coloro con i quali non ha instaurato alcun rapporto contrattuale;
anche perché, venuta meno la materia del contendere in relazione all'azione di adempimento avente ad oggetto la esecuzione delle opere di urbanizzazione, e residuata controversia solo in relazione all'azione risarcitoria per il tardivo adempimento, è altresì venuto meno il momento unificatore degli obblighi contrattualmente assunti dai singoli venditori nei confronti di ciascuno degli acquirenti, costituito dall'unicità della prestazione da eseguire (unicità che la società Real ha peraltro contestato, sia in primo grado che in appello, senza ricevere sul punto risposta alcuna), ed ha acquistato risalto la diversità dell'obbligo risarcitorio nei confronti degli aventi diritto, ciascuno dei quali ha subito (se li ha davvero subiti) i suoi danni, diversi da quelli subiti dagli altri, perché caratterizzati dalla propria personale condizione.
Con i primi due motivi del loro ricorso, proposto
contro
TO NI RI, LL IA, ET NO, AL DA, TO NA, OS IA AD, AL OV e gli eredi di AN RO (innanzi indicati), IA SC e AR TA censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva da essi proposta, e quindi rigettato domanda riconvenzionale con cui avevano chiesto il pagamento del compenso dovuto al loro dante causa per la sua prestazione professionale;
e denunziano violazione degli art. 2956 e 2959 cod. civ., nonché vizi motivazione della sentenza impugnata, pur essi relativi all'accoglimento della detta eccezione di prescrizione, rilevando che i debitori avevano affermato di aver pagato quanto dovuto, ed avevano così implicitamente escluso l'esistenza del loro debito. Tali censure sono inammissibili.
La Corte d'appello di Bari ha rigettato l'anzidetta domanda riconvenzionale non solo perché ha ritenuto presuntivamente prescritto il credito fatto valere, ma anche perché ha ritenuto provata l'altra eccezione proposta dai convenuti, quella con cui questi ultimi avevano sostenuto di aver pagato quanto dovuto. Questa seconda ragione del decidere, che i ricorrenti non hanno censurato, è da sola sufficiente a dar conto della decisione impugnata, e fa dunque venir meno il loro interesse alla pronunzia richiesta con il ricorso.
Si rileva comunque che, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, l'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento (vedi Cassazione civile sez. 2^, 13 marzo 1999, n. 2257). Con il terzo motivo di ricorso del loro ricorso IA SC e AR TA sostengono che la Corte d'appello di Bari "ha omesso di illustrare i criteri e gli elementi in base ai quali" ha affermato che le opere di urbanizzazione vennero eseguite in ritardo. La censura è infondata.
La Corte territoriale ha esposto nella sua sentenza in modo affatto adeguato le ragioni per cui ha ritenuto provato il ritardato adempimento, in relazione al quale TO NI RI, LL IA, ET NO, AL DA, TO NA, OS IA AD, AL OV e gli eredi di AN RO hanno chiesto il risarcimento dei danni;
ha infatti osservato che, non essendo stato fissato un termine per l'adempimento, gli obbligati avrebbero dovuto provvedere subito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, "tenuto conto ovviamente della complessità" di queste ultime e dei tempi oggettivamente necessari;
tempi che, ha affermato, nella specie "furono ampiamente e ingiustificatamente superati".
Con il quarto motivo del loro ricorso IA SC e AR TA affermano che la Corte d'appello di Bari "ha completamente omesso di motivare il rigetto della loro impugnazione incidentale, con la quale avevano chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto la responsabilità del ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione non poteva essere attribuita all'ing. TA, ed in quanto gli asseriti danni che ne sarebbero derivati erano inesistenti e non provati".
Anche tale censura è infondata.
La Corte d'appello di Bari, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, ha esaminato l'appello incidentale dei ricorrenti, e l'ha rigettato osservando per un verso (come si è già rilevato innanzi, allorché è stato esaminato il primo motivo del ricorso della società Real) che "non era stata fornita prova adeguata in ordine ad asseriti ritardi del Comune, e per altro verso che la prova dei danni subiti dai controricorrenti, e del loro ammontare, dovrà essere data "nel separato giudizio che questi ultimi, ottenuta la condanna generica, eventualmente intraprenderanno, come del resto hanno chiesto di fare".
Con il quinto motivo del loro ricorso IA SC e AR TA censurano la sentenza impugnata per aver affermato, rigettando un motivo del loro appello incidentale, la correttezza della condanna generica pronunziata dal Tribunale, "il quale aveva arbitrariamente convertito la proposta domanda di danni in una richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede"; e denunziano violazione degli art. 112 e 178 cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello di Bari ha dato conto della decisione censurata osservando che con l'atto introduttivo del giudizio gli attori chiesero il risarcimento dei danni "da precisarsi in corso di causa, o da liquidarsi in separata sede", e che nel corso del giudizio non precisarono poi quali erano stati i danni sofferti, ne' li provarono, ignorando il problema;
non avendo quindi gli attori coltivato, in questo giudizio, la domanda di liquidazione dei danni di cui avevano chiesto il risarcimento, il Tribunale aveva correttamente, secondo la Corte d'appello, affermato che essi avevano allo stato rinunziato alla domanda di liquidazione dei danni, e si erano attestati sulla seconda delle alternative proposte, ossia avevano, alla resa dei conti (ossia in occasione della precisazione delle conclusioni), limitato la loro domanda a quella di condanna generica.
Si tratta, all'evidenza dell'interpretazione di atti processuali e della valutazione del comportamento processuale delle parti, ossia di questioni di fatto riservate alla competenza esclusiva del giudice del merito, le cui valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente (come certamente sono, nel caso di specie) motivate, in difetto di specifiche ed ammissibili censure. Con il primo motivo del suo ricorso EP ZI ripropone il motivo di appello con cui aveva sostenuto di essere stato nella circostanza un semplice prestanome dell'ing. CO TA, e sostiene che la Corte territoriale non ha esaminato e valutato, "una per una", come avrebbe dovuto, tutte le sue osservazioni ed argomentazioni che aveva sottoposto alla sua attenzione. Con lo stesso primo motivo EP ZI ripropone altro motivo di appello, che sostiene essere stato parimenti non attentamente esaminato e valutato dalla Corte barese, quello con cui aveva affermato che le opere di urbanizzazione erano state eseguite in ritardo per fatto imputabile al Comune di Trinitapoli. Entrambe le censure sono inammissibili, perché hanno ad oggetto l'accertamento di fatti riservati alla competenza esclusiva del giudice del merito, e che quest'ultimo ha effettuato dandone adeguato conto in motivazione.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di EP ZI sono identici, rispettivamente, al primo e al secondo del ricorso della società Real;
e per essi vale quanto affermato per questi ultimi.
Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso della società Real e il terzo motivo del ricorso di EP ZI;
rigetta tutti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001